OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto della presente convenzione sono le attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito del territorio di competenza. 2. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla base delle disposizioni delle linee guida: a. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni; b. la copertura del servizio attivo, di almeno 24 ore settimanali per le associazioni e di almeno 84 ore per le cooperative sociali; c. le forme associative che perseguano la copertura delle 24 ore giornaliere, nello stesso ambito territoriale; d. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulante, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento; e. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione; f. le attrezzature sanitarie; g. l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso; h. la durata della convenzione. 3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale per l'emergenza extra-ospedaliera. 4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, potrà essere firmata apposita convenzione. 5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993.
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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso, Convenzione Per Le Attività Di Soccorso, Convenzione Per Le Attività Di Soccorso
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto L’oggetto della presente convenzione sono le attività è l’attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS nell’ambito del territorio di competenza.
2. Ai sensi dell'artdell’art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla base delle disposizioni delle linee guida, la presente convenzione disciplina quanto segue:
a. 2.1. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b. 2.2. la copertura del servizio attivo, attivo di almeno 24 36 ore settimanali per le associazioni Associazioni e di almeno 84 ore settimanali per le cooperative socialiCooperative Sociali;
c. 2.3. le forme associative che perseguano perseguono la copertura delle 24 ore giornaliere, giornaliere nello stesso ambito territoriale;
d. 2.4. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulantedelle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali ONLUS stipulanti, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamentoaggiornamento da effettuare e già effettuati;
e. 2.5. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti indicati in convenzione;
f. 2.6. le attrezzature sanitarie;
g. l'ammontare 2.7. l’ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e ;
2.8. le modalità di erogazione del rimborso stesso;
h. 2.9. la durata della convenzione.
3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale Regionale per l'emergenza extra-l’emergenza extra- ospedaliera.
4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, quali potrà essere firmata apposita convenzione.
5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS convenzionate sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'artall’art. 14 della L.R. 39/1993.
6. Il numero degli operatori presente in ciascuna Associazione o Cooperativa Sociale dovrà essere congruo all’orario di servizio stipulato per la convenzione.
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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso, Convenzione Per Le Attività Di Soccorso
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto della Il servizio di cassa di cui alla presente convenzione sono le ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Istituto e, in particolare, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese facenti capo all’Istituto e dallo stesso ordinate, nonché la custodia e l’amministrazione di titoli e valori di cui al successivo art. 12 e gli adempimenti connessi previsti nella legge e dai regolamenti dell’Istituto. Il servizio di cassa ha per oggetto altresì gli elementi consulenziali connessi e collegati alle attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito cui al comma 5 del territorio di competenzapresente articolo.
2. Ai sensi dell'artIl Gestore esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto delle norme di legge (in particolare del D.I. 44/2001 ss. 13 comma 5 L.R. 39/1993mm. e ii., la convenzione dovrà indicaredella legge 720/1984 e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni delle linee guida:
a. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b. la copertura del servizio attivo, di almeno 24 ore settimanali per le associazioni D.L. 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012) e di almeno 84 ore per le cooperative sociali;
c. le forme associative quelle contenute negli articoli che perseguano la copertura delle 24 ore giornaliere, nello stesso ambito territoriale;
d. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulante, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento;
e. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione;
f. le attrezzature sanitarie;
g. l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso;
h. la durata della convenzioneseguono.
3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale per l'emergenza extra-ospedalieraL’esercizio finanziario dell’Istituto ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.
4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i qualiOgni deposito, potrà essere firmata apposita convenzionecomunque costituito, è intestato all’Istituto e viene gestito dal Gestore; il Gestore deve effettuare le operazioni di incasso e di pagamento disposte dall’Istituto a valere sulle contabilità speciali aperte presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5. Tutti L’Istituto, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e non sottoposte al regime di tesoreria unica (cfr. D.M. 22 novembre 1985 ss. mm. e ii.), compatibilmente con la continuità dell’erogazione del servizio educativo e formativo, può concordare con il gestore l’effettuazione di operazioni di gestione finanziaria della liquidità e di miglioramento della redditività che assicurino la conservazione del capitale impegnato.
6. Al fine di migliorare il servizio di cassa, il Gestore può rendere disponibili sistemi evoluti di incasso e pagamento, basati sulla multicanalità e la dematerializzazione, garantendone il presidio e la relativa evoluzione. Le somme riscosse dall’Istituto tramite servizi evoluti di incasso sono riversate sulla contabilità speciale una volta divenute liquide ed esigibili.
7. Il Gestore mette a disposizione tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata sono obbligati sportelli dislocati sul territorio nazionale, al rispetto dei vincoli fine di legge in materia garantire la circolarità delle operazioni di tutela della riservatezza, nonché incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993stessi.
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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Cassa, Convenzione Per La Gestione Del Servizio Di Cassa
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1Il Concessionario si impegna a realizzare nell’area posta nel Comune di Tavarnelle Val di Pesa , gli interventi di edilizia abitativa di cui al Piano di Edilizia Economica e Popolare relativo all’Area Strategica “AS n.2/B - San Donato ovest” descritta in premessa, così come approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.33 del 21/04/2009, a cedere tutti gli alloggi, con le caratteristiche, le condizioni ,le modalità e i termini di cui ai successivi articoli. L'oggetto Il Comune di Tavarnelle Val di Pesa, a fronte degli obblighi assunti dal Soggetto Assegnatario con la presente convenzione, lo esonera dalla corresponsione della quota di contributo afferente ai Permessi di Costruire di cui all’art. 17 del D.P.R. n.380/2001 e artt. 121 e 122 della L.R. n.1/2005, determinato ai sensi delle disposizioni vigenti. (ai sensi dell’art.35 comma 8 della L22/10/1971 n.865 ) Il Concessionario si impegna ad applicare prezzi di vendita nella misura determinata dalla presente convenzione sono agli immobili compresi nel Piano approvato. Il Concessionario si impegna a cedere le attività unità immobiliari ai soggetti individuati ai sensi del regolamento comunale per l’assegnazione delle aree, vigente alla data di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito sottoscrizione del territorio di competenzapresente atto e in particolare come stabilito agli artt. 3 e 11 del citato regolamento e dal relativo bando.
2. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla base delle disposizioni delle linee guida:
a. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b. la copertura del servizio attivo, di almeno 24 ore settimanali per le associazioni e di almeno 84 ore per le cooperative sociali;
c. le forme associative che perseguano la copertura delle 24 ore giornaliere, nello stesso ambito territoriale;
d. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulante, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamento;
e. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione;
f. le attrezzature sanitarie;
g. l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e le modalità di erogazione del rimborso stesso;
h. la durata della convenzione.
3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale per l'emergenza extra-ospedaliera.
4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, potrà essere firmata apposita convenzione.
5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993.
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Samples: Convenzione Per Edilizia Residenziale Convenzionata
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto L’oggetto della presente convenzione sono le attività è l’attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS nell’ambito del territorio di competenza.
2. Ai sensi dell'artdell’art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla base delle disposizioni delle linee guida, la presente convenzione disciplina quanto segue:
a. 2.1 la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b. 2.2 la copertura del servizio attivo, attivo di almeno 24 36 ore settimanali per le associazioni Associazioni e di almeno 84 ore settimanali per le cooperative socialiCooperative Sociali;
c. 2.3 le forme associative che perseguano perseguono la copertura delle 24 ore giornaliere, giornaliere nello stesso ambito territoriale;
d. 2.4 il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulantedelle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali ONLUS stipulanti, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamentoaggiornamento da effettuare e già effettuati;
e. 2.5 il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti indicati in convenzione;
f. 2.6 le attrezzature sanitarie;
g. l'ammontare 2.7 l’ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e ;
2.8 le modalità di erogazione del rimborso stesso;
h. 2.9 la durata della convenzione.
3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale Regionale per l'emergenza l’emergenza extra-ospedaliera.
4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, quali potrà essere firmata apposita convenzione.
5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS convenzionate sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'artall’art. 14 della L.R. 39/1993.
6. Il numero degli operatori presente in ciascuna Associazione o Cooperativa Sociale dovrà essere congruo all’orario di servizio stipulato per la convenzione.
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OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto L’oggetto della presente convenzione sono le attività è l’attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito del Comitato Provinciale della CRI nell’ambito del territorio di competenza.
2. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla Sulla base delle disposizioni delle linee guidaguida nazionali adottate per la CRI, la presente convenzione disciplina quanto segue:
a. 2.1. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b. 2.2. la copertura del servizio attivo, attivo di almeno 24 36 ore settimanali per le associazioni e di almeno 84 ore per le cooperative socialisettimanali;
c. le forme associative che perseguano la copertura delle 24 ore giornaliere, nello stesso ambito territoriale;
d. 2.3. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulantedel Comitato Provinciale della CRI, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamentoaggiornamento da effettuare e già effettuati;
e. 2.4. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti indicati in convenzione;
f. 2.5. le attrezzature sanitarie;
g. l'ammontare 2.6. l’ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e ;
2.7. le modalità di erogazione del rimborso stesso;
h. 2.8. la durata della convenzione.
3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale Regionale per l'emergenza l’emergenza extra-ospedaliera.
4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, quali potrà essere firmata apposita convenzione.
5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata del Comitato Provinciale della CRI convenzionate sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché .
6. Il numero degli altri obblighi operatori presenti in ciascun Comitato Provinciale della CRI dovrà essere congruo all’orario di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993servizio stipulato per la convenzione.
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Samples: Convenzione Per Le Attività Di Soccorso Territoriale Di Base 118
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto della La presente convenzione sono ha per oggetto l'adesione della Unione Tresinaro Secchia (Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano) alla Stazione Unica Appaltante istituita dalla Provincia ai sensi del combinato disposto dell'art. 33 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 1, comma 88, della Legge 56/2014 e disciplina i rapporti tra la Provincia di Reggio Xxxxxx e l'Unione dei Comuni aderente. L'adesione alla presente convenzione non costituisce obbligo reciproco di esclusività, ma attribuisce esclusivamente alla Stazione Unica Appaltante il compito di svolgere le attività relative alle procedure di soccorso territoriale scelta del soggetto contraente, come delineato nei punti successivi. Si prevede che l’attività della Provincia possa essere estesa anche all’assistenza tecnico - amministrativa di base cui alle funzioni individuate dalle lettere da parte dell'associazione o cooperativa socialea) a k) delle premesse, nell'ambito con appositi accordi, i quali prevederanno la quantificazione degli oneri aggiuntivi a carico del territorio Comune/Unione dei Comuni, nonché per esigenze particolari e previa accordi specifici degli enti aderenti, le concessioni di competenza.
2servizi e le alienazioni immobiliari. Ai sensi dell'art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla base delle disposizioni delle linee guida:
a. la tipologia A tal proposito e più in generale per dettagliare operativamente e disciplinare le modalità di erogazione delle prestazioni;
b. realizzazione e gestione dei rapporti oggetto della presente convenzione, verranno sottoscritti successivi e appositi accordi di dettaglio e operativi con i Comuni e le Unioni dei Comuni aderenti. Dette note esplicative e regolamentari, conterranno in particolar modo: la copertura gestione del servizio attivoCIG, la indicazioni di almeno 24 ore settimanali per le associazioni e modalità di almeno 84 ore per le cooperative sociali;
c. le forme associative che perseguano attivazione di eventuali polizze assicurative, la copertura delle 24 ore giornaliere, nello stesso ambito territoriale;
d. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulantemodalità di applicazione del regime IVA, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi tasse di formazione e di aggiornamento;
e. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti in convenzione;
f. le attrezzature sanitarie;
g. l'ammontare del rimborso delle spese per le prestazionigara, le modalità tipologie e spese di rendicontazione pubblicità legale, altre indicazioni pratiche e le modalità di erogazione del rimborso stesso;
h. la durata della convenzioneoperative utili al procedimento.
3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale per l'emergenza extra-ospedaliera.
4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, potrà essere firmata apposita convenzione.
5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'art. 14 della L.R. 39/1993.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Di Funzioni Di Supporto Tecnico Amministrativo
OGGETTO DELLA CONVENZIONE. 1. L'oggetto L’oggetto della presente convenzione sono le attività è l’attività di soccorso territoriale di base da parte dell'associazione o cooperativa sociale, nell'ambito delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS nell’ambito del territorio di competenza.
2. Ai sensi dell'artdell’art. 13 comma 5 L.R. 39/1993, la convenzione dovrà indicare, sulla base delle disposizioni delle linee guida, la presente convenzione disciplina quanto segue:
a. 2.1. la tipologia e le modalità di erogazione delle prestazioni;
b. 2.2. la copertura del servizio attivo, attivo di almeno 24 36 ore settimanali per le associazioni Associazioni e di almeno 84 ore settimanali per le cooperative socialiCooperative Sociali;
c. 2.3. le forme associative che perseguano perseguono la copertura delle 24 ore giornaliere, giornaliere nello stesso ambito territoriale;
d. 2.4. il numero degli operatori dell'associazione o cooperativa stipulantedelle Associazioni di Volontariato e delle Cooperative Sociali ONLUS stipulanti, le rispettive qualifiche professionali o gli eventuali corsi di formazione e di aggiornamentoaggiornamento da effettuare e già effettuati;
e. 2.5. il numero e le caratteristiche dei mezzi dedotti indicati in convenzione;
f. 2.6. le attrezzature sanitarie;
g. l'ammontare 2.7. l’ammontare del rimborso delle spese per le prestazioni, le modalità di rendicontazione e ;
2.8. le modalità di erogazione del rimborso stesso;
h. 2.9. la durata della convenzione.
3. La zona operativa è individuata sulla base delle determinazioni del Piano regionale Regionale per l'emergenza l’emergenza extra-ospedaliera.
4. La presente convenzione non si applica ai trasporti ordinari ed ai trasporti collaterali per i quali, quali potrà essere firmata apposita convenzione.
5. Tutti gli operatori dell’associazione o cooperativa sociale convenzionata delle Associazioni di Volontariato e Cooperative Sociali ONLUS convenzionate sono obbligati al rispetto dei vincoli di legge in materia di tutela della riservatezza, nonché degli altri obblighi di cui all'artall’art. 14 della L.R. 39/1993.
6. Il numero degli operatori presente in ciascuna Associazione o Cooperativa Sociale dovrà essere congruo all’orario di servizio stipulato per la convenzione.
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