Common use of NORME DI SICUREZZA Clause in Contracts

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: • il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento. I documenti di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta legge.

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Samples: Contratto E Capitolato Speciale Di Appalto, Contract and Special Specifications for Public Works

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione Il Comune considera la sicurezza sul lavoro un valore irrinunciabile e prioritario e ciò per ragioni di ordine morale, sociale, giuridico e di immagine e pone quindi la tutela dell’integrità fisica e della salute dei lavoratori come obbiettivo prioritario. L’affidatario inoltre, garantisce l’osservanza delle norme previste in materia di sicurezza sul lavoro dalla legislazione vigente e, in particolare, l’affidatario dovrà far pervenire alla stazione appaltante, prima della consegna dei lavori: • il dell’inizio del servizio, la seguente documentazione: a) documento recante la di valutazione dei rischi Aziendali di cui al all’art. 28) del D.Lgs N° 81/2008 e s.m.i; b) nominativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come previsti dal D.Lgs. n. 81/2008; • il Piano Operativo N° 81/2008 e s.m.i; c) elenco del personale autorizzato ad operare e dimostrazione dell’avvenuta formazione e informazione dei dipendenti sulla sicurezza del lavoro e sui rischi legati all’attività lavorativa, così come previsto dal D.Lgs. N° 81/2008 e s.m.i.; d) attestazioni di Sicurezza abilitazione e formazione degli addetti autorizzati ad utilizzare attrezzature di trasporto e sollevamento: carri ponte, carrelli elevatori, piattaforme (ove necessario); e) organigramma funzionale aziendale per quanto attiene alle proprie scelte autonome l’esecuzione dei servizi oggetto dell’incarico, con nominativi e relative qualifiche di inquadramento; ogni variazione dell’elenco deve essere comunicata dall’affidatario al committente, entro 20 giorni dal suo verificarsi; f) elenco dei dispositivi antinfortunistici in dotazione per eseguire i servizi affidati; g) eventuale richiesta di autorizzazione al sub-affidare ed elenco degli eventuali sub-appaltatori con relativa iscrizione alla CCIAA; h) copia iscrizione alla Camera di Commercio in corso di validità; i) informazioni relative al possesso di adeguata polizza assicurativa per responsabilità nell'organizzazione civile verso terzi, con massimale adeguato rispetto alla tipologia e entità del cantiere servizio da svolgere; j) elenco mezzi/attrezzature che verranno impiegati nello svolgimento del servizio; k) dichiarazione di utilizzo attrezzature, macchine impianti conformi alla normative specifiche, regolarmente controllate, verificate e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento. I documenti di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione mantenute in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta legge.efficienza

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà L’Appaltatore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008), con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente, iscritti presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: • il documento recante la valutazione dei rischi l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali), in tal modo sollevando da ogni riferibile responsabilità l’Azienda appaltante. Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui al sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008. Il fornitore è obbligato a: - informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio - ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda; - formare ed informare il proprio personale in materia di coordinamento. I documenti sicurezza sul lavoro; - fornire al proprio personale idoneo cartellino di cui sopra formano parte integrante del Contratto riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell’operatore; - fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni della normativa vigente; - munire il proprio personale di Appalto. Le gravi idonei dispositivi di protezione individuale; - non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o ripetute violazioni interdittivi, ai sensi della normativa vigente; - cooperare a ridurre i rischi da interferenza, ove presenti; - mettere in atto sistemi di autocontrollo per garantire che il livello di esecuzione di forniture e servizi sia costantemente in linea con l’offerta depositata; - a dare evidenza dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa pagamenti regolarmente eseguiti nei confronti di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza subappaltatori e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantieredipendenti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimosollevare l’Azienda da ogni conseguente responsabilità. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneoL’Azienda si impegna, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad operare, e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. All’uopo, il Concorrente dovrà inserire nella busta “documenti amministrativi” il documento xxx.xx 6 al Disciplinare di gara, denominato “Verifiche ed Informazioni di Sicurezza nei Contratti”, comprensivo dei seguenti allegati: Allegato 6.A: Verifiche di idoneità tecnico professionale; Allegato 6.B: Valutazione preliminare dei rischi interferenti; Allegato 6.C: Gestione dei rischi interferenti; L’allegato 6.A. “Verifiche di idoneità tecnico professionale” del citato documento dovrà essere compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante della L. 196/1997ditta concorrente. Relativamente agli allegati 6.B e 6.C. del documento in parola, dovranno essere semplicemente firmati dal Legale Rappresentante e timbrati per presa visione con apposito timbro della ditta. La ditta aggiudicataria, ove occorrendo, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività coordinarsi con il Responsabile Unico del Procedimento, coadiuvato tecnicamente dal Servizio di formazione Prevenzione e addestramento in materia di sicurezzaProtezione, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta legge.per provvedere alla successiva compilazione degli allegati 6.B e 6.C.

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Samples: Service Agreement

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 4. L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, e se necessario il Piano Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo informativo. 5. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell’art. 90 del medesimo Decreto Legislativo; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici. 6. In conformità al 5° comma dell’art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, l'impresa appaltatrice può presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dell'inizio dei lavori: • , proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 7. Entro il documento recante la valutazione dei rischi medesimo termine di cui al D.Lgs. n. 81/2008; • sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione, ai sensi del citato articolo 131 del decreto legislativo 163/2006, il Piano Operativo piano operativo di Sicurezza sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano, da considerare come complementare di dettaglio al piano di dettaglio sicurezza di cui al primo comma del presente articolo, farà parte integrante del contratto di appalto. 8. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento. I documenti di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. 9. Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere cantiere) è responsabile del rispetto del piano dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto 10.Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di lavoro temporaneoqualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai sensi della L. 196/1997lavori e dei terzi, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione nonché evitare danni ai beni pubblici e addestramento in materia di sicurezzaprivati, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta leggesecondo quanto disposto dalla vigente normativa.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008), con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente, iscritti presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: • il documento recante la valutazione dei rischi l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui al sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda, e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, in allegato. Il fornitore è obbligato a: - informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio - ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda; - formare ed informare il proprio personale in materia di coordinamento. I documenti sicurezza sul lavoro; - fornire al proprio personale idoneo cartellino di cui sopra formano parte integrante del Contratto riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell’operatore; - fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni della normativa vigente; - munire il proprio personale di Appalto. Le gravi idonei dispositivi di protezione individuale; - non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o ripetute violazioni interdittivi, ai sensi della normativa vigente; - cooperare a ridurre i rischi da interferenza; - mettere in atto sistemi di autocontrollo per garantire che il livello di esecuzione di forniture e servizi sia costantemente in linea con l’offerta depositata; - in caso di forniture eseguite in conto deposito, il fornitore è obbligato a controllare semestralmente il magazzino, in contraddittorio con il coordinatore di riferimento, e s’impegna a non avanzare pretese per eventuali differenze risalenti a periodi anteriori ai 12 mesi precedenti; - a dare evidenza dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa pagamenti regolarmente eseguiti nei confronti di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza subappaltatori e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantieredipendenti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano sollevare l’Azienda da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta leggeogni conseguente responsabilità.

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Samples: Service Agreement

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 4. L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e, se necessario, il Piano Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo informativo. 5. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo D.Lgs.; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici. 6. In conformità al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dell'inizio dei lavori: • , proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 7. Entro il documento recante la valutazione dei rischi medesimo termine di cui al sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione, ai sensi del citato art. 131 del D.Lgs. n. 81/2008; • 163/2006, il Piano Operativo piano operativo di Sicurezza sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Detto piano, da considerare come complementare di dettaglio al piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento. I documenti di cui sopra formano al primo comma del presente articolo, farà parte integrante del Contratto contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppoappalto. 8. Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere cantiere) è responsabile del rispetto del piano dei piani da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 9. Qualora l'Appaltatore impieghi Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. 10. Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità. 11. E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova. 12. E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto consegna formale dei lavori una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta leggedipendenti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavoriLe attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa statale e regionale vigente in materia, che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato. Inoltre, in via graduale, le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime, che si intendono anch’esse integralmente richiamate al fine del presente Capitolato. In particolare, l’Appaltatore dovrà eseguire le attività oggetto del presente appalto nella piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di: • gestione dei servizi affidati; • sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo; • smaltimento dei rifiuti speciali; • prevenzione incendi; • sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; • assunzioni obbligatorie e patti sindacali; • prevenzione della criminalità mafiosa; • collaudi e certificazioni delle opere eseguite; • sicurezza cantieri. L’A.O.R.N. “X. Xxxxxxxxxx” promuove la cooperazione ed il documento recante coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto dell’affidamento e in tale contesto rende disponibile, richiedendola al Responsabile del Procedimento, copia del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (di seguito DUVRI) per il servizio oggetto del presente Capitolato. L’A.O.R.N. “A. Xxxxxxxxxx” si impegna inoltre a fornire qualsiasi ulteriore informazione successiva e/o integrativa ai predetti documenti di valutazione. Tutte le attività descritte nei documenti di gara verranno svolte dalla Ditta Aggiudicataria nel pieno rispetto delle vigenti norme di sicurezza e igiene del lavoro ed osservando quanto specificato nei predetti documenti di valutazione dei rischi interferenziali che verranno redatti ed allegati al Contratto. Per le attività cui fa riferimento il DUVRI, i relativi oneri per la sicurezza stimati ed indicati dall’A.O.R.N. “X. Xxxxxxxxxx”, così come indicati nel bando di cui gara, non possono essere soggetti al D.Lgs. n. 81/2008; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento. I documenti di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appaltoribasso. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di prestazioni considerate legate alla sicurezza, come previsto dall'art.3tenuto conto dei rischi presenti all’interno del presidio e a quelli introdotti dallo specifico processo, c. 5 sono di seguito dettagliate: • Informazione e formazione operatori della suddetta legge.logistica riguardo alla: o Circolazione interna;

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Samples: Service Agreement

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione 1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. 2. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 3. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. 4. L'Amministrazione appaltante fornirà, ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e, se necessario, il Piano Generale di Sicurezza, nonché il fascicolo informativo. 5. E' obbligo dell'impresa appaltatrice attenersi alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché a quelle impartite dal Coordinatore in materia di Sicurezza e di Salute durante la realizzazione dell'opera designato ai sensi del terzo comma dell'art. 90 del medesimo D.Lgs.; nel rispetto di tali norme i suddetti obblighi valgono anche per le eventuali imprese subappaltatrici. 6. In conformità al comma 5 dell'art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'impresa appaltatrice può presentare, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dell'inizio dei lavori: • , proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e al Piano di Coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti. 7. Entro il documento recante la valutazione dei rischi medesimo termine di cui al D.Lgs. n. 81/2008; • sopra, l'appaltatore deve redigere e consegnare alla Civica Amministrazione, il Piano Operativo piano operativo di Sicurezza sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come . Detto piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento. I documenti di cui sopra formano farà parte integrante del Contratto contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppoappalto. 8. Il direttore tecnico del cantiere (che dovrà risultare indicato anche sui cartelli di cantiere cantiere) è responsabile del rispetto del piano dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 9. Qualora l'Appaltatore impieghi Le imprese esecutrici devono comunque, nell'esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la tutela della salute e la sicurezza operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici e privati, secondo quanto disposto dalla vigente normativa. 10. Resta inteso che ogni più ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore, il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, manlevando la Civica Amministrazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori, da ogni responsabilità. 11. E' fatto obbligo all'impresa di lasciare il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso per l'attività di vigilanza ed il controllo dell'applicazione delle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro ai componenti del comitato paritetico territoriale costituito a norma del contratto nazionale del lavoro e del contratto integrativo per la circoscrizione territoriale della Provincia di Genova. 12. E’ obbligo dell’impresa esecutrice presentare all’atto della consegna formale dei lavori una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavori effettuate all’Inps, all’Inail e alla Cassa edile, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori con contratto dipendenti. 13. L’Appaltatore medesimo deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di lavoro temporaneocui al comma 7, ai sensi della L. 196/1997ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta leggeovvero i processi lavorativi utilizzati.

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Samples: Affidamento Dei Lavori Di Completamento

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione prima Il Committente mette a disposizione dell'Appaltatore le norme interne vigenti nello edificio con particolare riferimento alle istruzioni sulla viabilità interna in essere e l'informazione relativa ai rischi specifici dell'attività della consegna dei lavori: • il documento recante Committente con ricadute su quella dell'Appaltatore (attraverso la valutazione dei rischi di cui al D.Lgsdocumentazione consegnata all'Appaltatore nel corso della riunione preliminare informativa, ai sensi dell'Art. n. 81/2008; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento. I documenti di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al 26 comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committentelettera b) X.Xxx 9 aprile 2008, n. 81). Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiereL'Appaltatore, al fine di rendere assicurare in ogni momento l'esecuzione a regola d'arte dell'attività ed il rispetto delle norme di sicurezza richieste presso lo stabilimento della STP S.p.a. di Viale Lovri a Bari si impegna a: Ð Prendere atto, comprendere ed eventualmente richiedere maggiori informazioni, in merito alle indicazioni sulle condizioni del luogo di lavoro e degli eventuali rischi di interferenze con le attività della Committente e/o eventuali altri appaltatori. Ð Organizzare e coordinare le proprie procedure di lavoro con le procedure di sicurezza della Committente, con particolare riferimento alle indicazioni sulle operazioni preliminari per l'esecuzione del lavoro, al fine di garantire la sicurezza del proprio personale per ogni attività svolta, attrezzatura di lavoro impiegata, metodo adottato per lo svolgimento della propria attività. RISPETTO PER L'AMBIENTE I reflui industriali (emissioni, scarichi idrici, rifiuti, rumore) devono essere gestiti in conformità alle vigenti norme di legge che regolano gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro campi di applicazione e coerenti secondo le modalità utilizzate dalla Committente. L’assuntore è tenuto ad operare evitando lo scarico di propri reflui in corpi idrici superficiali e/o nel sistema fognario e/o sul suolo/sottosuolo. Qualora per lo svolgimento della propria attività lavorativa venissero prodotti rifiuti, l’appaltatore dovrà adottare provvedimenti atti a prevenire inquinamenti e/o sversamenti incontrollati e/o abbandoni di rifiuti. In particolare dovrà conferire immediatamente, al termine dell’intervento che ne ha comportato la produzione, presso discariche o smaltitori autorizzati tutti i rifiuti speciali pericolosi attenendosi alle vigenti disposizioni di legge in merito. Nel caso in cui l’Appaltatore non sia in grado di procedere allo smaltimento immediato di cui sopra dovrà segnalare la necessità di stoccaggio temporaneo dei rifiuti al Preposto incaricato; quest’ultimo provvederà a individuare una idonea area di stoccaggio e a richiedere il rilascio della prevista autorizzazione al Committente. L’appaltatore per l’eliminazione dei rifiuti prodotti non può utilizzare impianti e/o strutture di proprietà del Committente salvo autorizzazione speciale, in tal caso dovrà depositare negli appositi contenitori presenti in sito o nelle aree ecologiche dedicate i rifiuti di carta, plastica, legno, metalli, rifiuti solidi e liquidi speciali in conformità con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi le procedure aziendali di associazione temporanea riferimento PROCEDURE OPERATIVE Appaltatori • E’ vietato l’utilizzo di impresa qualsiasi attrezzatura o sostanza di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppoproprietà dell’Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il direttore tecnico personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L’uso di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato. • Le attrezzature proprie utilizzate dall’azienda esterna devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le imprese impegnate nell'esecuzione sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate. • Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. • Prima dell’inizio dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavori di contratto, l’appaltatore comunica i nominativi del personale impiegato per il compimento di quanto previsto nel contratto d’appalto stesso, dichiarando di avere impartito ai lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di la formazione e addestramento in materia di sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta leggespecifica prevista nel presente documento.

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Samples: Contratto Appalto Pulizie Mezzi E Sede Di Bari

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà 1) L’Aggiudicatario deve eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D. Lgs. 81/08) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: • il documento recante la valutazione dei rischi l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali), assumendosi tutte le responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando l'ARPAC da ogni responsabilità in merito, sia di origine contrattuale che extracontrattuale. 2) Il Fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà della Stazione Appaltante. 3) Il Fornitore, a titolo meramente esemplificativo, è obbligato a: a) osservare tutti gli oneri inerenti alla previdenza ed assistenza, assicurazioni sociali (ivi compresa quella sugli infortuni) derivanti dalle disposizioni di legge e regolamenti in vigore; b) assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali a carattere collettivo in vigore, con rimando al CCNL di appartenenza ed alla zona di riferimento; c) eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di personale qualificato ed idoneo al lavoro da svolgere; d) ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di Sicurezza ed Igiene sul Lavoro ed alle normative ambientali applicabili alla realtà dell'A.R.P.A.C.; e) formare ed informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; f) fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; g) fornire il proprio personale di macchine, attrezzature ed opere provvisionali conformi alla normativa vigente; h) munire il proprio personale di idonei dispositivi di protezione individuale; i) cooperare a ridurre i rischi da interferenza; j) gli imballaggi devono possibilmente essere costituiti da materiale facilmente riciclabile e/o proveniente da risorse rinnovabili certificate. 4) Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008; • il Piano Operativo , si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione fornitura oggetto del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento. I documenti di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni presente Capitolato non determina oneri della sicurezza determinano la risoluzione del contratto relativi ai rischi da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igieneinterferenze. 5) Ad aggiudicazione efficace avvenuta, la sicurezza e la salute Stazione appaltante provvederà ad integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi di lavoroin cui verrà espletata la fornitura. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiereTale documento, sottoscritto per accettazione dall'esecutore, sarà allegato al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia di sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta leggeappalto.

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Samples: Fornitura E Installazione Di Strumentazione Analitica

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/08) e con dipendent i in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: • il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D.Lgsl’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). n. 81/2008; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome Il Fornitore deve pertanto osservare e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavorifare osservare ai propri dipendenti, da considerare come piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento. I documenti nonché a terzi present i sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti della Committenza e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, pubblicate sul sito aziendale dell’A.O. Spedali Civili di Brescia xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. alla sezione D.U.V.R.I.. Il Fornitore è obbligato a: • informare di tali disposizioni il proprio personale e fare osservare le prescrizioni ricevute nonché garantire la salute nei luoghi presenza di lavoro. L'Affidatario è tenuto personale tecnico idoneo; • ottemperare a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantieredisposizioni vigenti in materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda; • formare e informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; • fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore; • fornire al fine proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni e ai sensi della normativa vigente; • munire il proprio personale di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi idonei dispositivi di associazione temporanea protezione individuale; • non essere soggetto a provvedimenti di impresa sospensione o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneointerdittivi, ai sensi della L. 196/1997normativa vigente; • cooperare a ridurre i rischi da interferenza. L’Azienda si impegna, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad attività operare e sulle misure di formazione prevenzione e addestramento di emergenza adottate in materia relazione alla propria attività. Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta leggemateriale oggetto dell’appalto non determina oneri relativi alla sicurezza per l’Azienda Ospedaliera.

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Samples: Fornitura Di Sistema Chiuso Sottovuoto

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione prima Il Committente mette a disposizione dell'Appaltatore le informazioni relativa ai rischi specifici dell'attività della consegna dei lavori: • il documento recante Committente con ricadute su quella dell'Appaltatore (attraverso la valutazione dei rischi di cui al documentazione consegnata preventivamente all'Appaltatore, ALLEGATO B e ALLEGATO C parte C2, C3 e C4, C5, o nel corso della riunione preliminare informativa, ai sensi dell'Art. 26 D.Lgs. n. 81/2008; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento81/08). I documenti di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiereL'Appaltatore, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro assicurare in ogni momento l'esecuzione a regola d'arte dell'attività ed il rispetto delle norme di sicurezza e coerenti salute sul lavoro richieste presso lo stabilimento si impegna a: ⮚ Organizzare e coordinare le proprie procedure di lavoro, da illustrare nell’ALLEGATO C1, con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi le procedure di associazione temporanea sicurezza della Committente, con particolare riferimento alle indicazioni sulle operazioni preliminari per l'esecuzione del lavoro contenute nell’ALLEGATO C parte C2, C3 C4 e C5, al fine di impresa o di consorziogarantire la sicurezza del proprio personale per ogni attività svolta, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto attrezzatura di lavoro temporaneoimpiegata, metodo adottato per lo svolgimento della propria attività. ⮚ Prendere atto, comprendere ed eventualmente richiedere maggiori informazioni, in merito alle indicazioni sulle condizioni del luogo di lavoro e degli eventuali rischi di interferenze con le attività della Committente e/o eventuali altri appaltatori contenute negli ALLEGATI B, C e D. ⮚ Utilizzare per l’esecuzione dei lavori affidategli attrezzi, utensili e macchine rispondenti ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione e addestramento in materia requisiti generali di sicurezza. ⮚ Realizzare le opere provvisionali eventualmente di sua competenza a regola d’arte, come previsto dall'art.3rispettando in particolare le norme tecniche specifiche applicabili (ad es. trabattelli, c. 5 ponti mobili,…); ⮚ Utilizzare, per il sollevamento di materiali, mezzi meccanici dotati dei necessari requisiti di affidabilità e sicurezza, anche tenendo conto dell’impiego cui saranno destinati; ⮚ Non costituire depositi di prodotti infiammabili all’interno degli spazi datigli in uso per le necessità dell’appalto; le caratteristiche di eventuali depositi ritenuti necessari saranno concordate preventivamente; ⮚ Fornire ai propri lavoratori i DPI necessari ed idonei per la loro protezione contro i rischi specifici della suddetta legge.loro attività lavorativa; ⮚ Dichiarare che i lavoratori di cui al punto precedente sono stati informati sui rischi ambientali e sono stati addestrati e formati all’uso dei DPI di loro interesse; ⮚ Vigilare affinché i DPI vengano correttamente impiegati quando necessario e ad esigerne l’impiego nelle aree ad alto rischio dove l’uso degli stessi è obbligatorio; ⮚ Segnalare al Datore di lavoro/RSPP di AMAG spa tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all’interno degli ambienti di lavoro della committenza; ⮚ Comunicare, contestualmente alla firma del contratto o successivamente, comunque prima dell’apertura del cantiere, il nominativo del Responsabile operativo, qualora non sia l’assuntore stesso , e quello del personale che eseguirà l’opera; ⮚ Non utilizzare reti di servizi di AMAG spa se non allacciandosi nei punti concessi; le apparecchiature derivate dovranno essere tali da non perturbare, neppure in caso di loro mal funzionamento, le condizioni di esercizio della rete a servizio degli ambienti di AMAG spa. Gli impianti elettrici, in particolare, dovranno essere conformi alle norme CEI applicabili al caso specifico; ⮚ Smaltire in proprio i rifiuti e scarti prodotti dalla propria attività salvo differenti accordi; ⮚ Operare in conformità al D.P.R. nr. 177 del 14/09/2011 in caso di lavori in ambienti confinati e/o sospetti d’inquinamento;

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Samples: Contratto D’appalto O D’opera

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: • il documento recante la valutazione dei rischi l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore deve, pertanto, osservare, e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui al sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’azienda, e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, pubblicate sul sito aziendale dell’A.O Spedali Civili di Brescia xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx (sezione: D.U.V.R.I.) Il fornitore è obbligato a: - informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio - ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda; - formare ed informare il proprio personale in materia di coordinamento. I documenti sicurezza sul lavoro; - fornire al proprio personale idoneo cartellino di cui sopra formano parte integrante del Contratto riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell’operatore; - fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni della normativa vigente; - munire il proprio personale di Appalto. Le gravi idonei dispositivi di protezione individuale; - non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneointerdettivi, ai sensi della L. 196/1997normativa vigente; - cooperare a ridurre i rischi da interferenza. L’Azienda si impegna, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad attività operare, e sulle misure di formazione prevenzione e addestramento di emergenza adottate in materia relazione alla propria attività. Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta legge.

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Samples: Disciplinary Agreement

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: • AnconAmbiente SpA si obbliga a svolgere tutte le operazioni previste nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, compreso il documento recante la valutazione dei rischi D.Lgs. 81/08 e s.m.i., ed, in ogni caso, in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. AnconAmbiente SpA prende atto che gli interventi oggetto del presente capitolato potranno interferire con quelli di altre imprese e s'impegna a condurli in armonia con le esigenze anzidette, senza recare intralcio ed evitando contestazioni pregiudizievoli. né accampare alcuna pretesa o richiesta di compenso aggiuntivo. Eventuali divergenze con altre imprese saranno regolate dall‘A.C. a suo insindacabile giudizio. Nel caso in cui per il singolo intervento non ricorrono le condizioni di cui al D.Lgs. n. all'articolo 90 del D.Lgs 81/2008; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione , AnconAmbiente SpA dovrà predisporre, entro trenta giorni dall'inizio dei lavori, da considerare come piano il Piano Sostitutivo di dettaglio di sicurezza e di coordinamentoSicurezza. I documenti di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario AnconAmbiente SpA è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimodal Concessionario. Nell'ipotesi In caso di associazione temporanea di impresa o di consorzio, consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte di AnconAmbiente SpA, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con contratto i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di lavoro temporaneoquesto ultimo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare degli obblighi di sicurezza. Resta comunque inteso che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di formazione ogni e addestramento qualsiasi onere derivante dall‘applicazione delle disposizioni in materia di sicurezzasicurezza del lavoro, come previsto dall'art.3sono a totale carico di AnconAmbiente SpA. Per quanto riguarda le lavorazioni riguardanti gli interventi di adeguamento normativo ed efficientamento energetico inseriti nel piano economico finanziario, c. 5 essendo onere di AnconAmbiente SpA nominare il Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione, quest‘ultimo dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento conformi al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. AnconAmbiente SpA si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi costituenti l‘oggetto dell‘appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavori, applicabili alla data della suddetta leggestipula del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, applicabile nelle località, successivamente stipulato per la categoria. Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l‘I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro e presso l‘I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali. Il Responsabile del Procedimento potrà adottare nei confronti di XxxxxXxxxxxxx SpA le seguenti sanzioni: - contestazioni verbali - richiami scritti - allontanamento del personale - allontanamento del Capo Cantiere - sospensione dei lavori - recessione del contratto AnconAmbiente SpA darà immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento di qualsiasi infortunio in cui incorrano il proprio personale o persone terze, precisando circostanze e cause dell‘accadimento.

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Samples: Contratto Di Servizio

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà Il Fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/08) e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: • il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D.Lgsl’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). n. 81/2008; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome Il Fornitore deve pertanto osservare e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavorifare osservare ai propri dipendenti, da considerare come piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento. I documenti nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano prestazioni, tutte le norme di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità ed adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il Fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti della Committenza e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 81/08, pubblicate sul sito aziendale dell’A.O. Spedali Civili di Brescia xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. alla sezione D.U.V.R.I.. Il Fornitore è obbligato a: • informare di tali disposizioni il proprio personale e fare osservare le prescrizioni ricevute nonché garantire la salute nei luoghi presenza di lavoro. L'Affidatario è tenuto personale tecnico idoneo; • ottemperare a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantieredisposizioni vigenti in materia di Sicurezza e Igiene sul Lavoro e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda; • formare e informare in materia di sicurezza sul lavoro il proprio personale; • fornire al proprio personale idoneo cartellino di riconoscimento riportante: nome dell’impresa, qualifica, nome e cognome dell’operatore; • fornire al fine proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni e ai sensi della normativa vigente; • munire il proprio personale di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi idonei dispositivi di associazione temporanea protezione individuale; • non essere soggetto a provvedimenti di impresa sospensione o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneointerdittivi, ai sensi della L. 196/1997normativa vigente; • cooperare a ridurre i rischi da interferenza. L’Azienda si impegna, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008 a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad attività operare e sulle misure di formazione prevenzione e addestramento di emergenza adottate in materia relazione alla propria attività. Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta leggemateriale oggetto dell’appalto non determina oneri relativi alla sicurezza per l’Azienda Ospedaliera.

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Samples: Disciplinary Agreement

NORME DI SICUREZZA. L'Appaltatore depositerà Il fornitore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008), e con dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi, e regolarmente iscritti presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: • il documento recante la valutazione dei rischi l’INAIL e l’INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali). Il fornitore deve, pertanto, osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si erogano le prestazioni, tutte le norme di cui al sopra, e adottare tutti quei provvedimenti ritenuti necessari ed opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del lavoro dei propri dipendenti, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell’Azienda. Il fornitore deve prendere visione delle disposizioni relative alle informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti dell’Azienda, e delle misure di prevenzione ed emergenza adottate ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 81/2008, pubblicate sul sito aziendale xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx (sezione: D.U.V.R.I.). Il fornitore è obbligato a: - informare di tali disposizioni il proprio personale ed a fare osservare le prescrizioni ricevute, nonché a garantire la presenza di personale tecnico idoneo; • il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio - ottemperare a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, e alle normative ambientali applicabili alla realtà dell’Azienda; - formare ed informare il proprio personale in materia di coordinamento. I documenti sicurezza sul lavoro; - fornire al proprio personale idoneo cartellino di cui sopra formano parte integrante del Contratto riconoscimento, riportante: nome della ditta, qualifica, nome e cognome dell’operatore; - fornire al proprio personale macchine, attrezzature e opere provvisionali conformi alle disposizioni della normativa vigente; - munire il proprio personale di Appalto. Le gravi idonei dispositivi di protezione individuale; - non essere soggetto a provvedimenti di sospensione o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di lavoro temporaneointerdettivi, ai sensi della L. 196/1997normativa vigente; - cooperare a ridurre i rischi da interferenza. L’Azienda si impegna, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 81/2008, a fornire alla ditta aggiudicataria informazioni preventive dettagliate sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinata ad attività operare, e sulle misure di formazione prevenzione e addestramento di emergenza adottate in materia relazione alla propria attività. Si precisa che, eseguite le necessarie valutazioni, la tipologia di materiale oggetto della presente procedura, non determina oneri relativi alla sicurezza, come previsto dall'art.3, c. 5 della suddetta legge.

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Samples: Appalto Per La Fornitura Di Dispositivi Medici