Common use of NORMATIVA DI RIFERIMENTO Clause in Contracts

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 1.1 In forza di quanto disposto dall’art. 2391 bis c.c., gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino “la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate” realizzate direttamente o tramite società controllate. L’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all’assemblea (1). In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche il “Regolamento Consob”). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative degli artt. 114 e 154 ter TUF in materia di obblighi di informazione immediata e periodica. Con una successiva comunicazione la Consob ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell’attività di vigilanza sull’attuazione della disciplina (2) e ha formulato specifiche richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF, con apposita successiva comunicazione (3). La disciplina complessivamente stabilita persegue lo scopo di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e diffuse tra il pubblico in misura rilevante ed è assistita da sanzioni amministrative. In attuazione della disposizione indicata, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d’Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, successivamente trasposta nella parte III, cap. 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito anche il “Provvedimento Banca d’Italia”). Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del Gruppo. La regolamentazione stabilita, anch’essa assistita da sanzioni amministrative, mira a preservare l’oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l’esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiati.

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Samples: Regolamento Di Gruppo, Regolamento Di Gruppo

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 1.1 Per tutto quanto attinente all’esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato Tecnico la Ditta s’impegna a rispettare: Inoltre la Ditta dovrà attenersi, tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal DPR 16 aprile 2013, n° 62 e dal codice di comportamento di ASL2, consultabile ad obbligo della stessa Ditta sul sito aziendale: xxx.xxx0.xxxxxxx.xx area “Azienda” sezione “Documentazione” sottosezione “Norme disciplinari”. A tal fine la Ditta, con la sola presentazione dell’offerta, autocertifica e dichiara di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto dal predetto Codice di Comportamento e s’impegna a curarne la conoscenza e la diffusione presso i propri dipendenti/collaboratori che abbiano contatto con gli uffici e le strutture di ASL2 Liguria In forza applicazione a quanto previsto all’Art.2 DPR 62/2013 l’inosservanza del Codice di quanto disposto dall’artComportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale oggetto del presente Capitolato. 2391 bis c.c.La Ditta, gli organi con la sola presentazione dell’offerta, autocertifica e dichiara altresì di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino accettare le clausole previste dall’Intesa per la legalità e la trasparenza e degli appalti pubblici della Prefettura di Savona” , formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale di ASL2 n° 914 del 14/12/2017, pubblicata sul sito aziendale: xxx.xxx0.xxxxxxx.xx area “Amministrazione trasparente” sezione “Altri contenuti”. Ai sensi dell’Art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate” realizzate direttamente o tramite società controllate. L’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all’assemblea (1). In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010Ditta, con delibera n. 17221 la sola presentazione dell’offerta, autocertifica ed attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e successivamente modificato con delibera n. 17389 autonomo e, comunque , di non avere attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del 23 giugno 2010 (rapporto di seguito anche il “Regolamento Consob”). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative degli artt. 114 e 154 ter TUF in materia lavoro ad ex dipendenti della ASL2 Liguria, i quali abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di obblighi di informazione immediata e periodica. Con una successiva comunicazione la Consob ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell’attività di vigilanza sull’attuazione ASL2 nei confronti della disciplina (2) e ha formulato specifiche richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF, con apposita successiva comunicazione (3). La disciplina complessivamente stabilita persegue lo scopo di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e diffuse tra il pubblico in misura rilevante ed è assistita da sanzioni amministrative. In attuazione della disposizione indicata, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d’Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, successivamente trasposta nella parte III, cap. 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito anche il “Provvedimento Banca d’Italia”). Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del Gruppo. La regolamentazione stabilita, anch’essa assistita da sanzioni amministrative, mira a preservare l’oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l’esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiatiDitta medesima.

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Samples: www.asl2.liguria.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 1.1 In forza  L. n. 212/03  Accordo Stato Regioni rep. 2690 del 30/11/2006 Il processo di quanto disposto dall’art. 2391 bis c.c.partecipazione al condono previsto dalla legge finanziaria per l’esercizio 2004 prevede, gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino “la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate” realizzate direttamente o tramite società controllate. L’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle regole adottate e qualora ne riferisce nella relazione all’assemblea (1). In attuazione di tale previsionesussistano le condizioni, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia vendita di operazioni con parti correlateopere realizzate abusivamente su aree del patrimonio dello Stato ovvero la loro messa a reddito mediante regolarizzazione, approvato il 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 alla concessione da parte dell’ente locale del 23 giugno 2010 (condono per l’abuso edilizio. Il processo comprende le fasi di seguito anche il “Regolamento Consob”). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative degli artt. 114 riportate:  ricezione delle istanze di condono, valutazione della completezza della documentazione e 154 ter TUF del possesso dei requisiti  verifica avvenuto pagamento delle indennità pregresse per l’occupazione dell’area;  effettuazione del sopralluogo e predisposizione della relazione tecnica  acquisizione del parere dell’Autorità preposta alla tutela in materia caso di obblighi aree soggette a vincoli  valutazione dell’opportunità e della convenienza economica al mantenimento dell’opera o alla vendita del terreno  richiesta e verifica ricezione da parte dell’interessato del titolo abilitativo edilizio in sanatoria rilasciato dall’ente locale competente  in caso di informazione immediata cessione della proprietà dell’area: determinazione del prezzo di vendita  verifica avvenuto pagamento e periodica. Con una successiva comunicazione la Consob hastipula del contratto  approvazione del contratto  registrazione, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell’attività trascrizione e voltura  in caso di vigilanza sull’attuazione della disciplina (2) mantenimento dell’opera: emissione del provvedimento formale di riconoscimento del diritto per un massimo di venti anni  determinazione del canone e ha formulato specifiche richieste stipula contratto di locazione/concessione  acquisizione dell’opera alla scadenza del contratto di locazione/concessione  completamento istruttorie ex lege 47/1985 e L. 724/1994 ai sensi dell’art. 11432 c. 43 bis della L. 326/2003  aggiornamento basi dati informatiche  L. n. 47/1985  L. n. 724/1994  L. n. 326/03 La recente approvazione del nuovo regolamento di amministrazione e contabilità da parte del MEF ha prodotto una profonda revisione dell’organizzazione interna per meglio rispondere alle esigenze di una gestione coordinata di tutto il patrimonio immobiliare pubblico. L’Agenzia, comma 5nell’ambito dei processi di valorizzazione, TUFsvolge la funzione di “facilitatore” delle iniziative di sviluppo immobiliare che vedono, con apposita successiva comunicazione (3). La disciplina complessivamente stabilita persegue lo scopo di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e diffuse tra il pubblico in misura rilevante ed è assistita da sanzioni amministrative. In attuazione della disposizione indicataparticolare, il CICR ha adottato coinvolgimento del patrimonio immobiliare di proprietà di Enti pubblici (Regioni, Provincie, Comuni, Enti previdenziali, ecc.) e di società partecipate da questi ultimi. Pertanto, di seguito si riassumono le principali attività:  Definizione dei criteri per la delibera n. 277 del 29 luglio 2008conoscenza: L’attività si basa sulla collaborazione produttiva con gli Enti Pubblici a livello centrale e locale, per selezionare il patrimonio immobiliare pubblico sul quale operare.  Segmentazione dei patrimoni immobiliari pubblici: a valle delle attività di cui al punto precedente, si procede alla classificazione ed alla segmentazione dei portafogli al fine di individuare le opportune direttrici strategico/operative di azione.  Individuazione delle direttrici di attuazione differenziate per segmento di patrimonio: l’attività si propone l’obiettivo di individuare gli scenari pe il migliore utilizzo e per la valorizzazione dei portafogli, lavorando in coerenza sinergia con tutti i soggetti pubblici e privati interessati alla trasformazione di tale patrimonio.  Individuazione e attivazione di programmi di sviluppo di nuove iniziative territoriali per la quale la Banca d’Italia ha emanato gestione dei patrimoni pubblici: le analisi di cui ai punti precedenti, potranno portare all’attivazione di iniziative territoriali specificando gli obiettivi, gli impegni, il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, successivamente trasposta nella parte III, capcronoprogramma e quanto altro necessario per l’attuazione delle iniziative stesse. Le relative attività operative sono quelle caratteristiche dei processi di valorizzazione.  Definizione portafoglio per operazione di vendita ex art. 11 delle Disposizioni quinquies D.L. 203/2005 e supporto agli EE.PP nelle fasi di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito anche il “Provvedimento Banca d’Italia”). Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia Due Diligence e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del Gruppo. La regolamentazione stabilita, anch’essa assistita da sanzioni amministrative, mira a preservare l’oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l’esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiaticessioni degli immobili.

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Samples: Convenzione 2016 2018 Mef/Demanio

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 1.1 In forza L’art. 1 comma 1 del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (il “Decreto”), come convertito dalla Legge n. 40/2020, e modificato dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (la “Legge di quanto disposto dall’artBilancio”), e dal Decreto Legge del 25 maggio 2021, n.73 (il “DL Sostegni bis”), e da ultimo dalla Legge del 30 dicembre 2021 n. 234, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia colpite dall’epidemia Covid-19, diverse dalle banche e altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, ha previsto la possibilità per SACE S.p.A. di concedere garanzie fino al 30 giugno 2022, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali, società di factoring e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. 2391 bis c.c.A tal fine, gli organi impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l’importo complessivo massimo di amministrazione delle 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi di euro sono destinati a supporto di piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che fanno ricorso abbiano, per quelle ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino “la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate” realizzate direttamente o tramite società controllate. L’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all’assemblea (1). In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche il “Regolamento Consob”). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative degli artt. 114 e 154 ter TUF in materia di obblighi di informazione immediata e periodica. Con una successiva comunicazione la Consob ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell’attività di vigilanza sull’attuazione della disciplina (2) e ha formulato specifiche richieste Fondo stesso ai sensi dell’art. 114del Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020, nonché, per quelle ammissibili alla garanzia ISMEA, alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 52, TUFdel decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le garanzie ai sensi del Decreto vengono rilasciate da SACE nel rispetto delle previsioni normative e fino a completo utilizzo delle somme messe complessivamente a disposizione. Ai sensi dell’articolo 1-bis.1 del Decreto, introdotto dall’articolo 1, comma 209, della Legge di Bilancio, e modificato dal DL Sostegni bis, SACE S.p.A. è stata altresì abilitata, a decorrere dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2022, a rilasciare le garanzie a beneficio di imprese (le “MidCaps”) con apposita successiva comunicazione (3). La disciplina complessivamente stabilita persegue lo scopo un numero di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza dipendenti non superiore a 499 e non riconducibili alla categoria delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e diffuse tra il pubblico in misura rilevante ed è assistita da sanzioni amministrative. In attuazione della disposizione indicata, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d’Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, successivamente trasposta nella parte III, cap. 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche PMI di cui alla Circolare n. 285 Raccomandazione 2003/ 361/CE della Commissione Europea del 17 dicembre 2013 6 maggio 2003, alle medesime condizioni previste per il Fondo1 dalle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 13 del Decreto. Pertanto le garanzie SACE a favore delle Mid Caps sono concesse a titolo gratuito, nel rispetto, per ciascuna impresa beneficiaria, del plafond di importo massimo garantito di Euro 5 milioni, e del massimale di aiuti di cui alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (come di seguito anche il “Provvedimento Banca d’Italia”volta in volta modificata). Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del Gruppo. La regolamentazione stabilita, anch’essa assistita da sanzioni amministrative, mira a preservare l’oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l’esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiati.

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Samples: www.sace.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 1.1 In forza La disposizione che definisce le regole per l’imputazione al periodo di quanto disposto imposta dei ricavi derivanti dall’esercizio di attività di impresa è l’art. 75 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con il decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, richiamato per le società soggette all’Imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dall’art. 2391 bis c.c.95 del TUIR stesso. L’art. 75, gli organi comma 1, stabilisce il principio generale secondo il quale i ricavi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio di amministrazione competenza. Ai fini della determinazione della competenza il successivo comma 2 dello stesso articolo stabilisce, alla lett. a), le regole da applicare nell’ipotesi di cessione di beni e, alla lett. b), quelle applicabili nella ipotesi di prestazioni di servizi. Per quanto riguarda le ritenute subite dalla società istante la norma di riferimento è l’art. 12 della convenzione contro le doppie imposizioni tra l’Italia e il Regno Unito, ratificata ai sensi della legge 5 novembre 1990, n. 329, ed entrata in vigore il 30 dicembre 1990. L’art. 12 prevede che i “canoni” provenienti da uno stato contraente e pagati ad un residente dell’altro stato contraente sono imponibili in detto altro stato. Per le modalità di recupero delle imposte pagate per i redditi prodotti all’estero, l’art. 15 del TUIR, richiamato per le società che fanno ricorso al mercato soggette ad IRPEG, dall’art. 92 del capitale di rischio adottanoTUIR stesso, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino “ammette la trasparenza detraibilità delle imposte sui redditi prodotti all’estero purché queste siano state pagate a titolo definitivo e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate” realizzate direttamente o tramite società controllate. L’organo detrazione venga richiesta, a pena di controllo è tenuto decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui le imposte estere sono state pagate a vigilare sull’osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all’assemblea (1). In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche il “Regolamento Consob”). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative degli artt. 114 e 154 ter TUF in materia di obblighi di informazione immediata e periodica. Con una successiva comunicazione la Consob ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell’attività di vigilanza sull’attuazione della disciplina (2) e ha formulato specifiche richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF, con apposita successiva comunicazione (3). La disciplina complessivamente stabilita persegue lo scopo di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e diffuse tra il pubblico in misura rilevante ed è assistita da sanzioni amministrative. In attuazione della disposizione indicata, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d’Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, successivamente trasposta nella parte III, cap. 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito anche il “Provvedimento Banca d’Italia”). Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del Gruppo. La regolamentazione stabilita, anch’essa assistita da sanzioni amministrative, mira a preservare l’oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l’esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiatititolo definitivo.

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Samples: def.finanze.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 1.1 In forza Il servizio di quanto disposto dall’art. 2391 bis c.c.conservazione a norma della documentazione oggetto del presente appalto, gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino “la trasparenza dovrm essere erogato nel rispetto della normativa in merito vigente e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate” realizzate direttamente o tramite società controllate. L’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all’assemblea (1). In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche il “Regolamento Consob”)riportata: Il sistema di conservazione, come previsto dall’art.44 del CAD, garantisce autenticitm, integritm, affidabilitm, leggibilitm e reperibilitm dei documenti informatici. Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative degli arttL’Agenzia per l’Italia Digitale definisce le modalitm operative per realizzare l’attivitm di conservazione, e precisamente: ● natura e funzione del sistema; ● modelli organizzativi; ● ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti; ● descrizione del processo di conservazione; ● profili professionali dei responsabili impiegati nel processo di conservazione. 114 Le pubbliche amministrazioni sono tenute a conservare tutti i documenti formati nell’ambito della loro azione amministrativa nel rispetto del d. lgs. n. 82/2005 e 154 ter TUF in materia di obblighi di informazione immediata e periodica. Con una successiva comunicazione la Consob ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell’attività di vigilanza sull’attuazione della disciplina (2) e ha formulato specifiche richieste delle Linee Guida adottate dall’Agid ai sensi dell’art. 11471 CAD. Con Determinazione n. 455/2021 è stato adottato il Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei documenti informatici corredato da un allegato A, che contiene i requisiti generali nonché i requisiti di qualitm, di sicurezza e organizzazione necessari per la fornitura del servizio, ed un allegato B che contiene le indicazioni per il piano di cessazione del servizio. Con Determinazione n. 629/2021, è stato approvato il testo modificato del Regolamento per ciò che riguarda la piattaforma tramite cui sarm possibile sottoporre la domanda di qualificazione. Il Regolamento integra quanto gim definito nell’ambito delle Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione del documento informatico, emanate da AgID a settembre 2020. Composto di due allegati tecnici, il Regolamento è emanato secondo quanto previsto dall’articolo 34, comma 51-bis del decreto legislativo n. 82/2005, TUFcome integrato e modificato dal Decreto Semplificazione (D.L. 76/2020), convertito con apposita successiva comunicazione Legge n. 120/2020 e entrato in vigore il 1° gennaio 2022, data a partire dalla quale è abrogata la circolare n. 65/2014. L’attestazione di accreditamento (3)non revocata e/o sospesa) da parte del fornitore, è requisito essenziale per la partecipazione alla procedura di gara. La disciplina complessivamente stabilita persegue lo scopo revoca e/o la sospensione dell’accreditamento è causa di rafforzare la tutela degli azionisti risoluzione del Contratto. Di seguito si riportano i link ai precedenti regolamenti sopraccitati Regolamento criteri di minoranza delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e diffuse tra il pubblico in misura rilevante ed è assistita da sanzioni amministrative. In attuazione della disposizione indicata, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d’Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, successivamente trasposta nella parte III, cap. 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito anche il “Provvedimento Banca d’Italia”). Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del Gruppo. La regolamentazione stabilita, anch’essa assistita da sanzioni amministrative, mira a preservare l’oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l’esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiati.conservazione

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 1.1 Per tutto quanto attinente all’esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato Tecnico la Ditta s’impegna a rispettare: La Ditta dovrà attenersi, tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal DPR 16 aprile 2013, n° 62 e dal codice di comportamento di ASL2, consultabile ad obbligo della stessa Ditta sul sito aziendale: xxx.xxx0.xxxxxxx.xx area “Azienda” sezione “Documentazione” sottosezione “Norme disciplinari”. A tal fine la Ditta, con la sola presentazione dell’offerta, autocertifica e dichiara di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto dal predetto Codice di Comportamento e s’impegna a curarne la conoscenza e la diffusione presso i propri dipendenti/collaboratori che abbiano contatto con gli uffici e le strutture di ASL2 Liguria In forza applicazione a quanto previsto all’Art.2 DPR 62/2013 l’inosservanza del Codice di quanto disposto dall’artComportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale oggetto del presente Capitolato. 2391 bis c.c.La Ditta, gli organi con la sola presentazione dell’offerta, autocertifica e dichiara altresì di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino accettare le clausole previste dall’Intesa per la legalità e la trasparenza e degli appalti pubblici della Prefettura di Savona” , formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale di ASL2 n° 914 del 14/12/2017, pubblicata sul sito aziendale: xxx.xxx0.xxxxxxx.xx area “Amministrazione trasparente” sezione “Altri contenuti”. Ai sensi dell’Art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate” realizzate direttamente o tramite società controllate. L’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all’assemblea (1). In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010Ditta, con delibera n. 17221 la sola presentazione dell’offerta, autocertifica ed attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e successivamente modificato con delibera n. 17389 autonomo e, comunque , di non avere attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del 23 giugno 2010 (rapporto di seguito anche il “Regolamento Consob”). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative degli artt. 114 e 154 ter TUF in materia lavoro ad ex dipendenti della ASL2 Liguria, i quali abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di obblighi di informazione immediata e periodica. Con una successiva comunicazione la Consob ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell’attività di vigilanza sull’attuazione ASL2 nei confronti della disciplina (2) e ha formulato specifiche richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF, con apposita successiva comunicazione (3). La disciplina complessivamente stabilita persegue lo scopo di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e diffuse tra il pubblico in misura rilevante ed è assistita da sanzioni amministrative. In attuazione della disposizione indicata, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d’Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, successivamente trasposta nella parte III, cap. 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito anche il “Provvedimento Banca d’Italia”). Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del Gruppo. La regolamentazione stabilita, anch’essa assistita da sanzioni amministrative, mira a preservare l’oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l’esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiatiDitta medesima.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 1.1 In forza Secondo il DM 20 dicembre 2012 - Regola tecnica di quanto disposto dall’art. 2391 bis c.c.prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi “ …Gli impianti automatici ad acqua frazionata tipo "Water mist" (impianti di estinzione incendio che si basano sull'utilizzo di acqua nebulizzata ad alta pressione, gli organi diffusa nell'ambiente sotto forma di amministrazione delle società nebbia [mist] con gocce finissime [Φ≈50÷150 micron], che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottanosi trasformano rapidamente in vapore acqueo) realizzati secondo i criteri della norma NFPA 750, possono essere accettati qualora siano reperibili prove ef-fettuate da un laboratorio europeo notificato, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole un protocollo internazionale che assicurino “la trasparenza preveda test di spegnimento su scala reale riferiti agli ambienti nei quali si intende installare l'impianto e alla tipologia e quantità di materiali combustibili in essi contenuti. La progettazione dell'impianto dovrà essere realizza-ta sulla base dei parametri di funzionamento determinati secondo le suddette prove e la correttezza sostanziale rispondenza dell'impianto al progetto dovrà essere attestata secondo le consuete procedure – ad oggi secondo il DM 7/8/2012….” La normativa italiana richiama infatti la Specifica Tecnica UNI CEN/TS 14972, tuttora in fase di revisione completa, e procedurale delle operazioni con parti correlate” realizzate direttamente o tramite società controllatela normativa NFPA 750 che è stata più volte revisionata ed ha raggiunto ad oggi uno stadio di sviluppo particolarmente avanzato. L’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all’assemblea (1). In attuazione Sulla base di tale previsionecondizione, e tenendo conto della tradizione consolidata di accettabilità delle norme NFPA già per il settore dei sistemi sprinkler tradizionali ed ESFR, si è deciso di applicare al progetto in esame la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche il “Regolamento Consob”). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative degli artt. 114 e 154 ter TUF in materia di obblighi di informazione immediata e periodica. Con una successiva comunicazione la Consob ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell’attività di vigilanza sull’attuazione della disciplina (2) e ha formulato specifiche richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF, con apposita successiva comunicazione (3)normativa internazionale NFPA 750 Water Mist fire protection systems. La disciplina complessivamente stabilita persegue lo scopo Specifica Tecnica UNI CEN/TS 14972 per altro non è mai in contrasto con quanto riportato dallo standard NFPA 750, che risulta essere più completo ed organico rispetto alla specifica tecnica europea. Rimane inoltre il riferimento alle altre normative tecniche di rafforzare realizzazione dei sistemi antincendio ed in particolare a quelle relative ai sistemi automatici sprinkler, che sono un utile termine di confronto per la tutela degli azionisti normativa sui sistemi Water Mist (tuttora in fase di minoranza delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e diffuse tra il pubblico in misura rilevante ed è assistita da sanzioni amministrative. In attuazione della disposizione indicata, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d’Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, successivamente trasposta nella parte III, cap. 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito anche il “Provvedimento Banca d’Italia”sviluppo). Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del Gruppo. La regolamentazione stabilita, anch’essa assistita da sanzioni amministrative, mira a preservare l’oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l’esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiati.

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NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 1.1 Per tutto quanto attinente all’esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato Tecnico la Ditta s’impegna a rispettare: Inoltre la Ditta dovrà attenersi, tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal DPR 16 aprile 2013, n° 62 e dal codice di comportamento di ASL2, consultabile ad obbligo della stessa Ditta sul sito aziendale: xxx.xxx0.xxxxxxx.xx area “Azienda” sezione “Documentazione” sottosezione “Norme disciplinari”. A tal fine la Ditta, con la sola presentazione dell’offerta, autocertifica e dichiara di aver preso visione e di accettare tutto quanto previsto dal predetto Codice di Comportamento e s’impegna a curarne la conoscenza e la diffusione presso i propri dipendenti/collaboratori che abbiano contatto con gli uffici e le strutture di ASL2 Liguria In forza applicazione a quanto previsto all’Art.2 DPR 62/2013 l’inosservanza del Codice di quanto disposto dall’artComportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale oggetto del presente Capitolato. 2391 bis c.c.La Ditta, gli organi con la sola presentazione dell’offerta, autocertifica e dichiara altresì di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino accettare le clausole previste dall’Intesa per la legalità e la trasparenza degli appalti pubblici della Prefettura di Savona” , formalizzata con Deliberazione del Direttore Generale di ASL2 n° 914 del 14/12/2017, pubblicata sul sito aziendale: xxx.xxx0.xxxxxxx.xx area “Amministrazione trasparente” sezione “Altri contenuti”. Ai sensi dell’Art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 la Ditta, con la sola presentazione dell’offerta, autocertifica ed attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e la correttezza sostanziale autonomo e, comunque , di non avere attribuito incarichi per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro ad ex dipendenti della ASL2 Liguria, i quali abbiano esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto di ASL2 nei confronti della Ditta medesima. S’indicano qui di seguito, a titolo indicativo e procedurale delle operazioni con parti correlate” realizzate direttamente o tramite società controllatenon esaustivo, i principali riferimenti legislativi e normativi tecnici: • Norma di sicurezza elettrica CEI EN 60601-1 e s.m.i. L’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all’assemblea • Decreto n° 37 _22-01-08 (1ex 46-90). In attuazione • Direttiva 2007_47_CE (ex 1993_42_CE). • DLgs_n°81_09-04-08 (ex 626). • Legge n. 186 dell’01/03/1968. • Norme CEI 62 - 5 Principi Generali. • Norma CEI 62-128 - Guida alle prove d'accettazione ed alle verifiche periodiche di tale previsionesicurezza e/o di prestazione dei sistemi elettromedicali. • Legge 791, la Consob ha adottato Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n.73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il Regolamento recante disposizioni in materia materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di operazioni con parti correlatetensione. • D.P.R. del 14 gennaio 1997, approvato il 12 marzo 2010requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi che devono essere posseduti dalle strutture pubbliche e private per l’esercizio delle attività sanitarie, con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche il “Regolamento Consob”). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative degli artt. 114 e 154 ter TUF in materia di obblighi di informazione immediata e periodica. Con una successiva comunicazione la Consob ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell’attività di vigilanza sull’attuazione della disciplina (2) e ha formulato specifiche richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF, con apposita successiva comunicazione (3). La disciplina complessivamente stabilita persegue lo scopo di rafforzare la tutela degli azionisti garantire all’utente prestazioni e servizi di minoranza delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati buona qualità. • Norma Europea EN 50173 sulla tecnologia dell’informazione e diffuse tra il pubblico sui sistemi di cablaggio generici. • Norma CEI 64-8/7;V2 del gennaio 2001: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in misura rilevante ed è assistita da sanzioni amministrativecorrente alternata e a 1500V in corrente continua - parte 7: ambienti e applicazioni particolari - sezione 710: locali ad uso medico. In attuazione • Norma EN 60439-1/95 (CEI 17-13/1) e successive varianti 17-13/1; V1/97; V2/98; • Norma EN 60439-2/93 (CEI 17-13/2); • Norma EN 60439-3/92 (CEI 17-13/3) e successive varianti 17-13/3; V1/95 • Norma EN 60529/92 (CEI 70-1) • Legge n. 10 del 9/1/91. • D.P.R. n. 412 del 26/8/93 • D.L. 29/12/2006 n°311 e s.m.i. • Legge Regionale della disposizione indicataLiguria 2 luglio 2002 n°24 • Legge Regionale della Liguria 3 Febbraio 2004 n°2 • D.L. n° 46 del 24/02/1997 - (“Attuazione della direttiva 93/42/CEE, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d’Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, successivamente trasposta nella parte III, capconcernente i dispositivi medici”) • UNI EN ISO 7396-1:2007 ("Impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto). 11 delle Disposizioni • UNI EN ISO 7396-2:2007 ("Impianti di vigilanza evacuazione dei gas anestetici) • UNI EN ISO 9170-1:2008 ("Unità terminali per impianti di distribuzione dei gas medicali compressi e per vuoto) • UNI EN ISO 9170-2:2008 ("Unità terminali per impianti di evacuazione dei gas anestetici) • UNI EN UNI 11100 per le banche prove di cui accettazione ed alle verifiche di accettazione dei dispositivi medici (Impianti di distribuzione dei gas medicali e del vuoto) • PrEN 737-6 Dimensioni degli innesti per unità terminali (prese) per gas medicali. • UNI EN 739 ("Tubi flessibili per bassa pressione per l’utilizzo con i gas medicali") • UNI EN 980 ("Simboli grafici utilizzati per l’etichettatura dei dispositivi medici") • UNI EN 1041 ("Informazioni fornite dal fabbricante con i dispositivi medici") • EN 13159 ("Compatibilità delle apparecchiature medicali con l’ossigeno") • UNI EN 13221 ("Collegamenti flessibili ad alta pressione per uso con i gas medicali") • EN 13348 ("Rame e leghe di rame – Tubi rotondi di rame senza saldatura per gas medicali e per vuoto") • Farmacopea Ufficiale Italiana (Monografie dei gas medicali : O2 – N2 – N2O – Aria – CO2) • UNI EN ISO 46001 L’Aggiudicatario garantirà comunque l’osservanza degli ordinamenti di legge, normativa, linea guida, sia di carattere generale che di carattere particolare, qui non espressamente citati, ma vigenti ed afferenti alle strutture, agli apparati, agli impianti, ai sistemi agli arredi ed opere oggetto del presente Capitolato, alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito anche il “Provvedimento Banca d’Italia”). Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del Gruppo. La regolamentazione stabilita, anch’essa assistita da sanzioni amministrative, mira a preservare l’oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l’esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiatidata effettiva della loro installazione.

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Samples: Dipartimento Tecnico Amministrativo Area Tecnica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO. 1.1 In forza di quanto disposto dall’art. 2391 bis c.c., gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurino “la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate” realizzate direttamente o tramite società controllate. L’organo di controllo è tenuto a vigilare sull’osservanza delle regole adottate e ne riferisce nella relazione all’assemblea (1all’assemblea(1). In attuazione di tale previsione, la Consob ha adottato il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, approvato il 12 marzo 2010, con delibera n. 17221 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (di seguito anche il “Regolamento Consob”). Il Regolamento Consob contiene anche disposizioni attuative degli artt. 114 e 154 ter TUF in materia di obblighi di informazione immediata e periodica. Con una successiva comunicazione la Consob ha, inoltre, fornito indicazioni sugli orientamenti che intende seguire nell’attività di vigilanza sull’attuazione della disciplina (2) e ha formulato specifiche richieste ai sensi dell’art. 114, comma 5, TUF, con apposita successiva comunicazione (3). La disciplina complessivamente stabilita persegue lo scopo di rafforzare la tutela degli azionisti di minoranza delle società con azioni quotate nei mercati regolamentati e diffuse tra il pubblico in misura rilevante ed è assistita da sanzioni amministrative. In attuazione della disposizione indicata, il CICR ha adottato la delibera n. 277 del 29 luglio 2008, in coerenza con la quale la Banca d’Italia ha emanato il 12 dicembre 2011 la regolamentazione attuativa, successivamente trasposta nella parte III, cap. 11 delle Disposizioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 (di seguito anche il “Provvedimento Banca d’Italia”d’Italia”)(4). Tali regole trovano applicazione su base individuale alle banche autorizzate in Italia e su base consolidata ai gruppi bancari. Per alcune previsioni la disciplina investe anche le banche estere controllate e le altre società del Gruppo. La regolamentazione stabilita, anch’essa assistita da sanzioni amministrative, mira a preservare l’oggettività e imparzialità delle decisioni sulle concessioni di finanziamento e altre transazioni e ad evitare possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse e l’esposizione delle banche a rischi non adeguatamente presidiati.

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Samples: Regolamento Di Gruppo Per La Gestione Delle