Definizione di Comitato Parti Correlate

Comitato Parti Correlate. Indica il comitato costituito ai sensi della Procedura Parti Correlate (come infra definita) e dell’art. 5 del Regolamento Parti Correlate.
Comitato Parti Correlate o “Comitato”: il comitato di cui al successivo art. 5;
Comitato Parti Correlate indica il comitato per le operazioni con parti correlate della Società composto, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 26 aprile 2021, dal prof. Avv. Xxxxx Xxxxxx (presidente) e dalla dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, entrambi Amministratori non esecutivi dotati dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 148, comma 3, lettera c) del TUF, nonché dell’avv. Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, Amministratore non esecutivo.

Examples of Comitato Parti Correlate in a sentence

  • A tal fine, i componenti il Comitato Parti Correlate provvedono a dare tempestiva comunicazione alla Funzione Legal and Corporate Affairs dell’esistenza di loro eventuali situazioni di correlazione in relazione a ciascuna specifica Operazione in corso di negoziazione.

  • La deliberazione del Consiglio di Amministrazione può essere assunta nonostante il parere contrario del Comitato Parti Correlate.

  • Il Comitato Parti Correlate può farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti non correlati che non abbiano, neppure indirettamente, un interesse nell’operazione e siano scelti dal Comitato Parti Correlate.

  • Infine, è prevista la costituzione di un Comitato Parti Correlate che sarà composto da due tra i consiglieri indipendenti del Consiglio di Amministrazione, uno dei quali nominato da Xxxxx Xxxxx e l’altro da TIM.

  • Ai fini del rilascio del parere motivato non vincolante, il Comitato Parti Correlate deve ricevere anch’esso informazioni complete ed adeguate in merito alle Operazioni e agli elementi caratteristici delle stesse.


More Definitions of Comitato Parti Correlate

Comitato Parti Correlate e presìdi equivalenti A2A ha istituito un Comitato Parti Correlate, con il compito di fornire i pareri previsti dal Regolamento Parti Correlate e dalla presente Procedura. Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e-bis), punto i) del Regolamento Parti Correlate, il Comitato esamina, anche tramite l’utilizzo di metodologie di selezione campionaria, l’applicazione dei casi di esclusione volontaria previsti nei paragrafi 6.4.2, 6.4.3 e 6.4.5 della presente Procedura in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche effettuate da società controllate. A tal fine, il Presidio OPC trasmette al Comitato, entro il mese successivo alla chiusura del semestre, flussi informativi adeguati per effettuare l’esame delle esenzioni applicate nel semestre di riferimento. L’informativa viene trasmessa per conoscenza anche al Collegio Sindacale. Il Presidio cura che la documentazione a supporto dell’esame del Comitato consenta il completo tracciamento delle Operazioni e contenga altresì adeguata illustrazione delle ragioni di esenzione. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. e-bis), punto ii) del Regolamento Parti Correlate, spetta altresì al Comitato la verifica della corretta applicazione delle condizioni di esenzione di cui al paragrafo 6.4.4 alle Operazioni di Maggiore Rilevanza definite ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard, comunicate al Comitato ai sensi dell’art. 13, comma 3, lettera c) punto i) del Regolamento Consob e del paragrafo 10.2, secondo capoverso, della presente Procedura. Ricevuta tale informativa, il Presidente del Comitato Parti Correlate convoca immediatamente il Comitato per procedere alla verifica. Fermo quanto previsto dal paragrafo 3 della presente Procedura in relazione all’emissione del parere sull’approvazione della Procedura e delle sue modifiche, qualora il Comitato Parti Correlate non sia interamente costituito da Amministratori non esecutivi, che siano altresì indipendenti e non correlati, il medesimo svolge le attività previste con composizione limitata ai soli consiglieri indipendenti e non correlati presenti, purché in numero non inferiore a due; nel caso in cui siano presenti solo due Amministratori indipendenti e non correlati, questi assumeranno le decisioni all’unanimità. Qualora non vi siano due Amministratori indipendenti e non correlati, il Comitato è integrato da un Amministratore indipendente e non correlato individuato in ordine di anzianità. Infine, nel caso di impossibilità a provvedere a tale integrazione,...
Comitato Parti Correlate si intende il comitato composto ed operante secondo quanto previsto dall’articolo 9 della Procedura OPC.
Comitato Parti Correlate. Indica il comitato costituito ai sensi della Procedura Parti Correlate e costituito di volta in volta da tutti gli amministratori indipendenti in carica, fermo restando che – fintanto che e ogniqualvolta nel Consiglio di Amministrazione figuri un solo amministratore indipendente – il comitato si riterrà validamente costituito dalla presenza di tale amministratore indipendente.
Comitato Parti Correlate. Comitato Consiliare composto da tre Amministratori Indipendenti. Comitato per il Controllo Interno: il Comitato per il Controllo Interno composto prevalentemente da amministratori indipendenti di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A.. Comitato per la Remunerazione: il Comitato per la Remunerazione composto prevalentemente da amministratori indipendenti di TREVI - Finanziaria Industriale S.p.A..
Comitato Parti Correlate o semplicemente “Comitato”: comitato istituito in seno all’Organo Amministrativo con funzioni consultive, propositive e di supervisione rispetto alle Operazioni con Parti Correlate.
Comitato Parti Correlate indica il Comitato controllo e rischi, interamente composto da Conferenti ha il significato di cui alla Premessa del presente Documento Informativo (come di seguito definito).
Comitato Parti Correlate o “Comitato”: indica il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto esclusivamente da amministratori indipendenti di IREN, chiamato ad esprimere il parere, all’esito dell’istruttoria condotta nel rispetto della vigente normativa in materia, in conformità a quanto disposto dal Regolamento Consob.