Operazioni di carico e scarico. La Società assicura la responsabilità dell’Ente Contraente per danni involontariamente cagionati a terzi dall’esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.
Operazioni di carico e scarico. La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico.
Operazioni di carico e scarico. Agli effetti delle sole garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, le cose assicurate si intendono garantite anche se poste su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza durante le operazioni di carico e scarico, salvo che non siano assicurate con polizza trasporti.
Operazioni di carico e scarico. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e, se persona diversa, il committente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di carico da terra sul veicolo stesso e viceversa anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo, quando lo stesso non si trova in circolazione ai sensi della Legge (fatto non inerente alla circolazione stradale). La garanzia è prestata è prestata fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per sinistro per anno assicurativo. La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell’Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all’atto della tacitazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali. L’Assicurato si impegna, se richiesto dalla Società, a comparire personalmente in giudizio. La Società ha diritto a rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivantele dalla mancata comparizione del medesimo.
Operazioni di carico e scarico. (laddove richiamato come operante nella scheda di polizza) Operazioni di carico e scarico effettuate, con mezzi e/o dispositivi meccanici, presso terzi con automezzi di proprietà degli Assicurati.
Operazioni di carico e scarico. Per le sole garanzie Incendio, Fulmine, Esplosione e Scoppio, le cose assicurate sono garantite anche se poste su automezzi nelle immediate vicinanze dei fabbricati descritti in polizza durante le operazioni di carico e scarico, salvo che non siano assicurate con polizza trasporti. Art.2.1.12- Universalità dell’assicurazione Questa polizza assicura tutto quanto costituisce lo stabilimento (compresi enti in corso di costruzione e allestimento, sia in opera che a piè d’opera), fatta eccezione per l’area dello stabilimento. Rimane convenzionalmente stabilito fra le Parti che, in caso di sinistro, quanto contenuto entro il recinto dello stabilimento deve ritenersi tutto assicurato e che, se una determinata cosa o un determinato oggetto non trovano precisa assegnazione in una delle partite di questa polizza o che tale assegnazione risulti dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita “Contenuto”.
Operazioni di carico e scarico. Sono a completo carico del committente o ricevente. Comunque nei confronti del vettore è sempre responsabile il committente. Il vettore ha l’obbligo del controllo della merce caricata in qualità e peso assumendo la responsabilità di consegna così come ricevuta. Per quanto concerne i prodotti soggetti a modifica del peso specifico (prodotti petroliferi e chimici), in ordine alle diverse condizioni climatiche, è fatto obbligo al committente di determinare in partenza il peso sulla base di un accertamento reale e non di un puro calcolo teorico del peso specifico.
Operazioni di carico e scarico. La garanzia opera anche per i danni a terzi derivanti dalle operazioni di carico e scarico purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi, in ogni caso, i danni alle cose trasportate o in consegna ed i danni alle persone trasportate sul veicolo o che prendono parte alle suddette operazioni. Entro tali limiti la garanzia è prestata anche per la responsabilità civile del Committente. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato COSA ASSICURA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE
Operazioni di carico e scarico. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e, se persona diversa, il committente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civil- mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza delle operazioni di carico da terra sul veicolo stesso e viceversa eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo.
Operazioni di carico e scarico. Si intendono assicurate le merci anche su automezzi, carri o cisterne ferroviarie, in sosta o durante le operazioni di carico e scarico, nell'ambito degli insediamenti ove si svolge l'attività.