Osservatorio territoriale Clausole campione

Osservatorio territoriale. L’Osservatorio territoriale, al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e di monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie: ⮚ Mercato e costo delle locazioni abitative, anche in confronto alle altre città; ⮚ Tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, grandi gruppi; ⮚ Tendenze delle tipologie costruttive; ⮚ Evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani; ⮚ Contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilascio; ⮚ Processi di vendita e dismissione del patrimonio pubblico e degli Enti. La composizione e le modalità di costituzione dell’Osservatorio saranno definite entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo Territoriale. All’interno dell’Osservatorio si costituirà la “Borsa delle Locazioni”, organismo composto dagli enti designati unanimemente dalle Associazioni firmatarie del presente Accordo.
Osservatorio territoriale. L'Osservatorio territoriale, al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie: mercato e costo delle locazioni, anche in confronto alle altre città; tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, grandi gruppi; tendenze alle tipologie costruttive; evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani; raccolta degli usi locali in materia di locazioni; contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di rilancio; processi di vendita e dismissione del patrimonio; La composizione e le modalità di costituzione dell'Osservatorio saranno definite successivamente con appositi accordi entro il termine del 120 gg. Dal deposito in Comune del presente Accordo.
Osservatorio territoriale. 1. Sempre l’Ente Bilaterale di cui all’art. 127 può istituire più Osservatori Territoriali che svolgono, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio Nazionale, realizzando così una fase d’esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio. 2. A tal fine, l’Osservatorio Territoriale: a. programma ed organizza, al livello di competenza, relazioni sulle materie previste al punto 2 del precedente art. 129 (Osservatorio Nazionale), inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale, anche sulla base di rilevazioni realizzate dalle associazioni imprenditoriali in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 9 della Legge 56/87; restano ferme, per le imprese, le garanzie previste dall’art. 4, comma 4 della Legge 628/61 b. ricerca ed elabora, anche a fini statistici, i dati relativi alla realizzazione ed all’utilizzo degli accordi in materia di contratti di formazione di apprendistato, inviandone i risultati, di norma a cadenza trimestrale, all’Osservatorio Nazionale; c. predispone i progetti formativi per le singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti di formazione e lavoro; d. promuove iniziative di studio, analisi e ricerche sul mercato del lavoro al fine di orientare e favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro - anche rispetto ai lavoratori extracomunitari - nonché di verificare le esigenze di formazione e di qualificazione reclamate dalle diverse esigenze territoriali, settoriali e/o di comparto;
Osservatorio territoriale. L’Osservatorio territoriale, al quale faranno riferimento le commissioni previste dal presente Accordo, dovrà avere compiti di studio e monitoraggio delle problematiche abitative sia pubbliche che private, in particolare sulle seguenti materie: ❑ mercato e costo delle locazioni, anche in confronto alle altre città; ❑ tendenze e prospettive di investimento per settori: piccola e media proprietà, Enti, Assicurazioni, grandi gruppi; ❑ tendenze delle tipologie costruttive; ❑ evoluzione del mercato delle locazioni con particolare riguardo alla condizione giovanile, agli immigrati, alle giovani coppie, agli anziani; ❑ contratti di locazione e provvedimenti esecutivi di xxxxxxxx; ❑ processi di vendita e dismissione del patrimonio. La composizione e le modalità di costituzione dell’Osservatorio, la sede e la dotazione di personale saranno definite in accordo tra le parti che sottoscrivono l’accordo e i Comuni entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo territoriale . Nell’ambito dell’osservatorio territoriale saranno costituiti i seguenti organismi: Tale organismo, composto dai sindacati della proprietà e degli inquilini ed eventualmente da funzionari delle Amministrazioni comunali interessate, avrà compiti di studio, proposta e aggiornamento professionale degli operatori del settore, limitatamente alla gestione dei contratti di locazione.
Osservatorio territoriale tandard abitativi e dei servizi Presso il Comune di Siena ed in forma associata con altri Comimi della Provincia, viene costituito l'Osservatorio Territoriale del mercato pubblico e privato della locazione e delle politiche abitative. In tale osservatorio sono rappresentate le Organizzazioni della Proprietà Edilizia e dell'Inquilinato, le Confederazioni C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., le Associazioni delle Imprese di Cpostruzione (ANCE, API, CNA, Confartìgianato, ecc. ecc.), l'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari, le Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative.
Osservatorio territoriale. 1) L’Ente Bilaterale può istituire un proprio Osservatorio Territoriale che svolge, a livello locale, le medesime funzioni dell’Osservatorio Nazionale realizzando una fase d’esame e di studio idonea a cogliere gli aspetti peculiari delle diverse realtà presenti nel territorio.
Osservatorio territoriale. Presso il Comune di Siena ed in forma associata con altri Comuni della Provincia, viene costituito l’Osservatorio Territoriale del mercato pubblico e privato della locazione e delle politiche abitative. In tale osservatorio sono rappresentate le Organizzazioni della Proprietà Edilizia e dell’Inquilinato, le Confederazioni C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., le Associazioni delle Imprese di Costruzione (ANCE, API, CNA, Confartigianato, ecc. ecc.), l’azienda per il Diritto agli Studi Universitari, le Associazioni Studentesche maggiormente rappresentative. L’Osservatorio potrà avvalersi di collaborazioni esterne come la Camera di Commercio, le Agenzie Immobiliari, liberi professionisti. Le modalità costitutive saranno definite dalle parti firmatarie della presente Convenzione e del Contratto Collettivo Territoriale. L’Osservatorio è organizzato dai Comuni dell’Area senese, avvalendosi anche della costante collaborazione dell’Università degli Studi.

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  • Competenza territoriale Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l’Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell’Assicurato.

  • Osservatorio nazionale L'Osservatorio nazionale è lo strumento dell'Ente bilaterale nazionale per il terziario per lo studio e la realizzazione di tutte le iniziative ad esso demandate sulla base di accordi tra le parti sociali in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. A tal fine, l'Osservatorio attua ogni utile iniziativa, e in particolare: a) programma ed organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all'art. 1; b) elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie e in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate anche a creare le condizioni più opportune per una loro pratica realizzazione a livello territoriale; c) riceve ed elabora, anche a fini statistici, i dati forniti dagli Osservatori provinciali sulla realizzazione e l'utilizzo degli accordi in materia di contratti d'inserimento ed apprendistato nonché dei contratti a termine; d) riceve dalle Organizzazioni territoriali gli accordi realizzati a livello territoriale o aziendale curandone l'analisi e la registrazione; e) predispone i progetti formativi per singole figure professionali, al fine del migliore utilizzo dei contratti d'inserimento; f) svolge le funzioni previste dall'art. 63 (Contratti a tempo determinato), dall'art. 41 (Contratti d'inserimento) e dagli artt. da 42 a 62 (Apprendistato). La realizzazione delle finalità sopra indicate avviene attraverso le modalità e con gli strumenti di cui all'Allegato 3.

  • Validità territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Ambito territoriale L'ambito territoriale, previsto dalle vigenti normative di legge in materia, entro cui è possibile stipulare i contratti di riallineamento è la provincia.

  • Estensione territoriale L’assicurazione vale in tutto il mondo.

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • Riservatezza dei dati I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del decreto legislativo 196/2003 per le finalità e le modalità previste dalla presente lettera di invito e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.

  • Che cosa è assicurato? Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Furto e Incendio (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Che cosa NON è assicurato? Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Furto e Incendio (obbligatoria) • L’assicurazione dai furti non agisce quando la bicicletta: − si trovava all’aperto o in spazi ad uso comune; − viene smarrita o sottratta in caso di incendio, esplosione o scoppio; − viene sottratta da: o persone che abitano con te od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; o persone del fatto delle quali devi rispondere, esclusi i collaboratori domestici; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; o persone a te legate da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’ articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti. − viene sottratta in occasione di fatti di guerra, anche civile e senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi; − viene sottratta in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maerggiate, frane, valanghe e slavine; − è di tua proprietà e/o il suo utilizzo è inerente ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi; − viene sottratta a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali dove era stata posta rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. • Inoltre Europ Assistance non riconosce indennizzo qualora l’assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdure cose che non esistevano al momento del sinistro, sottrae o manomette cose salvate, adopera documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro oppure se facilita il progresso di questo.