Common use of MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI Clause in Contracts

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi. È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidati. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committente.

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MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi. È in facoltà dell'Agenzia dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito Il gruppo di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidatigara. È comunque in facoltà dell'Agenzia dell'Amministrazione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo dall'Amministrazione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. Resta inteso che, per suo conto, in nessun caso l'Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza che la preventiva autorizzazione scritta dell'Amministrazione, la quale - qualora ciò comporti alcun aggravio dovesse occorrere, anche solamente in xxx xx xxxxx - xx riserva il diritto di costi risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per l'Agenziail risarcimento del danno subito. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'Impresa prende atto che, tenuto conto dell'oggetto dell'affidamento, lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovrà avvenire - quanto ai contenuti specifici delle attività predette - in conformità ad atti normativi, direttive, circolari e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico, ancora eventualmente in via di definizione o adozione da parte dei competenti Servizi o Autorità, ferme naturalmente rimanendo le obbligazioni assunte dalle parti. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazionesi obbliga, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediatooltre a quanto specificamente previsto o richiamato nel Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committente.a:

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MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le i servizi oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia dall'Amministrazione presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi. È in facoltà dell'Agenzia dell'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzial'Amministrazione, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidatigara. È comunque in facoltà dell'Agenzia dell'Amministrazione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo dovessero risultare in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzial'Amministrazione. Resta inteso che l'Impresa non potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione, che verrà rilasciata solo qualora la sostituzione non dipenda da fatto dell’Operatore affidatario. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committente.

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MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità contratto e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i nei documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi (disciplinare di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresagara, i primi prevarranno sui secondicapitolato tecnico). È in facoltà dell'Agenzia del Dipartimento di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa L'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenziail Dipartimento, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidatigara. È comunque in facoltà dell'Agenzia del Dipartimento di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia dal Dipartimento medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenziail Dipartimento. Fermo quanto stabilito nel capitolato in ordine alle condizioni per la sostituzione di unità di personale, resta inteso che in nessun caso l'Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate in sede di gara senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione, la quale - qualora ciò dovesse occorrere, anche solamente in xxx xx xxxxx - xx riserva il diritto di risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno subito. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia il Dipartimento da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'Impresa prende atto che, sulla base di quanto previsto nel capitolato, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto dovrà avvenire - quanto ai contenuti specifici dei servizi predetti - in conformità ad atti normativi, direttive, circolari e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico, ancora in via di definizione o adozione da parte dei competenti Servizi o Autorità, ferme dunque rimanendo le obbligazioni assunte dalle parti, l'Impresa provvederà ad adeguare la propria azione in rapporto al contenuto degli atti suindicati. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia al Dipartimento di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committente.

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Samples: presidenza.governo.it

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa Il RTI si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi. È in facoltà dell'Agenzia della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa il RTI si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa il RTI dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenziala Direzione, al alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidati. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia. L'Impresa RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'Impresa Il RTI si obbliga, infinealtresì, a dare immediata comunicazione all'Agenzia alla Direzione di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa dichiara Le modalità di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientelarealizzazione dei servizi quivi affidati sono, in via generale, quelle definite nella proposta tecnico-economica del 25 settembre 2017 del RTI. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità considerazione dell’impossibilità di tale dichiarazione, avrà diritto realizzare gli interventi di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché sviluppo e i servizi di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possasupporto richiesti entro i termini nella medesima proposta definiti, a tale titoloparziale deroga di quest’ultima, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committentele Parti convengono di ridefinire parzialmente la tempistica di esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in particolare, l’RTI si impegna a: • realizzare, completare e consegnare per l'esercizio i moduli funzionali ed i rispettivi Function points (LINEA MANUTENZIONE EVOLUTIVA) entro due mesi dall’avvio delle attività e cioè dalla data di efficacia del presente contratto; • fornire i servizi di supporto relativi all’assistenza iniziale e alla formazione ai beneficiari dei programmi operativi, anche attraverso l’affiancamento del personale interno, sulle modalità di accesso al sistema SIGMA e sugli aspetti funzionali inerenti le procedure di imputazione e caricamento dati (LINEA RISORSE PROFESSIONALI) entro tre mesi dall’avvio delle attività e cioè dalla data di efficacia del presente contratto. La consegna delle componenti software oggetto del presente contratto sarà accompagnata, per la sua validità, dalla trasmissione, su idonei supporti digitali, di tutta la documentazione e strumentazione tecnica (codici sorgente, in particolare) necessaria alla successiva gestione, manutenzione ed eventuale evoluzione degli applicativi rilasciati. Il software così rilasciato, una volta accettato, resterà nella piena ed esclusiva proprietà dell'Amministrazione committente.

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MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi. È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidatigara. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo dovessero risultare in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia. L'Impresa non potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali preindividuate in sede di gara senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Agenzia, che verrà rilasciata solo qualora la sostituzione non dipenda da fatto dell’Operatore affidatario. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committente.

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MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa Il Consulente si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto Contratto a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità, modalità ed i termini e le prescrizioni contenute indicati nel presente contrattoContratto e nei suoi allegati, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso A tal fine, il Consulente dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi esclusivamente di figure professionali altamente specializzate in cui gli atti ed i documenti relazione alle prestazioni dovute, in possesso dei requisiti minimi richiesti nella lex specialis di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresanonché quelli migliorativi eventualmente offerti, i primi prevarranno sui secondi. È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento nonché garantisce e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione dichiara che l’attività oggetto del presente contratto Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed a questo effetto l'Impresa attrezzature necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto. Il Consulente, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 cod. civ., si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativafar rispettare le disposizioni del presente incarico professionale anche ai propri collaboratori. Il personale incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidati. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere Consulente prende atto ed accetta che la sostituzione di delle unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo in via obiettiva contrattuali, ivi compreso il Responsabile di Servizio, potrà avvenire esclusivamente nelle seguenti ipotesi: su richiesta della CNPADC, qualora la risorsa impiegata sia ritenuta dalla medesima CNPADC non idonee adeguata alla perfetta esecuzione del presente contrattoContratto, peraltro, l’esercizio da parte della CNPADC di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la stessa CNPADC; su richiesta motivata del Consulente, che dovrà essere accettata dalla CNPADC, qualora ricorrano cause di forza maggiore o giustificati motivi. Il Consulente ha l’obbligo, in ogni caso, di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni contrattuali e, nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare alla CNPADC il curriculum vitae nominativo della nuova figura professionale; la CNPADC si riserva la facoltà di valutare, l’idoneità della nuova figura professionale proposta. Resta inteso che in nessun caso il Consulente potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali, senza che ciò comporti alcun aggravio la preventiva autorizzazione scritta della CNPADC; nel caso in cui il Consulente proceda alla sostituzione delle figure professionali senza la necessaria preventiva autorizzazione scritta della CNPADC, quest’ultima si riserva il diritto di costi risolvere il contratto fermo restando la facoltà di procedere nei confronti del Consulente per l'Agenziail risarcimento del danno subito. L'Impresa si obbliga Atteso l’obbligo di assicurare la prosecuzione e continuità delle prestazioni, il Consulente in caso di sostituzione del proprio personale, dovrà garantire un adeguato periodo di affiancamento non inferiore a manlevare e tenere indenne l'Agenzia 10 (dieci) giorni lavorativi, con oneri ad esclusivo carico del Consulente medesimo. Il personale preposto alla esecuzione delle attività da svolgersi nei locali della CNPADC potrà accedervi nel rispetto di tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e relative prescrizioni tecniche d’accesso e di sicurezza vigentisicurezza. L'Impresa Il Consulente si impegna affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo, nonché a vietare tassativamente allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente Contratto presso i luoghi di prestazione del servizio. Il personale preposto alla esecuzione dei servizi dovrà essere dotato di proprio personal computer e relativo software, comprensivo di un antivirus aggiornato; peraltro, è fatto divieto di utilizzare le stazioni di lavoro per il collegamento alla rete interna contemporaneamente al collegamento via modem a internet o alla rete esterna. Il collegamento ad internet sarà permesso o da postazioni di lavoro individuate e messe a disposizione dalla CNPADC oppure tramite un proxy server definito dalla medesima CNPADC. Il Consulente prende atto che la CNPADC, per l’esecuzione delle attività di propria competenza, potrà eventualmente avvalersi sia di proprio personale, sia di esperti esterni da essa incaricati. Il Consulente si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia alla CNPADC di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contrattoContratto. L’Impresa dichiara Ai fini del corretto svolgimento del presente incarico, il Consulente si impegna, tra l’altro, a: garantire la propria piena disponibilità ad incontrare il personale della CNPADC al fine di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative illustrare e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità verificare il corretto svolgimento delle attività oggetto dell'Incarico; assicurare la partecipazione dei componenti il gruppo di tale dichiarazionelavoro, avrà diritto di ottenere dall’Impresa ivi incluso, ove richiesto, dalla CNPADC, il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione partner responsabile del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione coordinamento del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possateam, a tale titolotutte le riunioni o incontri con soggetti terzi che si dovessero rendere necessari o opportuni nello svolgimento dell'Incarico; dare tempestiva e dettagliata informativa alla CNPADC circa ogni attività ritenuta non compresa nell'oggetto dell'Incarico ed eccedente il livello dei compensi concordato. Al fine di permettere al Consulente di espletare le prestazioni oggetto del Contratto, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committentela CNPADC -tramite le proprie strutture - si rende disponibile a consegnare al Consulente, contestualmente alla stipula del Contratto medesimo, tutta la documentazione in proprio possesso contenente i dati e le informazioni scaturite da attività di elaborazione svolte e/o in corso di svolgimento dalla medesima CNPADC che il Consulente dovesse ritenere necessaria ed opportuna ai fini dell’esecuzione delle attività oggetto del Contratto. Salvo in ogni caso quanto sopra stabilito, il mancato rispetto degli indicatori di qualità relativi alle risorse e alla loro sostituzione, stabiliti nella Lettera di invito, determina l’applicazione delle penali di cui oltre. L’erogazione del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto deve essere effettuata nel rispetto di modalità, requisiti e termini di cui al medesimo Contratto, da intendersi quali condizioni essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dal Consulente. Pertanto, in caso di inadempimento da parte del Consulente degli obblighi di cui ai precedenti commi la CNPADC – fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Di Servizi Professionali

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi. È in facoltà dell'Agenzia della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenziala Direzione, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidatigara. È comunque in facoltà dell'Agenzia della Direzione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia dalla Direzione medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenziala Direzione. Fermo quanto stabilito nel capitolato in ordine alle condizioni per la sostituzione di unità di personale, resta inteso che in nessun caso l'Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione, la quale - qualora ciò dovesse occorrere, anche solamente in xxx xx xxxxx - xx riserva il diritto di risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno subito. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'Impresa prende atto che, sulla base di quanto previsto nel capitolato, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto dovrà avvenire - quanto ai contenuti specifici dei servizi predetti - in conformità ad atti normativi, direttive, circolari e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico, ancora in via di definizione o adozione da parte dei competenti Servizi o Autorità. Ferme dunque rimanendo le obbligazioni assunte dalle parti, l'Impresa provvederà ad adeguare la propria azione in rapporto al contenuto degli atti suindicati. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia alla Direzione di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committente.

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MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi. È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidatigara. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia. Resta inteso che in nessun caso l'Impresa potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Agenzia, la quale - qualora ciò dovesse occorrere, anche solamente in xxx xx xxxxx - xx riserva il diritto di risolvere il presente contratto, con facoltà di procedere nei confronti dell'Impresa per il risarcimento del danno subito. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'Impresa prende atto che, sulla base di quanto previsto nel capitolato, lo svolgimento dei servizi oggetto del presente contratto dovrà avvenire - quanto ai contenuti specifici dei servizi predetti - in conformità ad atti normativi, direttive, circolari e documenti equivalenti, anche di ordine tecnico, ancora in via di definizione o adozione da parte dei competenti Servizi o Autorità. ferme dunque rimanendo le obbligazioni assunte dalle parti, l'Impresa provvederà ad adeguare la propria azione in rapporto al contenuto degli atti suindicati. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committente.

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MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi. È in facoltà dell'Agenzia della Direzione di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenziala Direzione, al alla quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidatigara. È comunque in facoltà dell'Agenzia della Direzione di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo dalla Direzione medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenziala Direzione. Il gruppo di lavoro incaricato, dovrà svolgere i servizi oggetto del contratto, presso gli uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e solo ove necessario e previa autorizzazione dell’Amministrazione, presso la sede dei Fondi. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia la Direzione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committente.

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MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga La Società s’impegna ad eseguire le attività in oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini tempi e le prescrizioni contenute modalità previsti nel presente contrattoContratto e nel Capitolato tecnico ovvero nei documenti dagli stessi richiamati, fermi restando gli impegni assunti dal fornitore con la presentazione dell’Offerta. Per le prestazioni dovute, il fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di personale altamente specializzato, proprio dipendente ovvero nel rispetto legato da contratto di collaborazione esclusiva. In relazione a quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresasopra stabilito, i primi prevarranno sui secondi. È in il fornitore riconosce all’Amministrazione appaltante la facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidati. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali dovute, che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo in via obiettiva dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione dell’appalto. L’esercizio da parte dell’Amministrazione appaltante di tale facoltà, nonché l’eventuale sostituzione di unità di personale, non comportano alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione medesima. Sono a carico del presente fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto dell’appalto, ivi inclusa l’eventuale disinstallazione e trasporto al termine della locazione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione dell’appalto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico . In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi di costi cui oltre. Il fornitore, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell’Amministrazione appaltante, per l'Agenziaquanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea. L'Impresa Il fornitore si obbliga impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia l’Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Le attività da svolgersi presso gli uffici dell’Amministrazione appaltante dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici. Il fornitore prende atto che, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici dell’ Amministrazioni continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale dell’ Amministrazione stessa e/o da terzi autorizzati. Il fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell’Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Il fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività istituzionali svolte dal personale dell’Amministrazione appaltante e/o da terzi autorizzati. Il personale del fornitore potrà accedere nelle sedi e negli uffici dell’Amministrazione appaltante nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza vigentie accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali procedure. L'Impresa Il fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione dell’appalto che dovessero essere impartite dall’Amministrazione appaltante. Il fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia all’Amministrazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contrattodelle attività oggetto dell’appalto e degli ordini di fornitura. L’Impresa dichiara Il fornitore si obbliga a consentire all’Amministrazione appaltante di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità corretta esecuzione dell’appalto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediatotali verifiche, ai sensi dell’articolo 1456 c.cdi quanto previsto nel Capitolato., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committente.

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Samples: Contratto Per La Fornitura Del Servizio Di Locazione Operativa Di Materiale Informatico

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI. L'Impresa si obbliga ad eseguire le oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, ovvero nel rispetto di quanto sarà più specificamente concordato tra le parti in merito alle modalità e ed ai termini di esecuzione delle prestazioni contrattuali. Nel caso in cui gli atti ed i documenti di gara richiamati nella premessa prodotti dall'Agenzia presentassero elementi di discordanza con gli atti invece prodotti dall'Impresa, i primi prevarranno sui secondi. È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto l'Impresa si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo. Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori - nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo - resta inteso che l'Impresa dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Agenzia, al quale è affidato il compito di coordinamento dell’intera iniziativa. Il personale gruppo di lavoro incaricato di rendere i servizi oggetto del presente contratto, quale condizioni condizione di accettazione del servizio, deve essere conforme a quello specificato negli atti di gara e comunque sotto ogni profilo adeguato rispetto allo svolgimento dei compiti affidatigara. È comunque in facoltà dell'Agenzia di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dall'Agenzia medesimo dovessero risultare in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi per l'Agenzia. I nominativi delle figure professionali individuate verranno trasmessi dall'Operatore affidatario, al più tardi, entro i primi 3 giorni lavorativi successivi alla stipula del presente contratto unitamente ai relativi curricula, sottoscritti dalle risorse medesime e corredati di copia di documento di identità (o altrimenti sottoscritti in forma digitale). Resta inteso che l'Impresa non potrà procedere alla sostituzione delle figure professionali prequalificate senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Agenzia, che verrà rilasciata solo qualora la sostituzione non dipenda da fatto dell’Operatore affidatario. L'Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti. L'Impresa si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia o possa avere influenza sull’esecuzione del contratto. L’Impresa dichiara di aver applicato al contratto le migliori condizioni normative e tecnologiche riservate alla sua primaria clientela. In caso ANPAL avesse evidenza della mendacità di tale dichiarazione, avrà diritto di ottenere dall’Impresa il risarcimento dei danni subiti nonché di esercitare la risoluzione del contratto con effetto immediato, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., eventualmente affidando a terzi l’esecuzione del servizio in danno dell’Impresa senza che questa possa, a tale titolo, avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Agenzia Committente.

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