Operazioni di competenza dell’Assemblea Clausole campione

Operazioni di competenza dell’Assemblea. Sono tali le operazioni che devono essere deliberate dall’Assemblea in base a disposizioni normative (legislative e regolamentari) o allo Statuto della Banca. Alle stesse si applicano le disposizioni del Regolamento riguardanti tale categoria di operazioni, salvi i casi di deroga ed esenzione previsti dal Regolamento stesso. Per le Operazioni di competenza dell’Assemblea, in base a disposizioni normative (legislative e regolamentari) o allo Statuto, le relative proposte di delibera da sottoporre agli azionisti sono approvate dal Consiglio Amministrazione applicando le disposizioni del Regolamento, con la precisazione che: − qualora la Capogruppo detenga direttamente la maggioranza del capitale della Società, il Consiglio di Amministrazione di quest’ultima approva la proposta e convoca l’Assemblea dando avviso alla Capogruppo della deliberazione consiliare subito dopo l’adozione; − negli altri casi, la proposta da sottoporre all’Assemblea deve essere preventivamente esaminata dalla Capogruppo come previsto dal Regolamento. Dette disposizioni si applicano anche alle Operazioni su cui l’Assemblea sia chiamata a deliberare a seguito di parere negativo espresso dal Comitato, ai sensi della regolamentazione emanata dalla Consob ex articolo 2391-bis del Codice civile, se e quando la relativa regolamentazione ai sensi del predetto articolo lo consenta. Operazioni che ricadono anche nell’ambito di applicazione della disciplina delle obbligazioni degli esponenti bancari ex art. 136 TUB A tali operazioni si applica la specifica normativa disciplinata nel “Regolamento in materia di obbligazioni degli esponenti bancari di cui all’articolo 136 del TUB” e in aggiunta le seguenti previsioni del Regolamento di cui alla fase: − pre-deliberativa: fornire ai Componenti del Comitato, con congruo anticipo, completa e adeguata informativa sui diversi profili dell’Operazione oggetto di delibera (controparte, tipo di Operazione, condizioni, convenienza per la società, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti etc.). Al Comitato non è richiesto il rilascio di un parere; − deliberativa: la delibera deve fornire adeguata motivazione in merito all’interesse al compimento dell’Operazione nonchè alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Se all’operazione si applica anche la disciplina in materia di Parti Correlate Consob la delibera deve riportare anche gli elementi previsti dalla citata disciplina.
Operazioni di competenza dell’Assemblea. 11.1 Quando per legge o per Statuto un’Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell’Assemblea o deve da questa essere autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea si applica, in quanto compatibile, la procedura generale prevista dall’articolo 4 e, pertanto, il Comitato esprime il proprio parere non vincolante sulla proposta che il Consiglio intende sottoporre all’Assemblea.
Operazioni di competenza dell’Assemblea. Se un’Operazione (di Maggiore o Minore Rilevanza) è, per legge o Statuto, di competenza dell’Assemblea, l’Amministratore Indipendente deve esprimere, con riferimento alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve assumere e che, poi, dovrà essere sottoposta all’Assemblea, un motivato parere sull’interesse della Banca al compimento dell’operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, l’Amministratore Indipendente riceve idonei flussi informativi sull’operazione con possibilità di intervento nella fase della trattativa e di istruttoria. Xxxxx i quorum di legge e/o di Statuto, l’operazione è autorizzata dall’Assemblea solo qualora non sia stato espresso il voto contrario della maggioranza dei soci non collegati votanti. I soci, al fine di poterne valutare il collegamento, sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di collegamento intercorrenti con la controparte dell’operazione e con la Banca.
Operazioni di competenza dell’Assemblea. 9.1 Se l’Operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell’Assemblea o deve essere da questa autorizzata, dovranno essere rispettate, mutatis mutandis, le medesime procedure indicate nei precedenti Articoli 7 e 8, distinguendo a seconda che si tratti di Operazione di Maggiore Rilevanza o Operazione di Minore Rilevanza. In tal caso, il Comitato Parti Correlate dovrà rilasciare il proprio parere previsto dai precedenti Articoli 8.1 e 8.5 in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, della proposta di delibera da sottoporre all’Assemblea.

Related to Operazioni di competenza dell’Assemblea

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.