Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. (artt. 36 e 37, dir. 2004/18; art. 44 dir. 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999)
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. Art. 67 Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. 1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per xxx xxxxxxxxxxx.
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. 1. La pubblicazione di avvisi e bandi deve avvenire in modo tale da assicurare la realizzazione della piena conoscenza ai potenziali concorrenti.
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. (artt. 36 e 37, dir. 2004/18; art. 44 dir. 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999) 1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il forma- to e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3. 2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X, punto 1, lettere a) e b). 3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione. 4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisa- te nell'allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all'articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio. 5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scel- gono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilingui- smo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. 6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comu- nità. 7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. (artt. 36 e 37, dir. 2004/18; art. 44 dir. 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999) (comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 6 del 2007; per la cessazione degli obblighi delle pubblicazioni cartacee si veda l'art. 32 della legge n. 69 del 2009) (comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 66 del 2014) (comma introdotto dall'art. 26, comma 1, lettera a), decreto-legge n. 66 del 2014) (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 6 del 2007)
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. Art. 20) Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo competitivo, a negoziare Art. 21) Capitolato speciale d’appalto
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. (artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, d.lgs. n. 157/1995; art. 11, d.lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, d.P.R. n. 554/1999) 89/2014 in vigore dal 24/06/2014, lo sostituzione sarà applicabile solo dal 01/01/2016 ma per effetto delle modifiche in sede di conversione ad opera della legge n. vigore dal 01/02/2007 – il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, in vigore dal 07/07/2012, come modificato dallʹAvviso di Rettifica in G.U. 9/07/2012, n. 158, non dispone più la soppressione del secondo periodo del comma 7 del presente articolo inizialmente prevista; per le spese di pubblicità si segnala quanto disposto dall’art.34 comma 35 della L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012 di conversione del D.L. 179/2012, si veda ora il comma 7bis del presente articolo. Comma quindi sostituito dall’art.26 comma 1 lett.a del DL 66/2014 in vigore dal 24/04/2014, ) legge n. 89/2014 in vigore dal 24/06/2014) (articolo da coordinare con quanto disposto dai commi 15, 16, da 25 a 27, da 31 a 34 dell’art.1 della L. 190/2012 – in particolare il comma 32 del citato articolo va applicato secondo quanto disposto dal comma 418 dell’art.1 della L. 228/2012 come modificato dal D.L 69/2013, in vigore dal 22/06/2013 convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 98/2013)
Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi. 1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3.