Norme procedurali. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel ri- spetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 300/1970. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere ef- fettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisce o conferisce mandato. Fatta salva l’adozione del provvedimento di cui al comma successivo, se il prov- vedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nel- l’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuo- vere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi 6 e 7 della Legge n. 300/1970. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della Legge 20 mag- gio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della Legge n. 108 del 1990. Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolo. Il presente articolo e l’eventuale codice disciplinare aziendale devono essere af- fissi permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti i dipendenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Norme procedurali. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel ri- spetto rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge legge n. 300/1970. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere ef- fettuata effet- tuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie pro- prie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzionel’azienda, facendosi potendo farsi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali dall’Organizzazione sin- dacale cui aderisce aderisca o conferisce conferisca mandato. Fatta salva l’adozione del provvedimento della sospensione cautelare di cui al comma successivo, se il prov- vedimento provvedimento disciplinare non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al decorrenti dal predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazionecontestazione o dal giorno imme- diatamente successivo all’eventuale discussione della contestazione con l’azienda, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità en- tità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nel- l’aziendanell’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente stretta- mente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore la- voratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 4 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuo- vere promuovere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi 6 e 7 della Legge legge n. 300/1970. Salvo diverso pronunciamento del Collegio di conciliazione, i relativi oneri saranno distribuiti in ugual misura tra le parti. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della Legge 20 mag- gio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della Legge n. 108 del 1990. Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolodi legge vigenti. Il presente articolo e o l’eventuale codice disciplinare aziendale devono essere af- fissi affissi permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti i dipendenti. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 18 della L. n. 300/1970, come modifi- cato dalla L. n. 92/2012, le Parti hanno inteso individuare in modo tassativo e spe- cifico le infrazioni disciplinari a cui correlare le sanzioni conservative.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Norme procedurali. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel ri- spetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 300/1970. Per per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere ef- fettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. r.s.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato. Fatta salva l’adozione del provvedimento di cui al comma successivo, se il prov- vedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nel- l’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuo- vere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi 6 e 7 della Legge n. 300/1970. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della Legge 20 mag- gio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della Legge n. 108 del 1990. Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolo. Il presente articolo e l’eventuale codice disciplinare aziendale devono essere af- fissi permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti i dipendenti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Norme procedurali. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel ri- spetto rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge legge n. 300/1970. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere ef- fettuata effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisce o conferisce mandato. Fatta salva l’adozione del provvedimento di cui al comma successivo, se il prov- vedimento provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nel- l’aziendanell’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuo- vere promuovere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi 6 e 7 della Legge legge n. 300/1970. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della Legge legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della Legge legge 20 mag- gio maggio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della Legge legge n. 108 del 1990. Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolo. Il presente articolo e l’eventuale codice disciplinare aziendale devono essere af- fissi affissi permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti i dipendenti.
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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro
Norme procedurali. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel ri- spetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 300/1970. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere ef- fettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisce o conferisce mandato. Fatta salva l’adozione del provvedimento di cui al comma successivo, se il prov- vedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nel- l’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuo- vere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi 6 e 7 della Legge n. 300/1970. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della Legge 20 mag- gio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della Legge n. 108 del 1990. Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolo. Il presente articolo e l’eventuale codice disciplinare aziendale devono essere af- fissi permanentemente affissi in luoghi dell’azienda accessibili a tutti i dipendenti. L’azienda non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavo- ratore senza avergli preventivamente contestato l’addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. Per provvedimenti disciplinari superiori al richiamo verbale, che si intende svolto in forma tale da contestare l’addebito e sentire le difese del lavoratore, la Direzione aziendale contesta per iscritto il fatto che ha dato origine alla contestazione stessa. La contestazione per iscritto dell’addebito deve essere tempestiva tenuto conto della natura dell’addebito e dei tempi tecnici imposti da eventuali esigenze istruttorie. Il lavoratore che entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta non provvede a presentare per iscritto le proprie giustificazioni o a richiedere di di- scutere la contestazione stessa con la Direzione, si considera che non abbia nulla da osservare o giustificare all’addebito. La Direzione, completata l’istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della conte- stazione scritta - comunica al lavoratore la sanzione irrogata. Nel caso in cui il lavo- ratore chieda di essere sentito per fornire le giustificazioni, i trenta giorni decorrono, di norma, dalla data dell’incontro. Fermo restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare diversa dal licenziamento può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell’associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, le procedure di conciliazione previste dall’art. 7, commi 6 e 7 della legge n. 300/1970. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Le aziende sono tenute ad adattare il proprio codice disciplinare a quanto disposto dal presente articolo.
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Norme procedurali. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel ri- spetto rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 300/1970. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere ef- fettuata effet- tuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni giusti- ficazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzionedi- rezione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisce o conferisce mandato. Fatta salva l’adozione del provvedimento di cui al comma successivo, se il prov- vedimento provve- dimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità en- tità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nel- l’aziendanell’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente stretta- mente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore la- voratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuo- vere promuovere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi 6 e 7 della Legge n. 300/1970. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della Legge 20 mag- gio maggio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della Legge n. 108 del 1990. Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolo. Il presente articolo e l’eventuale codice disciplinare aziendale devono essere af- fissi affissi permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti i dipendenti.
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Norme procedurali. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel ri- spetto rispetto delle procedure previste dall’artdall'art. 7 della Legge legge n. 300/1970. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere ef- fettuata effettuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzioneDirezione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali sindacali cui aderisce o conferisce mandato. Fatta salva l’adozione l'adozione del provvedimento di cui al comma successivo, se il prov- vedimento provvedimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto 5° giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità all'accertamento dell'entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nel- l’aziendanell'azienda, l’azienda l'azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione un'infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 e seguenti di cui al primo 1° comma del presente articolo. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuo- vere promuovere la procedura di conciliazione prevista dall’artdall'art. 7 7, commi 6 e 7 della Legge legge n. 300/1970. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’artdall'art. 7 della Legge legge 15 luglio 1966 1966, n. 604, confermate dall’artdall'art. 18 della Legge legge 20 mag- gio 1970 maggio 1970, n. 300, anche nel testo introdotto dall’artdall'art. 1 della Legge legge n. 108 del 1990108/1990. Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolo. Il presente articolo e l’eventuale l'eventuale codice disciplinare aziendale devono essere af- fissi affissi permanentemente in luoghi dell’azienda dell'azienda accessibili a tutti i dipendenti.
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Norme procedurali. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel ri- spetto rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge legge n. 300/1970. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere ef- fettuata effet- tuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie pro- prie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzionel’azienda, facendosi potendo farsi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali dall’Organizzazione sin- dacale cui aderisce aderisca o conferisce conferisca mandato. Fatta salva l’adozione del provvedimento della sospensione cautelare di cui al comma successivo, se il prov- vedimento provvedimento disciplinare non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al decorrenti dal predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazionecontestazione o dal giorno imme- diatamente successivo all’eventuale discussione della contestazione con l’azienda, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità en- tità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nel- l’aziendanell’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente stretta- mente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore la- voratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 4 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuo- vere promuovere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi 6 e 7 della Legge legge n. 300/1970. Salvo diverso pronunciamento del Collegio di conciliazione, i relativi oneri saranno distribuiti in ugual misura tra le parti. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della Legge 20 mag- gio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della Legge n. 108 del 1990. Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolodi legge vigenti. Il presente articolo e o l’eventuale codice disciplinare aziendale devono essere af- fissi affissi permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti i dipendenti.
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Norme procedurali. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel ri- spetto rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge legge n. 300/1970. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere ef- fettuata effet- tuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie pro- prie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzionel’azienda, facendosi potendo farsi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali Sin- dacali cui aderisce aderisca o conferisce conferisca mandato. Fatta salva l’adozione del provvedimento della sospensione cautelare di cui al comma successivo, se il prov- vedimento provvedimento disciplinare non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al decorrenti dal predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazionecontestazione o dal giorno imme- diatamente successivo all’eventuale discussione della contestazione con l’azienda, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità en- tità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nel- l’aziendanell’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente stretta- mente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore la- voratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 4 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuo- vere promuovere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi c. 6 e 7 della Legge legge n. 300/1970. Salvo diverso pronunciamento del Collegio di conciliazione, i relativi oneri saranno distribuiti in ugual misura tra le parti. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della Legge 20 mag- gio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della Legge n. 108 del 1990. Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolodi legge vigenti. Il presente articolo e o l’eventuale codice disciplinare aziendale devono essere af- fissi affissi permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti i dipendenti. Ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell’art. 18 della L. n. 300/1970, come modifi- cato dalla L. n. 92/2012, le Parti hanno inteso individuare in modo tassativo e spe- cifico le infrazioni disciplinari a cui correlare le sanzioni conservative.
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Norme procedurali. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel ri- spetto rispetto delle procedure previste dall’art. 7 della Legge n. 300/1970. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere ef- fettuata effet- tuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni giu- stificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzione, facendosi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali cui aderisce o conferisce mandato. Fatta salva l’adozione del provvedimento di cui al comma successivo, se il prov- vedimento provve- dimento non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazione, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento della entità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nel- l’aziendanell’azienda, l’azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente stret- tamente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione un’infra- zione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuo- vere la procedura di conciliazione prevista dall’art. 7 commi 6 e 7 della Legge n. 300/1970. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della Legge 20 mag- gio maggio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della Legge n. 108 del 1990. Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolo. Il presente articolo e l’eventuale codice disciplinare aziendale devono essere af- fissi affissi permanentemente in luoghi dell’azienda accessibili a tutti i dipendenti.
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Norme procedurali. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale debbono essere comminate nel ri- spetto rispetto delle procedure previste dall’artdall‟art. 7 della Legge legge n. 300/1970. Per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve essere ef- fettuata effet- tuata la contestazione scritta al lavoratore precisando che egli, entro il termine di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie pro- prie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la direzionel‟azienda, facendosi potendo farsi assistere dalla R.S.U. oppure dalle Organizzazioni Sindacali dall‟Organizzazione sin- dacale cui aderisce aderisca o conferisce conferisca mandato. Fatta salva l’adozione del provvedimento l‟adozione della sospensione cautelare di cui al comma successivo, se il prov- vedimento provvedimento disciplinare non verrà emanato entro i 10 giorni lavorativi successivi al decorrenti dal predetto quinto giorno dal ricevimento della contestazionecontestazione o dal giorno imme- diatamente successivo all‟eventuale discussione della contestazione con l‟azienda, tali giustificazioni si riterranno accolte. Qualora i tempi del procedimento o le esigenze connesse all’accertamento all‟accertamento della entità en- tità della mancanza siano incompatibili con la presenza del lavoratore nel- l’aziendanell‟azienda, l’azienda l‟azienda può disporre la sospensione cautelare del lavoratore per il periodo strettamente stretta- mente necessario e comunque non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore la- voratore viene corrisposta la retribuzione salvo che non risulti accertata un’infrazione un‟infrazione passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 6 4 e seguenti di cui al primo comma del presente articolo. Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuo- vere promuovere la procedura di conciliazione prevista dall’artdall‟art. 7 commi 6 e 7 della Legge legge n. 300/1970. Salvo diverso pronunciamento del Collegio di conciliazione, i relativi oneri saranno distribuiti in ugual misura tra le parti. Il licenziamento potrà essere impugnato secondo le procedure previste dall’art. 7 della Legge 15 luglio 1966 n. 604, confermate dall’art. 18 della Legge 20 mag- gio 1970 n. 300, anche nel testo introdotto dall’art. 1 della Legge n. 108 del 1990. Le aziende che abbiano già adottato un codice disciplinare devono armonizzare lo stesso alle norme del presente articolodi legge vigenti. Il presente articolo e l’eventuale o l‟eventuale codice disciplinare aziendale devono essere af- fissi affissi permanentemente in luoghi dell’azienda dell‟azienda accessibili a tutti i dipendenti.
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