Obbligo d’informazione Clausole campione

Obbligo d’informazione. La persona assicurata dispensa i medici curanti e l’altro personale medico nonché gli assicuratori verso l’assicuratore dall’obbligo del segreto d’ufficio. In caso di bisogno l’assicuratore può richiedere informazioni. Su richiesta il membro deve lasciarsi visitare da un secondo medico o me- dico di fiducia dell’assicuratore. Le spese sono a carico dell’assicuratore. La persona assicurata deve annunciare all’assicuratore tutto quello che ri- guarda le prestazioni di terzi in caso di malattia, infortunio e invalidità. Su richiesta devono essere inoltrate all‘assicuratore tutte le fatture da parte di terzi. Per le persone interdette (non capaci di agire), il contraente d’assicurazione è tenuto a imporre l’osservanza dell’obbligo d’informazione.
Obbligo d’informazione. Se nel momento della richiesta vengono date delle indicazioni non corrette oppure non complete, l’assicuratore può procedere alla risoluzione del con- tratto entro quattro settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza della reticenza. In caso di risoluzione del contratto cessa anche l’obbligo di prestazione dell’assicuratore per sinistri già verificatisi, il cui insorgere o la cui dimen- sione sono stati influenzati da fatti rilevanti non notificati correttamente oppure non notificati affatto. Nella misura in cui l’obbligo di prestazione è stato già adempiuto, l’assicuratore ha diritto a essere rimborsato. Con la richiesta di ammissione il richiedente autorizza l’assicuratore a rac- cogliere informazioni necessarie per l’ammissione e la chiarificazione di un obbligo futuro di prestazioni, dal personale medico come pure da altri assi- curatori. L’assicuratore può richiedere un certificato medico o una visita da parte del medico di fiducia. Le spese sono a carico dell’assicuratore. Il contraente deve indicare tutte le informazioni necessarie sulla persona assicurata.
Obbligo d’informazione. Se nel momento della richiesta vengono date delle indicazioni non corrette oppure non complete, l’assicuratore può procedere alla risoluzione del con- tratto entro quattro settimane dal momento in cui è venuto a conoscenza della reticenza. In caso di risoluzione del contratto cessa anche l’obbligo di prestazione dell’assicuratore per sinistri già verificatisi, il cui insorgere o la cui dimen- sione sono stati influenzati da fatti rilevanti non notificati correttamente oppure non notificati affatto. Nella misura in cui l’obbligo di prestazione è
Obbligo d’informazione. Rifiuto o esclusione delle prestazioni
Obbligo d’informazione. L’assicurato è tenuto a dichiarare all’assicuratore tutte le malattie e le con- seguenze d’infortuni esistenti al momento dell’inizio della copertura assicu- rativa o precedentemente. L’assicuratore può richiedere un certificato medico o predisporre un control- lo da parte del medico di fiducia. Può designare il medico e ne sostiene costi.
Obbligo d’informazione. In caso d’infortunio l’assicurato, ovvero il contraente, è tenuto a mettere a disposizione dell’assicuratore tutte le informazioni necessarie sulla dinamica dell’infortunio, nonché su eventuali terzi coinvolti. L’assicurato esonera i medici curanti e altro personale sanitario dall’obbligo al segreto professionale nei confronti dell’assicuratore. Quest’ultimo, all’oc- correnza, può richiedere informazioni presso altri assicuratori. Il contraente e l’assicurato informano sempre l’assicuratore in merito a qual- siasi prestazione ricevuta da terzi in caso di malattia, infortunio e invalidità. Se richiesto, i conteggi di terzi vanno inoltrati all’assicuratore. Se l’assicuratore lo richiede, i certificati e i rapporti medici inoltrati non redatti in lingua tedesca, francese, italiana, retoromancia o inglese e per cui non è presente una traduzione autenticata in una delle lingue citate vanno tradotti; i relativi costi di traduzione sono a carico dell’assicurato.
Obbligo d’informazione. Il gestore indipendente di patrimoni è tenuto ad informare i suoi clienti circa a) la propria società e i servizi offerti, nonché la sua autorizzazione a prestare tali servizi; b) i rischi particolari legati alle prestazioni di servi­ zio convenute; c) il suo compenso, compresi i benefici patrimo­ niali derivanti da prestazioni finanziarie di terzi.
Obbligo d’informazione. Le modifiche o i danni che dovessero eventualmente subire gli oggetti vanno immediatamente notificate al CDE, che deciderà quali provvedimenti adottare. Bisognerà inoltre stilare un verbale documentato con fotografie.

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  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.

  • Informazione 1. L’informazione si propone di xxxxxx sulla trasparenza decisionale e sulla prevenzione dei conflitti, pur nella distinzione dei ruoli, i comportamenti delle parti. 2. Ciascun Ente fornisce informazioni ai soggetti sindacali di cui all’articolo 41 in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 3. Gli enti sono tenuti a fornire un’informazione preventiva, facendo pervenire tempestivamente la documentazione necessaria, sulle seguenti materie: a) articolazione dell’orario di lavoro e di servizio; b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro laddove previsti e delle dotazioni organiche; c) verifica periodica della produttività delle strutture; d) stato dell’occupazione anche a tempo determinato e parziale; e) criteri generali di riorganizzazione degli uffici, di programmazione della mobilità, di innovazione e di sperimentazione gestionale; f) criteri generali riguardanti l’organizzazione del lavoro e le sue modifiche; g) modalità di realizzazione dei progetti e ambito delle professionalità da impiegare nei progetti di telelavoro; h) adozione di forme di lavoro flessibili, di cui all’art. 36, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001; i) bilancio preventivo e consuntivo. j) modalità di gestione delle eventuali eccedenze di personale secondo la disciplina e nei rispetto dei tempi e delle procedure dell’art. 33 del D. Lgs. n. 165/2001; k) modalità e cadenze delle verifiche ai fini del passaggio dei ricercatori e tecnologi dalla posizione stipendiale in godimento a quella immediatamente successiva. 4. Nelle seguenti materie l’informazione è successiva e ha per oggetto gli atti di gestione adottati e i relativi risultati: a) attuazione dei programmi di formazione del personale; b) misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; c) andamento generale della mobilità del personale; d) distribuzione delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni; e) distribuzione complessiva delle risorse per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi, e per la qualità della prestazione individuale; f) andamento a consuntivo del ricorso al lavoro interinale; g) attuazione delle iniziative relative ai servizi sociali in favore del personale; h) attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva. 5. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall’amministrazione consenta la raccolta e l’utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori, le amministrazioni provvedono a una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore. 6. Non è oggetto di riservatezza l’informazione alle organizzazioni sindacali sui principi e criteri di erogazione dei trattamenti accessori.

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

  • Informazioni generali a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A., in breve UnipolSai S.p.A., Società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 046. b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx 00 – 00000 Xxxxxxx (Xxxxxx). c) Recapito telefonico: 051.5077111 - telefax: 051.7096584 - siti internet: xxx.xxxxxxxxx.xxx - xxx.xxxxxxxxx.xx - indirizzo di posta elettronica: xxxx-xxxxx@xxxxxxxxx.xx. d) È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U. n. 357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n. 276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Imprese di Assicurazione presso l’IVASS al n. 1.00006.

  • Informazioni L’Assicurato può richiedere le informazioni previste all’art. 48.1 telefonando durante le ore d’ufficio e nei giorni feriali (dalle 08.30 alle ore 18.00) al seguente numero: Fax +00 000 0000000 Telefono dall’Estero +00 000 0000 0000

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 400 000 EUR. IVA esclusa.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa I dati di seguito riportati si riferiscono all’ultimo bilancio approvato relativo all’esercizio 2014: • il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali; • l’indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L’indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro. Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell’Impresa si rinvia al sito internet dell’Impre- sa: xxx.xxxxx-xxxxxxxx.xx.

  • Altre informazioni VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici VI.3) Informazioni complementari: