Common use of Pagamento dei subappaltatori Clause in Contracts

Pagamento dei subappaltatori. 1. La St azione appalt ante non prov vede al paga mento diretto de i su bappaltatori e de i cot timisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagament o effet tuato a proprio fav ore, c opia d elle f atture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrispost i ai medesimi subappalt atori o cot timisti, con l ’indicazione de lle eventuali ritenute d i g aranzia e ffettuate. L imitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali ex art . 72, comma 4, regolamento generale, diversi dalla cat egoria prevalente, di importo superiore al 15% del t otale d ei lav ori, co me prev isto d all’articolo 4, co mma 2, let tera b) , e dall’articolo 47, comma 1, lettera b), la St azione appalt ante pro vvede a co rrispondere d irettamente ai subappaltatori e ai cot timisti l’importo dei lavori eseguiti dagli st essi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 ( venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che i ndichi la part e d ei lav ori esegui ti d ai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi d ell’articolo 118, comma 6, d el decreto legi slativo n. 163 d el 2006, i pagament i al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati al l’acquisizione de l DURC de l su bappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 3. Qualora l’appalt atore non prov veda nei t ermini agli adempiment i di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante pu ò imporgl i di ade mpiere al la t rasmissione e ntro 1 0 ( dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ult eriore inadempimento, sospendere l’erog azione del le rat e di accont o o di sal do fino a che l’appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 de ve dare at to se paratamente de gli eventuali one ri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ult imo comma, del d.P.R. n. 633 d el 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agost o 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Pagamento dei subappaltatori. 1. La St azione appalt ante Stazione appaltante committente non prov vede provvede al paga mento pagamento diretto de i su bappaltatori e de i cot timisti e dei subappaltatori e/o dei cottimisti qualora non ricorrano le condizioni indicate nell’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016: in tal caso l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltanteappaltante committente, entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagament o effet tuato pagamento effettuato a proprio fav orefavore, c opia d elle f atture copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrispost i corrisposti ai medesimi subappalt atori subappaltatori o cot timisticottimisti, con l ’indicazione de lle l’indicazione delle eventuali ritenute d i g aranzia e ffettuatedi garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. L imitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di struttureLa stessa disciplina si applica, impianti e opere speciali ex art sempre qualora non ricorrano le condizioni indicate nell’art. 72105, comma 413, regolamento generaledel D.Lgs. n. 50/2016, diversi dalla cat egoria prevalentein relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera le cui prestazioni sono pagate in base allo Stato di Avanzamento Lavori (SAL). 2. Ai sensi dell’art. 105, di importo superiore comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in deroga a quanto previsto al 15% del t otale d ei lav ori, co me prev isto d all’articolo 4, co mma 2, let tera b) , e dall’articolo 47, precedente comma 1, lettera b), la St azione appalt ante pro vvede Stazione appaltante committente provvede a co rrispondere d irettamente ai subappaltatori corrispondere direttamente al subappaltatore e ai cot timisti al cottimista l’importo dei lavori eseguiti dagli st essi; da loro eseguiti: a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall’art. 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell’art. 2, commi 2 e 3, del D.M. 18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005); b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. 3. Nelle ipotesi di cui al precedente comma 2, l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltanteappaltante committente, tempestivamente e comunque entro 20 ( venti10 (dieci) giorni dall’emissione di ciascun stato Stato di avanzamento lavoriAvanzamento Lavori (SAL), una comunicazione che i ndichi indichi la part e d ei lav ori esegui ti d ai parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e/o dai cottimisti, specificando i relativi importi da liquidare dalla Stazione appaltante committente e la proposta motivata di pagamento.pagamento controfirmata dagli stessi subappaltatori e cottimisti. I pagamenti diretti da parte della Stazione appaltante committente a favore del subappaltatore o del cottimista sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC del subappaltatore e/o del cottimista, ai sensi del successivo Art. 54, commi 1 e 2, per quanto disposto dall’art. Ai sensi d ell’articolo 118105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; b) alla conclusione dell'eventuale procedura di cui all’art. 30, comma 6, d el decreto legi slativo del D.Lgs. n. 163 d el 2006, i pagament i al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati al l’acquisizione de l DURC de l su bappaltatore 50/2016 e di copia cui al precedente Art. 29, comma 4, attivata dal RUP nei confronti del subappaltatore o del cottimista (per il mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettivasubappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105, ove dovuticomma 18, ultimo periodo dello stesso X.Xxx. n. 50/2016, impiegato nell’esecuzione del contratto); c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo Art. 69 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (tracciabilità dei pagamenti) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. modif.; d) alle limitazioni di cui ai successivi Artt. 53, comma 2 e 54, comma 4 (secondo quanto indicato nel successivo Art. 53, comma 2, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dei subappaltatori e/o dei cottimisti, la Stazione appaltante committente può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo - la Stazione appaltante committente attiva le procedure elencate nel successivo Art. 54, comma 4 in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva). 34. Qualora l’appalt atore Se l’appaltatore non prov veda provvede nei t ermini termini agli adempiment i adempimenti di cui ai commi 1 e 23 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante pu ò imporgl i committente sospende l’erogazione delle rate di ade mpiere al la t rasmissione e ntro 1 0 ( dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ult eriore inadempimento, sospendere l’erog azione del le rat e di accont o acconto o di sal do saldo fino a che l’appaltatore non provvedaadempie a quanto previsto. 45. La documentazione contabile di cui al comma 1 de ve dare at to se paratamente de gli deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali one ri oneri per la sicurezza da interferenze da liquidare al subappaltatore.subappaltatore o al cottimista ai sensi del precedente Art. 48, comma 4, lettera b) e, quindi, se al subappaltatore o al cottimista sono stati affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC); 5b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore e/o del cottimista relativo alle prestazioni fatturate; c) l’individuazione delle categorie di opere, tra quelle di cui all’allegato «A» al d.P.R. n. 207/2010, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui al precedente Art. 48, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’Allegato «B» o «B.1» al predetto d.P.R. n. 207/2010; 6. Ai sensi dell’articolo dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante committente. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore o il cottimista in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) dello stesso art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 (quando la Stazione appaltante committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in quanto il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore o del cottimista se la natura del contratto lo consente), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo in relazione ai suddetti obblighi retributivi e contributivi. 7. Ai sensi dell’art. 17, ult imo commacomma 6, del d.P.R. n. 633 d el 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agost o 2006, n. 248633/1972 e succ. modif., gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale, se ed in quanto applicabile ad esse la procedure di “reverse charge” (inversione contabile). 8. Ai sensi dell’art. 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante committente e l’aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato: a) all’emissione dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL), a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati, secondo quanto previsto dal precedente Art. 27; b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della Direzione Lavori, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore o al cottimista, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore o dallo stesso cottimista; c) alla condizione che l’importo da riconoscere al subappaltatore o al cottimista, non ecceda l’importo dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l’importo del contratto di subappalto o di cottimo depositato agli atti della Stazione appaltante committente; d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all’appaltatore. 9. La Stazione appaltante committente può opporre al subappaltatore e al cottimista le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o più d’una delle condizioni di cui al comma 8, nonché l’esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore o del cottimista non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all’art. 1262, primo comma, del codice civile.

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Pagamento dei subappaltatori. 1. La St azione appalt ante Stazione appaltante non prov vede provvede al paga mento pagamento diretto de i su bappaltatori dei subappaltatori e de i cot timisti e l’appaltatore dei cottimisti, tranne che nell'ipotesi di cui all'art. 37, comma 11, del Codice dei contratti. 2. L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagament o effet tuato pagamento effettuato a proprio fav orefavore, c opia d elle f atture copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrispost i corrisposti ai medesimi subappalt atori subappaltatori o cot timisticottimisti, con l ’indicazione de lle l'indicazione delle eventuali ritenute d i g aranzia e ffettuate. L imitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali ex art . 72, comma 4, regolamento generale, diversi dalla cat egoria prevalente, di importo superiore al 15% del t otale d ei lav ori, co me prev isto d all’articolo 4, co mma 2, let tera b) , e dall’articolo 47, comma 1, lettera b), la St azione appalt ante pro vvede a co rrispondere d irettamente ai subappaltatori e ai cot timisti l’importo dei lavori eseguiti dagli st essi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 ( venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che i ndichi la part e d ei lav ori esegui ti d ai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamentogaranzia effettuate. 23. Ai sensi d ell’articolo 118, comma 6, d el decreto legi slativo n. 163 d el 2006, i pagament i I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati al l’acquisizione de l DURC de l su bappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovutiall'acquisizione del D.U.R.C. del subappaltatore. 34. Qualora l’appalt atore l'Appaltatore non prov veda nei t ermini agli adempiment i di cui ai commi 1 e 2provveda, la Stazione appaltante pu ò imporgl i può imporgli con diffida scritta di ade mpiere al la t rasmissione e ntro 1 0 ( adempiere entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ult eriore ulteriore inadempimento, sospendere l’erog azione del le rat e sospende l'erogazione delle rate di accont o acconto o di sal do fino saldo a che l’appaltatore non provvedanorma degli artt. 118, comma 3, secondo periodo, del Codice dei contratti e 170, comma 7, del Regolamento di esecuzione. 45. L'ulteriore inadempimento di cui al precedente comma costituisce presupposto per l'avvio della procedura di risoluzione prevista dall'art. 136, comma 1, del Codice dei contratti, fermo restando che tale risoluzione non avrà luogo qualora l'Appaltatore dimostri che la mancata trasmissione non è conseguenza del mancato pagamento del subappaltatore. 6. La documentazione contabile di cui al comma 1 de ve deve dare at to se paratamente de gli atto separatamente degli eventuali one ri oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 57. Ai sensi dell’articolo dell'art. 17, ult imo ultimo comma, del d.P.R. n. 633 d el decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, aggiunto dall’articolo n. 633, come integrato dall'art. 35, comma 5, della del decreto legge 4 agost o luglio 2006, n. 248223, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, 1 devono essere assolti dall’appaltatore dall'Appaltatore principale.

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Pagamento dei subappaltatori. 1. La St azione appalt ante non prov vede L'amministrazione aggiudicatrice procede al paga mento pagamento diretto de i su bappaltatori e de i cot timisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltantedel subappaltatore, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagament o effet tuato a proprio fav ore, c opia d elle f atture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrispost i ai medesimi subappalt atori o cot timisti, con l ’indicazione de lle eventuali ritenute d i g aranzia e ffettuate. L imitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali ex art . 72, comma 4, regolamento generale, diversi dalla cat egoria prevalente, di importo superiore al 15% del t otale d ei lav ori, co me prev isto d all’articolo 4, co mma 2, let tera b) , e dall’articolo 47, comma 1, lettera b), la St azione appalt ante pro vvede a co rrispondere d irettamente ai subappaltatori e ai cot timisti l’importo dei lavori eseguiti dagli st essi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 ( venti) giorni dall’emissione di ciascun occasione dello stato di avanzamento e in base a quanto ammesso in contabilità dalla direzione dei lavori, una comunicazione che i ndichi la part e d ei lav ori esegui ti d ai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi d ell’articolo 118Sugli importi da liquidare al subappaltatore sono operate le ritenute dell'art. 43, comma 6, d el decreto legi slativo n. 163 d el 2006, i pagament i al 4 della lp 26/1993. Le ritenute sono svincolate con il pagamento a saldo del subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati al l’acquisizione de l DURC de l su bappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. 3. Qualora l’appalt atore non prov veda nei t ermini agli adempiment i di cui ai commi 1 e 2, la Stazione appaltante pu ò imporgl i di ade mpiere al la t rasmissione e ntro 1 0 ( dieci) giorni, con diffida scritta eSe l'appaltatore, in caso corso di ult eriore inadempimentoesecuzione, sospendere l’erog azione comunica alla direzione dei lavori contestazioni in ordine alla regolare esecuzione del subappalto e se le rat e eventuali contestazioni sono accertate dalla direzione dei lavori, l'amministrazione aggiudicatrice procede al pagamento della parte non contestata. Non sono opponibili dall'appaltatore altre cause di accont o o di sal do fino a che l’appaltatore non provvedasospensione del pagamento diretto del subappaltatore. L'importo trattenuto destinato al subappaltatore può essere liquidato previa soluzione delle contestazioni, accertata dalla direzione lavori ed annotata begli atti contabili. 4. La Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo, i subappaltatori sono tenuti a produrre le dichiarazioni e la documentazione contabile di cui al comma 1 de ve dare at to se paratamente de gli eventuali one ri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5previste dall’art. Ai sensi dell’articolo 17, ult imo comma, 2 del d.P.R. n. 633 d el 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agost o 2006d.p.p. 28 gennaio 2021, n. 2482- 36/Leg. e dalla disciplina attuativa. Le dichiarazioni sono effettuate mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, gli adempimenti n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate documentazione amministrativa) e si riferiscono al periodo di tempo intercorrente tra l'inizio dell'esecuzione del contratto e la data in cui la medesima dichiarazione è resa. Fino all'acquisizione delle dichiarazioni previste dal citato art. 2 del d.p.p.8 gennaio 2021, n. 2-36/Leg., l'amministrazione aggiudicatrice sospende il pagamento del corrispettivo dovuto in acconto o in saldo all'operatore economico interessato, senza diritto per lo stesso al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principalericonoscimento di interessi o altri indennizzi.

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Pagamento dei subappaltatori. 10.Xx Stazione Appaltante in ottemperanza a quanto stabilito nel “Protocollo di Intesa in materia di appalti di lavori, forniture di beni e servizi” sottoscritto tra il comune di Ancona e le Organizzazioni sindacali CGIL CISL , UIL 08/10/2019 rep. La St azione appalt ante non prov vede al paga mento diretto de i su bappaltatori e de i cot timisti e 12909 approvato con DGM n.422 del 10.09.2019 stabilisce che l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagament o effet tuato a proprio fav ore, c opia d elle f atture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrispost i ai medesimi subappalt atori o cot timisti, con l ’indicazione de lle eventuali ritenute d i g aranzia e ffettuate. L imitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali ex art . 72, comma 4, regolamento generale, diversi dalla cat egoria prevalente, di importo superiore al 15% del t otale d ei lav ori, co me prev isto d all’articolo 4, co mma 2, let tera b) , e dall’articolo 47, comma 1, lettera b), la St azione appalt ante pro vvede a co rrispondere d irettamente ai subappaltatori e ai cot timisti l’importo dei lavori eseguiti dagli st essi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, Appaltante tempestivamente e comunque entro 20 ( venti) giorni dall’emissione dalla data di ciascun sottoscrizione dello stato di avanzamento lavori, una comunicazione che i ndichi indichi la part e d ei lav ori esegui ti d ai parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi d ell’articolo 118dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii l'affidatario e, comma 6, d el decreto legi slativo n. 163 d el 2006per suo tramite, i pagament i al subappaltatoresubappaltatori, comunque effettuatitrasmettono alla Stazione Appalatante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, sono subordinati al l’acquisizione de l DURC de l su bappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettivainclusa la Cassa edile, ove dovuti. 3presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano operatvo di sicurezza. Qualora l’appalt atore non prov veda nei t ermini agli adempiment i di cui ai commi 1 e 2, Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto la Stazione appaltante pu ò imporgl Appalatante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i di ade mpiere al la t rasmissione e ntro 1 0 ( dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ult eriore inadempimento, sospendere l’erog azione del le rat e di accont o o di sal do fino a che l’appaltatore non provvedasubappaltatori. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 de ve dare at to se paratamente de gli eventuali one ri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo 17, ult imo comma, del d.P.R. n. 633 d el 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agost o 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

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Samples: Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La St azione appalt ante non prov vede al paga mento diretto de i su bappaltatori e de i cot timisti e l’appaltatore è obbligato a Ai sensi dell'art. 38 della L.R. n° 17/2003 ed ai sensi della L.R. n° 17/2007, l'appaltatore deve trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagament o effet tuato pagamento a proprio fav oresuo favore, c opia d elle f atture quietanzate relative copia delle fatture quietanziate relativamente ai pagamenti da esso corrispost i ai medesimi subappalt atori a sua volta corrisposti al subappaltatore o cot timisticottimista, con l ’indicazione de lle eventuali l'indicazione delle ritenute d i g aranzia e ffettuatedi garanzia. L imitatamente al subappalto o subaffidamento in cottimo Nel caso di strutture, impianti e opere speciali ex art . 72, comma 4, regolamento generale, diversi dalla cat egoria prevalente, di importo superiore al 15% del t otale d ei lav ori, co me prev isto d all’articolo 4, co mma 2, let tera b) , e dall’articolo 47, comma 1, lettera b)mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la St azione appalt ante pro vvede stazione appaltante sospende il successivo pagamento a co rrispondere d irettamente ai subappaltatori e ai cot timisti l’importo dei lavori eseguiti dagli st essi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 ( venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che i ndichi la part e d ei lav ori esegui ti d ai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamentofavore dell'appaltatore. 2. Ai sensi d ell’articolo 118, comma 6, d el decreto legi slativo n. 163 d el 2006, i pagament i I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati al l’acquisizione de l all'acquisizione del DURC de l su bappaltatore del subappaltatore e all'accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di copia lavoro dipendente e il versamento dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuticontributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 3. Qualora l’appalt atore l'appaltatore non prov veda provveda nei t ermini termini agli adempiment i adempimenti di cui ai commi 1 e 23, la Stazione appaltante pu ò imporgl i può imporgli di ade mpiere al la t rasmissione e ntro 1 0 ( adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ult eriore ulteriore inadempimento, sospendere l’erog azione del le rat e comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di accont o acconto o di sal do saldo fino a che l’appaltatore l'appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 de ve dare at to se paratamente de gli eventuali one ri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5. Ai sensi dell’articolo dell'articolo 17, ult imo ultimo comma, del d.P.R. n. 633 d el del 1972, aggiunto dall’articolo dall'articolo 35, comma 5, della del decreto- legge 4 agost o n. 223 del 2006, n. 248, (vi) gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore dall'appaltatore principale.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Pagamento dei subappaltatori. 1. La St azione appalt ante Stazione appaltante non prov vede provvede al paga mento pagamento diretto de i su bappaltatori dei subappaltatori e de i cot timisti dei cottimisti e l’appaltatore l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagament o effet tuato pagamento effettuato a proprio fav orefavore, c opia d elle f atture copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrispost i corrisposti ai medesimi subappalt atori subappaltatori o cot timisticottimisti, con l ’indicazione de lle l’indicazione delle eventuali ritenute d i g aranzia e ffettuatedi garanzia effettuate. L imitatamente I pagamenti al subappalto o subaffidamento in cottimo di strutture, impianti e opere speciali ex art . 72, comma 4, regolamento generale, diversi dalla cat egoria prevalente, di importo superiore al 15% del t otale d ei lav ori, co me prev isto d all’articolo 4, co mma 2, let tera b) , e dall’articolo 47, comma 1, lettera b), la St azione appalt ante pro vvede a co rrispondere d irettamente ai subappaltatori e ai cot timisti l’importo dei lavori eseguiti dagli st essi; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 ( venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che i ndichi la part e d ei lav ori esegui ti d ai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi d ell’articolo 118, comma 6, d el decreto legi slativo n. 163 d el 2006, i pagament i al subappaltatoresubAppaltatore, comunque effettuati, sono subordinati al l’acquisizione de l DURC de l su bappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettivaall’acquisizione del D.U.R.C. del subAppaltatore. Ai sensi dell'articolo 4, ove dovuti. 3. Qualora l’appalt atore non prov veda nei t ermini agli adempiment i di cui ai commi 1 e comma 2, la Stazione appaltante pu ò imporgl i di ade mpiere al la t rasmissione e ntro 1 0 ( dieci) giorni, con diffida scritta edel D.P.R. n. 207/2010, in caso di ult eriore inadempimento, sospendere l’erog azione del le rat e di accont o DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa al subappaltatore e/o di sal do fino un soggetto titolare di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile. Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento di DURC del Subappaltatore negativo per due volte consecutive, la stazione appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a che l’appaltatore 15 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario informatico di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora l’Appaltatore non provveda. 4. La documentazione contabile provveda nei termini all'adempimento di cui al comma 1 de ve dare at to se paratamente de del presente articolo, la Stazione appaltante sospende i pagamenti delle rate di acconto o di saldo, ai sensi e per gli eventuali one ri per effetti dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, fino a che l’Appaltatore non provveda. Si richiama, inoltre, la disciplina prevista dall’art. 118 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 in merito alla verifica della corresponsione al subAppaltatore degli oneri della sicurezza da liquidare al subappaltatore. 5relativi alle prestazioni affidate in subappalto. Ai sensi dell’articolo 17, ult imo ultimo comma, del d.P.R. D.P.R. n. 633 d el del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della del D.L. 4 luglio 2006 n° 223 come modificato dalla legge 4 agost o di conversione 04 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore dall’Appaltatore principale. Si richiama inoltre il disposto dei commi 3-bis e 3-ter dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

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Samples: Accordo Quadro Per Regolare L’esecuzione Dei Lavori E Le Forniture Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria