Common use of NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI Clause in Contracts

NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI. I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano dall’elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre: • per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., affinché siano pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro; • per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l’illuminazione dei cantieri di lavoro; • per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra; • per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d’opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell’elenco dei prezzi. Il fatto che un’opera o una provvista sia contemplata nell’elenco prezzi non comporta l’obbligo per l’amministrazione di darne ordinazione all’appaltatore. Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica della quantità o della qualità, se migliorativa rispetto a quanto previsto per l’esecuzione a regola d’arte della prestazione. I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo (art. 184 del D.P.R. n. 207/2010). Ogni indicazione richiamerà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate. Tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.

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NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI. I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano dall’elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre: • per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, spesa per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., affinché siano nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro; • per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l’illuminazione dei cantieri di lavoro; • per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra; • per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d’opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell’elenco dei prezzi; • per gli impianti: ogni spesa per le assistenze murarie, basamenti, accessori, fissaggi, giunti antivibranti, combustibile per collaudi ed uso nel periodo invernale necessario al mantenimento delle temperature che consentono il proseguimento delle lavorazioni anche delle opere edili ed ogni altro onere. Il fatto che un’opera o una provvista sia contemplata nell’elenco prezzi non comporta l’obbligo per l’amministrazione l'Amministrazione appaltante di darne ordinazione all’appaltatore. Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere (articolo 326, secondo xxxxx, della quantità o della qualitàlegge 20 marzo 1865, se migliorativa rispetto a quanto previsto per l’esecuzione a regola d’arte della prestazionen. 2248, All. F). I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo (art. 184 del D.P.R. n. 207/2010)corpo. Ogni indicazione richiamerà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate. Tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.

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NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI. I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano dall’elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre: • per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, spesa per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., affinché siano nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro; • per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l’illuminazione dei cantieri di lavoro; • per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra; • per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d’opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell’elenco dei prezzi. Il fatto che un’opera o una provvista sia contemplata nell’elenco prezzi non comporta l’obbligo per l’amministrazione l'Amministrazione regionale di darne ordinazione all’appaltatore. Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica della quantità sulla loro misura o della qualitàsul valore attribuito alla qualità di dette opere (art. 53, se migliorativa rispetto a quanto previsto per l’esecuzione a regola d’arte della prestazionecomma 4, del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163). I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo (art. 184 del D.P.R. n. 207/2010)corpo. Ogni indicazione richiamerà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate. Tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.

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NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI. I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano dall’elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre: • per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, spesa per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., affinché siano nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro; • per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l’illuminazione dei cantieri di lavoro; • per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra; • per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d’opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell’elenco dei prezzi. Il fatto che un’opera o una provvista sia contemplata nell’elenco prezzi non comporta l’obbligo per l’amministrazione l'Amministrazione comunale di darne ordinazione all’appaltatore. Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla loro misura o sul valore attribuito alla qualità di dette opere (articolo 326, secondo xxxxx, della quantità o della qualitàlegge 20 marzo 1865, se migliorativa rispetto a quanto previsto per l’esecuzione a regola d’arte della prestazionen. 2248, All. F). I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo (art. 184 del D.P.R. n. 207/2010)corpo. Ogni indicazione richiamerà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate. Tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.

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NORME PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI. I prezzi in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d’asta, saranno pagati i lavori e le somministrazioni appaltati risultano dall’elenco prezzi; essi sono comprensivi di utile e spese generali e includono inoltre: • per i materiali: ogni spesa, nessuna esclusa, spesa per la fornitura, trasporto, imposta di consumo, cali, perdite, sprechi, ecc., affinché siano nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto di lavoro; • per gli operai e mezzi d’opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere e accessori di ogni specie, nonché le quote per assicurazioni sociali, infortuni, benefici, ecc., nonché nel caso di lavoro notturno anche la spesa per l’illuminazione dei cantieri di lavoro; • per i noli: ogni spesa per dare a piè d’opera i macchinari e i mezzi d’opera pronti al loro uso, completi di accessori, ecc., tutto come sopra; • per i lavori a misura e a corpo: tutte le spese per mezzi d’opera; assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d’opera provvisionali nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa e discesa, ecc., e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d’arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l’appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati nei vari articoli di capitolato e nell’elenco dei prezzi. Il fatto che un’opera o una provvista sia contemplata nell’elenco prezzi non comporta l’obbligo per l’amministrazione l'Amministrazione appaltante di darne ordinazione all’appaltatore. Per le opere previste a corpo, il prezzo stabilito è fisso e invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica della quantità o della qualità, se migliorativa rispetto a quanto previsto per l’esecuzione a regola d’arte della prestazione. I lavori a corpo saranno contabilizzati a libretto, indicando le percentuali di quanto verrà eseguito e accertato, separatamente per ciascun elemento essenziale del lavoro a corpo (art. 184 del D.P.R. n. 207/2010). Ogni indicazione richiamerà le precedenti, in modo da evitare errori. Le quantità saranno desunte da calcoli sommari, basati, se necessario, su appositi rilievi geometrici o attraverso un riscontro fornito dal computo metrico estimativo dal quale tali quantità sono state individuate. Tale computo non fa parte della documentazione contrattuale.

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