Modalità operative. 1. Le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalla Regione Marche seguendo i correlati criteri di priorità, escludendosi, fin d’ora, la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica. 2. La somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità, a norma dell’art. 1, comma 465, della Legge 178/2020 come stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce "Formazione". 3. L'esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avverranno conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 12.03.2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate. 4. La somministrazione del vaccino in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica, disponibile anche sulla piattaforma vaccinazione anti Covid-19 (sistema nazionale Poste Italiane), adottata dalla Regione Marche, per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell'Allegato 4 al presente Accordo. Il consenso informato cartaceo dovrà essere conservato presso la farmacia. Contestualmente andrà fatta anche la prenotazione per il richiamo della 2^ dose. 5. I farmacisti sono tenuti a trasmettere i dati relativi alla vaccinazione con immediatezza in modalità telematica, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite dalla Regione; i suddetti dati saranno registrati sulla piattaforma dedicata. a) I dati acquisiti, trattati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del Servizio, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui alla normativa vigente in materia. b) Gli addetti delle farmacie al Servizio, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del Servizio, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR). 6. L’approvvigionamento dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte delle farmacie avverrà tramite l’ASUR direttamente o indirettamente. 7. Gli orari del Servizio saranno esposti al pubblico. 8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1 comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19.
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Samples: Accordo Per La Somministrazione Dei Vaccini Anti Sars Cov 2, Accordo Quadro Per La Somministrazione Dei Vaccini
Modalità operative. 1L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e tutta la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo. XII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA ASSICURATO E SOCIETÀ, fermo il disposto art. XVII.3. Nel caso di sostituzione del legale prescelto, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Società, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato. Qualora sussista conflitto d’interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. La Società garantisce all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art.XVII.2. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. X CGP. Le attività spese di prenotazione arbitrato per quanto richiesto dall’arbitro saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi controversie in materia di individuazione della popolazione target previamente definiti dalla Regione Marche seguendo i correlati criteri di priorità, escludendosi, fin d’ora, contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di somministrazione adire le vie giudiziarie: in farmacia questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica.
2. La somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanitàmediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a norma dell’art. 1, comma 465, della Legge 178/2020 come stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce "Formazione"cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.
3. L'esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avverranno conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 12.03.2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate.
4. La somministrazione del vaccino in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica, disponibile anche sulla piattaforma vaccinazione anti Covid-19 (sistema nazionale Poste Italiane), adottata dalla Regione Marche, per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell'Allegato 4 al presente Accordo. Il consenso informato cartaceo dovrà essere conservato presso la farmacia. Contestualmente andrà fatta anche la prenotazione per il richiamo della 2^ dose.
5. I farmacisti sono tenuti a trasmettere i dati relativi alla vaccinazione con immediatezza in modalità telematica, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite dalla Regione; i suddetti dati saranno registrati sulla piattaforma dedicata.
a) I dati acquisiti, trattati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del Servizio, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui alla normativa vigente in materia.
b) Gli addetti delle farmacie al Servizio, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del Servizio, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR).
6. L’approvvigionamento dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte delle farmacie avverrà tramite l’ASUR direttamente o indirettamente.
7. Gli orari del Servizio saranno esposti al pubblico.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1 comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19.
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Samples: Contratto Di Tutela Legale
Modalità operative. 1. Le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalla Regione Marche seguendo i correlati criteri di priorità, escludendosi, fin d’ora, la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica.
2. La somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, avverrà da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto dall'Istituto Superiore di Sanità, a norma dell’artdell'art. 1, comma 465, della Legge 178/2020 e della formazione pratica, per un periodo minimo di 4 ore, presso i Punti Vaccinali Territoriali del distretto di afferenza della farmacia, ovvero presso la farmacia stessa con il tutoraggio di un medico iscritto all'Ordine dei Medici, come stabilito indicato nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce "Formazione"" e nell'Allegato 3.
32. L'esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avverranno conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 12.03.202112 marzo 2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate.
43. La somministrazione del vaccino in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica, disponibile anche sulla piattaforma vaccinazione anti Covid-19 (sistema nazionale Poste Italiane), adottata dalla Regione Marche, anamnestica per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell'Allegato 4 al presente Accordonel modulo di consenso alla vaccinazione COVID-19 e relativi allegati predisposti dal Ministero della Salute
4. Il consenso informato cartaceo dovrà essere conservato presso E' esclusa la farmacia. Contestualmente andrà fatta anche la prenotazione possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per il richiamo della 2^ dosepregressa reazione allergica grave/anafilattica.
5. I farmacisti sono tenuti a trasmettere i dati relativi alla vaccinazione con immediatezza La prenotazione delle vaccinazioni somministrabili in modalità telematicafarmacia è effettuata su agende dedicate, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite gestite da ogni singola farmacia, sulla base dei programmi di individuazione della popolazione target definiti dalla Regione; i suddetti dati saranno registrati sulla piattaforma dedicata.
a) I dati acquisiti, trattati solo in conformità al Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione da SARS-CoV-2 e secondo un cronoprogramma condiviso e concordato tra le finalità strettamente correlate all'erogazione parti firmatarie del Serviziopresente Accordo, dovranno essere protetti adottando così da consentire la migliore e più fluida organizzazione dell'attività di somministrazione in farmacia. Resta comunque consentito anche alle farmacie che non aderiscono all'attività di somministrazione dei vaccini in farmacia effettuare il servizio di prenotazione delle vaccinazioni somministrabili nei Punti Vaccinali Territoriali e nei Punti Vaccinali Ospedalieri, già operativo con le misure modalità di sicurezza prenotazione tramite Ises CUP previste dal vigente Accordo di cui alla normativa vigente in materia.
b) Gli addetti delle farmacie al Servizio, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto deliberazione della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del Servizio, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i), del decreto legislativo Giunta Regionale n. 196 del 2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR)705/2016.
6. L’approvvigionamento I vaccini, unitamente al materiale necessario alla somministrazione, saranno forniti dai due “hub” regionali preposti alla ricezione dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte e saranno distribuiti alle farmacie, nei limiti delle farmacie avverrà tramite l’ASUR direttamente o indirettamentedisponibilità, con la modalità della “Distribuzione Per Conto” (DPC), secondo procedure che saranno definite in un apposito documento tecnico.
7. Gli orari del Servizio saranno esposti al pubblico.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1 comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19.
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Samples: Accordo Tra La Regione Umbria E Le Associazioni Delle Farmacie
Modalità operative. 1. Le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini oggetto del presente Contratto verranno eseguite, da parte delle farmaciesvolte dal personale dell’Aggiudicatario, secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalla Regione Marche seguendo i correlati criteri di priorità, escludendosi, fin d’ora, la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali le modalità indicate nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilatticasuccessivi commi del presente articolo.
2. La somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi L’Aggiudicatario assume l’obbligo di individuare e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanitàsviluppare, a norma dell’artmezzo del Comitato editoriale presieduto e coordinato dal Direttore editoriale di cui all’art. 14, comma 465, gli argomenti e le tematiche che saranno trattate in ogni numero della Legge 178/2020 come stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce "Formazione"rivista “Il Farmaco”.
3. L'esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avverranno conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2 L’Aggiudicatario garantisce la partecipazione al presente AccordoComitato editoriale di n. 4 dipendenti dell’AIFA, con particolare riguardo funzione di supporto e di indirizzo rispetto ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 12.03.2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuatetemi da trattare.
4. La somministrazione del vaccino L’Aggiudicatario assume l’obbligo di provvedere alla redazione dei contenuti di ogni numero della rivista, così come ideati e sviluppati dal Comitato editoriale, nonché alla loro traduzione dall’italiano all’inglese. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di svolgere il servizio di traduzione mediante un team di traduttori specializzati e tale servizio si intenderà assolto mediante la fornitura della versione in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e inglese di ogni numero della relativa scheda anamnesticarivista su supporto in formato .pdf, disponibile anche sulla piattaforma vaccinazione anti Covid-19 (sistema nazionale Poste Italiane), adottata dalla Regione Marche, per o in altro formato comunque idoneo a consentirne la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell'Allegato 4 al presente Accordo. Il consenso informato cartaceo dovrà essere conservato presso la farmacia. Contestualmente andrà fatta anche la prenotazione per il richiamo della 2^ dosepubblicazione on-line.
5. I farmacisti sono tenuti L’Aggiudicatario assume l’obbligo di provvedere alla realizzazione dei prodotti grafici e tipografici di cui al Capitolato Tecnico (All. 4), nonché alla stampa, al confezionamento, all’etichettatura e alla spedizione a trasmettere i dati relativi alla vaccinazione con immediatezza in modalità telematicamezzo del servizio postale delle copie dei singoli numeri della rivista, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite dalla Regione; a mezzo di un team di operatori che svolgeranno i suddetti dati saranno registrati sulla piattaforma dedicata.
a) I dati acquisitiservizi sotto la direzione e la responsabilità di un “Responsabile dei servizi di stampa, trattati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del Serviziocellophanatura, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui alla normativa vigente in materia.
b) Gli addetti delle farmacie al Servizio, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del Servizio, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 196 del 2003 etichettatura e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR)spedizione”.
6. L’approvvigionamento L’Aggiudicatario assume l’obbligo di ideare, sviluppare, redigere, tradurre, stampare, confezionare e spedire tutte le copie del primo numero della rivista entro i 90 giorni successivi alla data di stipulazione del Contratto. La scaletta degli argomenti e delle tematiche che saranno trattate all’interno della rivista dovrà essere elaborata dal Comitato editoriale, anche sulla base degli indirizzi forniti dai 4 dipendenti dell’AIFA. In particolare, entro i 55 giorni antecedenti al giorno in cui dovrà essere completata la spedizione della rivista, l’Aggiudicatario dovrà sottoporre alla Direzione Generale dell’AIFA, per approvazione, la scaletta degli argomenti che saranno trattati nella rivista, così come elaborata dal Comitato editoriale. La Direzione Generale dell’AIFA approverà la scaletta degli argomenti entro i successivi 2 (due) giorni lavorativi, eventualmente presentando osservazioni o suggerimenti. L’elaborazione grafica dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte contenuti dovrà rispecchiare fedelmente il progetto grafico proposto dall’Aggiudicatario con la propria Offerta tecnica. L’Aggiudicatario assume l’obbligo di provvedere, a mezzo del Comitato editoriale, alla redazione dei contenuti della rivista sviluppando la scaletta degli argomenti, nonché a produrre la cianografica della rivista entro i venticinque (25) giorni antecedenti alla data in cui dovrà essere completata la spedizione. L’AIFA ha il diritto di apportare correzioni alla cianografica. In questo caso l'Aggiudicatario dovrà sottoporre all’AIFA una nuova cianografica che riporti le correzioni richieste entro il termine massimo di due (2) giorni lavorativi dal ricevimento delle farmacie avverrà tramite l’ASUR direttamente o indirettamentecorrezioni affinché l’AIFA vi apponga il visto “si stampi”. L'Aggiudicatario dovrà effettuare la stampa della tiratura complessiva del numero della rivista, dandone contestuale comunicazione all’AIFA, entro i dieci (10) giorni antecedenti alla data in cui dovrà essere completata la spedizione della rivista. Nello stesso termine di dieci (10) giorni antecedenti alla data in cui dovrà essere completata la spedizione della rivista, l’Aggiudicatario dovrà fornire due file in formato .pdf della rivista, di cui uno con la versione della rivista in lingua italiana ed uno con la versione della rivista in lingua inglese. Entro i 90 giorni decorrenti dalla data di stipula del presente Contratto, l'Aggiudicatario provvederà a sue cure e spese alla cellophanatura e spedizione, a mezzo del servizio postale, di tutte le copie della rivista. In particolare, l’Aggiudicatario dovrà assicurare il confezionamento e la cellophanatura della rivista, realizzando le etichette recanti i nomi e gli indirizzi dei destinatari – previamente comunicati dall’AIFA - e provvedendo all’etichettatura di tutte le copie della rivista. L’Aggiudicatario provvederà altresì, a sua cura, rischio e spesa, alla spedizione delle copie della rivista. L’onere della spedizione si intende assolto con la consegna al servizio postale di tutti gli imballaggi contenenti le copie della rivista. L’Aggiudicatario dovrà fornire all’AIFA tempestiva prova della avvenuta consegna degli imballaggi al servizio postale. Resta inteso che i costi sostenuti dall’Aggiudicatario per la spedizione delle copie della rivista sono inclusi nei corrispettivi di cui all’articolo 8 del presente Contratto.
7. Gli orari del Servizio saranno esposti I restanti 11 numeri della rivista, e le relative copie, dovranno essere ideati, sviluppati, redatti, tradotti, stampati, confezionati e spediti con le stesse modalità relative al pubblico.
8primo numero della rivista, con cadenza bimestrale e secondo le quantità indicate all’art. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1 comma 2, lettcomma 3. d) In particolare: il Secondo, il Terzo, il Quarto, il Quinto, il Sesto, il Settimo, l’Ottavo, il Nono, il Decimo, l’Undicesimo e il Dodicesimo numero della rivista dovranno essere ideati, sviluppati, redatti, stampati, confezionati e spediti, rispettivamente entro 150, 210, 270, 330, 390, 450, 510, 570, 630, 690 e 750 giorni decorrenti dalla data di stipula del decreto legge 19/2020contratto. Negli stessi termini, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 contenuti dei numeri dal Secondo al Dodicesimo numero della rivista dovranno anche essere tradotti dall’italiano all’inglese e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19resi disponibili su un file in formato .pdf.
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Modalità operative. 1L’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti veritieri e tutta la documentazione richiesta dalla Società per la corretta istruzione del fascicolo. XII - FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA ASSICURATO E SOCIETÀ, fermo il disposto art. VI.3. Nel caso di sostituzione del legale prescelto, l’Assicurato dovrà comunicare la revoca del mandato conferito e il nominativo ed estremi del Professionista nominato in sostituzione. Ricorrendone le condizioni, la Società rimborserà entro il massimale le spese, competenze ed onorari -salvo duplicazione attività- del secondo Legale nominato dall’Assicurato, deducendo gli anticipi e/o pagamenti eventualmente effettuati ad altri Professionisti. La Società, in ogni caso, nell'eventualità della sostituzione del legale, non potrà comunque incorrere in un esborso complessivo superiore al preventivo/contratto intercorso tra il legale sostituito e l'assicurato. Qualora sussista conflitto d’interesse fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia è prestata a favore del Contraente. La Società garantisce all’Assicurato la piena libertà di scelta, modalità e termini sulle iniziative da intraprendere in osservanza e rispetto all’autonoma obbligazione intercorrente tra il Contraente/Assicurato e i Professionisti liberamente scelti ex art. VI.2. In caso di disaccordo tra l’Assicurato e la Società per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti sull’interpretazione delle clausole del presente contratto, la decisione verrà demandata ad un Arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ex Art. X CGP. Le attività spese di prenotazione arbitrato per quanto richiesto dall’arbitro saranno a carico dell’Assicurato e della Società nella misura del 50%. Qualora la decisione dell’Arbitro sia integralmente favorevole all’Assicurato, UCA rimborsa le spese arbitrali sostenute. Per la risoluzione di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi controversie in materia di individuazione della popolazione target previamente definiti dalla Regione Marche seguendo i correlati criteri di priorità, escludendosi, fin d’ora, contratti assicurativi è prevista altresì la possibilità per l'Assicurato di somministrazione adire le vie giudiziarie: in farmacia questo caso l'azione civile dovrà essere preceduta dal tentativo di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica.
2. La somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanitàmediazione obbligatoria come disciplinato dalla normativa vigente, a norma dell’art. 1, comma 465, della Legge 178/2020 come stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce "Formazione"cui si rimanda per modalità e termini di presentazione.
3. L'esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avverranno conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 12.03.2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate.
4. La somministrazione del vaccino in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica, disponibile anche sulla piattaforma vaccinazione anti Covid-19 (sistema nazionale Poste Italiane), adottata dalla Regione Marche, per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell'Allegato 4 al presente Accordo. Il consenso informato cartaceo dovrà essere conservato presso la farmacia. Contestualmente andrà fatta anche la prenotazione per il richiamo della 2^ dose.
5. I farmacisti sono tenuti a trasmettere i dati relativi alla vaccinazione con immediatezza in modalità telematica, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite dalla Regione; i suddetti dati saranno registrati sulla piattaforma dedicata.
a) I dati acquisiti, trattati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del Servizio, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui alla normativa vigente in materia.
b) Gli addetti delle farmacie al Servizio, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del Servizio, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR).
6. L’approvvigionamento dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte delle farmacie avverrà tramite l’ASUR direttamente o indirettamente.
7. Gli orari del Servizio saranno esposti al pubblico.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1 comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19.
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Samples: Contratto Di Tutela Legale
Modalità operative. 1. Le attività ) Il servizio di prenotazione trasporto scolastico del Comune di Terni dovrà essere svolto dalla Società aggiudicataria con propri capitali e mezzi tecnici e con proprio personale ed autoveicoli, con l’assunzione di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo tutti i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalla Regione Marche seguendo i correlati criteri di priorità, escludendosi, fin d’ora, la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilatticaconseguenti rischi.
2) Il servizio di trasporto scolastico avrà inizio e termine secondo la cadenza del calendario scolastico predisposto dalle Autorità competenti secondo gli orari di apertura e chiusura delle attività scolastiche e nel rispetto degli stessi. La somministrazione dei vaccini Il servizio è organizzato dalla Società appaltatrice in farmacia avverràcollaborazione con l’Amministrazione Comunale, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione tenendo conto che gli utenti devono arrivare alla Scuola di destinazione tra i quindici e i cinque minuti prima dell'orario scolastico e alla fine delle somministrazioni vaccinali contro lezioni devono poter prontamente disporre del mezzo per il SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità, a norma dell’art. 1, comma 465, della Legge 178/2020 come stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce "Formazione"ritorno.
3) La Ditta aggiudicataria deve tenere in considerazione, nella predisposizione dell’offerta e quindi del Servizio, che l’orario di ingresso e l’orario di uscita varia in funzione delle norme di prevenzione Covid vigenti e eventualmente successive. L'esecuzione Spetta all’Amministrazione Comunale, per tramite dei Dirigenti Scolastici cui spetta in autonomia l’organizzazione delle sedute vaccinali entrate/uscite da scuola e il connesso iter tecnico-amministrativo avverranno conformemente per singole sezioni/classi, comunicare alla Società affidataria gli orari esatti dell'inizio e della fine delle lezioni nelle Scuole interessate dal servizio di trasporto, nonché le variazioni che si dovessero verificare nel corso dell'anno. La Società appaltatrice provvederà a quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordointerfacciarsi con la suddetta Direzione comunale mettendo a disposizione i contatti utili e sempre disponibili (telefono fisso, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali cellulare, email, servizi di messaggistica) per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi ogni e qualsiasi necessità. Il servizio verrà svolto su percorsi e negli orari di cui all’articolo 3, comma 5, al Piano Annuale del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 12.03.2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuatetrasporto scolastico.
4) La Società aggiudicataria dovrà conformare il servizio alle prescrizioni del Piano Annuale del trasporto scolastico, così come descritto all’art. La somministrazione 9 del vaccino in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica, disponibile anche sulla piattaforma vaccinazione anti Covid-19 (sistema nazionale Poste Italiane), adottata dalla Regione Marche, per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell'Allegato 4 al presente Accordo. Il consenso informato cartaceo dovrà essere conservato presso la farmacia. Contestualmente andrà fatta anche la prenotazione per il richiamo della 2^ doseCapitolato.
5) Il programma di esercizio potrà subire modifiche come descritto all’art. I farmacisti sono tenuti a trasmettere i dati relativi alla vaccinazione con immediatezza in modalità telematica, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite dalla Regione; i suddetti dati saranno registrati sulla piattaforma dedicata.
a) I dati acquisiti, trattati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione 10 del Servizio, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui alla normativa vigente in materia.
b) Gli addetti delle farmacie al Servizio, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del Servizio, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR)presente Capitolato.
6) La Società dovrà adeguarsi alle eventuali variazioni degli orari di entrata e di uscita che dovessero verificarsi durante l'anno scolastico nei singoli plessi, a seguito di scioperi, assemblee sindacali, riunioni del personale della scuola o altre circostanze, comunicate dalla Direzione competente, anche per tramite delle Segreterie delle Scuole servite, almeno 2 (due) giorni prima. L’approvvigionamento dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte delle farmacie avverrà tramite l’ASUR direttamente La Società aggiudicataria ha l'obbligo di provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli automezzi a persone estranee al servizio. La Società dovrà inoltre adeguarsi in caso di sedi scolastiche in fase di ristrutturazione o indirettamentemomentaneamente non disponibili, con la conseguenza della necessità di trasportare in modo regolare gli alunni e gli studenti a partire dalle scuole originarie presso le sedi temporanee di attività didattica e relativo ritorno presso il punto di raccolta nei pressi della scuola temporaneamente chiusa.
7. Gli orari ) La Società aggiudicataria dovrà comunicare immediatamente al DEC Direttore dell’Esecuzione / RUP Responsabile Unico del Servizio saranno esposti al pubblicoProcedimento o loro delegati ogni incidente accaduto agli alunni durante lo svolgimento del servizio, anche quando non si sia verificato alcun danno.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 8) La Società aggiudicataria deve comunicare al DEC Direttore dell’Esecuzione / RUP Responsabile Unico del decreto legge 18/2020Procedimento o loro delegati (non oltre 2 giorni dall’evento) ogni circostanza rilevante, la misura di cui all'art. 1 comma 2, lett. d) che possa incidere negativamente rispetto al corretto svolgimento del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19servizio.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Modalità operative. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni contributive, occorre sottolineare primariamente quanto segue. Con particolare riferimento all'attestazione dello stato di disoccupazione di lunga durata, che la legge affida ai competenti centri per l'impiego, risulta necessario che le Sedi dell'Istituto attivino le più efficaci sinergie con questi ultimi. Al riguardo, occorre osservare che, in sede di Conferenza unificata Stato- Regioni [1], è stato stabilito che mantengono lo stato di disoccupazione i soggetti che percepiscano nell'anno solare un reddito da lavoro non superiore a quello escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali [2]. Le attività Alla luce di prenotazione e quanto sopra, si precisa che, ai fini dell'accesso alle agevolazioni, dovrà ritenersi sufficiente -unitamente alla dichiarazione di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, responsabilità [3] prodotta dal lavoratore al competente centro per l'impiego ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 297 del 2002 - l'attestazione da parte delle farmaciedel centro medesimo della permanenza del soggetto nello stato di disoccupazione. In tal senso, secondo i programmi di individuazione peraltro, deve intendersi modificata la previsione contenuta al punto 3 della popolazione target previamente definiti dalla Regione Marche seguendo i correlati criteri di prioritàcircolare 30 giugno 2003, escludendosin. 117. Per quanto riguarda, fin d’orainvece, la possibilità sussistenza delle condizioni di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica.
2cui all'art. La somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà54, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2 sulla base degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità, a norma dell’art. comma 1, comma 465, della Legge 178/2020 come stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce "Formazione".
3lett. L'esecuzione delle sedute vaccinali c) e il connesso iter tecnico-amministrativo avverranno conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 12.03.2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate.
4. La somministrazione del vaccino in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica, disponibile anche sulla piattaforma vaccinazione anti Covid-19 (sistema nazionale Poste Italiane), adottata dalla Regione Marche, per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell'Allegato 4 al presente Accordo. Il consenso informato cartaceo dovrà essere conservato presso la farmacia. Contestualmente andrà fatta anche la prenotazione per il richiamo della 2^ dose.
5. I farmacisti sono tenuti a trasmettere i dati relativi alla vaccinazione con immediatezza in modalità telematica, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite dalla Regione; i suddetti dati saranno registrati sulla piattaforma dedicata.
ad) I dati acquisiti, trattati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del Servizio, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui alla normativa vigente in materia.
b) Gli addetti delle farmacie al Servizio, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del Servizio, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 196 276 del 2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR).
6. L’approvvigionamento dei vaccini anti SARS-CoV-2 2003, potrà considerarsi utile una dichiarazione di responsabilità da parte delle farmacie avverrà tramite l’ASUR direttamente o indirettamente.
7del lavoratore, attestante il possesso dei requisiti di legge. Gli orari Resta ferma per le Sedi la necessità di coinvolgere i competenti centri per l'impiego. [1] Accordo sancito dalla Conferenza unificata nella seduta del Servizio saranno esposti al pubblico.
810 dicembre 2003. Ai sensi e [2] Il limite, per gli effetti dell'artl'anno 2003, è stato di € . 14 del decreto legge 18/2020, la misura di cui all'art. 1 comma 2, lett. d) del decreto legge 19/2020, ossia la quarantena precauzionale 7500 per i soggetti redditi da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati e di € . 4500 per i redditi da impresa o derivanti dall'esercizio di professione. Nel caso di concorso di diverse tipologie lavorative, si prevede che sono venuti a contatto con casi conclamati il cumulo di COVID-19 e la derivante sospensione redditi non possa superare l'importo di € . 7500, purché ogni tipologia rimanga entro il proprio limite massimo. [3] Art. 46 del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizioD.P.R. 28 dicembre 2000, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19n. 445.
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Samples: Contratto Di Inserimento
Modalità operative. 1. Le attività di prenotazione e di esecuzione dei vaccini verranno eseguite, da parte delle farmacie, secondo i programmi di individuazione della popolazione target previamente definiti dalla Regione Marche seguendo i correlati criteri di priorità, escludendosi, fin d’ora, la possibilità di somministrazione in farmacia di dosi vaccinali nei confronti dei soggetti ad estrema vulnerabilità o con anamnesi positiva per pregressa reazione allergica grave/anafilattica.
2. La somministrazione dei vaccini in farmacia avverrà, da parte dei farmacisti abilitati all'esecuzione delle somministrazioni vaccinali contro il SARS-CoV-2 sulla base L'esecuzione degli specifici programmi e moduli formativi organizzati dall’Istituto Superiore di Sanità, a norma dell’art. 1, comma 465, della Legge 178/2020 come stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo sotto la voce "Formazione".
3. L'esecuzione delle sedute vaccinali e il connesso iter tecnico-amministrativo avverranno conformemente a quanto stabilito nell'Allegato 2 al presente Accordo, con particolare riguardo ai requisiti minimi strutturali dei locali per la somministrazione dei vaccini; alle opportune misure per garantire la sicurezza degli assistiti; al puntuale adempimento degli obblighi informativi di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito dalla legge n. 29 del 12.03.2021, in tema di trasmissione alle Amministrazioni territoriali dei dati relativi alle vaccinazioni effettuate.
4. La somministrazione del vaccino in farmacia avverrà esclusivamente previa acquisizione del consenso informato e della relativa scheda anamnestica, disponibile anche sulla piattaforma vaccinazione anti Covid-19 (sistema nazionale Poste Italiane), adottata dalla Regione Marche, per la valutazione dell'idoneità/inidoneità del soggetto a sottoporsi alla somministrazione vaccinale, come stabilito nell'Allegato 4 al presente Accordo. Il consenso informato cartaceo dovrà essere conservato presso la farmacia. Contestualmente andrà fatta anche la prenotazione per il richiamo della 2^ dose.
5. I farmacisti sono tenuti a trasmettere i dati relativi alla vaccinazione con immediatezza in modalità telematica, attenendosi alle indicazioni tecniche fornite dalla Regione; i suddetti dati saranno registrati sulla piattaforma dedicata.
a) I dati acquisiti, trattati solo per le finalità strettamente correlate all'erogazione del Servizio, dovranno essere protetti adottando le misure di sicurezza di cui alla normativa vigente in materia.
b) Gli addetti delle farmacie al Servizio, qualora non siano tenuti per legge al segreto professionale, al fine di garantire il rispetto della riservatezza delle informazioni trattate nella fornitura del Servizio, sono sottoposti a regole di condotta analoghe al segreto professionale in conformità a quanto previsto dall'art. 83, comma 2, lettera i), del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento Europeo 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati o GDPR).
6. L’approvvigionamento dei vaccini anti SARS-CoV-2 da parte delle farmacie avverrà tramite l’ASUR direttamente o indirettamente.
7. Gli orari del Servizio saranno esposti al pubblico.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto legge 18/2020, la misura accertamenti di cui all'art. 1 comma 2avverrà secondo le seguenti modalità operative:
a) l'Istituto Auxologico invierà l'operatore esposto al contagio per HIV presso il D.E.A. del Presidio Ospedaliero di Verbania, lettunitamente alla seguente documentazione: - copia della denuncia di infortunio effettuata presso l'Ente di appartenenza dell'operatore sanitario; - modulo per le indagini epidemiologiche (all. dn. 1 alla presente convenzione), compilato dai medici della struttura di provenienza del dipendente. L'operatore sanitario esposto al contagio sarà immediatamente indirizzato al Medico Infettivologo, che proporrà all'operatore sanitario, in relazione all'entità del rischio, la chemioprofilassi;
b) in caso di accettazione della chemioprofilassi da parte dell'operatore sanitario esposto al contagio, il Medico Infettivologo: - provvederà all'esecuzione dei prelievi basali, così come previsti dall'allegato n. 2 alla presente convenzione; - fornirà, dopo aver fatto firmare il modulo di consenso informato, le prime dosi di farmaci per l'immediato inizio della profilassi, come indicati nell'allegato n. 3 alla presente convenzione;
c) in caso di mancato consenso alla chemioprofilassi il Medico Infettivologo, dopo aver fatto firmare il relativo modulo, fornirà all'operatore sanitario informazioni per il follow up clinico e virologico. In questo caso, l'Istituto Auxologico potrà comunque fare riferimento alla SOS Dipartimentale Malattie Infettive e Tropicali della A.S.L. VCO per il follow up e/o per le indagini virologiche. L'Istituto Auxologico potrà altresì inviare l'operatore esposto al contagio al D.E.A. del decreto legge 19/2020Presidio Ospedaliero di Verbania per l'esecuzione dell'esame anti HIV. Qualora il paziente fonte non fosse noto, ossia la quarantena precauzionale o nel caso in cui il paziente fonte fosse noto ma non siano state effettuate indagini diagnostiche anti HIV, l'Istituto Auxologico potrà inviare anche le provette contenenti sangue od altro materiale biologico del paziente fonte per i soggetti che sono venuti a contatto con casi conclamati di COVID-19 e la derivante sospensione del servizio o chiusura precauzionale dell'esercizio, non si applica alle farmacie ove sono stati eseguiti i vaccini nei confronti di soggetti poi risultati positivi al COVID-19l'esecuzione delle indagini diagnostiche anti HIV.
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Samples: Rinnovo Atti Convenzionali