Common use of Motivazione Clause in Contracts

Motivazione. Con determinazione n. 98 del 18.04.2019, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card per Pubbliche Amministrazioni affidando alla ditta Italiana Petroli S.p.A. Poiché alla scadenza della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni e dato che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale in Xxxx, Xxx xxxxxxx 0000, X. XXX 00000000000, per tutta la durata dell'accordo, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Per i motivi sopra esposti, si ritiene di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per gli esercizi a copertura del periodo del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente atto.

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Motivazione. Con determinazione L’Agenzia regionale ARGEA Sardegna è stata costituita con L.R. n. 98 13/2006 per gestire e erogare gli aiuti per il settore agricolo. Per l’adempimento dei propri compiti istituzionali relativi all’erogazione degli aiuti dei fondi comunitari FEAGA e FEASR, sulla base degli indirizzi e degli atti di autorizzazione della Giunta regionale disposti con le deliberazioni n. 38/08 del 18.04.201928/06/2016, n. 10/12 del 21/02/2017 e n. 15/2 del 21/03/2017, l’Agenzia ha presentato domanda al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali per il riconoscimento come organismo pagatore per la Regione Sardegna, ottenendo dapprima il riconoscimento a titolo provvisorio (Decreto Servizio Amministrativo, Personale e contenzioso Mi.P.A.A.F.T. n. 2803 del 14/10/2019) e successivamente il riconoscimento definitivo come Organismo Pagatore regionale con Decreto MI.P.A.A.F. n. 9242481 del 15/10/2020. Nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali l’Agenzia ARGEA Sardegna, nel rispetto dell’art. 15 del D.Lgs. n. 173/98, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card avvale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (“SIAN”) istituito con la Legge 194/1984 ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole. L’art. 15 del D.Lgs. n. 173/98 qualifica, infatti, i servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) come servizi di interesse pubblico ed obbliga tutte le amministrazioni pubbliche operanti nel comparto agricolo e agroalimentare ad avvalersi di tali servizi. Il SIAN costituisce pertanto un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali per Pubbliche Amministrazioni affidando le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto, disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla ditta Italiana Petroli conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e alla qualità delle produzioni agricole. Responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN è l'Agenzia AGEA ai sensi del D.Lgs. 99/2004. In tale veste in data 23 novembre 2015 AGEA ha sottoscritto con CONSIP S.p.A. Poiché alla scadenza un accordo di collaborazione per lo svolgimento, da parte della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 stessa CONSIP, della procedura di gara per le Pubbliche Amministrazioni l'affidamento dei servizi di sviluppo e dato che l'azienda Italiana Petroli gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Il bando pubblicato da CONSIP S.p.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli in data 30/09/2016 CONSIP S.p.A. sede legale ad oggetto “Gara a procedura aperta suddivisa in Xxxx4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo (SIAN) per AGEA”, Xxx xxxxxxx 0000, X. XXX 00000000000, è stato scomposto in 4 lotti per tutta rispondere alle esigenze derivanti dalla specializzazione merceologica dei mercati di riferimento e dei relativi concorrenti nonché dell’ottimale approvvigionamento: - Lotto 1: Servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in data 11/07/2018; - Lotto 2: Servizi tecnico-agronomici - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in data 18/04/2019; - Lotto 3: Servizi IT per la durata dell'accordo, 36 mesi a partire gestione ed evoluzione del sistema informativo SIAN - aggiudicato da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Per i motivi sopra esposti, si ritiene CONSIP S.p.A. in data 04/04/2019; - Lotto 4: Servizi di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per gli esercizi a copertura del periodo del servizio assistenza - aggiudicato da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro CONSIP S.p.A. in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente attodata 04/04/2019.

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Motivazione. La Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 9/2006 “Testo unico delle norme regionali in materia di turismo” e della L.R. n. 30/2008 relativa all’internazionalizzazione e promozione all’estero, svolge un importante compito nella programmazione delle attività al fine di garantire, sotto il profilo della promozione e della comunicazione, la diffusione di un’immagine complessiva ed unitaria del “brand Marche” come destinazione turistica d’eccellenza dell’Italia. Con determinazione Deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Marche n. 13 del 20 maggio 2021 è stato approvato il Piano Regionale Triennale di promozione turistica 2021/2023, che prevede l’attivazione di una serie di azioni di promozione del territorio per la valorizzazione culturale e turistica: le attività promozionali della Regione Marche, in linea con quanto definito dall’attuale quadro normativo, sono articolate in un programma di interventi, funzionali allo sviluppo dei prodotti turistici regionali e all’incontro tra l’offerta turistica marchigiana e la domanda sui mercati target. Al fine di rendere l’azione di promozione più efficace, si propone un mix di diversi strumenti, da quelli tradizionali, a quelli più innovativi: fiere, workshop, roadshow, azioni scouting su nuovi ed emergenti mercati, press ed educational tour mirati saranno affiancati da eventi on line che qualificano l’immagine della regione e offrono concrete opportunità di business agli operatori, anche mediante innovative tecnologie di contatto B2B e B2C, in grado di rendere sempre più disponibile e diffusa la proposta regionale. Monte Urano (FM). Resasi necessaria l’acquisizione di servizi diversi per permettere la partecipazione della Regione Marche e delle sue delegazioni agli eventi svolti in Italia cui intenda aderire, l’ufficio scrivente ha ritenuto di acquisire detti servizi di trasporto di beni e di persone con conducente, servizi di promozione enogastronomica e catering e servizi accessori di ospitalità attraverso un affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 da attuarsi mediante accordo quadro ex art. 54, comma 3, del D. Lgs. 50/2016, concluso con Decreto del Direttore n. 18 del 10/02/2023, con scadenza 31/12/2023 e di importo massimo fissato in 68.000,00 Euro oltre IVA al raggiungimento del quale lo stesso si intende concluso. L’operatore affidatario dell’accordo quadro è la ditta individuale Xxxxxx Xxxxxxxx, C.F. con sede legale in via Cagliari n. 46/A 63813 e P.IVA 02189620442, In tale contesto, la Borsa Italiana del Turismo (BIT), in programma a Milano dal 12 al 14 febbraio 2023 si inserisce tra le fiere a cui l’Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione delle Marche (ATIM) prende parte prioritariamente, in quanto considerata tra gli appuntamenti italiani più importanti per la promozione del turismo in Italia e per la commercializzazione dell’offerta per l’anno di riferimento. Connettendo il mondo dei professionisti del settore in un contesto totalmente B2B, ma che contemporaneamente offre agli appassionati di viaggi l’opportunità di incontrare direttamente professionisti del settore provenienti da tutto il mondo, la partecipazione alla fiera garantirà la massima visibilità alle azioni promozionali promosse nel territorio della Regione Marche. Al fine dell’organizzazione dell’evento, si rende necessario usufruire dei servizi oggetto del suddetto accordo quadro. È stata pertanto inviato vai pec un OdA (ordine di acquisto) alla ditta individuale affidataria Xxxxxx Xxxxxxxx, in data 10/02/2023 (ID 73|10/02/2023), richiedendo alla stessa lo svolgimento dei servizi come indicati dal seguente prospetto e al prezzo di listino già concordato in sede di accordo quadro: Descrizione Servizio Corrispettivo ordine Servizi di trasporto beni e persone con conducente: - Noleggio per trasporto delegazioni regionali verso FieraMilano, rientro in sede, transfer interni a Milano nel periodo di fiera ed allestimento 10-14/02/2023 - Disponibilità autisti nel periodo 10-14/02/2023 Calcolato sulla base dei servizi forniti e previamente concordati tra le parti, con riferimento ai prezzi di listino dell’accordo quadro: fino a concorrenza importo massimo 15.000,00 € oltre IVA 10% Servizi accessori di ospitalità - Spese per organizzazione dell’evento - Rimborso spese per servizi di promozione enogastronomica e catering: cuochi delle Marche e chef stellati marchigiani nell’ambito dell’iniziativa “Firmamento Stellato” presso BIT Milano edizione 2023 15.560,00 € oltre IVA a norma di legge Il corrispettivo riconosciuto all’esecutore è calcolato sulla base dei servizi forniti e previamente concordati tra le parti, con riferimento ai prezzi presentati in fase di offerta. L’importo massimo complessivo per la prestazione oggetto del presente atto, è pari a € 30.560,00 oltre ad IVA, di cui Euro 0 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Si dichiara che la presente procedura rispetta i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016. La liquidazione del corrispettivo avverrà dietro presentazione di idonea e regolare documentazione e secondo le modalità previste dal contratto e dal documento denominato “Schema di lettera contratto” allegato al presente atto (allegato A). La copertura finanziaria è garantita dagli stanziamenti di spesa previsti sul bilancio preventivo 2023-2025 al conto: costi per prestazioni di servizi / acquisto di servizi per attività promozionale in materia di turismo, calcolando i servizi di trasporto beni e persone con aliquota ridotta 10% e i servizi accessori di ospitalità prudenzialmente con aliquota IVA ordinaria 22%: annualità Importo massimo 2023 35.483,20 € L’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2023. Si dà atto che, come da nota n. 98 del 18.04.201924.03.2010 del Datore di Lavoro della Regione Marche, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card per Pubbliche Amministrazioni affidando alla ditta Italiana Petroli S.p.A. Poiché alla scadenza in considerazione della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni e dato che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale in Xxxx, Xxx xxxxxxx 0000, X. XXX 00000000000, per tutta la durata dell'accordo, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Per i motivi sopra esposti, si ritiene di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per gli esercizi a copertura del periodo tipologia del servizio da Gennaio 2022 e visto il comma 3 bis all’art. 26 del D.Lgs. 81/08 come modificato dal D.Lgs. 106/09, non si rende necessario redigere il D.U.V.R.I. e che gli oneri della sicurezza sono pari a Dicembre 2024Euro 0,00. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione Il responsabile del visto contabile al presente atto.procedimento (Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx) - Allegato: Attestazione contabile

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Motivazione. Con determinazione L’articolo 27, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 98 6, legge forestale regiona- le, dispone che la Giunta regionale definisca i criteri, le modalità ed i tempi per la realizza- zione del 18.04.2019censimento delle formazioni vegetali monumentali (FVM). La Giunta regionale ha attuato tale previsione di legge con atto deliberativo n. 668/2006. La definizione dei criteri, delle modalità e dei tempi per la realizzazione del censimento delle FVM è propedeutico alla realizzazione di un censimento delle stesse finalizzato all’istituzione da parte della Giunta regionale di un apposito elenco. Come già riportato nel documento istruttorio della D.G.R. n. 668/2006 sono già state effet- tuate riunioni tecniche con funzionari del Corpo Forestale dello Stato (CFS) e con il reg- gente del Comando regionale del Corpo. L’attività censuaria e l’elenco delle FVM è infatti un’attività di interesse comune fra le due amministrazioni pubbliche, tanto che già con no- ta prot. n. 2465 del 04.01.2006 il reggente del Comando regionale del CFS trasmetteva alla competente struttura della Giunta regionale il seguente materiale: bozza di accordo di programma Regione Marche - CFS, proposta di scheda tecnica esplicativa, proposta di scheda di rilevamento, così come richiesto dal Dirigente del Servizio Sistema agroalimen- tare, ambiente rurale e foreste con nota prot. n. 79769 del 21 settembre 2005, a seguito di una riunione svoltasi il 14 settembre 2005, riunione convocata con nota prot. n. 75034 del 6 settembre 2005 dal medesimo Dirigente. In tal caso, come previsto nel paragrafo 2) “Incarichi a persone giuridiche pubbliche”, sot- toparagrafo “Condizioni per il conferimento” dell’allegato alla D.G.R. n. 244/2006, riguar- danti accordi o convenzioni fra pubbliche amministrazioni per lo svolgimento in collabo- razione di attività di interesse comune, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card applica l’articolo 15 della L. n. 241/90. Comunque, con riferimento alle motivazioni necessarie per Pubbliche Amministrazioni affidando gli incarichi dati dall’amministrazione a soggetti esterni alla ditta Italiana Petroli S.p.A. Poiché alla scadenza della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni e dato che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordostessa previsti dalla D.G.R. n. 244/2006, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale pur se non applicabile al caso in Xxxx, Xxx xxxxxxx 0000, X. XXX 00000000000, per tutta la durata dell'accordo, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Per i motivi sopra espostiquestione, si ritiene opportuno fornire i seguenti ulteriori ele- menti alla base della proposta di procedere con l'assunzione schema di accordo di programma tra Regione Marche e CFS. Le strutture regionali, in particolare quella competente in materia forestale, hanno un solo dipendente esperto del settore. Pertanto, oltre alla funzione di coordinamento e collabora- zione, non è pensabile di realizzare internamente il censimento di formazioni vegetali del tutto particolari e distribuite in tutto il territorio regionale. Il Corpo Forestale dello Stato, già convenzionato per svolgere diverse funzioni in materia forestale per conto della Regione Marche sin dal 1984, possiede le strutture, i mezzi ed il personale distribuito in tutto il territorio regionale, per poter operare uno screening per la proposta di inserimento di una formazione vegetale tra quelle monumentali delle Marche. La scelta operata di proporre la stipula di un accordo che affidi le operazioni concernenti il censimento e l’elenco delle FVM al CFS è supportata dal fatto che già in passato ha realiz- zato il censimento degli impegni alberi di spesa finalizzati particolare valore per la Xxxxxxx Xxxxxx (xx x.x. x. 0/00) ed i volumi dal titolo “Gli alberi monumentali d’Italia”, Mipaf, anno 1982; ha inoltre colla- borato fattivamente alla fornitura realizzazione delle uniche due pubblicazioni del genere riguar- danti il patrimonio vegetale monumentale delle Marche: il libro “Marche, cinquanta alberi da salvare”, anno 1984, in fase di cui sopra ulteriore aggiornamento e revisione per gli esercizi a copertura una sua prossi- ma ripubblicazione, ed il censimento degli alberi monumentali effettuato e pubblicato dal- la Provincia di Macerata (“Alberi - Custodi del periodo tempo”, anno 2004). Occorre altresì autorizzare, per la realizzazione del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozzacensimento e per l’istituzione dell’elenco delle formazioni vegetali monumentali, il quale verrà reso definitivo dirigente della Posizione di funzione Forestazione, ai sensi del paragrafo 2) dell’allegato alla D.G.R. n.244/2006, a sottoscrivere l’accordo di programma con il Coordinatore regionale del Corpo Forestale dello Stato e inviato a seguito ad adottare gli atti necessari e conseguenti, impegnando le somme all’uopo disponibili nel bi- lancio di apposizione previsione dell’anno 2006. La presente proposta di atto deliberativo era stata trasmessa alla Giunta regionale il giorno 11 ottobre 2006, prot .n. ID 1041793, ma restituita dal Segretario della Giunta regionale con nota prot. n. 232490 del visto contabile al 12 ottobre 2006 in quanto priva dell’attestazione della copertura finanziaria; la presente attoproposta è stata integrata con l’attestazione della copertura finan- ziaria della struttura competente, ai sensi dell’art. 48 della l.r. n. 31/2001. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente atto fa carico sul capitolo 31001138, UPB 31001, del bilancio anno 2006, con riferimento all’accertamento n. 1609/04 sul capitolo d’entrata 20103022, UPB 20103.

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Motivazione. La Regione Marche, per fronteggiare la crisi economico-finanziaria in atto, con L. R. n. 31/2009 art. 45 (legge finanziaria) ha costituito un fondo regionale anticrisi per l’importo complessivo di euro 16.190.000,00 da destinare ad interventi di garanzia a favore delle PMI e per l’occupazione. Con determinazione la DGR n. 98 1867 del 18.04.201916 novembre 2009, la Regione Marche ha approvato il protocollo d’intesa per la difesa del lavoro, la coesione sociale, il sostegno allo sviluppo, sottoscritto in data 12/11/2009 tra il Presidente della Giunta e le Organizzazioni Sindacali Regionali CGIL, CISL e UIL, con il quale si definisce una serie di misure per il 2010, coerenti con l’obiettivo di difendere l’occupazione e la coesione sociale e, contemporaneamente, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card indicano alcune priorità per Pubbliche Amministrazioni affidando la fuoriuscita dalla crisi ed il sostegno allo sviluppo. A tale scopo, la Regione Marche ha previsto euro 1.000.000,00 per incentivi alle imprese per la stabilizzazione di contratti a termine. Attraverso l’emanazione dell’Avviso pubblico (Allegato A), la Regione Marche sostiene le imprese attraverso l’erogazione di incentivi per la stabilizzazione di soggetti con contratto a termine in Data: 22/02/2010 REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE I beneficiari dei contributi regionali sono le Imprese (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società a responsabilità limitata, società per azioni, imprese individuali) e società cooperative ricadenti fra le Microimprese e le Piccole e Media Imprese (Reg. CE n. 800/2008) con sedi/unità operative ubicate nelle Marche che stabilizzino lavoratori/lavoratrici con contratto a termine in essere il 1° ottobre 2009 che al momento dell’assunzione a tempo indeterminato abbiano in essere contratti a termine da almeno n. 3 mesi. La concessione e la liquidazione dei contributi alle imprese è disposta con Decreto del Dirigente della P.F. Servizi per l’Impiego e Mercato del Lavoro della Regione Marche ed è pari ad euro 2.500,00 per ogni trasformazione di contratto a tempo indeterminato Full-time. Nel caso di trasformazione di contratto a tempo indeterminato Part-time l’importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente sulla base convenzionale di 40 ore settimanali. La procedura prevede la presentazione della richiesta di contributo, attraverso l’invio della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e presentata in bollo secondo il fac-simile previsto nell’Allegato 1 del presente avviso, esclusivamente a mezzo raccomandata A/R alla ditta Italiana Petroli S.p.A. Poiché alla scadenza della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 Regione Marche, Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro - P.F. Servizi per le Pubbliche Amministrazioni l’Impiego e dato che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale in XxxxXxxxxxx xxx Xxxxxx, Xxx xxxxxxx 0000Xxxxxxx n. 44 – 60125 Ancona, X. XXX 00000000000successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM). Sulla busta deve essere indicato: “Domanda di contributo per la stabilizzazione dei contratti a termine”. Le domande sono istruite dal Servizio Istruzione, Formazione e Lavoro - P.F. Servizi per l’impiego e Mercato del Lavoro. Non è prevista la formulazione di una graduatoria. Il criterio per valutare l’ammissibilità della domanda al contributo è la somma ponderata dei punteggi normalizzati. La normalizzazione dei punteggi è effettuata rapportando i singoli punteggi al valore massimo che gli stessi possono assumere con riferimento a ciascun criterio. Affinché una domanda possa essere finanziata, il punteggio normalizzato e ponderato non potrà essere inferiore a 60/100. Le domande ammesse verranno ordinate in elenco secondo la data di spedizione del timbro dell’ufficio postale. La copertura finanziaria, per tutta la durata dell'accordoconcessione di incentivi alle imprese per la stabilizzazione di contratti a termine, 36 mesi pari ad € 1.000.000,00, è garantita dalla disponibilità a partire carico del capitolo n. 32101666 del Bilancio anno 2010, residui 2008 (E/20204002 e 20115002 acc.75/76 anno 2008), Decreto residui da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Per i motivi sopra espostistanziamento n. 855/2010, si ritiene di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per gli esercizi a copertura del periodo del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente attocodice SIOPE 10603/0000.

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Motivazione. Con determinazione Decreto del Dirigente P.F. Sistemi Informativi e Telematici N° 148/INF del 20/11/2018 si è proceduto ad affidare, tramite negoziazione sul Mercato Elettronico CONSIP (CONSIP), per “Acquisizione di servizi di telefonia mobile per gestione e testing app SmartRoadSense (progetto europeo Crowd4Roads)” con la ditta Telecom Italia Spa - importo € 4.256,00 (IVA escl.) – CIG 77126811B5”. Allo scopo è stata inserita sul mercato elettronico MEPA la Richiesta di offerta (Rdo) N° 2168982 Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: nessun filtro ulteriore Lista fornitori invitati Ragione sociale Partita iva Codice Fiscale Comune(P R) Regione Modalità di inclusione 1 TELECOM ITALIA SPA 004884100 10 0048841001 0 MILANO(MI) LOMBARD IA Scelto Alla scadenza dei termini, hanno formulato una proposta le seguenti aziende: Denominazione concorrente Lotti a cui ha partecipato Data di invio 18/12/2018 10:30:34 € 4.250,00 1 Telecom Italia Spa Lotto 1 La migliore, nonché unica offerta, risulta essere quella presentata dalla ditta Ditta “Telecom Italia S.p.a.” con sede in xxx Xxxxxxx Xxxxx n. 98 1 - 20123 Milano – C.F. e Partita IVA: 00488410010, per € 4.250,00 (IVA escl.) pari ad € 5.185,00 (IVA incl.), che ha presentato l’offerta il 18-12-2018 alle ore 10:30:34 in risposta alla RdO N° 2168982. Alla società “Telecom Italia Spa” di Milano, pertanto, è stata aggiudicata “provvisoriamente” la fornitura direttamente sulla piattaforma del 18.04.2019Mercato Elettronico, nella sezione riservata alla rdo n. N°2168982. Nella piattaforma MEPA alla sezione dedicata alla rdo n. 2168982 si era aderito medinate trova il “Documento di rinnovo autocertificazione “Telecom Italia Spa” costituito da: e MM.PDF.P7M del 18/12/2018 assunti dalla P.F. Informatica e Crescita digitale al seguente link: \\regionemarche.intra\ormadfs\Stock3\Giunta\Utenti\Informatica\GENERALE\e-market\MEPA\MEPA 2018\AFFIDAMENTO_TELEFONIA_MOBILE_C4R\FASCICOLO GARA La struttura P.F. Informatica e Crescita digitale ha richiesto tramite procedura on-line dell’INAIL, il DURC della società “Telecom Italia S.p.a.” INAIL_13442267 del 13/10/2018. Tale richiesta ha dato esito positivo - scadenza validità DURC 10/02/2019. E’ stata inoltre richiesta tramite procedura on-line Infocamere/Telemaco la “Visura ordinaria della società “Telecom Italia S.p.a.” - documento n. T299750082 – estratto dal Registro Imprese in data 12/02/2019. Ai fini di definire l’efficacia della aggiudicazione, relativamente alla verifica dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, il RUP si avvale della documentazione già assunta dalla struttura regionale P.F. Informatica e crescita digitale – Fascicolo di gara class. 150.10.10/2018/INF/117, per l’aggiudicazione della gara avente ad oggetto: “Art.55 D.Lgs n. 50/2016 – SDAPA Consip all'Accordo Quadro Fuel Card – Servizi per Pubbliche Amministrazioni affidando alla ditta Italiana Petroli S.pl’informatica e le telecomunicazioni – Evoluzione tecnologica della rete del campus della Regione Marche e del data Center Tiziano: fornitura apparati di rete, installazione e configurazione - CIG 77031139EF”, disposta in favore della società “Telecom Italia S.p.a.A. Poiché alla scadenza ”, con decreto della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni P.F. Informatica e dato che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, crescita digitale n. 206/INF del 29/12/2018. La documentazione sopra acquisita si ritiene idonea e valida e si procede all'adesione dell'Accordo Quadro pertanto, con il presente atto, all’aggiudicazione in favore della società ditta “Telecom Italia S.p.a.” con sede in xxx Xxxxxxx Xxxxx n. 1 - 20123 Milano – C.F. e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale in Xxxx, Xxx xxxxxxx 0000, X. XXX 00000000000Partita IVA: 00488410010, per tutta € 4.250,00 (IVA escl.) pari ad € 5.185,00 (IVA incl.), che ha proposto la durata dell'accordomigliore, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024nonché unica offerta pervenuta. Per i motivi sopra esposti, si ritiene di procedere La copertura finanziaria della spesa derivante dall’attuazione del presente atto è stata effettuata con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per gli esercizi a copertura il decreto n. 148/INF del periodo del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente atto20/11/2018.

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Motivazione. IN FATTO E IN DIRITTO Con determinazione n. 98 ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 21.12.2018, i signori N.F. e P.P. adivano il Tribunale onde sentir dichiarare la legittimita' del 18.04.2019recesso dagli stessi esercitato dal contratto preliminare concluso in data 19.12.2016 con la Immobiliare M.G.M. Costruzioni S.a.s. di C.M. e C. Esponevano come con tale preliminare la Immobiliare M.G.M. avesse promesso loro di vendere le unita' immobiliari facenti parte del complesso, in corso di ristrutturazione, sito in Chieri, Strada P., impegnandosi altresi' per l'ultimazione, entro la data del 31.7.2017, dei lavori edilizi indicati nel preliminare. Rappresentavano di aver versato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, la somma di euro 20.000,00 a titolo di caparra confirmatoria e lamentavano come la Immobiliare MGM non avesse consegnato l'immobile neppure entro il termine prorogato dalle parti al 31.12.2017. Nel sostenere dunque l'inadempimento della convenuta agli obblighi assunti con il preliminare, chiedevano che venisse accertata la legittimita' del recesso da loro esercitato con la comunicazione inviata a mezzo PEC in data 22.2.2018, con conseguente condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 40.000,00, pari al doppio della caparra versata. In via subordinata instavano per la risoluzione del preliminare per fatto e colpa della Immobiliare MGM, con condanna al risarcimento del danno. Con comparsa di costituzione tempestivamente depositata in data 29.3.2019 si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card costituiva la Immobiliare MGM, contestando le allegazioni avversarie. In primo luogo, eccepiva l'inammissibilita' delle domande formulate dai ricorrenti, evidenziando come gli stessi avessero chiesto sia l'accertamento della legittimita' del recesso che la risoluzione per Pubbliche Amministrazioni affidando alla ditta Italiana Petroli S.pinadempimento, azioni da proporre in via alternativa e tra loro non cumulabili. Nel merito, evidenziava come fossero stati i signori P.P. e N.F. ad aver voluto ingiustificatamente recedere dal preliminare. All'udienza del 10.4.2019 il giudice, ritenendo che le difese delle parti richiedessero un'istruzione non sommaria, fissava udienza ex art. 183 c.p.c.A. Poiché alla scadenza ; espletata l'attivita' istruttoria orale, la causa veniva infine rinviata all'udienza del 18.6.2020 per la precisazione delle conclusioni. ************** Le domande formulate dai signori P.P. e N.F. non possono essere accolte. Deve essere preliminarmente rilevato, anche a fronte dell'eccezione di parte convenuta sul punto, come gli attori abbiano formulato in via principale domanda di accertamento della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 legittimita' del recesso dal contratto preliminare e, in via subordinata, domanda di risoluzione per le Pubbliche Amministrazioni e dato che l'azienda Italiana Petroli S.pinadempimento.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale in Xxxx, Xxx xxxxxxx 0000, X. XXX 00000000000, per tutta la durata dell'accordo, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Per i motivi sopra esposti, si ritiene di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per gli esercizi a copertura del periodo del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente atto.

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Motivazione. Con determinazione n. 98 del 18.04.2019Il Comune di Pontedera, in accordo con i conducenti di taxi di Pontedera, nell'anno 2002 si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card è fatto promotore di un’iniziativa per Pubbliche Amministrazioni affidando alla ditta Italiana Petroli S.p.A. Poiché alla scadenza della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni l’attivazione di servizi denominati "Amico Taxi", in favore di cittadini ultra sessantacinquenni residenti nel Comune, e dato che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale in Xxxx, Xxx xxxxxxx 0000, X. XXX 00000000000"Taxi Rosa", per tutta favorire la durata dell'accordo, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024mobilità notturna delle donne. Per i motivi sopra esposti, Nel corso di questi anni questi servizi hanno riscosso sempre più consensi tra gli anziani e le donne per cui si ritiene di procedere con l'assunzione degli impegni rinnovare anche per il 2017 la convenzione come è stato fatto negli anni precedenti. Che nella seduta della Giunta Comunale del 5/12/2016 è stata esaminata ed approvata l'informativa n. 51/2016 ad oggetto” Amico Taxi Rosa linee di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra indirizzo per gli esercizi a copertura del periodo lo svolgimento del servizio da Gennaio 2022 nell'anno 2017”, dando incarico al dirigente responsabile di provvedere all’impegno della spesa e all’approvazione della convenzione che regola i rapporti tra l'Ente ed i taxisti che lo sottoscriveranno, nonchè i termini ed i tempi per lo svolgimento e la fruizione dei servizi suddetti. L'iniziativa ha carattere sociale e risponde all'esigenza di fornire un servizio a Dicembre 2024favore delle categorie più deboli che hanno difficoltà per effettuare spostamenti sul territorio comunale. Si allega l'ordine Considerato che tali spostamenti riguardano esclusivamente l'area del Comune di adesione all'Accordo Quadro Pontedera si ritiene opportuno coinvolgere la totalità dei soggetti che svolgono l'attività relativa ai servizi di taxi senza nessuna esclusione, considerate le peculiarità e le modalità del servizio taxi che risulta strettamente legato al territorio in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente attocui viene effettuato lo stesso.

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Motivazione. Con determinazione L’Agenzia regionale ARGEA Sardegna è stata costituita con L.R. n. 98 13/2006 per gestire e erogare gli aiuti per il settore agricolo. Per l’adempimento dei propri compiti istituzionali relativi all’erogazione degli aiuti dei fondi comunitari FEAGA e FEASR, sulla base degli indirizzi e degli atti di autorizzazione della Giunta regionale disposti con le deliberazioni n. 38/08 del 18.04.201928/06/2016, n. 10/12 del 21/02/2017 e n. 15/2 del 21/03/2017, l’Agenzia ha presentato domanda al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali per il riconoscimento come organismo pagatore per la Regione Sardegna, ottenendo dapprima il riconoscimento a titolo provvisorio (Decreto Mi.P.A.A.F.T. n. 2803 del 14/10/2019) e successivamente il riconoscimento definitivo come Organismo Pagatore regionale con Decreto MI.P.A.A.F. prot n. 9242481 del 15/10/2020. Nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali l’Agenzia ARGEA Sardegna, nel rispetto dell’art. 15 del D.Lgs. n. 173/98, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card avvale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (“SIAN”) istituito con la Legge 194/1984 ai fini dell'esercizio delle competenze statali in materia di indirizzo e coordinamento delle attività agricole. L’art. 15 del D.Lgs. n. 173/98 qualifica, infatti, i servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) come servizi di interesse pubblico ed obbliga tutte le amministrazioni pubbliche operanti nel comparto agricolo e agroalimentare ad avvalersi di tali servizi. Il SIAN costituisce pertanto un sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto degli organi centrali per Pubbliche Amministrazioni affidando le funzioni di indirizzo, coordinamento e gestione del settore e coopera con i sistemi con i quali le Regioni e le Province autonome svolgono gli adempimenti di propria competenza nel comparto, disponendo di una infrastruttura di dati e di servizi in cui sono detenute e costantemente aggiornate le informazioni relative alla ditta Italiana Petroli conoscenza ed all'utilizzo del territorio, alla consistenza e alla qualità delle produzioni agricole. Responsabile del coordinamento e della gestione del SIAN è l'Agenzia AGEA ai sensi del D.Lgs. 99/2004. In tale veste in data 23 novembre 2015 AGEA ha sottoscritto con CONSIP S.p.A. Poiché alla scadenza un accordo di collaborazione per lo svolgimento, da parte della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 stessa CONSIP, della procedura di gara per le Pubbliche Amministrazioni l'affidamento dei servizi di sviluppo e dato che l'azienda Italiana Petroli gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Il bando “Gara a procedura aperta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo (SIAN) per AGEA”, pubblicato da CONSIP S.p.A. in data 30/09/2016, è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli stato scomposto nei seguenti 4 lotti: Lotto 1: Servizi di telerilevamento ed elaborazione cartografica - aggiudicato da CONSIP S.p.A. sede legale in Xxxxdata 11/07/2018; Lotto 2: Servizi tecnico-agronomici - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in data 18/04/2019; Lotto 3: Servizi IT per la gestione ed evoluzione del sistema informativo SIAN - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in data 04/04/2019; Lotto 4: Servizi di assistenza - aggiudicato da CONSIP S.p.A. in data 04/04/2019. Per effetto dell’applicazione dell’art. 1, Xxx xxxxxxx 0000comma 2, X. XXX 00000000000del D.Lgs. n. 116/2019, modificativo e correttivo del D.Lgs, n. 74/2018, il Ministero ha assunto il ruolo di stazione appaltante con riferimento alla citata procedura ad evidenza pubblica e all'esecuzione dei relativi Accordi Quadro. In data 23 luglio 2020 è stato firmato il protocollo d’intesa, Reg. Uff. ARGEA n. 50897, tra ARGEA Sardegna e AGEA, allo scopo di porre in essere un rapporto collaborativo volto a realizzare una maggiore armonizzazione nell’applicazione della normativa comunitaria, nonché per garantire una maggiore integrazione dei processi e dei sistemi gestionali, anche ai fini dell’ottenimento del riconoscimento definitivo dell’ARGEA quale Organismo pagatore nell’ambito della PAC. In data 29 luglio 2020 il MI.P.A.A.F. ha sottoscritto l’Accordo Quadro Lotto 3, con il RTI Leonardo S.p.A. (mandataria), Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Xxxxxx X.x.x. - X-XXXX X.X.X. (xxxxxxxx), xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx 0 “Servizi IT per la gestione ed evoluzione del sistema informativo SIAN” della citata Gara a procedura aperta suddivisa in 4 lotti per l’affidamento dei servizi di sviluppo e gestione del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). In attuazione di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro Lotto 3, le Amministrazioni Contraenti possono utilizzare lo stesso mediante la stipula di Contratti Esecutivi, attuativi dell’Accordo Quadro medesimo. In data 26 aprile 2021 l’Agenzia Argea Sardegna, ricevuto da parte del Mi.P.A.A.F. l’assenso al Progetto dei fabbisogni, ha stipulato con il RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) il Contratto Esecutivo Lotto 3 per l’acquisizione dei servizi applicativi e di gestione delle infrastrutture informatiche del SIAN” contemplati nell’Accordo Quadro Lotto 3. L’Agenzia ARGEA Sardegna con nota prot. n. 32243 del 20/05/2022 ha manifestato al Mi.P.A.A.F. la necessità di continuare a fruire dei servizi di gestione e sviluppo del SIAN, contemplati nell’Accordo Quadro Lotto 3, e forniti in virtù del citato Contratto Esecutivo dal RTI Leonardo S.p.A. (mandataria) - Green Aus S.p.A. - Abaco S.p.A. - HP Enterprise Services Italia S.r.l. - E-GEOS S.P.A (mandanti) e contestualmente ha chiesto l’assenso alla sottoscrizione di un nuovo Contratto Esecutivo per la durata di almeno 24 mesi. Il Mi.P.A.A.F. con nota AGRET 02 - Prot. Uscita N.0232713 del 23/05/2022 ad oggetto “Accordo Quadro Lotto 3 – Nulla osta prosecuzione ARGEA”, acquisita al protocollo dell’Agenzia con n. 32745 del 23/05/2022, ha comunicato il formale assenso alla sottoscrizione di un nuovo apposito Contratto Esecutivo nell’ambito dell’Accordo Quadro in oggetto. L’Agenzia, quindi, nel rispetto di quanto stabilito nel citato Accordo Quadro Lotto 3, con l’ausilio del RTI Leonardo S.p.A., ha iniziato a predisporre il “nuovo” Piano dei Fabbisogni cercando di delineare tutte le attività necessarie nell’Accordo Quadro Lotto 3ai Servizi dell’Agenzia che fruiscono dei servizi contemplati. Nel rispetto di quanto previsto all’art. 8.1 del citato Accordo Quadro Lotto 3, con nota prot. n. 50561 del 11/08/2022 l’Agenzia ha quindi trasmesso al RTI Leonardo, e al Mi.P.A.A.F. per visione, il Piano dei Fabbisogni di Argea della durata di 36 mesi. In riscontro il RTI Leonardo S.p.A. con nota prot. LDO/CYS/P/0036169/22 del 01/09/2022, acquisita al protocollo Argea con n. 52695 del 02/09/2022, nel rispetto di quanto previsto all’art. 8.2 del citato Accordo Quadro, ha trasmesso il Progetto dei Fabbisogni di Argea elaborato in linea con gli obiettivi individuati dall’Agenzia e espressi nel Piano di Fabbisogni di Argea 2022-2025. In particolare il documento raccoglie e dettaglia le richieste dell’Agenzia e formula una proposta tecnica/economica per l’affidamento da parte della stessa Agenzia dei servizi contemplati al RTI Leonardo S.p.A., nell’ambito dell’Accordo Quadro stipulato in data 29/07/2020 dal Mi.P.A.A.F.. Nello specifico il Progetto illustra i servizi che saranno erogati dal fornitore RTI Leonardo S.p.A. per la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di stipula del Contratto Esecutivo, o comunque fino a concorrenza del valore residuo contrattuale. La proposta tecnico-economica formulata dal RTI Leonardo S.p.A. nel Progetto dei Fabbisogni di ARGEA dettaglia le attività che sono ricomprese nell’ambito dei seguenti servizi ed evidenzia una previsione di spesa complessiva pari a € 5.577.017,167 + iva 22%: L’Agenzia ARGEA Sardegna ha trasmesso al Mi.P.A.A.F. con nota prot. n. 53553 del 06/09/2022 il citato Progetto dei Fabbisogni di ARGEA al fine di ottenerne l’assenso, ai sensi dell’art. 8.3 dell’Accordo Quadro. Il Mi.P.A.A.F., con nota AGRET 02 n. 0409720 del 09/09/2022, acquisita al protocollo ARGEA con n. 54543 del 12/09/2022, ha comunicato il formale assenso al Progetto dei Fabbisogni di ARGEA Sardegna predisposto dal RTI aggiudicatario Leonardo S.p.A. (mandataria) e il nulla osta a procedere all’approvazione dello stesso e agli adempimenti conseguenti previsti dal citato Accordo Quadro. Nelle more della definizione del Piano dei Fabbisogni e del conseguente Progetto dei Fabbisogni correlato alla stipula del contratto esecutivo, il RTI Xxxxxxxx S.p.A. ha continuato ad erogare i servizi essenziali previsti nel precedente contratto esecutivo. Lo schema di Contratto Esecutivo da stipularsi con il RTI Leonardo S.p.A. risulta completo e meritevole di approvazione. All’RTI Leonardo S.p.A. dovrà essere conferito apposito incarico di “Responsabile del trattamento dei dati personali” ai sensi degli artt. 4.8 e 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016” in relazione all’esecuzione del contratto in argomento. Con il presente atto si ritiene, per tutta la durata dell'accordoquanto sopra esposto, 36 mesi a partire e quindi al fine di garantire l’operatività dell’Agenzia ARGEA Sardegna al comparto agricolo della Regione Sardegna in qualità di Organismo Pagatore Regionale, di dover procedere: 1) all’approvazione del Progetto dei Fabbisogni di ARGEA Sardegna 2022-2025 che ha ottenuto l’assenso da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Per i motivi sopra espostiparte del MI.P.A.A.F.; 2) all’affidamento al RTI Leonardo S.p.A., si ritiene di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura nell’ambito dell’Accordo Quadro Lotto 3 SIAN stipulato il 29.07.2020, dei servizi di cui sopra per gli esercizi al citato Progetto dei Fabbisogni; 3) all’impegno a copertura favore del periodo RTI Leonardo S.p.A. della spesa prevista; 4) alla stipula del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024relativo Contratto Esecutivo. Si allega l'ordine • Legge Regionale 13 novembre 1988, n. 31, recante “Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”. • Legge Regionale 15 maggio 1995, n. 14, recante “Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali”. • Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante “Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie Agris Sardegna, Laore Sardegna e Argea Sardegna”. • Statuto dell'Agenzia Argea Sardegna approvato con Deliberazione di adesione all'Accordo Quadro in bozzaGiunta Regionale n. 25/37 del 03/07/2007, il quale verrà reso definitivo sostituito con lo Statuto approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010 e inviato a seguito di apposizione successivamente con lo Statuto adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 15/2 del visto contabile al presente atto21/03/2017; • Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/08 del 28/06/2016 recante “Agenzia Regionale ARGEA Sardegna. Organismo Pagatore Regionale. Indirizzi attuativi”.

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Motivazione. Con determinazione n. 98 del 18.04.2019, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card per Pubbliche Amministrazioni affidando Le ferrovie attualmente in concessione alla ditta Italiana Petroli Società G.T.T. S.p.A. Poiché sono la ferrovia del Canavese e la ferrovia Torino – Ceres. A seguito del D.Lgs. n. 422 del 19 novembre 1997 per il trasferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti in materia di trasporto pubblico locale nonché a seguito dell’Accordo di Programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Piemonte del 20 dicembre 1999, la medesima Regione ha esercitato il ruolo di controllo, programmazione e pianificazione dell’esercizio ferroviario in concessione alla scadenza della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni e dato che l'azienda Italiana Petroli Società G.T.T. S.p.A. mediante il Contratto di Servizio stipulato il 22 novembre 2001 e, successivamente, mediante il Contratto di Servizio Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005. L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana di Torino (ora Agenzia della Mobilità Piemontese) è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordosubentrata, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli in luogo della Regione Piemonte, a valere dal 1 gennaio 2005, nel contratto di servizio ferroviario Rep. N. 10213 stipulato il 2/05/2005 con la Società G.T.T. S.p.A. L’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e la Società G.T.T. S.p.A. hanno stipulato il Contratto di servizio ferroviario Rep. N. 79 del 14/12/2006, valevole dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2006 e comunque, tenuto conto della natura essenziale dei servizi di trasporto pubblico in quanto volti a garantire il diretto della persona, costituzionalmente tutelato, alla libertà di circolazione, fino al subentro del nuovo gestore nell’affidamento del servizio, subordinatamente all’assegnazione, da parte regionale, delle risorse necessarie per il finanziamento. I servizi sulla linea ferroviaria metropolitana Chieri - Porta Susa - Rivarolo sono suddivisi in due Contratti di Servizio; in particolare, i servizi: Torino Porta Susa - Settimo - Rivarolo sono inseriti nel succitato Contratto N. 79 del 14/12/2006; i servizi Torino Porta Susa - Chieri sono inseriti nell’ “Atto2 di rinnovo del Contratto di Servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per il periodo 2017 – 2020” fra l’Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A., rubricato dall’Agenzia al Rep.Cont. N. 206 del 29/09/2017. In virtù della concessione regionale per Il servizio e la manutenzione delle due ferrovie, il Contratto prevede a carico di G.T.T. S.p.A. l’effettuazione del servizio e la manutenzione delle linee; pertanto G.T.T. S.p.A. riveste sia il ruolo di gestore del servizio sia il ruolo di Gestore Infrastruttura – GI. Con decreto ministeriale (MIT) del 5 agosto 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre, le competenze di controllo sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie di quasi tutte le ex-concesse a scartamento normale sono passate da USTIF (MIT) all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferroviarie – ANSF. All’Art. 3., comma 1, il Decreto dispone che i gestori dell’infrastruttura ferroviaria per le reti di cui all’Allegato A (compresa la Settimo – Rivarolo – Pont X.xx), entro centottanta giorni dell’entrata in vigore del presente decreto, presentino all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie le istanze per il rilascio dell’Autorizzazione di Sicurezza, fornendo altresì la valutazione dei rischi della propria parte di sistema ferroviario, in conformità al Regolamento (UE) n. 402/2013, i piani di adeguamento tecnico per rendere compatibili i livelli tecnologici delle proprie reti a quelli della rete nazionale e le eventuali misure mitigative conseguentemente messe in atto per il tempo di attuazione dei piani medesimi. Nel processo di adeguamento della sicurezza ferroviaria delle c.d. “reti ferroviarie interconnesse”, l’ANSF ha specificato gli interventi infrastrutturali e organizzativi da effettuarsi obbligatoriamente sulle medesime ferrovie per l’adozione di provvedimenti mitigativi del rischio. Nelle more del completamento dell’infrastruttura e del rilascio dell’autorizzazione di sicurezza l’ANSF ha imposto una velocità di esercizio non superiore a 50 km/h. Contestualmente la medesima ANSF aveva stabilito un periodo transitorio (pari a due anni, con termine di scadenza 6 agosto 2018) in cui l’adozione di provvedimenti alternativi autonomamente individuati dai GI mitigativi del rischio (quali, a titolo di esempio, si citano fra gli altri l’avvio di processi di progettazione, funzionamento sicuro e manutenzione sicura) e il rilascio dell’Autorizzazione di sicurezza, avrebbero consentito una velocità massima di esercizio superiore, pari a 70 km/h. Con la Determinazione dirigenziale n.104 del 07/03/2018 l’Agenzia ha autorizzato, fra l’altro, i programmi di esercizio sulla linea Sfm1 elaborarti da G.T.T. S.p.A per l’annualità 2018 elaborati, ove consentito dall’infrastruttura, con velocità massima di esercizio pari a 70 km/h. G.T.T. S.p.A. ha presentato domanda di rilascio dell’Autorizzazione di Sicurezza in data 15/03/2017; tuttavia, in data 02/07/2018, l’ANSF ha comunicato a G.T.T. S.p.A. che le valutazioni circa la documentazione a corredo alla richiesta di rilascio dell’Autorizzazione medesima hanno avuto esito negativo. Di conseguenza l’Agenzia con le Determinazioni Dirigenziali n.414 del 02/08/2018, n.461 del 24/08/2018 e n.463 del 05/09/2018 ha dovuto ammettere l’adozione di schemi di tracce sulla tratta Settimo – Rivarolo con velocità massima di esercizio non superiore a 50 km/h che consentissero, a Settimo, la compatibilizzazione con l’esercizio ferroviario del nodo di Torino, a discapito dell’allungamento della velocità commerciale e della parziale sospensione della fermata di Feletto. Nel contempo, con la Determinazione Dirigenziale n.463 del 05/09/2018 innanzi citata, a garanzia della mobilità dei cittadini di Feletto, l’Agenzia ha dovuto ammettere l’adozione di un servizio di navette con autobus fra Feletto e Rivarolo e fra Feletto e Bosconero in sostituzione dei servizi ferroviari a cui è stata sospesa la fermata a Feletto. Nondimeno nel periodo settembre – dicembre 2018 la domanda di servizio dei cittadini di Feletto si è orientata all’uso dei servizi più congeniali alle proprie esigenze a tal punto che alcuni servizi di navetta risultano pressoché inutilizzati. Nel corso della riunione3 del 26/06/2019 di Comitato Tecnico, i rappresentanti di G.T.T. S.p.A. hanno informato l’Agenzia che in data 14/06/2019 il GI di GTT ha ottenuto dall’ANSF il rilascio dell’Autorizzazione di Sicurezza relativamente alle linee ferroviarie Settimo Torinese – Rivarolo e Rivarolo – Pont Canavese. L’Autorizzazione di Sicurezza si riferisce ai trasporti passeggeri, merci e merci pericolose. Nondimeno nel rapporto dell’ANSF sono state indicate alcune prescrizioni di carattere procedimentale, fra cui quella relativa all’attuazione di modifiche al Sistema di Gestione della Sicurezza, che G.T.T. ha superato4 in data 12/11/2019. Con nota5 prot. n. RSSET/TGSMR/DNG/39884 del 21/11/2019, RINA Service S.p.A.6 ha valutato efficacemente la relazione intitolata “Regolamento (UE) 402/2013 – Valutazione modifica 04/2019 – Oggetto: Ripristino velocità massima di linea a 70 km/h”, prodotta da G.T.T. S.p.A. – GI in data 31/10/2019, ritenendo che le misure organizzative e operative previste per ovviare alla non-conformità di cui al punto 4.20 del Regolamento di Circolazione Ferroviaria di ANSF siano adeguate a contenere il rischio globale dell’esercizio ferroviario ai livelli già in essere, nelle more dell’implementazione del sottosistema SCMT di terra con la collaborazione con RFI. Nel corso dell’incontro a tema “Linea Sfm1”, convocato dall’Assessorato Trasporti della Regione Piemonte il 02/12/2019 presso la sede legale regionale di Corso Stati Uniti, 21 – Torino, i rappresentanti di G.T.T. S.p.A. hanno comunicato che dalla medesima data, è stato ripristinato alla velocità massima di 70 km/ora l’esercizio ferroviario sulla tratta Settimo Torinese – Rivarolo. Nel corso della riunione del 26/11/2019 di Comitato Tecnico di gestione del Contratto, il Responsabile Trasporto Ferroviario di G.T.T. S.p.A. ha presentato la seguente proposta di programma di esercizio 2019 - 2020 dei servizi SFM1 e SFMA: • nel periodo da sabato 22/2/2020 a mercoledì 26/2/2020 e da giovedì 9/4/2020 a martedì 14/4/2020 (vacanze scolastiche di carnevale e Pasqua, la non produzione dei treni 4196-4197, pari a 11 giornate; • nel periodo non scolastico estivo dal 11/6/2020 a domenica 6/9/2020 la non produzione dei treni 4196-4197 considerata l’assenza di climatizzazione per i vani passeggeri nei rotabili della famiglia ETR Y 053 normalmente utilizzata per detti servizi. • nel periodo non scolastico estivo dal 29/6/2020 al 2/8/2020 la non produzione dei treni 4198-4199. Già in Xxxxsede di Comitato Tecnico i rappresentanti dell’Agenzia hanno informato GTT di non poter accogliere le succitate proposte di variazione in quanto le attuali periodicità dei servizi di GTT sono allineate alla periodicità dell’intero servizio regionale, Xxx xxxxxxx 0000ritenendo peraltro che le variazioni di esercizio proposte nel corso del periodo invernale – primaverile non siano adeguate ad un servizio ferroviario forte in area metropolitana. L’Agenzia ritiene che i programmi di esercizio autorizzati siano conformi alle periodicità di cui alla tabella allegata al presente provvedimento, X. XXX 00000000000già verificati dagli uffici tecnici delle Parti. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ In data 22.05.2019, al termine della procedura di affidamento della concessione di tutto il servizio ferroviario del nodo di Torino, l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione provvisoria a Trenitalia, successivamente convertendola in aggiudicazione definitiva in data 18/9/2019 e prevedendo l’avvio del servizio in data 08/12/2019. Tuttavia, allo stato, Trenitalia ha differito alla fine del 2020 l’avvio del servizio unitario del nodo ed il conseguente subentro ai servizi ferroviari di G.T.T. S.p.A. motivando la richiesta con necessità organizzative ed autorizzative. Al fine di garantire il servizio senza soluzione di continuità si ritiene opportuno che i programmi di esercizio e la conseguente produzione siano sviluppati secondo le periodicità autorizzate fini al termine dell’anno 2020; in ogni caso potranno essere oggetto di revisione in corso d’orario sulla base: • dell’assestamento delle risorse disponibili della Regione Piemonte; • per quanto concerne il servizio sulla tratta Germagnano – Torino Dora, delle interferenze all’esercizio che sarà prodotto presumibilmente dal mese di dicembre 2019 dai lavori di Corso Grosseto in Torino, per tutta la durata dell'accordo, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024l’interconnessione al nodo ferroviario; • della data di subentro di Trenitalia S.p.A. all’esercizio ferroviario in virtù dell’aggiudicazione definitiva disposta dall’Agenzia in data 18/9/2019 per l’affidamento della concessione di tutto il servizio ferroviario del nodo di Torino. Per i motivi sopra esposti, G.T.T. S.p.A. ha l’obbligo di esercire il Trasporto Pubblico Regionale secondo il programma di esercizio annuale autorizzato dall’Ente concedente nel Contratto di Servizio. La presente autorizzazione si ritiene intenderà pienamente efficace previa sottoscrizione per accettazione della lettera di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura trasmissione della presente determinazione di cui sopra è parte integrante e sostanziale. Xxxxxx Xxxxxxxx Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e xx.xx.) Torino, lì 10 dicembre 2019 1 Art. 107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, art. 18, comma 3 dello Statuto dell’Agenzia per gli esercizi a copertura la Mobilità Metropolitana e del periodo Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei Servizi dell’Agenzia, come da Allegato B della deliberazione del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024Consiglio di Amministrazione n.1 / 2 del 16 gennaio 2004 – Art. Si allega l'ordine 35 “Regolamenti di adesione all'Accordo Quadro in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione Contabilità” approvato con deliberazione dell’Assemblea n° 3/2 nella seduta del visto contabile al presente atto29/9/2005.

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Motivazione. Con determinazione n. 98 La Scuola Primaria “De Amicis” e la Scuola dell’Infanzia “Villaggio Piaggio”, entrambe ubicate nel quartiere I Villaggi del 18.04.2019capoluogo, non dispongono di palestra ove svolgere le lezioni di educazione motoria ed altri progetti didattici che necessitano di spazi adeguati. Nel suddetto quartiere e più precisamente all’interno del Villaggio Piaggio vi è una palestra privata denominata “Ex Enalino” in gestione all’ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) - Oratorio I Villaggi - Parrocchia S.Cuore. Tale palestra risulta quindi ubicata nelle immediate vicinanze dei suddetti plessi scolastici, tanto da essere facilmente raggiungibile a piedi da parte degli alunni e può essere utilizzata per organizzare attività collegate all'iniziativa comunale “Sport in Cartella”. L'attività è stata più recentemente ampliata dagli incontri, previsti dal percorso di riflessione con gli alunni, del progetto di affiancamento psicologico connesso a “Sport in cartella”. Per il corrente anno scolastico 2015/2016 l'inizio delle attività del progetto è previsto posticipato e quantitativamente ridotto, a partire dall'inizio dell'anno 2016. Per questi motivi nei decorsi anni scolastici, a partire dall’a.s. 2001/2002, l’Amministrazione Comunale ha chiesto ed ottenuto la disponibilità temporanea della palestra Ex Enalino, stipulando apposita convenzione annuale con il gestore, ANSPI (Associazione Nazionale San Paolo Italia) - Oratorio I Villaggi - Parrocchia S.Cuore con sede nel quartiere in argomento. Più recentemente, dall'a.s. 2007/2008, è sorta l’esigenza di comprendere nel ricevimento in uso della palestra oltre a quelli sopra già descritti per l’attività scolastica, altri spazi (anche in orario serale) da dedicare ai corsi o moduli di “Attività Fisica Adattata” generica e Speciale (in sigla AFA e AFAS). Tale attività introdotta e disciplinata dalle Deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n.595/2005 e n.1081/2005 e s.m.i., ed attuata dalle associazioni individuate nei termini e con le modalità stabilite dalla convenzione di affidamento stipulata tra l’Azienda ASL 5 di Pisa, la Società della Salute della Valdera (consorzio pubblico di funzioni formato dai 15 Comuni dell'Unione Valdera e dalla stessa Azienda USL 5), l'Unione Valdera e le associazioni attuatrici. A fronte di questo quadro complessivo di utilizzo, il corrispettivo è stato concordato nella misura forfetaria annua di € 4.500,00, ridotta rispetto agli anni precedenti, in considerazione del minor uso previsto della struttura. Ciò premesso, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card deve concludere che: - il servizio reso dal gestore è sempre risultato puntuale ed efficiente, sia sotto il profilo della funzionalità degli ambienti che della custodia, come è da riconoscere la disponibilità del gestore stesso in ripetuti casi di variazione imprevista dei programmi d’uso; - il gestore ha dato la propria disponibilità a proseguire il rapporto agli stessi patti e condizioni già stabiliti negli atti precedenti, anche a fronte di una sensibile estensione dell'uso dei locali; - sono state ritagliate, a questo scopo, le necessarie risorse finanziarie nel Bilancio comunale; - l'Amministrazione Comunale è pertanto interessata a procedere alla stipula di una nuova convenzione per Pubbliche Amministrazioni affidando alla ditta Italiana Petroli S.pl'anno scolastico 2015/2016.A. Poiché alla scadenza della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni e dato che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale in Xxxx, Xxx xxxxxxx 0000, X. XXX 00000000000, per tutta la durata dell'accordo, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Per i motivi sopra esposti, si ritiene di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per gli esercizi a copertura del periodo del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente atto.

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Motivazione. Con determinazione Delibera del Direttore Generale n. 98 1207 del 18.04.201931 dicembre 2015 era stato approvato il rinnovo della convenzione tra l’Azienda USL UMBRIA 2 e l’Associazione C.A.S.T. ASSISI ONLUS (Centro attività sulla Tossicodipendenza), si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card per Pubbliche Amministrazioni affidando alla ditta Italiana Petroli S.p.A. Poiché alla scadenza della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni e dato che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. con sede legale in Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxx. 0, Xxx xxxxxxx 0000Xxxxx Xxxxx xxxxx Angeli – Assisi, X. XXX 00000000000volta all’esercizio dell’attività sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti nell’Area di Accoglienza del Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n. 30 utenti, presso la struttura sita in loc. Vaone n.6 di Spello, per tutta il periodo 01/01/2016-31/12/2018; Con Determinazione Dirigenziale n. 8695 del 16/03/16 il competente Servizio della Regione Umbria ha autorizzato l’Associazione C.A.S.T. ASSISI ONLUS all’esercizio dell’attività di Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n. 18 posti letto e del Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n. 12 posti letto, presso la durata dell'accordostruttura sita in loc. Vaone n.6 di Spello; Con Determinazione Dirigenziale n. 1745 del 24/02/17 il competente Servizio della Regione Umbria ha rinnovato l’Accreditamento Istituzionale senza prescrizioni, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024ai sensi dell’art. Per i motivi sopra esposti4 – comma 4 del Regolamento regionale n. 3/2002, si ritiene al C.A.S.T. ASSISI ONLUS – sede di procedere con l'assunzione degli impegni Vaone, sita nel Comune di spesa finalizzati alla fornitura Spello, per il Servizio di Accoglienza Diagnostica Residenziale per n. 18 posti letto e del Servizio Terapeutico Riabilitativo Residenziale per n. 12 posti letto, di cui sopra per gli esercizi a copertura alla Determinazione Dirigenziale n. 8695 del periodo del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente atto.16/03/16;

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Motivazione. Con determinazione D.G.R. n. 98 8 -1265 del 18.04.2019, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card per Pubbliche Amministrazioni affidando alla ditta Italiana Petroli 23.12.2010 e s.m.i. veniva approvato lo schema di accordo tra Regione Piemonte e Trenitalia S.p.A. Poiché alla scadenza relativo all’estensione ai treni regionali della suddetta convenzione validità degli abbonamenti mensili ES*City ed IC, ed all'istituzione della “Carta Tutto Treno Piemonte con validità dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2011. Con l’Accordo si prevede il finanziamento da parte della Regione (ora da parte dell’Agenzia) delle agevolazioni tariffarie a cui hanno diritto i titolari della "Carta Tutto Treno Piemonte", venduta ai residenti in Piemonte, possessori di abbonamento mensile o plurimensile alle tariffe: • 40/13/Piemonte; • 41/13/Piemonte (Formula); • 40/9/Liguria (per relazioni con origine e destinazione entro i confini geografici della regione Piemonte); • 40/9/Lombardia (per relazioni con origine e destinazione entro i confini geografici della regione Piemonte); • con applicazione sovraregionale (AS40) (per relazioni con origine o destinazione entro i confini geografici della Regione Piemonte); La Carta consente al titolare di viaggiare in 2° classe sui treni: Intercity, Intercity Notte e Xxxxxxxxxxxxx (compresi i treni internazionali Italia/Svizzera in servizio interno), per una relazione coincidente o compresa all'interno di quella dell'abbonamento in appoggio al quale viene utilizzata. La Carta Tutto Treno Piemonte è nominativa ed ha validità di 12 mesi solari consecutivi. Con l’Accordo è previsto che sia corrisposto a Trenitalia - per ogni Carta Tutto Treno Piemonte emessa nel corso di validità dell’Accordo, la Consip ha attivato un nuovo differenza tra gli importi dell'abbonamento FB /IC (a seconda dei casi) *11 + 5% e quello dell'abbonamento annuale a tariffa regionale o sovraregionale, incrementato di 120 euro. L’Accordo è stato rinnovato annualmente tra le parti; l’ultimo Accordo Quadro Fuel Card 2 sottoscritto tra Regione Piemonte e Trenitalia, valido per le Pubbliche Amministrazioni e dato che l'azienda Italiana Petroli l’anno 2015, è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale 9 maggio 2016, 20-3248. S.p.A. la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale per gli anni dal 2011 al 2016 ed ha approvato lo schema di Contratto di Servizio relativo. Lo schema di Contratto di Servizio ha rappresentato altresì il riferimento amministrativo contrattuale valevole anche per l’Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale il cui schema è stato approvato dal Consiglio d’Amministrazione dell’Agenzia con deliberazione n. 13 del 28/06/2011. I relativi Contratti di Servizio sono stati siglati dalle parti rispettivamente con Rep. n. 16255 del 8.06.2011 tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro la Regione Piemonte e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli Trenitalia S.p.A. sede legale e con Rep. n. 165 del 28.06.2011 tra l’AMM e Trenitalia S.p.A. In seguito alle modifiche apportate alla L.R. 1/2000 dalle L.R. 1/2015 e 9/2015, che hanno comportato, tra l’altro, l’estensione a tutto il territorio regionale della competenza del Agenzia e, considerato il nuovo Statuto dell’ente (art. 3) nel quale si prevede che gli enti aderenti possano esercitare tramite l’Agenzia funzioni di propria competenza in Xxxxmateria di mobilità e svolgere qualsiasi attività ritenuta necessaria al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali, Xxx xxxxxxx 0000con DGR n. 48 -1927 del 27/07/2015 è stata disposta delega della la funzione di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale e, X. XXX 00000000000al fine di consentire lo svolgimento delle attività connesse alla funzione delegata, a far data dal 1^ agosto 2015, il trasferimento della titolarità del contratto di Servizio tra Regione Piemonte e Trenitalia per tutta gli anni 2011 – 2016. Con Determinazione Dirigenziale n. 443 del 29/09/2017 è stato approvato l’Atto di rinnovo del Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse Regionale e locale per il periodo 2017-2020", fra l’Agenzia della Mobilità Piemontese e Trenitalia S.p.A. che comprende entrambi i predetti contratti. Con determinazioni n. 848 e n. 854 del 31/12/2019 e 371 del 30/06/2020 sono stati adottati i provvedimenti di emergenza ai sensi dell’art. 5 par. 5 del reg. ce 1370/2007 consistenti nell’imposizione degli obblighi di servizio con riferimento alla concessione del trasporto pubblico ferroviario di interesse locale e regionale - lotto SFR Piemonte e del Servizio di trasporto pubblico Ferroviario Metropolitano – SFM. Con l’Accordo per il mantenimento della Carta Tutto Treno Piemonte e per l’estensione ai treni regionali della validità degli abbonamenti mensili Intercity e FB Rep. Cont. n. 210 del 08/06/2018, il cui schema è stato approvato con determinazione 720/2017, le Parti hanno regolato in sanatoria gli impegni derivanti da tale proficua collaborazione sviluppatasi nell’anno 2016 e proseguita nell’anno 2017; Con la durata dell'accordosottoscrizione dell’Accordo per il mantenimento della Carta Tutto Treno Piemonte e per l’estensione ai treni regionali della validità degli abbonamenti mensili Intercity e FB -Rep. Cont. n. 227 del 24/01/2020- il cui schema è stato approvato con determinazione 34/2020, 36 mesi le Parti hanno regolato in sanatoria gli impegni derivanti da tale proficua collaborazione anche per gli anni 2018-2019. Anche per l’anno 2020 Trenitalia continua, senza soluzione di continuità, su richiesta dell’Agenzia (nota prot. 11666 del 26/11/2019) e in attesa di formalizzare l’accordo, a partire rilasciare ai residenti nella regione Piemonte la Carta Tutto Treno Piemonte ed a prevedere l’estensione ai treni regionali della validità degli abbonamenti mensili Intercity e FB. Con la D.G.R. n. 23 – 704 del 17 dicembre 2019 la Regione Piemonte ha recepito le proposte inviate dall’Agenzia prot. n. 11990/2019 del 03/12/2019 e prot. n. 12431/2019 del 12/12/2019 in materia di progetti a favore dell’utenza regionale e/o il ristoro di eventuali disagi e danni, tra cui buoni sconto per l’acquisto di abbonamenti ed ha, tra l’altro, destinato € 500.000,00 per il finanziamento della Carta Tutto Treno Piemonte per l’anno 2020, confermando l’Agenzia quale soggetto attuatore delle iniziative deliberate. Con D.D. n. 4375 del 19 dicembre 2019 la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica della Regione Piemonte ha determinato di impegnare a favore dell’Agenzia della Mobilità Piemontese complessivi € 1.501.040,20 sul cap. 170534/2020 a copertura delle iniziative disposte dalla D.G.R. n. 23 – 704 del 17 dicembre 2019. Conseguentemente con Determinazione Dirigenziale n. 120 del 06/03/2020 l’Agenzia ha accertato la medesima somma sul codice categoria sul codice categoria 2010102 del bilancio 2019-2020-2021 annualità 2020, capitolo 9220/3 - quota trasferimenti da Gennaio 2022 Regione per i servizi ferroviari di cui al Contratto di Servizio con Trenitalia S.P.A. e impegnato, tra l’altro, a Dicembre 2024favore di Trenitalia S.p.A. € 500.000,00 per il finanziamento dell’agevolazione tariffaria cosiddetta Carta Tutto Treno Piemonte per l’anno 2020. Sulla base di quanto sopra, l’Agenzia deve provvedere a formalizzare l’Accordo per il mantenimento della carta tutto treno Piemonte e per l'estensione ai treni regionali della validità degli abbonamenti mensili IC e FB da sottoscrivere con Trenitalia s.p.a., relativamente all’anno 2020, il cui testo si approva (Allegato A alla presente determinazione). Per i motivi sopra espostil’Accordo per il mantenimento della Carta tutto treno Piemonte e per l'estensione ai treni regionali della validità degli abbonamenti mensili IC e FB da sottoscrivere con Trenitalia s.p.a., si ritiene di procedere con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per gli esercizi a copertura è stato acquisito il seguente codice CUP: H69D19000130002. ll direttore generale Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del periodo del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozzaN 82/2005 e xx.xx.) Torino, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente atto.lì 18 settembre 2020

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Motivazione. Con determinazione decreto del dirigente della P.F. Informatica e crescita digitale n. 98 11/INF del 18.04.201901/03/2021 è stato avviato il confronto competitivo, si era aderito medinate Consip all'Accordo attraverso lo strumento dell’Appalto Specifico discendente dall’Accordo Quadro, suddiviso in 8 lotti, con più operatori economici per l'affidamento dei servizi ICT per le strutture della Regione Marche e per gli Enti aderenti a progetti a regionali – Numero gara SIMOG 7447963”– Lotto 1, ai sensi del comma 5 dell’art. 54 del D.Lgs. n. 50/20216, concluso dalla Regione Marche il 16/10/2020 con DDS n. 229/SUAM, tra gli operatori economici aggiudicatari del lotto n.1, con Richiesta di Offerta, tramite la piattaforma GT-SUAM, per l’affidamento di servizi di assistenza, manutenzione, supporto e formazione del Sistema Informativo Amministrativo e del Personale (SIA) e di gestione delle relative infrastrutture materiali ed immateriali, a favore della Regione Marche e degli Enti del SSR , per la durata di 36 mesi, per un importo a base di gara pari ad € 4.500.000,00 (IVA escl.); Con lo stesso decreto sono stati approvati i seguenti allegati: Capitolato Tecnico; Disciplinare di gara; Schema offerta tecnica; Schema offerta economica; Schema di Accordo Quadro; Patto di integrità; Domanda di partecipazione; Schema DGUE MIT; Modulistica Ulteriore; Linee guida MIT per la compilazione del DGUE Tutti gli operatori economici aggiudicatari dell’Accordo Quadro Fuel Card Lotto 1, sono stati invitati tramite la piattaforma telematica GT-SUAM a presentare la relativa Offerta Tenica specifica entro il termine massimo di 30 giorni; Il termine temporale per Pubbliche Amministrazioni affidando alla il ricevimento delle offerte, è stato fissato nel giorno 31/03/2021 alle ore 10.00. Entro il termine temporale per il ricevimento delle offerte, è stata presentata sulla piattaforma GT SUAM le offerte di seguito elencate: X.xx Rag.sociale ditta Italiana Petroli Ammissione 1 APRA SPA 2 ENGINEERING INGEGNERIA INFORMATICA INGEGNERIA INFORMATICA S.p.A. Poiché alla scadenza della suddetta convenzione la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni e dato che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. 3 Exprivia SpA Al punto 14) del dispositivo del decreto n. 11/INF del 01/03/2021 è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale in Xxxx, Xxx xxxxxxx 0000, X. XXX 00000000000, per tutta la durata dell'accordo, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Per i motivi sopra esposti, si ritiene previsto di procedere alla aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta pervenuta; al punto 15) del dispositivo del succitato decreto è prevista la nomina della Commissione giudicatrice per l’esame delle offerte, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse secondo quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e coerentemente con l'assunzione degli impegni di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per gli esercizi a copertura del periodo del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024la L.R. 19/2013. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro In data 31/03/2021 alle ore 11:00, in bozzaseduta pubblica, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione responsabile unico del visto contabile al presente atto.procedimento (RUP) ha proceduto:

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Motivazione. Con determinazione n. 98 124 del 18.04.201924/03/2010 l’Agenzia della Mobilità Piemontese ha disposto il rinnovo del contratto di sublocazione con Agenzia Piemonte Lavoro dei locali siti in xxx Xxxxxxxx 00/x, quale sede dell’Agenzia per il periodo di anni sei a decorrere dal 01/04/2010 e sino al 31/03/2016 alle medesime condizioni in essere. In data 26/02/2015 (prot. 1054/2015 e prot. 92/2016) Agenzia Piemonte Lavoro ha trasmesso per conoscenza la comunicazione a loro pervenuta dalla società Investire Immobiliare SGR s.p.a., proprietaria dello stabile di xxx Xxxxxxxx 00/X, nella quale, al fine di evitare il rinnovo tacito del contratto di locazione, si era aderito medinate Consip all'Accordo Quadro Fuel Card comunica la formale disdetta dello stesso a far data dal 31/03/2016. Nella medesima nota, Agenzia Piemonte Lavoro ha comunicato a sua volta la disdetta /cessazione del contratto di sublocazione in essere con l’Agenzia, relativamente alla porzione dell’immobile adibita a sede della stessa, rimanendo salva la possibilità di un’eventuale rinegoziazione della locazione con la proprietà e quindi di sublocazione laddove fosse di reciproco interesse. In risposta, l’Agenzia della Mobilità Piemontese in data 17/02/2016 (ns. prot. 1163 del 17/02/2016) ha comunicato ad Agenzia Piemonte Lavoro il proprio interesse ad una eventuale rinegoziazione del canone di sub locazione e ha contestualmente richiesto, nel caso di impossibilità di negoziare il rinnovo del contratto, una proroga temporanea del contratto di sublocazione, nelle more della conclusione della fase di ricerca della nuova sede dell’ente e delle operazioni di trasloco. In data 05/04/2016 Agenzia Piemonte Lavoro ha trasmesso, per Pubbliche Amministrazioni affidando alla ditta Italiana Petroli S.p.A. Poiché alla scadenza della suddetta convenzione conoscenza, la Consip ha attivato un nuovo Accordo Quadro Fuel Card 2 per le Pubbliche Amministrazioni lettera inviata dalla società proprietaria dell’immobile, nella quale veniva resa nota l’impossibilità di proroga del cessato contratto con conseguente richiesta di rilascio dei locali. La società proprietaria2 nella citata lettera chiedeva ai locatari di rilasciare i locali entro la fine del mese di aprile e dato prima che l'azienda Italiana Petroli S.p.A. iniziasse la stagione estiva. Tenuto conto che ad oggi l’Agenzia occupa ancora i locali di via Belfiore senza titolo, in quanto il contratto di sublocazione è tra le aziende aggiudicatarie dell'accordocessato in data 31/03/2016, e che la proprietà e conseguentemente Agenzia Piemonte Lavoro hanno concesso la possibilità di occupare i locali non oltre i periodo estivo, si procede all'adesione dell'Accordo Quadro e all'affidamento rende necessario impegnare le somme dovute a titolo di indennità di occupazione extracontrattuale. Tale evenienza è contemplata nell’art. 9 del citato contratto di sublocazione rubricato “Ritardata restituzione della cosa sublocata” nel quale si statuisce che in caso di ritardo nella restituzione dell’immobile sublocato l’Agenzia della mobilità Piemontese “è tenuta a corrispondere l’indennità di occupazione senza titolo pari al canone di sublocazione dovuto alla ditta Italiana Petroli S.p.A. sede legale in Xxxxcessazione del contratto, Xxx xxxxxxx 0000aumentato degli aggiornamenti ISTAT” . Si rende necessario, X. XXX 00000000000pertanto, per tutta la durata dell'accordo, 36 mesi a partire da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Per i motivi sopra esposti, si ritiene di procedere con l'assunzione degli impegni all’impegno di spesa finalizzati alla fornitura di cui sopra per gli esercizi a copertura dell’indennità di occupazione riferita al mese di luglio, pari ad € 9.783,91 Iva compresa, oltre agli oneri accessori3, pari ad € 1.622,60 Iva compresa, rimandando l’impegno relativo all’aumento ISTAT ad eventuale richiesta del periodo del servizio da Gennaio 2022 a Dicembre 2024. Si allega l'ordine di adesione all'Accordo Quadro in bozza, il quale verrà reso definitivo e inviato a seguito di apposizione del visto contabile al presente attosublocatore.

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