Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso a prestare il servizio: (i) direttamente, tramite la propria organizzazione; (ii) indirettamente, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”). 13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi. 13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso. 13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali: (a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE; (b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione; (c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato; (d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni. 13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali. 13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E). 13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali. 13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni. 13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione. 13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali. 13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali. 13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006. 13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario. 13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale. 13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori. 13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente. 13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE. 13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico. 13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
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Samples: Subconcession Agreement
Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso L 'Aggiudicatario si obbliga a: - garantire l'attività agonistica, alla prima squadra di calcio cittadina. Lo stesso per l'U.S. Juventina fin tanto che la stessa troverà idonea ed adeguata struttura; - garantire l'utilizzo della pista di atletica, delle pedane di gara e degli altri siti dedicati all'attività sportiva ubicati all'interno dello stadio da parte di società di atletica; garantire l'adeguata manutenzione delle piste di atletica, delle pedane e delle attrezzature affinchè le stesse siano sempre fruibili. Dovrà essere predisposto un calendario dell'uso degli impianti inserendo prioritariamente le società cittadine; - non svolgere negli impianti, nelle pertinenze e nelle aree concesse alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto, salvo espresso consenso da concedersi da parte dell'Ente. Precisamente gli immobili devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l' Ente; - garantire la presenza di un rappresentante dell'Aggiudicatario durante tutte le manifestazioni programmate all'interno dello Stadio; - consentire l'uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative e degli spazi verdi da parte del Comune e delle scuole secondo tempi e modi che verranno concordati tra le parti interessate; - mettere a disposizione del Comune gli impianti per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi, annuali assunti d'intesa tra le parti; - mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali l'impianto per la programmazione a livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale, ed internazionale, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa tra le parti senza alcun onere per il Comune; - prestare il servizio:
(i) direttamente, tramite la propria organizzazione;
(ii) indirettamente, avvalendosi, collaborazione tecnico-organizzativa per l’esecuzione dei Servizi, iniziative atte a promuovere lo sport di un terzo (“Gestore”).
13.2 Resta fermo in ogni caso massa che il SubconcessionarioComune o Enti preposti proporranno di attuare, con riferimento in accordo tra le parti, nel corso di ogni anno, mettendo altresì a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e disposizione la struttura senza alcun limiteonere per il Comune; - a concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune; - praticare le quote agevolate per quegli utenti che il Comune può indicare; - garantire l'uso pluralistico degli impianti alle categorie di utenti che il Comune può indicare (esempio: militari; giovani, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzibambini, anziani, piccole società sportive, ecc.
13.3 Il Subconcessionario ), assicurandone l'uso gratuito; - concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette, ad una tariffa che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere verrà fissata con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dal Comune, in accordo gestore/comune; - mettere a disposizione delle autorità le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi aree oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta contratto in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenzacalamità naturali; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizichiedere, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE nel caso di attività o a manifestazioni promosse da terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme agli stessi l'esibizione delle licenze e prescrizioni dei contratti collettividelle autorizzazioni necessarie, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratoriprima di consentire l'uso degli impianti.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
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Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso L 'Aggiudicatario si obbliga a: - a garantire l'apertura e la chiusura dello Stadio comunale escluso il sabato pomeriggio e la domenica ed eventuali altre giornate programmate; - a garantire l'adeguata manutenzione delle piste di atletica, delle pedane e delle attrezzature affinché le stesse siano sempre fruibili. Dovrà essere predisposto un calendario dell'uso degli impianti inserendo prioritariamente le società cittadine; - non svolgere negli impianti, nelle pertinenze e nelle aree concesse alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto, salvo espresso consenso da concedersi da parte dell'Ente. Precisamente gli immobili devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l' Ente; - garantire la presenza di un rappresentante dell'Aggiudicatario durante tutte le manifestazioni programmate all'interno dello Stadio; - consentire l'uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative da parte del Comune e delle scuole secondo tempi e modi che verranno concordati tra le parti interessate; - mettere a disposizione del Comune gli impianti per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi, annuali assunti d'intesa tra le parti; - mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali l'impianto per la programmazione a livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale, ed internazionale, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa tra le parti senza alcun onere per il Comune; - prestare il servizio:
(i) direttamente, tramite la propria organizzazione;
(ii) indirettamente, avvalendosi, collaborazione tecnico-organizzativa per l’esecuzione dei Servizi, iniziative atte a promuovere lo sport di un terzo (“Gestore”).
13.2 Resta fermo in ogni caso massa che il SubconcessionarioComune o Enti preposti proporranno di attuare, con riferimento in accordo tra le parti, mettendo altresì a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e disposizione la struttura senza alcun limiteonere per il Comune; - a concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune; - praticare le quote agevolate per quegli utenti che il Comune può indicare; - garantire l'uso pluralistico degli impianti alle categorie di utenti che il Comune può indicare (esempio: militari; giovani, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzibambini, anziani, piccole società sportive, ecc.
13.3 Il Subconcessionario ), assicurandone l'uso gratuito; - concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette, ad una tariffa che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere verrà fissata con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dal Comune, in accordo gestore/comune; - mettere a disposizione delle autorità le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi aree oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta contratto in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenzacalamità naturali; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizichiedere, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE nel caso di attività o a manifestazioni promosse da terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme agli stessi l'esibizione delle licenze e prescrizioni dei contratti collettividelle autorizzazioni necessarie, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratoriprima di consentire l'uso degli impianti.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
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Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso Le parti si impegnano a prestare rispettare il servizio:
(i) direttamente, tramite la propria organizzazione;
(ii) indirettamente, avvalendosipresente accordo e a far subentrare nei seguenti obblighi i rispettivi aventi causa; l’assunzione di responsabilità e i reciproci impegni sono condizioni imprescindibili per l’attuazione dell’accordo; I firmatari si impegnano a contribuire, per l’esecuzione dei Serviziquanto di propria competenza, di un terzo (“Gestore”).
13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionarioalla realizzazione degli obiettivi indicati, con riferimento a tutti secondo gli obblighi previsti dal a ciascuno di essi attribuiti e in particolare ai fini del raggiungimento dei risultati attesi, osservando il criterio di massima diligenza. Le parti si impegnano a dare attuazione al presente accordo con spirito di leale collaborazione tesa al raggiungimento degli obbiettivi attraverso una costruttiva ricerca dell’interesse pubblico generale. • a stipulare con il Comune di Campogalliano, contestualmente alla firma del presente accordo, la convenzione urbanistica, secondo lo schema allegato al presente atto risponderàquale parte integrante e sostanziale, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi.
13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 38, c.3, lett. b) della L.R. 24/17 e smi. • Farsi carico delle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree oggetto di cessione per più un periodo di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data di avvenuta cessione a favore del comune di Campogalliano. Le aree oggetto di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico della proprietà sono individuate dalle tavole 03B, 03E, 03G, 013 e 016. In riferimento all’area verde in cessione in fregio a Via per Modena, pari a mq 3.175, aggiunta alle aree in cessione a favore del comune di Campogalliano delle aree/infrastrutture di cui alle tavole 03B, 03E, a seguito delle integrazioni richieste in sede di riunione della Struttura Tecnica Operativa, tenutasi in data 19/06/2020, si definisce che gli oneri della manutenzione ordinaria e straordinaria della suddetta area sono ad esclusivo carico della Proprietà a tempo indeterminato. La Proprietà è responsabile verso terzi di eventuali danni intervenuti a cose e/o persone dovuti allo stato delle aree e solleva il comune di Campogalliano da qualsiasi responsabilità. A garanzia del predetto impegno, la proprietà presta n. 2 polizze fideiussorie a favore del comune di Campogalliano, di durata illimitata, ovvero rinnovabili annualmente in modo automatico, con decorrenza dalla data di cessione delle aree al comune di Campogalliano. Le due giornipolizze fideiussorie saranno a garanzia dei seguenti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria:
1) Area verde in fregio a Via per Modena, pari a mq 3.175, per il quale la proprietà si impegna ad eseguire una manutenzione a tempo indeterminato; 2) Rimanenti porzioni di aree di cessione (Parcheggi e aree verdi) per le quali la proprietà si impegna alla manutenzione ordinaria e straordinaria per 10 anni. Il costo di manutenzione ordinaria e straordinaria è stimato utilizzando l’elenco prezzi della Camera di Commercio di Modena e, per le voci non presenti l’elenco prezzi della regione Xxxxxx-Romagna, ovvero nuovi prezzi determinati secondo la disciplina di LL.PP. La stima è parte integrante dei piani di manutenzione degli interventi che dovranno essere allegati all’istanza del permesso di costruire. Nel caso di grave inadempienza della proprietà, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più Comune procederà all’escussione delle polizze e ad eseguire i lavori di 3 volte ripristino/manutenzione; nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca escussione, la proprietà si impegna a ricostituire la polizza escussa. Il maggior costo per gli interventi di ripristino delle aree è esclusivo onere della Proprietà. La proprietà si impegna a trasferire il presente onere ai soggetti terzi che dovessero acquisire la proprietà delle aree e/o decadenza immobili oggetto del presente atto accordo, mediante specifica negli atti di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera vendita. • Considerato che l’art. 100.30.70 delle norme coordinate di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante PSC e RUE prevede che una quota non inferiore al 50% della superficie territoriale degli ambiti per attività produttive di rilevanza sovracomunale di nuovo insediamento deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o destinata all’attuazione di programmi di offerta pubblica di aree. A tale scopo il POC avrebbe dovuto comprendere accordi con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) i proprietari ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità20, anche a semplice richiesta verbaleatti ad impegnarli alla cessione volontaria delle aree e all’equa ripartizione dei vantaggi e degli oneri. Inoltre, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione l’acquisizione da parte del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegnacomune delle aree suddette sarebbe dovuta avvenire in applicazione dell’articolo 7, comma 1, lett. a) del testo unico sulle espropriazioni, con la sottoscrizione una indennità in capo al Comune determinata senza tenere conto degli incrementi di valore attribuibili sia direttamente che indirettamente all'approvazione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, PSC ed alla sua immagine attuazione. Al fine di rispondere alle disposizioni di cui all’art. 100.30.70 delle norme coordinate di PSC e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario RUE, considerato che l’intervento proposto riguarda l’ampliamento di una azienda esistente le cui esigenze prevedono lo sviluppo dell’intero ambito territoriale, la proprietà si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Serviziversare al Comune, il Subconcessionario valore corrispondente al 50% del valore delle aree identificate al catasto del Comune di Campogalliano foglio 26 mapp. 130 parte – 131 parte e foglio 31 mapp. 8 – 9 – 10 – 477 – 481 – 640, determinato quale incremento di valore dell’area dovuto all’attuazione del presente accordo e valutato quale differenza tra il valore dell’area con le previsioni attuali e stimato sulla base del valore di mercato valutati dall’Amministrazione comunale ai fini della determinazione IMU ed il valore del Terreno agricolo. Considerato che l’ambito di intervento ha una superficie complessiva pari a mq. 73.700,00 la superficie oggetto di cessione ammonta a mq. 36.850,00, il valore dell’area allo stato attuale ammonta ad euro 40 €/mq (D.G.C. 38/2015), il valore del terreno agricolo risulta pari ad euro 7,00/mq (come da perizia stima contenuta nell’elaborato E12 – Perizia di stima del valore del terreno agricolo), la proprietà si impegna a garantire livelli versare alle casse comunali, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo, la somma complessiva di euro 1.216.050,00 (36.850 mq. x 33,00 €/mq) quale adempimento alle disposizioni dell’art. 100.30.70 delle norme coordinate di PSC e profili professionali adeguati RUE. La suddetta somma versata quale adempimento alle disposizioni dell’art. 100.30.70 delle norme coordinate di PSC e RUE non può essere in nessun caso oggetto di rimborso per la mancata attuazione delle previsioni del presente accordo da parte della Proprietà e/o del soggetto Attuatore. Il rilascio del permesso a costruire è subordinato all’adempimento della Proprietà alle disposizioni di cui al personale.
13.17 Sono presente punto. • Ad autorizzare il soggetto Attuatore alla richiesta del permesso a costruire ed alla successiva realizzazione delle opere di cui all'art. 2 del presente accordo. • A farsi carico della realizzazione e gestione nel tempo della stazione di sollevamento dotata di n. 3 elettropompe ubicate sull’area verde adiacente a via per Modena (Tav. 13) funzionale allo scarico delle acque bianche del comparto di nuova realizzazione, Il soggetto Attuatore manterrà la proprietà dell’impianto interrato di sollevamento e sarà costituita servitù dell’area sovrastante a carico del Subconcessionario: - della proprietà per consentire la riparazione dei danni provocati manutenzione dell’impianto stesso. • a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti stipulare con il SubconcessionarioComune di Campogalliano, contestualmente alla firma del presente accordo, la convenzione urbanistica, secondo lo schema allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, di cui all’art. 38, c.3, lett. b) della L.R. 24/17 e smi. • ad attuare gli interventi di cui all’art. 2, senza alcun onere per l’amministrazione comunale; - quanto derivante da il soggetto Attuatore scomputa dal contributo di costruzione, nel limite e secondo le modalità previsti dalle normative vigenti in materia, esclusivamente il l'importo relativo alla realizzazione del parcheggio pubblico, quale opera di urbanizzazione primaria, realizzato a ridosso della via Ponte Alto, per la sola parte di nuova realizzazione e per le opere di riorganizzazione degli impianti relativi alla parte attualmente adibita a parcheggio; l'eventuale maggior costo del Parcheggio, rispetto alla somma oggetto di scomputo, è ad esclusivo carico del soggetto Attuatore. • a richiedere il permesso a costruire per le opere di cui all’art. 2, nel rispetto della seguente tempistica:
a) entro 6 mesi dalla stipula della convenzione. La richiesta di permesso a costruire dovrà essere comprensiva di tutte le norme opere, di interesse pubblico che privato, utili a dare completa attuazione al presente accordo e prescrizioni pertanto comprensivo di tutte le opere previste nell’ambito consolidato 45.35 e nell’ambito 47.32 La mancata richiesta del permesso a costruire nei termini previsti dal presente accordo comporterà l’inefficacia dell’accordo e della convenzione urbanistica. • ad attuare gli interventi di cui all’art. 2 del presente accordo entro tre anni dalla data di rilascio del relativo titolo abilitativo; per opere minori e/o per giusta causa, potrà essere rilasciata proroga, a seguito di motivata richiesta presentata dal soggetto avente titolo, per un periodo non superiore a mesi 12. Il titolo abilitativo seguirà comunque la disciplina – anche relativamente alla durata e alle proroghe – stabilita dalle leggi vigenti al momento del suo rilascio e durante sua validità. La richiesta di SCEA, anche parziale, potrà essere presentata esclusivamente a seguito della conclusione delle opere di interesse pubblico. • a prestare adeguata garanzia fideiussoria, come meglio specificato dalla convenzione urbanistica, a garanzia della realizzazione degli interventi di interesse pubblico di cui alle Tav 03B, 03E, 03G, 013 e 016 per un importo dei lavori pari al valore del Quadro Economico degli interventi. La stima dei lavori dovrà essere computata mediante l’utilizzo del prezziario regionale vigente e per le sole voci non disponibili, mediante l’utilizzo del prezziario della Camera di Commercio di Modena vigente ed opportune analisi prezzo redatte in conformità alle leggi vigenti in materia. • ad aggiornare gli elaborati presentati al fine di poter conseguire tutti gli atti di assenso necessari per l’approvazione della proposta progettuale e/o al fine di adeguare il progetto alle eventuali osservazioni pervenute e ritenute meritevoli di accoglimento e/o osservazioni del Consiglio Comunale, senza alcun costo per l’amministrazione comunale. • a farsi carico degli oneri dell'attivazione dei contratti collettivi, con gli enti gestori delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto colonnine di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentirericarica elettrica che (per quelli pubblici) saranno, a proprie spesecollaudo avvenuto, l'integrazione informatizzandola con volturati all'Amministrazione comunale senza alcun onere per la stessa; • a farsi carico degli oneri per il sistema informativo collaudo delle opere di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna pubblico interesse; • a fornire farsi carico di ogni onere necessario per la cessione delle aree di cui alla Tav 03B a favore del Comune di Campogalliano. • a farsi carico di ogni onere necessario per la stipula del presente accordo e della relativa convenzione urbanistica. • a farsi carico di qualsiasi altro onere connesso all’attuazione dell’intervento. • la scheda d’ambito 47.32 dispone che una quota di superficie, non inferiore a 7.600,00 mq, destinata a dotazioni territoriali deve essere soddisfatta nell’ambito territoriale 36.23. Considerato che le parti interessate dal presente accordo concordano nell’impossibilità di dare immediata attuazione alle auto previsioni del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.PSC relative all’ambito
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Samples: Proposta Di Accordo Operativo
Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso a prestare deveinoltre: o sottoporsi,anchein fase di ricovero,ad eventualiaccertamentie controlli medici disposti da RealeMutua o suoincaricati,fornendo ogni informazione chela stessaritenganecessaria; o scioglieredal segreto professionale,nei confronti di Reale Mutua e dei soggetti da essa incaricati per la gestionedella posizioneoggetto di esame,i medici che xxxxxxx visitato o curato. Nel caso in cui, durante il servizio:
(i) direttamenteperiodo di validità della polizzsao,pravvenga il decesso della copertura assicurativa, tramite la propria organizzazione;
(ii) indirettamente, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”).
13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi.
13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegatieredi legittimi devono darne immediatamente avviso alla Società e gli adempimenti dci ui al presente articolo dovranno essere assolti dagli eredi aventi diritto per ricdheiree il rimborso dei sinistripresentatio ancorada presentarefino allascadenzadellacopertura. Nell'eventualitàdescritta,sarànecessarioesibireulterioridocumentiquali: o certificatodi mortedell'Assicurato; le norme generali sull’utilizzo degli spazi o copia autenticata Notorietà che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto ne riportgi liestremiechediamenzionechedettotestamentoè daritenersi validoenonèstatoimpugnato;inoltre,la suddetta Dichiarazione dovrà di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare quali siano gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 Le licenzeeredi testamentari, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura loro età e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.relaticvaepacitàdi agire;
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Samples: Insurance Contract
Obblighi. 13.1 AREU si impegna a:
1. garantire che il proprio personale impegnato presso la consolle della SOREU sia esperto e adeguatamente formato; in particolare i Servizi devono essere prestati con personale idoneo, di provata capacità, formato in materia di sicurezza in conformità a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., e in numero adeguato secondo le richieste e indicazioni del Coordinatore. Il Subconcessionario è ammesso personale dovrà sempre tenere un contegno consono al ruolo ricoperto e, ove OSR ne dovesse riscontrare incuria, incompetenza o comportamenti inurbani, ne darà comunicazione scritta ad AREU riservandosi di chiederne la sostituzione;
2. fornire al proprio personale, a propria cura e spese, una divisa - in un numero adeguato per garantirne l'igiene e il decoro - e un tesserino identificativo, corredato di fotografia, con l’indicazione delle generalità e/o del numero di matricola sia dell’operatore che della struttura di appartenenza;
3. predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di inquinamento che potrebbe derivare dall'attività eseguita;
4. mantenere manlevato e indenne OSR da ogni pretesa risarcitoria avanzata dal proprio personale o da terzi, per i danni da questi subiti a seguito dello svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto. La manleva che precede, 990. sta di bollo si intende prestata fino alla prescrizione del diritto al risarcimento salvo che il danno subito non sia riconducibile e imputabile esclusivamente ad OSR;
5. + utilizzare materiali che riportino il solo logo o marchio di OSR, fatta eccezione per il materiale di proprietà di AREU che riporti loghi o marchi la cui rimozione non possa essere effettuata, il cui utilizzo dovrà essere preventivamente autorizzato da OSR (tale autorizzazione non sarà irragionevolmente negata);
6. far indossare al proprio personale, sopra le divise della struttura di appartenenza, le pettorine fornite da OSR che costituiscono un requisito necessario per poter prestare il servizio:
(i) direttamenteservizio richiesto, tramite la propria organizzazionefatto salvo il caso in ciò non vada a violare norme nazionali o internazionali in materia;
(ii) indirettamente7. consegnare a OSR, avvalendosicontestualmente alla sottoscrizione del presente Contratto, copia di una polizza di assicurazione sottoscritta da AREU, a primo rischio, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”).
13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore responsabilità civile verso SAVE e verso terzi.
13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, terzi con un preavviso di 15 giornimassimale non inferiore a 3.000.000,00 (tremilioni/00) euro, a copertura per tutta la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualoraContratto: (i) dei danni (alla persona o alle cose), diretti e/o indiretti, che durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scadaSubappaltatrice dovesse arrecare al suo personale, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; e/o a terzi in generale, nonché (ii) dei danni (alla persona o alle cose) che il presente Atto personale della Subappaltatrice dovesse subire durante lo svolgimento delle attività appaltate, indipendentemente dalla causa e dal responsabile. Xxxxx, in quest’ultimo caso, il diritto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocatoAREU di rivalersi contro il soggetto responsabile del danno causato;
8. coordinarsi con OSR per comunicare, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie all’accesso allo Stadio, il nominativo del personale di volta in volta impiegato. Tale elenco dovrà essere aggiornato e comunicato ad OSR ad ogni sua variazione; resta sin da ora inteso che l’accesso allo Stadio è vietato al personale 990. sta di bollo non incluso nel suddetto elenco, salvo autorizzazione espressa. Con particolare riferimento al personale di XXXX, quest’ultima si impegna a: • dichiarare, garantire e impegnarsi a fare sì che per tutta la durata del Contratto venga rispettata ogni normativa applicabile, primaria, secondaria, nazionale, locale, collettiva e contrattuale (danche retributiva e contributiva) impegno nei rapporti con il proprio personale; • provvedere, ove previsto, al puntuale pagamento dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali, dei premi assicurativi previsti dalla legge e all'accantonamento delle quote di TFR in favore del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione personale impiegato; • tenere manlevato e indenne OSR da ogni pretesa economica avanzata dal personale impiegato e da qualunque altro terzo in relazione alle violazioni della Normativa Lavoristica e Previdenziale, rifondendo senza indugio ad OSR ogni costo, onere, spesa, danno ed eventuali altri pregiudizi che lo stesso dovesse sopportare; • la direzione, l'organizzazione e l'esercizio del potere disciplinare del personale utilizzato per l’esercizio di l'esecuzione delle attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto Contratto saranno di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportualiesclusiva competenza e responsabilità di AREU.
13.6 Le licenze9. È facoltà di OSR chiedere ad AREU la sostituzione del Personale impiegato, a seguito di una formale richiesta adeguatamente motivata. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la richiesta di sostituzione potrà essere avanzata nei seguenti casi: • reiterate scorrettezze comportamentali nell’esercizio delle attività assegnate; • reiterata inosservanza dei turni di presenza in servizio e/o degli orari di servizio; • disapplicazione delle procedure e dei protocolli approvati per le autorizzazioni singole attività nonché delle prescrizioni a tutela della salute e della sicurezza; • mancato o nulla-osta degli enti competenti non corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute del servizio appaltato; 990. sta di bollo • mancato rispetto delle disposizioni n materia di sicurezza sul lavoro; • mancata osservanza del PSS.
10. Fermo quanto previsto all’art. 4.6 che precede, AREU, inoltre, nella sua veste di datore di lavoro, dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione necessari all’espletamento delle attività oggetto del presente Contratto, nonché la specifica formazione richiesta in materia di salute e sicurezza sul lavoro; il tutto a propria cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E)spese.
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art11. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, OSR si impegna a: • comunicare tempestivamente ad AREU il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti calendario degli eventi e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti attività in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale base ai piani di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità redatti per ciascuna Manifestazione per garantire un regolare svolgimento del servizio particolarmente elevatostesso; • mettere a disposizione di AREU i locali necessari per l’espletamento del servizio di coordinamento dell’attività sanitaria, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per nei limiti di quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personaleconsentito dai Committenti Principali.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
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Samples: Collaboration Agreement
Obblighi. 13.1 12.1 Con riferimento all’operatività dei distributori dedicati agli operatori aeroportuali dipendenti del gruppo SAVE e di società terze, il Subconcessionario si impegna a garantire l’applicazione di prezzi non superiori a quelli indicati nell’Allegato C.
12.2 Nell’elenco di cui all’Allegato D sono riportati i prezzi minimi che il Subconcessionario dovrà applicare al pubblico.
12.3 Il Subconcessionario è ammesso a prestare il serviziosi impegna ad installare distributori aggiuntivi, qualora SAVE, rilevatane la necessità, ne faccia specifica richiesta.
12.4 Il Subconcessionario si impegna inoltre a:
(i) direttamentea. mantenere i distributori automatici installati in condizioni di perfetta funzionalità, tramite la propria organizzazioneordine e pulizia;
b. apporre sui distributori etichette informative degli ingredienti e sulla provenienza dei prodotti utilizzati;
c. utilizzare prodotti di buona qualità in particolare prodotti di altro mercato equo solidale, biologici, ipocalorici e a base di frutta fresca;
d. utilizzare due miscele di caffè di cui la seconda scelta e proveniente da mercato equo solidale;
e. installare distributori nuovi (ii) indirettamente, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizia tal fine faranno fede nr. di matricola e contacolpi), di un terzo (“Gestore”)qualità e, ove necessario, a doppia temperatura di conservazione;
f. utilizzare prodotti non scaduti o prossimi alla scadenza;
g. variare, a richiesta di SAVE, i prodotti utilizzati;
h. effettuare ogni sei mesi un’indagine di gradimento tra i dipendenti del gruppo SAVE sulla qualità del servizio offerto;
i. presentare a SAVE l’elenco dei distributori installati con indicazione della relativa matricola e della lettura del contacolpi iniziale;
12.5 Il Subconcessionario accetta che i distributori ubicati in prossimità della darsena dovranno essere temporizzati e saranno pertanto operativi soltanto nelle fasce orarie indicate da SAVE.
13.2 Resta fermo in 12.6 Nel caso di mancato rispetto da parte del Subconcessionario degli obblighi di cui al precedente comma, SAVE provvederà a segnalare per iscritto la difformità al Subconcessionario che dovrà provvedere nel termine di 4 ore al relativo ripristino. Al raggiungimento di n. tre segnalazioni, SAVE si riserva di applicare una penale pari ad € 200,00 per ogni caso giorno di ritardo nel ripristino della funzionalità ottimale. Decorsi 15 giorni senza che il SubconcessionarioSubconcessiario abbia provveduto al ripristino della funzionalità, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal SAVE si riserva di dichiarare la decadenza della subconcessione. Qualora siano applicate penali per un importo complessivo pari al 10% della somma degli importi del MAGDip e MAGPass annui, SAVE avrà la facoltà di dichiarare decaduta la presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzisubconcessione.
13.3 Il 12.7 A pena di decadenza della subconcessione, il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi si obbliga a ritirare le chiavette attualmente utilizzate dagli operatori aeroportuali del gruppo SAVE per l’acquisto dei prodotti dai distributori ed a restituirle al Subconcessionario uscente ottenendo da quest’ultimo la restituzione delle relative cauzioni, di un terzo Gestore dovrà comunicare importo pari a SAVE€ 3,00, con un preavviso di 15 giorni, versate dagli operatori aeroportuali per ottenere la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 disponibilità delle chiavette. Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta quindi consegnare agli operatori aeroportuali del gruppo SAVE già in possesso di una chiavetta, prima della messa in esercizio dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con distributori, le nuove chiavette, senza richiedere il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore versamento di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazionicauzioni.
13.5 12.8 Il Subconcessionario dovrà mettere a disposizione un numero verde per segnalazioni di guasti, malfunzionamenti e carenze di prodotti. Il Subconcessionario sarà poi tenuto a garantire l’intervento entro 4 ore dalla segnalazione.
12.9 L'attività all’interno gestita per il tramite degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il all'aeroporto e in ogni caso nel rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 12.10 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività non comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 12.11 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 12.12 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 12.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 12.14 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo dello stato degli spazi subconcessi e del rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
12.15 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario eventualmente a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità12.16 Sono, anche a semplice richiesta verbalealtresì, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente indirettamente, dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.18 12.17 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta consapevole e accetta che la consegna dei servizi adottata colli di merce da e per l’aerostazione passeggeri è centralizzata e va eseguita tramite l’operatore indicato da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigentepresso il suo indirizzo aeroportuale, con costi a carico del Subconcessionario.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
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Samples: Subconcession Agreement
Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso Sul concessionario gravano i seguenti obblighi: ad iniziare l’attività entro entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione eventualmente anche in pendenza della formalizzazione del contratto di gestione. segnalare tempestivamente al Comune la necessità di interventi di manutenzione straordinaria; mettere a prestare il servizio:
(i) direttamentedisposizione del Comune di Cervara di Roma la struttura qualora si manifesti la necessità di effettuare ulteriori lavori sia di manutenzione che di completamento previa richiesta da inoltrare con congruo anticipo; garantire la custodia, tramite la propria organizzazione;
(ii) indirettamentecura e la conservazione delle strutture in condizioni di decoro ed efficienza, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”).
13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento attuando a proprie spese tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderàinterventi ritenuti necessari a tale scopo; non procedere ad opere di trasformazione, sempre modifica e miglioria di locali, impianti, attrezzature, nonché delle aree di pertinenza, senza alcun limite, della condotta la preventiva autorizzazione scritta del Gestore verso SAVE e verso terzi.
13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del SubconcessionarioComune, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normativesi riserva di accertarne la necessità e l'opportunità; garantire una facile ed efficiente reperibilità, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a muniredotandosi, a proprie spese, di adeguati strumenti di comunicazione presso l’ostello, che dovranno servire anche per chiamate di soccorso, per i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivipubblico/utenza (informazioni, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.18 Il Subconcessionario è tenutoprenotazioni), altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentirenonché, a proprie spesediscrezione del gestore e dietro pagamento di ragionevole corrispettivo, l'integrazione informatizzandola con per chiamate degli utenti verso l'esterno; praticare i prezzi indicati nel tariffario affisso all'interno della struttura, in posizione di immediata e chiara visione e consultazione; allestire uno spazio informativo e divulgativo del territorio limitrofo; promuovere, per una corretta gestione delle strutture, norme di comportamento responsabili ed ambientalmente sostenibili, quali, ad esempio, l'utilizzo di prodotti ecologici e poco inquinanti, il sistema informativo contenimento degli sprechi e della produzione di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma rifiuti non degradabili, la raccolta differenziata, il compostaggio, ecc...;. rispettare le prescrizioni della legge 136/10 sulla tracciabilità deiflussi. concedere all’Amministrazione Comunale la possibilità di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezziusufruire di almeno 10 pernottamenti annui, a condizioni migliorative rispetto a quelle titolo gratuito per esigenze ed iniziative specifiche promosse dal Comune di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economicoCervara di Roma.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
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Samples: Capitolato Per l'Affidamento Del Servizio Di Gestione Dell'ostello
Obblighi. 13.1 L'Azienda Usl Toscana nord ovest si impegna a disciplinare e gestire l'accesso all'utilizzo dell'appartamento, nonché a garantire la presenza di personale socio-sanitario di supporto a carattere domiciliare, secondo le modalità dalla stessa ritenute più opportune per il buon esito dell'esperienza di coabitazione assistita. Il Subconcessionario è ammesso comodatario si obbliga a prestare il servizio:
rispettare e a far rispettare al personale addetto all'uso dell'immobile e all'esecuzione degli oneri di cui al presente contratto, nonché a tutti coloro che vi accedono, le norme i materia di sicurezza, prevenzione danni, infortuni, incendi e tutela ambientale. Spetta al comodatario provvedere all'arredo dell'appartamento. Spettano al comodatario la manutenzione ordinaria e straordinaria del bene affidato. Sono a carico del comodante le sole manutenzioni straordinarie afferenti alle parti strutturali dell'immobile (i) direttamenteopere portanti verticali e orizzontali). Il comodatario, tramite la propria organizzazione;
(ii) indirettamentenei limiti della destinazione d'uso di cui all'art. 2, avvalendosiprovvederà, per l’esecuzione dei Serviziove necessario, di un terzo (“Gestore”).
13.2 Resta fermo ad adeguare i locali ed i relativi impianti concessi in ogni caso che il Subconcessionariocomodato alle proprie specifiche esigenze nel rispetto delle normative vigenti, con riferimento particolare riguardo a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderàquelle in materia antinfortunistica e di sicurezza del lavoro e di salvaguardia ambientale, sempre previa comunicazione scritta al comodante e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi.
13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982relativa autorizzazione dell'Ufficio Patrimonio. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione comodatario non può apportare, anche se a svolgere l’attivitàproprie spese, ovvero dichiarazione sostitutiva alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile concesso in comodato senza il preventivo consenso scritto del comodante. Le modifiche e addizioni che venissero eseguite resteranno di atto proprietà del comodante, senza che questi abbia l'obbligo di notorietà ai sensi dell’artcorrispondere alcun indennizzo o compenso. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competentiNegli altri casi, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza comodatario avrà l'obbligo della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto rimessa in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munirepristino, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbaledel comodante, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte anche nel corso del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegatocomodato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati comodatario gli oneri accessori; a SAVE o tal fine, il comodatario si obbliga a terzistipulare direttamente con i fornitori i contratti necessari, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentirequali, a proprie spesetitolo meramente esemplificativo e non esaustivo, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo i contratti per la fornitura di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburantienergia elettrica, lubrificanti ed altri prodottiacqua, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme gas e quant'altro necessario per l'uso dell'immobile in conformità a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economicoprevisto dal presente contratto.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
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Samples: Contratto Di Comodato Gratuito
Obblighi. 13.1 1. Il Subconcessionario è ammesso a prestare il servizio:
(i) direttamente, tramite concessionario deve garantire la propria organizzazione;
(ii) indirettamente, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”)coltivazione diretta dell'orto.
13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario2. L’ assegnazione dell’orto è strettamente personale; non è quindi ammessa alcuna forma di successione o di cessione o di diritto familiare, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzianche se parziale o gratuiti.
13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti3. In caso di revoca o decadenza decesso del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportualiconcessionario il lotto rientra automaticamente nella piena disponibilità del Comune a partire dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso.
13.14 Tutto 4. Il concessionario deve effettuare le coltivazioni tipiche di un orto familiare, con divieto di diversa utilizzazione, specie se a fine di lucro. Inoltre il concessionario è obbligato a:
a) mantenere la superficie del terreno adeguatamente sistemata, onde evitare il formarsi di pozze di acqua anche piovana;
b) non realizzare alcuna opera di derivazione di acqua o altro;
c) mantenere pulito l'appezzamento assegnato ed i relativi sentieri di accesso;
d) non abbandonare sul terreno attrezzi o altri oggetti;
e) non tenere né utilizzare, per la coltivazione, sostanze tossiche o inquinanti (anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e sostanze che comunque comportino rischi di tossicità);
f) non tenere o allevare animali in genere (cani compresi);
g) non bruciare sterpaglie o altri rifiuti;
h) non utilizzare contenitori diversi da fusti in plastica per la raccolta di acqua;
i) non fare rumori molesti;
l) non piantare alberi;
m) garantire al personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve Comune l'accesso per eventuali controlli;
n) provvedere allo sgombero della neve sulle parti eventualmente interessate al passaggio pedonale;
o) non realizzare opere che alterino l'appezzamento assegnato, che alla scadenza della concessione dovrà essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità restituito sgombro da attrezzi o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006altre cose.
13.15 SAVE si riserva 5. Il personale del Servizio LL.PP./Patrimonio comunale può effettuare in ogni momento sopralluoghi e controlli volti ad accertare la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato corretta gestione degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionarioorti.
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione 6. Dopo tre contestazioni scritte per inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo il provvedimento di assegnazione verrà revocato ed il lotto rientrerà automaticamente nella piena disponibilità del presente atto Comune dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personalerevoca.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
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Obblighi. 13.1 5.1 Il Subconcessionario è ammesso a prestare il serviziorecuperante si impegna:
(i) direttamente, tramite 1. a garantire la propria organizzazione;
(ii) indirettamente, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”).
13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi dotazione degli standard urbanistici previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi.
13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto 1444/68 in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato funzioni ammesse; l’ubicazione e l’articolazione degli spazi subconcessi a standard dovrà contribuire alla riqualificazione formale e sul funzionale del tessuto urbano in cui il comparto è inserito;
2. a fare sì che la superficie dell’unità immobiliare residenziale abbia una Superficie Utile Lorda non superiore a 75 mq, come da Scheda Norma Comparto C3 qualora articolata in più vani, e che la stessa sia costituita da almeno un vano abitabile di superficie utile non inferiore a 16 mq (maggiorati a 20 mq se comprensiva di angolo cottura) e da una camera doppia di superficie non inferiore a 14 mq;
3. ad assicurare la riqualificazione strutturale ed energetica del tessuto edilizio, nel rispetto della normativa vigente e delle seguenti prescrizioni; le nuove unità immobiliari dovranno garantire minimo il requisito di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte Classe “B” ai sensi del Subconcessionario.D. Lgs 192/05 e del D.lgs 311/06 e succ. modifiche e int. nonché il miglioramento delle prestazioni ambientali dell’organismo edilizio secondo quanto previsto dalle Linee guida regionali per l’edilizia sostenibile;
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare 4. al rispetto della destinazione residenziale dell’immobile e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli non variarla anche se in parte e profili professionali adeguati per un tempo limitato;
5. a predisporre i progetti relativi al personale.fabbricato, entro e non oltre sei (6) mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, dotati di completezza tecnica, giuridica ed amministrativa finalizzata alla formazione dell’atto abilitativo;
13.17 Sono 6. ad inoltrare istanza di eventuali e necessari pareri secondo le modalità previste dalle leggi e regolamenti vigenti all’atto di presentazione presso gli enti preposti;
7. a carico realizzare l’intervento previsto nel Piano di Recupero entro tre anni dalla data del Subconcessionario: - rilascio del Permesso di Costruire o altro atto abilitativo alla costruzione e di poterlo comunque rinnovare come previsto dalla legge; qualora i lavori non vengano ultimati nei termini, l’interessato deve presentare una nuova richiesta concernente la riparazione dei danni provocati parte non ultimata;
8. a SAVE corrispondere al momento del rilascio del Permesso di Costruire o altro atto abilitativo previsto dalle vigenti norme, gli oneri per le opere di urbanizzazione primaria il cui importo sarà determinato al momento della presentazione dell’atto abilitativo sulla base degli importi vigenti al momento della presentazione dello stesso;
9. a terzicorrispondere al momento del rilascio del Permesso di Costruire o altro atto abilitativo previsto dalle vigenti norme, direttamente gli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria il cui importo sarà determinato al momento della presentazione dell’atto abilitativo sulla base degli importi vigenti al momento della presentazione dello stesso;
10. a corrispondere al momento del rilascio del Permesso di Costruire o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con atto abilitativo previsto dalle vigenti norme, il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte contributo afferente il costo di costruzione il cui importo sarà determinato al momento della presentazione dell’atto abilitativo sulla base degli importi vigenti al momento della presentazione dello stesso;
11. ad introdurre le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratoricontenute nella presente convenzione negli atti di vendita del fabbricato oggetto del Piano di Recupero.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
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Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso L 'Aggiudicatario si obbliga a: - garantire l'attività agonistica alla prima squadra di calcio cittadina. Lo stesso per la U.S. Juventina fin tanto che la stessa troverà idonea ed adeguata struttura; - non svolgere negli impianti, nelle pertinenze e nelle aree concesse alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto, salvo espresso consenso da concedersi da parte dell'Ente. Precisamente gli immobili devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l' Ente; - garantire la presenza di un rappresentante dell'Aggiudicatario durante tutte le manifestazioni programmate all'interno dello Stadio; - consentire l'uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative e degli spazi verdi da parte del Comune e delle scuole secondo tempi e modi che verranno concordati tra le parti interessate; - mettere a disposizione del Comune gli impianti per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale ed internazionale secondo accordi e programmi, annuali assunti d'intesa tra le parti; - mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali l'impianto per la programmazione a livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale, ed internazionale, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa tra le parti senza alcun onere per il Comune; - prestare il servizio:
(i) direttamente, tramite la propria organizzazione;
(ii) indirettamente, avvalendosi, collaborazione tecnico-organizzativa per l’esecuzione dei Servizi, iniziative atte a promuovere lo sport di un terzo (“Gestore”).
13.2 Resta fermo in ogni caso massa che il SubconcessionarioComune o Enti preposti proporranno di attuare, con riferimento in accordo tra le parti, nel corso di ogni anno, mettendo altresì a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e disposizione la struttura senza alcun limiteonere per il Comune; - a concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune; - praticare le quote agevolate per quegli utenti che il Comune può indicare; - garantire l'uso pluralistico degli impianti alle categorie di utenti che il Comune può indicare (esempio: militari; giovani, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzibambini, anziani, piccole società sportive, ecc.
13.3 Il Subconcessionario ), assicurandone l'uso gratuito; - concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette, ad una tariffa che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere verrà fissata con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dal Comune, in accordo gestore/comune; - mettere a disposizione delle autorità le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi aree oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta contratto in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenzacalamità naturali; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizichiedere, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE nel caso di attività o a manifestazioni promosse da terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme agli stessi l'esibizione delle licenze e prescrizioni dei contratti collettividelle autorizzazioni necessarie, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratoriprima di consentire l'uso degli impianti.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
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Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario Sono posti a carico degli “aventi causa” che delegano il “dante causa” per la comunicazione: • Allegato A/1, da compilare quando l’avente causa è ammesso una persona fisica; • Allegato A/2, da compilare quando l’avente causa è una persona giuridica. Per “avente causa” deve intendersi: • il comodatario; • l’affidatario, nel caso della custodia giudiziale; • il locatario o il sublocatario, in caso di locazione senza conducente. E’ data facoltà di delegare il dante causa, anche a prestare mezzo di deleghe generali, all’espletamento degli adempimenti che si ren- dessero necessari sino alla restituzione del veicolo; • gli eredi; • l’utilizzatore, nel caso di contratto “rent to buy”. Per “xxxxx causa” deve intendersi: • il servizio:
proprietario del veicolo, ivi compreso il “trustee”, il locatore (inel caso di locazione senza con- ducente), il nudo proprietario (in caso di usufrutto) direttamentee l’acquirente (in caso di acquisto con patto di riservato dominio); il locatario (nel caso di leasing); l’usufruttuario; • il sublocatore, tramite la propria organizzazione;
(ii) indirettamentenel caso di sublocazione senza conducente. Le sanzioni sono a carico dell’”avente causa”, avvalendosifermo restando che l’ Obbligato in solido, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”).
13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi.
13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normativeviolazioni al C.d.S. punibili con sanzione amministrativa pecuniaria, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. continua ad essere il pro- prietario del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000veicolo o, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000sua vece, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/uno dei soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 196, comma 1, del C.D.S. Il sottoscritto nato a il residente in via n. in qualità di legale rappresentante della Ditta marca______________________modello___________________________ targa intestato a alle seguenti persone: COGNOME NOME QUALIFICA Luogo Data Timbro E Firma Cognome Nome Residente a via: n°: Telefono Modello e targa auto in riparazione: Con la presente mi assumo, dal momento del ritiro e fino alla restituzione effettiva, ogni respon- sabilità con riguardo alla circolazione del veicolo targato di proprietà della ditta comodante. Mi impegno a restituire alla ditta stessa il veicolo concessomi in uso gratuito a titolo di cortesia, nelle stesse condizioni e con la stessa dotazione di bordo (pneumatico di scorta, chiavi, borsa ferri, cric, triangolo, set lampade di ricambio, carta e bollo di circolazione, certificato e contrassegno assicurativo) e con la stessa quantità di carburante presente al momento del ritiro, non appena ne verrà richiesta la restituzione, anche se il veicolo di mia proprietà non fosse ancora pronto. Mi impegno a non concedere in uso a terzi il veicolo in oggetto ivi compresi i familiari. Per quanto non espressamente pattuito, si farà riferimento alle norme del Codice Civile in materia di “comodato”ed in particolare: il comodatario esonera il comodante da ogni responsabilità per più danni che potesse subire a seguito dell’uso del veicolo suindicato, se non conseguente a dolo o colpa grave. La ditta con sede in via n p. iva di due giorniseguito chiamata locatore concede in locazione a Sig. nato a il residente a via n con patente di guida tipo n. rilasciata da in data di seguito chiamato locatario, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi quale si dichiara conducente del MAG al netto dell’IVAveicolo. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione Il veicolo: marca modello targa telaio La locazione viene effettuata alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personale.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.seguenti condizioni:
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Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso a prestare il servizio:
(i) direttamenteL 'Aggiudicatario si obbliga a: - non svolgere negli impianti, tramite nelle pertinenze e nelle aree concesse alcuna attività che contrasti con le prescrizioni del presente contratto, salvo espresso consenso da concedersi da parte dell'Ente. Precisamente gli immobili devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni concordate con l' Ente; - acquisire, sotto la propria organizzazione;
(ii) indirettamente, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizi, di un terzo (“Gestore”).
13.2 Resta fermo in ogni caso che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso terzi.
13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi di un terzo Gestore dovrà comunicare a SAVE, con un preavviso di 15 giorni, la propria intenzione di prestare i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stesso.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore a non utilizzare gli spazi oggetto di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione e, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioni.
13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto di subconcessione dovrà essere svolta in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali responsabilità ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportuali.
13.6 Le licenze, le autorizzazioni o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura e spese del Subconcessionario, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E).
13.7 Ferma restando la facoltà di SAVE di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportuali.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti le licenze e le autorizzazioni prescritte per l'apertura e l'utilizzo degli impianti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competentieventuali attività accessorie. In Nel caso di revoca attività o decadenza del presente atto manifestazioni promosse da terzi, l'Aggiudicatario è tenuto a richiedere ai terzi stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di subconcessioneconsentire l'uso degli impianti; - concedere l'uso dell'impianto alle altre Associazioni Sportive, SAVE segnalerà Sociali, Culturali e Ricreative; - prestare la circostanza ad ENAC affinché ritiri propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune o Enti preposti proporranno di attuare, in accordo tra le parti, nel corso di ogni anno, mettendo altresì a disposizione la suddetta tessera struttura senza alcun onere per il Comune; -a concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate dal Comune; - praticare le quote agevolate per quegli utenti che il Comune può indicare; - garantire l'uso pluralistico dell'impianto, particolarmente per fasce d'uso rivolte alle categorie di accesso agli spazi aeroportualiutenti che il Comune può indicare (militari; giovani, bambini, anziani, piccole società sportive, ecc.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato ); -consentire l'uso quotidiano e gratuito delle strutture sportive ricreative e degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione verdi da parte del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegnaComune e delle scuole secondo tempi e modi che verranno concordati tra le parti interessate - mettere a disposizione dei servizi sportivi comunali l'impianto per la programmazione di livello cittadino delle attività relative ai campionati ufficiali e per manifestazioni a carattere cittadino, nazionale, ed internazionale, secondo accordi e programmi annuali assunti d'intesa tra le parti senza alcun onere per il Comune; - concedere l'uso dell'impianto per attività organizzate da privati nei giorni liberi dalle iniziative suddette, ad una tariffa che verrà fissata con la sottoscrizione il provvedimento relativo alle tariffe per l'uso degli impianti sportivi adottato dal Comune, in accordo gestore/comune; - chiedere, nel caso di attività o manifestazioni promosse da terzi, agli stessi l'esibizione delle licenze e delle autorizzazioni necessarie, prima di consentire l'uso degli impianti; - mettere a disposizione delle autorità le aree oggetto del presente atto contratto in caso di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personalecalamità naturali.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
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Samples: Contratto Di Gestione
Obblighi. 13.1 Il Subconcessionario è ammesso a prestare il servizioIn qualità di Ente Formativo, dichiari, garantisci e convieni quanto segue:
(i) direttamente1. Ti impegni a visitare il sito xxx.xxxxxxxxx.xxx/xxx e a completare il modulo di iscrizione dell'ente in tutte le sue parti e, tramite la propria organizzazione;
(ii) indirettamentequalora dovessi applicare delle tariffe ai Tuoi Corsi, avvalendosi, per l’esecuzione dei Servizi, Ti impegni anche ad accettare nuovamente i termini sui prezzi degli Enti Formativi visualizzati durante il processo di un terzo (“Gestore”)creazione del Corso a pagamento.
13.2 Resta fermo 2. Accetti di essere l'unico responsabile di tutti i Contenuti da Te forniti. Dichiari inoltre di essere il proprietario o di essere in ogni caso possesso di tutte le licenze, i diritti, i benestare e i permessi necessari, e di avere la facoltà di autorizzare Xxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxx.xxx a riprodurre, distribuire, rappresentare pubblicamente (incluso tramite trasmissione audio digitale), esporre pubblicamente, comunicare al pubblico, promuovere, commercializzare o altrimenti utilizzare e sfruttare i Contenuti inviati tramite i Servizi in base alle modalità previste nei presenti Termini per gli enti formativi.
3. Garantisci che il Subconcessionario, con riferimento a tutti gli obblighi previsti dal presente atto risponderà, sempre e senza nessun Contenuto violerà o costituirà un'appropriazione indebita di alcun limite, della condotta del Gestore verso SAVE e verso diritto di proprietà intellettuale di terzi.
13.3 Il Subconcessionario che intenda eventualmente avvalersi 4. Dichiari di un terzo Gestore dovrà comunicare essere in possesso delle qualifiche, credenziali ed esperienza necessarie, incluse, a SAVEtitolo esemplificativo ma non esaustivo, con un preavviso di 15 giornil'istruzione, la propria intenzione formazione, la conoscenza e le competenze necessarie per insegnare e offrire i Tuoi servizi forniti nel Tuo Corso e tramite i Servizi.
5. Ti impegni a non pubblicare o fornire informazioni o contenuti inadeguati, offensivi, razzisti, denigratori, sessisti, pornografici, falsi, fuorvianti, errati, vietati, diffamatori o calunniosi.
6. Ti impegni a non caricare, pubblicare o altrimenti trasmettere pubblicità, materiale promozionale, posta spazzatura, posta indesiderata, lettere a catena, schemi di prestare marketing piramidale o altre forme di sollecito (commerciale o di altra natura) non richiesti o non autorizzati tramite i Servizi indirettamente per tramite del Gestore, indicando il nominativo e tutti i dati identificativi dello stessoo ad alcun Utente.
13.4 Il Subconcessionario dovrà regolare l’eventuale prestazione indiretta dei Servizi mediante specifico contratto da sottoscrivere con il Gestore che dovrà necessariamente prevedere le seguenti condizioni essenziali:
(a) obbligo del Gestore di rispettare: la Carta dei servizi di SAVE vigente al tempo della prestazione dei Servizi; ogni provvedimento vincolante di ENAC che abbia effetti sul Subconcessionario e sul Gestore; il presente Atto di subconcessione, inclusi i suoi allegati; le norme generali sull’utilizzo degli spazi che dovessero eventualmente venire emanate da SAVE;
(b) durata del rapporto contrattuale per l’esercizio dei Servizi in forma indiretta non superiore alla durata del presente Atto di subconcessione;
(c) clausola in forza della quale il rapporto tra Subconcessionario e Gestore si risolve automaticamente, di diritto, qualora: (i) la Convenzione di concessione ENAC-SAVE scada, venga revocata ovvero ne sia dichiarata la decadenza; (ii) il presente Atto di subconcessione venga dichiarato risolto o revocato;
(d) impegno del Gestore 7. Ti impegni a non utilizzare gli spazi oggetto i Servizi a scopo commerciale se non per fornire servizi di subconcessione per l’esercizio di attività diverse o incompatibili con quanto previsto nel presente Atto di subconcessione etutoraggio, comunque, con modalità tali da non consentire al Subconcessionario di adempiere alle proprie obbligazioniinsegnamento e istruzione ai discenti.
13.5 L'attività all’interno degli spazi oggetto del presente atto 8. Ti impegni a non partecipare ad attività che richiedono l'ottenimento di subconcessione dovrà essere svolta licenze o il pagamento di qualsiasi diritto a terzi da parte di Xxxxxx e xxxxxxxxxxxxxxx.xxx, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il pagamento di diritti d'autore per la rappresentazione pubblica di opere musicali o registrazioni sonore.
9. Ti impegni a non copiare, modificare, distribuire, decompilare, compromettere, infangare, mutilare, violare o interferire con i Servizi e/o Contenuti della Società o con le loro operazioni, ad eccezione di quanto consentito nei presenti Termini per gli enti formativi.
10. Ti impegni a non inserire in frame o incorporare i Servizi in modo da assicurare il massimo prestigio all'aeroporto, fermo il rispetto delle esigenze strutturali ed operative inerenti all'esercizio delle funzioni aeroportualiincorporare una versione coupon gratuita del Tuo corso o altre funzionalità simili finalizzate ad aggirare i termini dei Servizi.
13.6 Le licenze, le autorizzazioni 11. Ti impegni a non impersonare un'altra persona o nulla-osta degli enti competenti necessari per lo svolgimento dell’attività dovranno essere richieste ed ottenute a cura ottenere l'accesso non autorizzato all'Account di un'altra persona.
12. Il Tuo utilizzo dei Servizi è soggetto all'autorizzazione di Xxxxxx e spese del Subconcessionarioxxxxxxxxxxxxxxx.xxx, che dovrà essere in regola con tutte le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per l’esercizio dell’attività. I locali sono concessi in uso per attività comprese tra quelle previste dal D.M. del 16.02.1982. Il Subconcessionario dovrà presentare alla SAVE copia della documentazione comprovante l’abilitazione possiamo concedere o declinare a svolgere l’attività, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, in conformità al modello (Allegato E)Nostra sola discrezione.
13.7 Ferma restando la facoltà 13. Ti impegni a non introdurre virus, worm, spyware o qualsiasi altro codice informatico, file o programma che possa o sia destinato a danneggiare o violare il funzionamento di SAVE qualsiasi hardware, software o apparecchiatura per le telecomunicazioni o qualsiasi altro aspetto dei Servizi o del loro funzionamento; Ti impegni altresì a non estrarre dati, utilizzare spider, robot o altri mezzi automatizzati di effettuare verifiche a campione sulla rispondenza al vero delle dichiarazioni sostitute rese dal Subconcessionario qualsiasi tipo per accedere ai sensi all’art. 71 del DPR n. 445/2000, qualora a seguito della predetta verifica, nonché per effetto di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessioneServizi.
13.8 Il Subconcessionario dovrà osservare rigorosamente non solo le norme 14. Non interferirai con o impedirai ad altri Enti Formativi di legge, regolamentari ed amministrative applicabili al settore di competenza, ma altresì le disposizioni emanate dalle autorità aeroportuali competenti e da SAVE stessa, anche tenuto conto della specificità del settore aeroportuale. Qualora a seguito di ispezioni effettuate dalle autorità/soggetti competenti, il Subconcessionario risultasse inadempiente rispetto alle sopraindicate disposizioni la SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessionefornire i propri servizi o Corsi.
13.9 L’attività oggetto della subconcessione dovrà essere svolta senza soluzione di continuità dalle ore 08.00 alle ore 19.30 [da aggiornare tenendo conto dell’eventuale orario supplementare offerto in gara dal Subconcessionario], salvo deroghe concesse in relazione 15. Ti impegni a specifiche attività e salvo ulteriori disposizioni regolamentari dettate da SAVE in corso di rapporto in relazione alle esigenze aeroportualimantenere accurate le informazioni dell'Account.
13.10 Resta fermo che negli orari non presidiati da operatori dovrà comunque essere garantita l’erogazione di carburante in modalità self service h 24, con pagamento tramite POS/Carta di credito, senza applicazione di commissioni.
13.11 Qualora SAVE rilevi 16. Ti impegni a rispondere prontamente ai discenti attraverso l'apposita chat e a garantire la chiusura non autorizzata dell’esercizio per una durata superiore alle tre ore, ovvero rilevi il mancato rispetto degli orari minimi di apertura di cui all’art. 13.9 per più di due giorni, il Subconcessionario dovrà pagare una penale pari a due trecentosessantacinquesimi del MAG al netto dell’IVA. Qualora l’evento dovesse ripetersi per più di 3 volte nel corso di un anno, SAVE potrà dichiarare la decadenza della subconcessione.
13.12 In ogni caso, SAVE ha il diritto di intervenire per fissare gli orari minimi che debbono essere garantiti in relazione alle effettive esigenze aeroportuali.
13.13 Il Subconcessionario è tento a munire, a proprie spese, i propri rappresentanti ed il proprio personale di servizio operante in aeroporto di apposita tessera di accesso agli spazi aeroportuali vistata dalle autorità competenti. In caso di revoca o decadenza del presente atto di subconcessione, SAVE segnalerà la circostanza ad ENAC affinché ritiri la suddetta tessera di accesso agli spazi aeroportuali.
13.14 Tutto il personale alle dipendenze del Subconcessionario a contatto con il personale viaggiante deve essere debitamente formato sulla materia dell’Assistenza al Passeggero a Ridotta Mobilità o con disabilità come previsto dal Regolamento (CE) n. 1107/2006.
13.15 SAVE si riserva la possibilità, anche a semplice richiesta verbale, di effettuare attraverso i propri incaricati il controllo sullo stato degli spazi subconcessi e sul rispetto di tutti gli obblighi prescritti dal presente Atto di subconcessione da parte del Subconcessionario.
13.16 Il Subconcessionario si impegna, con la sottoscrizione del presente atto di subconcessione a realizzare e mantenere uno standard di qualità del servizio particolarmente elevato, con riferimento al decoro dell’ambiente, alla sua immagine in conformità agli standard del Tuo settore e alla professionalità del personale impiegato. In particolare: - il Subconcessionario si obbliga a garantire un elevato comfort per l’utenza; - per quanto attiene all’organizzazione dei Servizi, il Subconcessionario si impegna a garantire livelli e profili professionali adeguati al personaleai servizi di insegnamento in generale.
13.17 Sono a carico del Subconcessionario: - la riparazione dei danni provocati a SAVE o a terzi, direttamente o indirettamente dai dipendenti o da chiunque altro acceda in ambito aeroportuale in forza dei suoi rapporti con il Subconcessionario; - quanto derivante da tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela e assistenza dei lavoratori.
13.18 Il Subconcessionario è tenuto, altresì, al rispetto degli impegni assunti nell’ambito della Carta dei servizi adottata da SAVE nell’aeroporto di Venezia ai sensi della normativa vigente.
13.19 Il Subconcessionario dichiara sin d'ora la disponibilità a consentire, a proprie spese, l'integrazione informatizzandola con il sistema informativo di SAVE.
13.20 Il Subconcessionario si impegna a fornire alle auto del Gruppo SAVE un programma di scontistica sul rifornimento carburanti, lubrificanti ed altri prodotti, ivi compreso l’autolavaggio agli automezzi, a condizioni migliorative rispetto a quelle di mercato, conforme a quanto indicato nella propria Offerta tecnica, e comunque con un costo del carburante non superiore al prezzo medio ponderato pubblicato sul sito internet del Ministero per lo sviluppo economico.
13.21 Il Subconcessionario assume l’obbligo di dotarsi dei dispositivi necessari alla ricezione di pagamenti elettronici. Tali dispositivi dovranno essere abilitati ad operare nell’ambito dei maggiori circuiti di pagamento internazionali. Gli stessi dovranno inoltre essere abilitati a ricevere pagamenti provenienti dal circuito di carte di credito cinese Union Pay.
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