Mora. Periodo massimo di 15 giorni susseguente alla scadenza convenuta per il pagamento dei Premi o delle rate di Premio – successive alla prima rata di Premio stabilita dal contratto - entro il quale l’assicurazione resta valida ed operante anche se non è stato versato il È previsto dall’articolo 1901, 2° comma, del Codice Civile. Alla luce dell’articolo 170 bis del Codice la garanzia è operante fino all’ora e alla data di effetto del nuovo contratto eventualmente stipulato e comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla scadenza contrattuale. PERIODO DI ASSICURAZIONE Periodo di tempo per il quale è pattuita la durata della garanzia assicurativa.
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