PAGAMENTI DI FINE RAPPORTO Clausole campione

PAGAMENTI DI FINE RAPPORTO. Il trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è definito ai sensi della normativa di riferimento, fatta salva la possibilità di prevedere per i dirigenti e coloro che appartengono alla categoria del personale più rilevante il pagamento - in aggiunta al TFR, alle competenze di fine rapporto e, ove dovuta, all’indennità di mancato preavviso nei limiti di quanto previsto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva-, di un importo ulteriore (c.d. severance) per le ipotesi di conclusione anticipata della carica e/o del rapporto di lavoro, in assenza di comportamenti dolosi o con colpa grave della risorsa interessata. La severance sarà erogata in coerenza con le previsioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto i) della performance, al netto dei rischi, e dei comportamenti individuali; ii) della performance, al netto dei rischi, e dei livelli patrimoniali e di liquidità della banca; iii) della durata del rapporto di lavoro intercorso. La severance, in ogni caso, non potrà mai superare un importo massimo complessivo i) di 4 (quattro) annualità dell’ultima remunerazione annua lorda fissa nel caso in cui l’Assemblea dei Soci abbia deliberato che il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante sia pari a 1:1, ovvero ii) di 6 (sei) annualità dell’ultima remunerazione annua lorda fissa nel caso in cui l’Assemblea dei Soci abbia deliberato che il rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante sia pari a 2:1. L’attribuzione della severance, configurandosi quale compenso variabile, dovrà, in ogni caso, rispettare le regole precedentemente descritte in punto erogazione dei compensi variabili o dei compensi variabili particolarmente elevati al personale più rilevante, in particolare per quanto definito in relazione al differimento, all’utilizzo di utilizzo di strumenti finanziari e all’applicazione di meccanismi di correzione ex post (malus e claw back), con l’eccezione degli importo pattuiti e riconosciuti in base a un patto di non concorrenza (declinabili anche come patti di non sollecitazione di dipendenti, collaboratori, consulenti finanziari e clienti), per la quota che, per ciascun anno di durata del patto, non ecceda l’ultima annualità di remunerazione fissa. La severance verrà corrisposta nell’ambito di un accordo, da formalizzarsi nei modi e forme che saranno indicate dalla Banca, che preveda: • c...
PAGAMENTI DI FINE RAPPORTO. Il trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è definito ai sensi della normativa di riferimento, fatta salva la possibilità di prevedere per i dirigenti e coloro che appartengono alla categoria del personale più rilevante il pagamento - in aggiunta al TFR, alle competenze di fine rapporto e, ove dovuta, all’indennità di mancato preavviso nei limiti di quanto previsto dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva e, ove previsto, al corrispettivo del patto di non concorrenza per la quota che, per ciascun anno di durata del patto, non eccede l’ultima annualità di remunerazione fissa -, di un importo ulteriore (c.d. severance) per le ipotesi di conclusione anticipata della carica e/o del rapporto di lavoro, in assenza di comportamenti dolosi o con colpa grave della risorsa interessata a danno della Banca e/o del Gruppo. La severance sarà erogata in coerenza con le previsioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto i) della performance, al netto dei rischi, e dei comportamenti individuali; ii) della performance, al netto dei rischi, e dei livelli patrimoniali e di liquidità della banca; iii) della durata del rapporto di lavoro intercorso; iv) dell’interesse aziendale ad addivenire a una risoluzione consensuale del rapporto; v) delle motivazioni alla base della risoluzione del rapporto e del rischio di contenzioso nel caso alternativo di recesso unilaterale della Banca. La severance, in ogni caso, non potrà mai superare un importo massimo complessivo di 6 (sei) annualità dell’ultima remunerazione annua lorda fissa10.

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