Pagamento e rateizzazione Clausole campione

Pagamento e rateizzazione. 13.1 Le bollette devono essere integralmente pagate nei tempi e con le modalità indicate sulle bollette stesse.
Pagamento e rateizzazione. Le fatture devono essere integralmente pagate con le modalità indicate sulle fatture stesse. L’utente ha la facoltà di rateizzare il pagamento del servizio qualora la fattura superi dell’80% il valore dell’addebito medio riferito alle fatture emesse nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) mesi. In tal caso il Gestore è tenuto a riconoscere all’utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura. Le somme relative al piano di rateizzazione saranno maggiorate di: a) interessi di dilazione non superiori al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) oltre a b) interessi convenzionali da ritardato pagamento solo a partire del giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato, nella misura prevista dall’art. 10 del presente Contratto. Gli interessi di dilazione non saranno applicati qualora la soglia di cui sopra sia superata a causa di: a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore; b) presenza di conguagli di importo elevato derivanti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quella vigente per cause imputabili al Gestore. Nel caso di importi oggetto di costituzione in mora, l’Utente: a) ha la facoltà di richiedere di rateizzare il pagamento. Tale piano avrà durata minima di 12 (dodici) mesi, con rate non cumulabili e una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti;
Pagamento e rateizzazione. Le fatture devono essere integralmente pagate con le modalità indicate sulle fatture stesse. L’utente ha la facoltà di rateizzare il pagamento del servizio qualora la fattura superi dell’80% i l v al ore d ell ’addebi to medio riferito alle fatture emesse nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 (xxxxxx) mesi. In tal caso il Gestore è ten uto a r i c onosc ere all’utente la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quelladi fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente è fissato nel decimo giorno solare s ucc essi vo alla scadenza della relativa fattura. Le somme relative al piano di rateizzazione saranno maggiorate di: a) interessi di dilazionenon s uperiori al tas so di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) oltre a b) interessi convenzionali da r i tardato p agamento al tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale europea (BCE) aumentato d i 3,5 ( trev irgolaci nque) p unti percentuali per il p eriodo di ritardo, con riferimento alle utenze domestiche, condomini , mi croimpres e e uten t i n on disalimentabili, in ottemperanza a quanto previsto dalla REMSI; c) tasso di cui al D. Lgs. 231/2002, p er l e res tanti utenze previsti dalla vigente normativa solo a partire del giorno di scadenza del termine prefi ssato p er i l p agamento rateizzato, nellamisura prevista dall’art. 10 del presente Contratto. Gli interessi di dilazione non saranno applicati qualora la soglia di cui sopra sia superata a causa di: a) prolungati periodi di sospensione della fatturazione per cause imputabili al Gestore; b) presenza di conguagli di importo elevato deriv anti dall’effettuazione di letture con periodicità inferiore a quellavigente per cause imputabili al Gestore. Nel caso di importi oggetto di costituzione in mora, l’Utente: a) ha la facoltà di richiedere di rateizzare il pagamento. Tale piano avrà durata minima di 12 (dodici) mesi, con rate non cumulabili e una periodi cità c orri spondente a q uel l a di fatturazione, salvo diverso accordo tra le parti; b) è tenuto ad inoltrare l’adesione al piano di rateizzazione, contestualmente al pagamento della prima rata del piano stesso, entro il quinto giorno solare an tecedente i l termi ne ultimo per il pagamento dell’importo oggetto di co stituzione in mora. In caso di mancato pagamento di una rata del piano di rateizzazione, per importi oggetto di c...
Pagamento e rateizzazione. Il pagamento verrà effettuato entro il termine di 30 gg. a decorrere dalla fine del mese di ricevimento della fattura; Il pagamento verrà effettuato mediante bonifico bancario sul c/c presso la Banca (IBAN ) Art. 6 – Ritardo nei pagamenti Nel caso di ritardo nei pagamenti verranno applicati gli interessi secondo legge con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del termine qui indicato e definito dalla norma; Art. 5 – Payment and credit Payment will/shall be made within 30 days from the end of the month of receipt of invoice. The payment will/shall be made by bank transfer to the account Art. 6 – Delays in payment If payment is overdue/late, interest will be applied according to the law starting from the day after the deadline indicated above and as specified in law. Art. 7 –

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).