Common use of Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore Clause in Contracts

Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

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Samples: Accordo Quadro Con Unico Operatore Relativo Ai Lavori Di Manutenzione Inerenti Opere Da: Capomastro, www.provincia.re.it, www.provincia.re.it

Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103129, comma 71del Codice dei contratti, e dell’articolo 125, del D. Lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori d.P.R. n. 207 del 2010, l’appaltatore è obbligato a costituire obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e consegnare alla stazione appaltante in ogni caso almeno dieci 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 51, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una polizza garanzia di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori il cui massimale lavori. La polizza assicurativa è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo prestata da un’impresa di 500.000 euro ed un massimo assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 5.000.000 di euroassicurazione. La copertura assicurativa delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato provvisorio/di regolare esecuzione o e comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo ; in caso di garanziaemissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione per parti determinate dell’opera, la polizza assicurativa garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione. Il premio è sostituita da una polizza che tenga indenni stabilito in misura unica e indivisibile per le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni coperture di cui al comma 3. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in garanzia caso di omesso o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. La somma assicurata per la copertura dei danni diretti alle opere da realizzarsi con il presente appalto deve essere pari all'importo complessivo delle opere a base d'appalto oltre € 500.000,00 per opere esistenti ed € 500.000,00 per demolizione e sgomberi. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere pari a due milioni di euro. Non sono ammessi contratti di assicurazione che prevedono importi o percentuali di scoperto o di franchigia. Le garanzie di cui al comma 3, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti, e dall’articolo 128, comma 1, del D.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia nei confronti della stazione appaltanteassicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Ai sensi dell’articolo 128, comma 2, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all’articolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

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Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

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Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 l'esecutore L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. LgsD.Lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori l’appaltatore è obbligato a costituire obbligato, conte- stualmente alla sottoscrizione del contratto e consegnare alla stazione appaltante in ogni caso almeno dieci 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori anche data prevista di avvio dell’esecuzione, a produrre una polizza assicurativa che tenga in- denne la Stazione appaltante dalla responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) nell’esecuzione dell’appalto. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione che copra assicurazio- ne autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del verbale di avvio dell’appalto e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità definitiva e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dell’appalto risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione/verifica conformità. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le co- perture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati de- ve coprire tutti i danni subiti dalle stazioni appaltanti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della deve preve- dere una somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo assicurata non inferiore all’importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superioreed essere integrata in re- lazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque (R.C.T.) deve essere stipulata per cento della una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00. Il contratto di assicurazione non potrà prevedere alcun importo o percentuale di scoperto o di franchigia. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva an- che i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa manda- taria in nome e per le opere con un minimo conto di 500.000 euro ed un massimo tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di 5.000.000 altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di eurocui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, as- sistenza, collaudo ecc., purché non prendano parte alle specifiche prestazioni formanti og- getto dell'attività dell'Impresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di attivi- tà/servizio per effetto di danni arrecati dall’appaltatore. La L'Impresa dovrà immediatamente dare notizia alla D.L./D.E.C. di qualunque incidente sorto nello svolgimento dell’appalto. Indipendentemente dalla copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori stipulata, resta comunque stabilito che l'Impresa dovrà rimediare e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da risarcire tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni danni provocati a persone o cose in garanzia relazione all'esecuzione dell'appalto assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Sta- zione Appaltante da ogni responsabilità, reclamo, petizione o agli interventi per procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, petizioni o procedimenti siano dovuti a fatti o negligenza della stessa. L’Impresa dovrà dare comunicazione alla Sta- zione Appaltante dell’avvenuto o meno risarcimento richiesto specificandone i termini. In ogni caso l’appaltatore tiene sollevata la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo Stazione appaltante da ogni responsabilità ed one- re al riguardo degli eventi di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltantecui al presente articolo.

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Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 l'esecutore Codice dei lavori contratti l’appaltatore è obbligato a costituire obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e consegnare alla stazione appaltante in ogni caso almeno dieci 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori anche data prevista di avvio dell’esecuzione, a produrre una polizza di assicurazione assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare tenga indenne la stazione Stazione appaltante contro la responsabilità dalla respon- sabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione (R.C.T.) nell’esecuzione dell’appalto. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euroassicura- zione. La copertura assicurativa suddetta di cui all’ art. 103 del D.lgs. 50/2016 non dovrà essere inferiore all’importo, al netto dell’IVA, di € 1.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di € 500.000,00 per danni a persone e € 500.000,00 per danni a cose con esplicita clausola relativa all’inclusione anche dei danni am- bientali, il tutto senza franchigie di sorta. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori avvio dell’appalto e cessa alla data sa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato collaudo/di regolare esecuzione o esecuzione/verifica conformità definitiva e comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’appalto risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo ; in caso di garanziaemissione del certificato di collaudo/di regolare esecuzione/verifica conformità per parti determinate dell’opera, la polizza assicurativa garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora col- laudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effet- fetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzio- ne/verifica conformità. Il premio è sostituita da una polizza che tenga indenni stabilito in misura unica e indivisibile per le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni coperture di cui ai commi 3 e e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in garanzia caso di omesso o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123 del 2004. Detta copertura assicurativa dovrà espressamente richiamarsi al contenuto del contratto di cui la Società assicuratrice dichiarerà di aver preso visione e quindi ben conoscere. La garanzia prestata dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsa- bilità solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5, del Dlgs.163/2006, e dall’articolo 128, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Resta convenuto che sono considerati terzi i dipendenti ACEA o di altre ditte che possono trovarsi negli ambienti di cui al presente appalto per eseguire manutenzioni, riparazioni, assistenza, collaudo ecc., purché non comporta l'inefficacia prendano parte alle specifiche prestazioni formanti oggetto dell'attività dell'Impresa, nonché ditte/enti che lamentassero interruzioni di attività/servizio per effetto di danni arrecati dall’appaltatore. L'Impresa dovrà immediatamente dare notizia alla D.L./D.E.C. di qualunque incidente sorto nello svolgimento dell’appalto. Indipendentemente dalla copertura assicurativa stipulata, resta comunque stabilito che l'Impresa dovrà ri- mediare e risarcire tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione dell'appalto assu- mendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Stazione Appaltante da ogni responsabilità, reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa, salvo nel caso che detti reclami, azioni, pe- tizioni o procedimenti siano dovuti a fatti o negligenza della garanzia nei confronti della stazione appaltantestessa. L’Impresa dovrà dare comunicazione alla Stazione Appaltante dell’avvenuto o meno risarcimento richiesto specificandone i termini. In ogni caso l’appaltatore tiene sollevata la Stazione appaltante da ogni responsabilità ed onere al riguardo degli eventi di cui al presente articolo.

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Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore. 1. Ai sensi dell’articolo 103L’Appaltatore è obbligato, comma 7contestualmente alla sottoscrizione del contratto, del D. Lgs. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche produrre una polizza di assicurazione assicurativa che copra i tenga indenne il Committente dai danni subiti dalle stazioni appaltanti dallo stesso a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per lavori nonché dai danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione nell’esecuzione dei lavori il cui massimale lavori. La polizza assicurativa è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo prestata da un’impresa di 500.000 euro ed un massimo assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di 5.000.000 di euroassicurazione. La copertura assicurativa delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o e comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo ; in caso di garanziaemissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la polizza assicurativa è sostituita garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni parte del Committente secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in garanzia caso di omesso o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della fino ai successivi due mesi. La garanzia nei confronti della stazione appaltante.assicurativa deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

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Samples: Accordo Operativo "International Riccione Camping Village E Romagna Camping Village