Common use of OGGETTO DELLA CONVENZIONE Clause in Contracts

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto della presente convenzione sono le attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito del territorio di competenza. 2. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla base delle disposizioni delle linee guida: a. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b. la copertura del servizio attivo, di almeno 24 ore settimanali per le associazioni e di almeno 84 ore per le cooperative sociali; c. le forme associative che perseguano la copertura delle 24 ore giornaliere, nello stesso ambito territoriale; d. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulante, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento; e. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione; f. le attrezzature sanitarie; g. l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso; h. la durata della convenzione. 3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale per l'emergenza extra-ospedaliera. 4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, potrà essere firmata apposita convenzione. 5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso, Convenzione Per Le Attività Di Soccorso, Convenzione Per Le Attività Di Soccorso

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto L’oggetto della presente convenzione sono le attività è l’attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS nell’ambito del territorio di competenza. 2. Ai sensi dell'artdell’art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla base delle disposizioni delle linee guida, la presente convenzione disciplina quanto segue: a. 2.1. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b. 2.2. la copertura del servizio attivo, attivo di almeno 24 36 ore settimanali per le associazioni Associazioni e di almeno 84 ore settimanali per le cooperative socialiCooperative Sociali; c. 2.3. le forme associative che perseguano perseguono la copertura delle 24 ore giornaliere, giornaliere nello stesso ambito territoriale; d. 2.4. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulantedelle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali ONLUS stipulanti, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamentoaggiornamento da effettuare e già effettuati; e. 2.5. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti indicati in convenzione; f. 2.6. le attrezzature sanitarie; g. l'ammontare 2.7. l’ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e ; 2.8. le modalità di erogazione del rimborso stesso; h. 2.9. la durata della convenzione. 3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale Regionale per l'emergenza extra-l’emergenza extra- ospedaliera. 4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, quali potrà essere firmata apposita convenzione. 5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS convenzionate sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'artall’art. 14 della L.R. 39/1993. 6. Il numero degli operatori presente in ciascuna Associazione o Cooperativa Sociale dovrà essere congruo all’orario di servizio stipulato per la convenzione.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso, Convenzione Per Le Attività Di Soccorso

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto della Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione sono le ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, nonché la custodia e l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 12 e gli adempimenti connessi previsti nella legge e dai regolamenti dell’Istituto. Il servizio di cassa ha per oggetto altresì gli elementi consulenziali connessi e collegati alle attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito cui al comma 5 del territorio di competenzapresente articolo. 2. Ai sensi dell'artIl Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (in particolare del D.I. 44/2001 ss. 13 comma 5 L.R. 39/1993mm. e ii., la convenzione dovrà indicaredella legge 720/1984 e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni delle linee guida: a. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b. la copertura del servizio attivo, di almeno 24 ore settimanali per le associazioni D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012) e di almeno 84 ore per le cooperative sociali; c. le forme associative quelle contenute negli articoli che perseguano la copertura delle 24 ore giornaliere, nello stesso ambito territoriale; d. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulante, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento; e. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione; f. le attrezzature sanitarie; g. l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso; h. la durata della convenzioneseguono. 3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale per l'emergenza extra-ospedalieraL’esercizio finanziario dell’Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. 4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i qualiOgni deposito, potrà essere firmata apposita convenzionecomunque costituito, è intestato all’Istituto e viene gestito dal Gestore; il Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 5. Tutti L’Istituto, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e non sottoposte al regime di tesoreria unica (cfr. D.M. 22 novembre 1985 ss. mm. e ii.), compatibilmente con la continuità dell’erogazione del servizio educativo e formativo, può concordare con il gestore l’effettuazione di operazioni di gestione finanziaria della liquidità e di miglioramento della redditività che assicurino la conservazione del capitale impegnato. 6. Al fine di migliorare il servizio di cassa, il Gestore può rendere disponibili sistemi evoluti di incasso e pagamento, basati sulla multicanalità e la dematerializzazione, garantendone il presidio e la relativa evoluzione. Le somme riscosse dall’Istituto tramite servizi evoluti di incasso sono riversate sulla contabilità speciale una volta divenute liquide ed esigibili. 7. Il Gestore mette a disposizione tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata sono obbligati sportelli dislocati sul territorio nazionale, al rispetto dei vincoli fine di legge in materia garantire la circolarità delle operazioni di tutela della riservatezza, nonché incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993stessi.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Cassa, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Cassa

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 4.1. Il servizio di tesoreria ha per oggetto la riscossione di tutte le entrate e il pagamento di tutte le spese facenti capo all’Ente e ordinate dal medesimo, oltre alla custodia dei titoli e dei valori, con l’osservanza della normativa vigente in materia. 4.2. Il servizio di tesoreria è svolto nel rispetto della normativa vigente in materia e in particolare del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, della L. 29/10/1984, n. 720 e relativi decreti attuativi, del D.Lgs. n. 11/2010 come modificato da ultimo dal D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 218, del D.Lgs. n. 279/1997, dell’articolo 35 del D.L. n. 1/2012 e di ogni altra successiva modifica o integrazione normativa inerente alla tesoreria nonché delle condizioni contenute nella presente convenzione, nell’offerta presentata in sede di gara e nel regolamento comunale di contabilità. In particolare, il Tesoriere deve assicurare la funzionalità dei collegamenti previsti dall’art. 1, c. 533, L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che ha previsto l’evoluzione della rilevazione SIOPE in SIOPE+, come disciplinata dai decreti ministeriali MEF del 14 giugno 2017 e del 25 settembre 2017. 4.3. L'oggetto L’esazione delle entrate è pura e semplice: si intende fatta cioè senza l’onere del "non riscosso per riscosso" e senza l’obbligo di esecuzione contro i debitori morosi da parte del Tesoriere, il quale non è tenuto a intimare atti legali o richieste o a impegnare comunque la propria disponibilità nelle riscossioni. 4.4. Durante la validità della presente convenzione sono convenzione, di comune accordo tra le attività parti e tenendo conto delle indicazioni di soccorso territoriale cui all’art. 213, D.Lgs. n. 267/2000, possono essere apportati i perfezionamenti metodologici e informatici alle modalità di base da parte dell'associazione o cooperativa socialeespletamento del servizio ritenuti necessari per una migliore organizzazione dello stesso. Inoltre, nell'ambito del territorio di competenza. 2. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 L.R. 39/1993comune accordo tra le parti, la convenzione dovrà indicarepossono essere apportate, sulla base delle disposizioni delle linee guida: a. la tipologia anche mediante semplice scambio di lettere, le variazioni e le modalità di erogazione delle prestazioni; b. la copertura integrazioni ritenute necessarie, anche per consentire l’adeguamento alle norme legislative e regolamentari, a condizioni non peggiorative per il Comune e nel rispetto dell’equilibrio sinallagmatico del servizio attivo, di almeno 24 ore settimanali per le associazioni e di almeno 84 ore per le cooperative sociali; c. le forme associative che perseguano la copertura delle 24 ore giornaliere, nello stesso ambito territoriale; d. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulante, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento; e. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione; f. le attrezzature sanitarie; g. l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso; h. la durata della convenzionecontratto. 3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale per l'emergenza extra-ospedaliera. 4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, potrà essere firmata apposita convenzione. 5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993.

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Samples: Concessione Del Servizio Di Tesoreria

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto della La presente convenzione sono regola i rapporti tra le Parti e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute da Invitalia per dare attuazione alla misura “Colonnine per la ricarica elettrica - CRE” di cui al decreto (di seguito: misura), con particolare riferimento ai seguenti ambiti di attività: a) progettazione e predisposizione della strumentazione operativa di gestione della misura; b) implementazione della piattaforma ICT; c) promozione della misura e monitoraggio dell’avanzamento fisico ed economico-finanziario; d) predisposizione della concessione ai soggetti assegnatari del contributo; e) erogazione delle agevolazioni; f) controlli post erogazione; g) attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito del territorio di competenzatrasversali e servizi accessori alla gestione. 2. Ai sensi dell'art. 13 Le attività di cui al comma 5 L.R. 39/19931, la convenzione dovrà indicarecosì come dettagliate all’Allegato 1 – “Piano operativo e dei costi” della presente Convenzione, sulla base delle disposizioni delle linee guida: a. la tipologia saranno svolte da Invitalia nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di riferimento e le modalità dal cronoprogramma di erogazione delle prestazioni; b. la copertura del servizio attivomassima della spesa prevista per annualità, di almeno 24 ore settimanali per le associazioni e di almeno 84 ore per le cooperative sociali; c. le forme associative che perseguano la copertura delle 24 ore giornaliere, nello stesso ambito territoriale; d. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulante, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento; e. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione; f. le attrezzature sanitarie; g. l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso; h. la durata della convenzionecalcolata al netto dell'IVA. 3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale per l'emergenza extra-ospedaliera. 4. La Resta inteso che DGCEE acquisisce la titolarità esclusiva, a partire dalla consegna, dei diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico degli elaborati, opere di ingegno, creazioni intellettuali e procedure software realizzata ad hoc in esecuzione della presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, potrà essere firmata apposita convenzione. 5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993.

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Samples: Convenzione

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto L’oggetto della presente convenzione sono le attività è l’attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS nell’ambito del territorio di competenza. 2. Ai sensi dell'artdell’art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla base delle disposizioni delle linee guida, la presente convenzione disciplina quanto segue: a. 2.1 la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b. 2.2 la copertura del servizio attivo, attivo di almeno 24 36 ore settimanali per le associazioni Associazioni e di almeno 84 ore settimanali per le cooperative socialiCooperative Sociali; c. 2.3 le forme associative che perseguano perseguono la copertura delle 24 ore giornaliere, giornaliere nello stesso ambito territoriale; d. 2.4 il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulantedelle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali ONLUS stipulanti, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamentoaggiornamento da effettuare e già effettuati; e. 2.5 il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti indicati in convenzione; f. 2.6 le attrezzature sanitarie; g. l'ammontare 2.7 l’ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e ; 2.8 le modalità di erogazione del rimborso stesso; h. 2.9 la durata della convenzione. 3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale Regionale per l'emergenza l’emergenza extra-ospedaliera. 4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, quali potrà essere firmata apposita convenzione. 5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS convenzionate sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'artall’art. 14 della L.R. 39/1993. 6. Il numero degli operatori presente in ciascuna Associazione o Cooperativa Sociale dovrà essere congruo all’orario di servizio stipulato per la convenzione.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto L’oggetto della presente convenzione sono le attività è l’attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito del Comitato Provinciale della CRI nell’ambito del territorio di competenza. 2. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla Sulla base delle disposizioni delle linee guidaguida nazionali adottate per la CRI, la presente convenzione disciplina quanto segue: a. 2.1. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b. 2.2. la copertura del servizio attivo, attivo di almeno 24 36 ore settimanali per le associazioni e di almeno 84 ore per le cooperative socialisettimanali; c. le forme associative che perseguano la copertura delle 24 ore giornaliere, nello stesso ambito territoriale; d. 2.3. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulantedel Comitato Provinciale della CRI, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamentoaggiornamento da effettuare e già effettuati; e. 2.4. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti indicati in convenzione; f. 2.5. le attrezzature sanitarie; g. l'ammontare 2.6. l’ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e ; 2.7. le modalità di erogazione del rimborso stesso; h. 2.8. la durata della convenzione. 3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale Regionale per l'emergenza l’emergenza extra-ospedaliera. 4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, quali potrà essere firmata apposita convenzione. 5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata del Comitato Provinciale della CRI convenzionate sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché . 6. Il numero degli altri obblighi operatori presenti in ciascun Comitato Provinciale della CRI dovrà essere congruo all’orario di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993servizio stipulato per la convenzione.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso Territoriale Di Base 118

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto della Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione sono le ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, nonché la custodia e l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 12 e gli adempimenti connessi previsti nella legge e dai regolamenti dell’Istituto. Il servizio di cassa ha per oggetto altresì gli elementi consulenziali connessi e collegati alle attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito cui al comma 5 del territorio di competenzapresente articolo. 2. Ai sensi dell'artIl Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (in particolare del D.I. 44/2001 ss. 13 comma 5 L.R. 39/1993mm. e ii., la convenzione dovrà indicaredella legge 720/1984 e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni delle linee guida: a. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b. la copertura del servizio attivo, di almeno 24 ore settimanali per le associazioni D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012) e di almeno 84 ore per le cooperative sociali; c. le forme associative quelle contenute negli articoli che perseguano la copertura delle 24 ore giornaliere, nello stesso ambito territoriale; d. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulante, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento; e. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione; f. le attrezzature sanitarie; g. l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso; h. la durata della convenzioneseguono. 3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale per l'emergenza extra-ospedalieraL’esercizio finanziario dell’Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno. 4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i qualiOgni deposito, potrà essere firmata apposita convenzionecomunque costituito, è intestato all’Istituto e viene gestito dal Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte all’Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato. 5. Tutti L’Istituto, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e non sottoposte al regime di tesoreria unica (cfr. D.M. 22 novembre 1985 ss. mm. e ii.), compatibilmente con la continuità dell’erogazione del servizio educativo e formativo, può concordare con il gestore l’effettuazione di operazioni di gestione finanziaria della liquidità e di miglioramento della redditività che assicurino la conservazione del capitale impegnato. 6. Al fine di migliorare il servizio di cassa, il Gestore può rendere disponibili sistemi evoluti di incasso e pagamento, basati sulla multicanalità e la dematerializzazione, garantendone il presidio e la relativa evoluzione. Le somme riscosse dall’Istituto tramite servizi evoluti di incasso sono riversate sulla contabilità speciale una volta divenute liquide ed esigibili. 7. Il Gestore mette a disposizione tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata sono obbligati sportelli dislocati sul territorio nazionale, al rispetto dei vincoli fine di legge in materia garantire la circolarità delle operazioni di tutela della riservatezza, nonché incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993stessi.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Cassa

OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto L’oggetto della presente convenzione sono le attività è l’attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS nell’ambito del territorio di competenza. 2. Ai sensi dell'artdell’art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla base delle disposizioni delle linee guida, la presente convenzione disciplina quanto segue: a. 2.1. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b. 2.2. la copertura del servizio attivo, attivo di almeno 24 36 ore settimanali per le associazioni Associazioni e di almeno 84 ore settimanali per le cooperative socialiCooperative Sociali; c. 2.3. le forme associative che perseguano perseguono la copertura delle 24 ore giornaliere, giornaliere nello stesso ambito territoriale; d. 2.4. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulantedelle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali ONLUS stipulanti, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamentoaggiornamento da effettuare e già effettuati; e. 2.5. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti indicati in convenzione; f. 2.6. le attrezzature sanitarie; g. l'ammontare 2.7. l’ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e ; 2.8. le modalità di erogazione del rimborso stesso; h. 2.9. la durata della convenzione. 3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale Regionale per l'emergenza l’emergenza extra-ospedaliera. 4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, quali potrà essere firmata apposita convenzione. 5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS convenzionate sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'artall’art. 14 della L.R. 39/1993. 6. Il numero degli operatori presente in ciascuna Associazione o Cooperativa Sociale dovrà essere congruo all’orario di servizio stipulato per la convenzione.

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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso