Validità e durata Clausole campione

Validità e durata. Le presenti disposizioni integrative hanno validità per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, fatta salva la facoltà di recesso di cui all’art. 11 dello schema tipo di contratto approvato con DGR 47508/99 e fermo restando il mantenimento dei requisiti previsti dall’accreditamento. Ai sensi dell’art. 15, comma 6 della L.33/2009, così come modificato dalla L.R. 23/2015, l’erogatore dichiara la piena accettazione delle regole di sistema e segnatamente del sistema di finanziamento, dei controlli, delle sanzioni e dell’osservanza dei tempi di erogazione delle prestazioni stabilite dalla Regione.
Validità e durata. Il presente contratto ha valore nel territorio della Repubblica Italiana ed ha durata triennale. Ha decorrenza dal 1 luglio 2021 e avrà validità fino al 30 giugno 2024. Qualora non venisse disdetto da una delle parti contraenti, almeno 6 mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato di anno in anno. 1) Ai giornalisti dipendenti dalle aziende di cui all’art. 1, ai quali all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto è applicato il contratto nazionale di lavoro giornalistico Fieg-Fnsi, continuerà ad essere applicato lo stesso trattamento contrattuale quale trattamento individuale di miglior favore. 2) Ai giornalisti dipendenti dalle aziende - rientranti nel perimetro di applicazione di cui all’art. 1 del presente CNLG - ai quali all’atto dell’entrata in vigore del presente contratto è stato applicato l’accordo FNSI-ANSO-FISC del 29/10/2020, sarà automaticamente applicato il presente CNLG, fatti salvi eventuali trattamenti individuali o aziendali di miglior favore. I seguenti minimi sono riconosciuti secondo le decorrenze indicate in tabella. Collaboratore fisso 1.300,00 1.340,00 1.380,00 Praticante 1.320,00 1.360,00 1.400,00
Validità e durata. Il presente accordo ha la durata di anni dalla stipula del presente contratto
Validità e durata. Il presente Contratto ha validità dal 1° gennaio 2023 e scadrà il 31 dicembre 2025, sia per la parte economica che normativa. Se non disdettato mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata alla controparte, almeno 4 mesi prima della scadenza, si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno. In caso di disdetta, il presente Contratto manterrà piena efficacia economica e normativa fino al successivo accordo di rinnovo. La proposta di rinnovo (piattaforma contrattuale datoriale o sindacale) dovrà pervenire all’altra parte almeno tre mesi prima della data di scadenza del Contratto o dal termine della proroga. Durante i tre mesi antecedenti e nei sei mesi successivi alla scadenza del presente Contratto e, comunque, per un periodo complessivamente pari a nove mesi dalla presentazione della richiesta di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali di sospensione dei benefici contrattuali o di sciopero. Le Parti, salvo accordo tra le stesse, si impegnano a non sottoscrivere contratti analoghi del settore con altre associazioni. TABELLA DEI MINIMI DI STIPENDIO (comprensivi dell’ex indennità di contingenza) I seguenti minimi sono riconosciuti a partire dalla retribuzione del mese di gennaio 2023: Praticante € 1.376,00
Validità e durata. Il presente Accordo quadro è valido dalla data della sottoscrizione ed avrà una durata di due anni, fatta salva ogni eventuale prosecuzione concordata con atto formale sottoscritto da entrambe le Parti.
Validità e durata. La presente convenzione ha durata quinquennale, a decorrere dal 01.01.2020 fino al 31.12.2024 e può essere rinnovata, senza modifiche al testo, con nota formale di accettazione sottoscritta da entrambe le parti, a richiesta di XXXX, per un ulteriore quinquennio. Al fine di permettere il costante aggiornamento, tenendo ferma la durata del presente accordo, AREU con cadenza annuale propone all’ASST/IRCCS, che è tenuta formalmente a condividerli, l’aggiornamento dell’allegato n. 1, relativo alle ore minime di personale necessarie per garantire il regolare svolgimento del servizio sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera e l’attività di formazione e didattica effettuata dal predetto personale. Eventuali modifiche e integrazioni all’allegato n. 1 vengono comunicate da AREU all’ASST/IRCCS.
Validità e durata. Il presente accordo ha validità ed efficacia per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, previo aggiornamento annuale dell’attività commissionata e del corrispondente valore economico. Le parti concordano che l’accordo è efficace anche dopo la data di scadenza, per il tempo strettamente necessario alla formalizzazione del nuovo accordo, al fine di non interrompere l’erogazione di prestazioni sanitarie previste dai Livelli Essenziali di Assistenza. Sia per la parte normativa che per quella economica sono fatte salve diverse e successive determinazioni regionali intervenute nel tempo di durata del contratto.
Validità e durata. La validità del presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione da parte del soggetto competente per ciascun ente e ha durata di un anno.
Validità e durata. Il presente accordo collettivo, integrativo del Contratto Nazionale, valido per tutto il territorio della Provincia di Savona, entra in vigore il 1 ottobre 2016. Esso avrà la durata e scadenza prevista dal C.C.N.L. di riferimento. Per la disdetta e il tacito rinnovo valgono le norme del C.C.N.L. di riferimento.
Validità e durata. 7.1 Il presente Accordo, ed i relativi Addendum integrativi, sono da ritenersi efficaci dal giorno di stipula sino alla scadenza dell’affidamento del SII assentito in favore di CAP, vale a dire sino al 31 dicembre 2033, fatta salva la cessazione di efficacia in caso di scioglimento anticipato della Convenzione di affidamento ad uno dei due gestori. Al raggiungimento di tale scadenza, rimane facoltà degli Uffici d’Ambito esercitare l’opzione per la prosecuzione del rapporto, facendo assumere in tal caso ogni conseguente obbligazione, già in carico al gestore in house, sul gestore affidatario subentrante. 7.2 Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni del presente Accordo e dei relativi Addendum saranno approvati e sottoscritti con le medesime modalità adottate in sede di approvazione, secondo quanto descritto alla precedente lettera F delle Premesse. 7.3Nel caso in cui non si giunga a condividere le proposte di modifica presentate da una delle due parti, le stesse saranno sottoposte al Comitato di conciliazione di cui all’articolo 11 per la relativa approvazione.