Coordinamento dei servizi Clausole campione

Coordinamento dei servizi. Il coordinamento ed il monitoraggio del processo delle certificazioni verrà gestito dal Servizio Ricerca in accordo con i Responsabili Gestionali dei Dipartimenti/Poli. A seguito della sottoscrizione dei 2 contratti di fornitura del servizio di certificazione dei rendiconti finanziari dei progetti di ricerca, il Servizio Ricerca convocherà una riunione di coordinamento con i due vincitori per una condivisione delle procedure e delle modalità di gestione del servizio. Verranno inoltre pianificate delle riunioni di coordinamento semestrale per verificare il corretto svolgimento del servizio offerto.
Coordinamento dei servizi. La Stazione Appaltante coordinerà, attraverso le proprie Strutture, le attività di informazione orientamento e tutoraggio di cui al presente servizio. Le attività a carico della Stazione Appaltante prevedono: - Coordinamento e supervisione delle attività attraverso il Referente Aziendale designato (DEC); - Gestione della programmazione delle attività; L’impresa aggiudicataria, successivamente al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, dovrà tempestivamente indicare la persona fisica designata come Responsabile rappresentante dell’impresa, che si renderà disponibile in qualità di referente unico nei confronti dell’Amministrazione per tutto quanto attiene allo svolgimento dell’appalto. La ditta affidataria potrà successivamente provvedere alla sostituzione del proprio Referente, dandone comunicazione formale all’Amministrazione che si riserva l’insindacabile diritto ad accettare il nuovo nominativo. Il referente indicato è il soggetto a cui l’Amministrazione farà riferimento per la soluzione di tutti gli aspetti organizzativi e formativi connessi alla gestione del contratto. Il referente dovrà rendersi disponibile, in orari da concordare di volta in volta tra le parti, per tutti gli incontri sia organizzativi che di contenuto didattico richiesti dalle Strutture di formazione dell’Amministrazione.
Coordinamento dei servizi. L’Affidatario dovrà indicare, all’atto della presentazione dell’offerta, il nominativo del Direttore Tecnico generale del servizio: il responsabile del funzionamento dell’insieme dei servizi affidati e della gestione del contratto. L’Affidatario garantirà inoltre la reperibilità del Direttore Tecnico durante l’orario di erogazione dei servizi e la sua presenza presso l’Università ogniqualvolta il Direttore dell’esecuzione ne faccia richiesta con un preavviso di almeno due giorni e fino a un massimo di 8 ore all’anno. In particolare, il Direttore Tecnico dovrà: 1. garantire il puntuale svolgimento delle attività nei tempi e con le modalità concordate con il Direttore dell’esecuzione del contratto; 2. fornire al Direttore dell’esecuzione del contratto rendiconti periodici sui servizi prestati; 3. accertare che il personale addetto ai servizi sia adeguatamente addestrato a svolgere le funzioni affidate e dislocato secondo criteri di massima efficacia; 4. garantire il rispetto da parte del personale delle norme di comportamento richieste con riguardo ai rapporti con l’utenza e alle modalità di utilizzo di locali, attrezzature e materiale di consumo, linee telefoniche e di trasmissione dati; 5. assicurare la copertura di tutti i punti di servizio garantendo la tempestiva sostituzione del personale eventualmente assente in modo da evitare qualsiasi interruzione del servizio; 6. segnalare tempestivamente al Direttore dell’esecuzione del contratto eventuali cause di forza maggiore che impediscano il regolare svolgimento del servizio; 7. Nell’ambito del personale addetto ai servizi, il Direttore Tecnico provvederà inoltre a designare, comunicandone i nominativi al Direttore dell’esecuzione del contratto, due figure di referente tecnico, uno per le sedi di Como e uno per le sedi di Varese, con funzioni di coordinamento operativo locale. Spetterà in particolare al Referente tecnico locale: 1. segnalare prontamente eventuali criticità inerenti al funzionamento dei servizi, l’applicazione di specifiche procedure, il rapporto con gli utenti; 2. curare la diffusione al restante personale di aggiornamenti circa le modalità tecniche e operative di esecuzione delle prestazioni; 3. segnalare la necessità di manutenzione di attrezzature, arredi, dispositivi ecc.; 4. segnalare tempestivamente eventuali anomalie e malfunzionamenti riscontrati nell’uso delle applicazioni informatiche impiegate; 5. segnalare tempestivamente eventuali reclami pervenuti dagli utenti; 6. fornire men...
Coordinamento dei servizi. La Commissionaria deve nominare un responsabile del coordinamento della fornitura e di tutti i servizi ad essa collegati, incaricato di gestire i rapporti con l’ufficio quale referente per l’INAF e con i responsabili delle biblioteche presenti presso ogni struttura dell’INAF. Il responsabile del coordinamento deve garantire la propria disponibilità ad un’interazione permanente con i referenti delle biblioteche destinatarie delle riviste e dei periodici oggetto della fornitura;
Coordinamento dei servizi. Il Concessionario dovrà affidare la direzione complessiva dei servizi richiesti in modo continuativo e a tempo pieno, ad un coordinatore con una qualifica professionale idonea a svolgere tale funzione ed in possesso di esperienza almeno triennale nella posizione di coordinatore di un servizio similare a quello oggetto del servizio richiesto dall’ASP IMMES e PAT.
Coordinamento dei servizi. L'appaltatore dovrà prevedere n° 1 Coordinatore di Struttura, in possesso del titolo di Direttore di Comunità Socio Sanitaria come da D.G.R. N°35-9199/2008 e per un monte ore complessivo annuo non inferiore a n.1.000 ore. Il Coordinatore dovrà possedere inoltre comprovati requisiti di professionalità, capacità, serietà, e affidabilità e deve aver maturato una congrua esperienza nell’organizzazione di servizi all’interno di un presidio per anziani. La figura non deve coincidere con il personale del servizio infermieristico. L’aggiudicatario deve garantire la continuità di tale figura per tutta la durata dell'appalto. Il C.I.S.S.A.C.A. individua nel Coordinatore di Struttura il proprio operatore di riferimento per la conduzione della Casa di Riposo per le attività e i servizi di seguito elencati, pertanto quest'ultimo deve essere dotato di apparecchio cellulare e garantire la reperibilità anche nelle ore in cui non è presente presso la Casa di Riposo. In caso di assenza, l’aggiudicatario dovrà garantire il coordinamento delle attività del Presidio, individuando persona idonea alla sua sostituzione, dandone comunicazione scritta all’Ente. In particolare il Coordinatore di Struttura: •è responsabile della gestione del budget assegnato, nel rispetto delle spese autorizzate; •coordina il collegamento della residenza con le U.V.G. per quanto concerne l’elaborazione, la gestione e il monitoraggio del P.A.I. in caso di assenza del Direttore Sanitario; •è responsabile, organizza e gestisce tutte le risorse umane operanti nella Struttura in particolare in ordine alla gestione dei contratti di lavoro ed alla copertura dei posti necessari in base alle fasce assistenziali previsti; •è responsabile dell’équipe multidisciplinare interna alla struttura in caso di assenza del Direttore Sanitario; •è responsabile dell’applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza, privacy, e sicurezza alimentare.
Coordinamento dei servizi. I servizi di facilitazione linguistica e di mediazione culturale dovranno essere coordinati con un monte ore di 50 ore annue da effettuare secondo il modello organizzativo offerto in sede di gara - da un professionista qualificato individuato dalla ditta appaltatrice. Per tali ore, nel limite del monte ore annuo sopra indicato, l’Azienda So.Le. corrisponderà il prezzo orario offerto in sede di gara. Tale figura si occuperà della coerenza ed integrazione dei suddetti servizi con il contesto scolastico e con il progetto presentato in sede di gara. Pertanto, il coordinatore dovrà: elaborare la proposta di progetto interculturale; organizzare, in collaborazione con gli operatori e gli insegnanti, la struttura ed il funzionamento delle attività nell’ambito di ciascuna area; supervisionare l’andamento del progetto nell’arco dell’anno; coordinare il lavoro dei singoli operatori; fornire consulenza in merito a casi specifici particolarmente problematici e a difficoltà di vario genere incontrate da essi nello svolgimento del loro lavoro; fornire riferimenti a materiale d’uso pratico e materiale bibliografico di interesse e utilità per la formazione degli operatori e degli insegnanti; progettare, attuare e promuovere la partecipazione ad attività formative specifiche mirate alla crescita professionale degli operatori e degli insegnanti che collaborano per tali servizi. Di fondamentale importanza è ritenuta la collaborazione circolare con gli operatori di Azienda So.Le. presenti nelle scuole (psicopedagogisti del Servizio AES) o di volta in volta coinvolti nelle prese in carico di un particolare alunno.
Coordinamento dei servizi. E' missione del Coordinamento dei servizi assistenziali ed infermieristici assicurare I'elaborazione, la programmazione e la supervisione dei piani di lavoro dell'area di competenza ed il raccordo con le altre articolazioni organizzative della R.S.A.; in ragione della necessaria organicità nella gestione del servizio l'attività di coordinamento può essere estesa anche ad altre aree dell'organizzazione. La funzione di coordinamento dei servizi assistenziali ed infermieristici è assicurata da personale dipendente o convenzionato nella misura minima di un coordinatore ogni 120 posti autorizzati. II nominativo del responsabile della funzione e l'orario di presenza dello stesso sono indicati in idonei spazi all'ingresso della R.S.A., riportati nella Carta dei Servizi e comunque sempre disponibili presso l'Ufficio Rapporti con il Pubblico (U.R.P.) Spetta alla funzione di coordinamento dei servizi assistenziali ed infermieristici: coordinare il personale infermieristico ed eventualmente quello assistenziale nonché i gruppi di lavoro e supervisionarne l'attività ed il rispetto dei piani di lavoro avvalendosi, ove presenti, di figure di supporto; gestire le risorse materiali e strumentali; sorvegliare le attività di igiene, sanificazione, disinfezione ambientale e strumentale nell'ottica di programmi di prevenzione dei rischi ambientali degli utenti e degli operatori; collaborare alla verifica dell'andamento dei servizi ed alla loro eventuale riorganizzazione, all'aggiornamento del personale ed alla valutazione dello stesso. E' responsabilità della funzione di coordinamento dei servizi garantire l'uniformità degli interventi assistenziali ed infermieristici attivando strategie di coinvolgimento del personale e favorendo processi di integrazione tra le diverse professionalità.

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  • Modalità di espletamento del servizio 1. Il gestore, nell’ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza degli utenti. 2. In particolare dovrà assicurare che il servizio sia reso a chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe fissate, senza alcuna distinzione di sesso, religione, etc., nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico-sanitarie, di sicurezza e quelle relative alla gestione degli ostelli per la gioventù. 3. L’avvio dell’attività ricettiva di Ostello per la gioventù è sospensivamente condizionato all’obbligatorietà, da parte del Concessionario, di presentare allo Sportello SUAPE del Comune di idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. 4. In relazione al servizio da espletarsi sono a carico del Concessionario in particolare: a) il mantenimento dell’immobile e delle sue pertinenze in stato decoroso; b) le spese di gestione dell’Ostello ed in particolare quelle relative alle utenze d’acqua, d’energia elettrica, per il gas, per il riscaldamento, raffrescamento, telefoniche, etc. occorrenti per il buon funzionamento della struttura, che il Concessionario, a sue spese e suo carico, dovrà intestare a se stesso entro 30 giorni dalla firma del contratto di concessione, l’ottenimento e realizzazione di eventuali lavori per autorizzazione allo scarico; c) l’addestramento e l’aggiornamento del personale che dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio; d) l’obbligo di garantire la reperibilità 24 ore su 24 di un responsabile dell’Ostello, incaricato dal Concessionario; e) il servizio di prenotazione; f) la fornitura della biancheria e di quant’altro necessario al pernottamento; g) le indicazioni e i suggerimenti sulle offerte turistiche in tema socio-culturale, sugli spettacoli, su itinerari storico artistici, enogastronomici, o sul miglior utilizzo del tempo libero a Marrubiu e dintorni e nell’intera provincia di Oristano, in modo da favorire e rendere quanto più piacevole il soggiorno; h) l’ottenimento di tutte le dovute autorizzazioni necessarie a qualsiasi titolo per l’avvio dell’attività ed eventuali necessari lavori, nonché la promozione a livello nazionale e internazionale dell’Ostello oggetto di gestione e la pubblicazione di tutto il materiale pubblicitario necessario a tale fine; i) tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione della presente concessione, sono a carico della parte aggiudicataria; j) tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione. 5. Il servizio di pernottamento dovrà essere garantito a tutti i giovani, nonché ai gruppi e alle associazioni giovanili, per il conseguimento di finalità ricreative, culturali, sportive, religiose e sociali, ai gruppi scolastici in genere e ai loro accompagnatori nonché agli studenti universitari. 6. Per ragioni sociali o umanitarie possono essere ospitate, su segnalazione dei Servizi sociali del Comune o di altre istituzioni operanti a livello sociale, o delle Forze di Polizia, persone che versano in situazione di particolare difficoltà e disagio (sfrattati, indigenti, rifugiati, etc.). 7. Il pasto sarà composto da un primo piatto, di almeno due tipi, da un secondo piatto con contorno, frutta, pane, bevande escluse.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati Titolare del trattamento è il Dipartimento della Pubblica Sicurezza che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati. Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato all’indirizzo email all’uopo indicato.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

  • Fatturazione e pagamento Per quanto riguarda la fatturazione e il pagamento si rinvia a quanto indicato nelle “Condizioni generali di contratto”. Le fatture verranno liquidate, previa validazione da parte di LepidaScpA delle prestazioni fornite, a mezzo bonifico bancario a favore del conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge. n. 136/2010 e s.m.i. e indicato in fattura, nel termine, di norma, di sessanta giorni data fattura, previa autorizzazione a fatturare che avverrà entro sette giorni dal completamento e verifica delle prestazioni oggetto del contratto. Il pagamento delle fatture avverrà nel termine di sessanta giorni data fattura fine mese. Resta fermo quanto previsto all’articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Si precisa che LepidaScpA, in qualità di società in house providing della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi Enti Soci, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 50/2017, a far data dal 01/07/2017 potrà ricevere e accettare solo fatture in applicazione del regime dello Split Payment. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi ad eccezione di coloro che effettuano prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta alla fonte, quali i professionisti. Il debitore dell’imposta diviene pertanto l’acquirente. Viene escluso il caso di emissione di fatture in Reverse Charge in relazione al quale il debitore dell’imposta resta il fornitore. Vengono esclusi gli addebiti Fuori Campo IVA, esenti IVA, non soggetti ad IVA. A partire dal 1 gennaio 2019 ai sensi dell’art.1, commi 916 e 917 L.205/2017, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti, LepidaScpA non potrà procedere al pagamento di fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e/o CUP. Rientrano nel campo di applicazione tutti i soggetti attivi inclusi i titolari di partita IVA in regime forfettario a cui si richiede l’invio della sola fattura elettronica.

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento; b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di maggior tutela. 5.7 Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.

  • Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

  • Pagamento del corrispettivo L’aggiudicatario s’impegna ad utilizzare un conto corrente bancario o postale aperto presso Poste Italiane s.p.a. dedicato anche in via non esclusiva al ricevimento dei corrispettivi derivanti dall’esecuzione del contratto aggiudicato, del quale comunicherà, in sede di accettazione del contratto o comunque entro sette giorni dall’accensione, gli estremi identificativi e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi. Lo stesso obbligo di comunicazione nei confronti della Stazione Appaltante dovrà essere riportato nei contratti stipulati con subappaltatori o subcontraenti: il pagamento dei corrispettivi loro dovuti in esecuzione delle prestazioni contrattuali contenute nei contratti di subappalto o sub committenza dovranno necessariamente essere eseguiti dall’appaltatore, ai sensi della legge 136/2010 sul conto corrente dedicato. L’appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante l’inadempimento agli obblighi di trasparenza derivanti dall’applicazione del punto precedente da parte di subappaltatori o sub committenti. Il pagamento del materiale regolarmente consegnato e per il quale non siano sorte contestazioni, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura intestata all’Azienda Sanitaria, ai sensi della normativa vigente, previo controllo della rispondenza delle quantità esposte con quelle effettivamente consegnate, della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura, con quelli indicati nel contratto o nell’ordine, dell’esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 231/02, a 90 giorni fine mese dalla data di ricevimento della fattura. Il pagamento avverrà a mezzo mandato del Tesoriere dell’Azienda Sanitaria. In caso di ritardato pagamento il fornitore potrà pretendere, previa formale messa in mora dell’Amministrazione, interessi moratori corrispondenti al saggio legale d’interesse. L’azienda Sanitaria può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.