OPZIONE CEDOLA Clausole campione

OPZIONE CEDOLA. L’Opzione Cedola può essere attivata solo al momento della sottoscrizione del Contratto. Il Contraente può nominare un Beneficiario per questa Opzione. In caso di Collocamento mediante tecniche di vendita a distanza, il Beneficiario della Cedola può essere esclusivamente il Contraente. L’Opzione consiste nella liquidazione della performance annuale complessiva mediante il pagamento di una cedola di importo variabile a ogni ricorrenza annuale, a condizione che: ▪ l’importo residuo in polizza sia almeno di 25.000 euro ▪ la performance annuale complessiva sia positiva ▪ l’importo minimo della cedola annua sia almeno di 500 euro. La performance annuale complessiva è data dalla differenza del controvalore del contratto alla ricorrenza annuale e il controvalore dello stesso alla ricorrenza precedente, tenuto conto di eventuali versamenti aggiuntivi e switch. La cedola è liquidata, in proporzione alle percentuali di investimento nella Gestione Separata e nel Fondo Interno Assicurativo, al Contraente o al Beneficiario, se nominato per questa Opzione. Il giorno della liquidazione della Cedola è il giovedì della settimana successiva a quella della Data di Ricorrenza; il disinvestimento avviene in misura proporzionale alle percentuali di allocazione nella Gestione Separata e nel Fondo Interno Assicurativo, calcolata sulla base delle ultime valorizzazioni. L’importo è accreditato sul Conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente o del Beneficiario, se nominato. ▪ l’Opzione Cedola non può essere attivata contemporaneamente al piano di versamenti di premi ricorrenti ▪ Poste Vita non liquida la cedola se nei 30 giorni che precedono la data di liquidazione riceve richieste di: - riscatto, totale o parziale - liquidazione per decesso dell’Assicurato ▪ se nei 15 giorni che precedono la liquidazione della Cedola viene effettuato un versamento aggiuntivo, il premio viene investito secondo la Combinazione Predefinita di Partenza e valorizzato il giovedì della settimana successiva a quella della liquidazione della cedola ▪ se in corrispondenza dello switch automatico del Servizio di Riallocazione Graduale è prevista la liquidazione della cedola annua, il Servizio di Riallocazione Graduale è effettuato il giovedì della settimana successiva ▪ se sono richiesti Switch Volontari tra Combinazioni Predefinite o tra Fondi Interni Assicurativi in concomitanza con la liquidazione della Cedola, la Combinazione Predefinita Target, nonché la modifica del Fondo, viene ...
OPZIONE CEDOLA. In qualsiasi momento successivo alla conclusione del contratto, il Contraente può richiedere che la rivalutazione del Capitale investito nella Gestione separata VITARIV venga liquidata sotto forma di cedola. L’opzione avrà effetto dal 1° gennaio successivo alla data di richiesta, a condizione che la stessa pervenga all’Impresa almeno 30 giorni prima della ricorrenza di rivalutazione. In caso contrario, l’opzione avrà effetto dal secondo 1° gennaio successivo alla data di richiesta. La tempistica sopra indicata verrà osservata anche per la richiesta di disattivazione dell’opzione. Il pagamento della Cedola annua avverrà tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Contraente al momento della richiesta e comporterà una diminuzione del capitale rivalutato al 1° gennaio e del capitale minimo che sarà garantito al termine del 10° anno di permanenza nella Gestione separata di ciascun premio PAC.
OPZIONE CEDOLA. Il Contraente può nominare un Beneficiario di questa opzione Condizioni che regolano l’Opzione Cedola - riscatto, totale o parziale - liquidazione per decesso dell’Assicurato
OPZIONE CEDOLA. Il Contraente può nominare un Beneficiario di questa opzione Condizioni che regolano l’Opzione Cedola - riscatto, totale o parziale - liquidazione per decesso dell’Assicurato - sospensione dalla negoziazione di un Fondo Esterno - operazioni di fusione e liquidazione di un Fondo Esterno - variazione della politica di investimento, dello stile di gestione, del livello di rischio dichiarato, dei costi gravanti su un Fondo Esterno o di altre variazioni tali da alterare sostanzialmente le caratteristiche dello stesso.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).