PALESTRE Clausole campione

PALESTRE. La seguente condizione speciale si intende operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220339). L’assicurazione è prestata esclusivamente nei confronti dei frequentatori della palestra indicata in polizza, regolarmente iscritti e risultanti dai registri della palestra stessa.
PALESTRE. 1. Gli studenti raggiungono gli impianti sportivi provinciali accompagnati da un docente o, in casi particolari, da un Collaboratore scolastico. 2. Gli studenti utilizzano gli impianti sportivi e la palestra dell’Istituto sotto la guida di un insegnante di Educazione Fisica al fine di garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza. 3. Gli studenti devono accedere alla palestra muniti degli indumenti ginnici suggeriti dal docente. 4. Nello svolgimento delle attività gli studenti debbono adottare le norme di protezione indicate dal docente, al fine di garantire un sufficiente grado di sicurezza 5. È vietato espressamente manomettere o alterare le attrezzature ginniche, che sono di esclusiva competenza del docente 6. È vietato compiere manovre su apparati elettrici. 7. È vietato mettere in atto comportamenti irresponsabili, che possano danneggiare se stessi o gli altri. 8. È fatto divieto di accedere alla palestra con cibi e bevande.
PALESTRE. Superficie utile La superficie lorda dell'immobile depurata dalla superficie occupata dallo spessore dei muri esterni compresi nel perimetro dell’edificio.
PALESTRE. Ad ogni standard corrispondono differenti operazioni e frequenze di intervento che ne determinano il livello. Nella tabelle Allegato A (livello normale) e A1 (livello ridotto) sono specificate le operazioni e le frequenze previste per ogni standard/livello di pulizia. Il Supervisore potrà scegliere per uno specifico edificio o piano/area dello stesso lo standard/livello più confacente alle proprie necessità. Non è possibile scegliere diversi standard/livelli per singoli locali. Ogni standard si considera comprensivo dei locali accessori alla tipologia di ambiente a cui lo standard stesso è riferita. Pertanto a titolo esemplificativo lo standard "uffici" comprenderà i servizi igienici, gli spazi comuni, gli archivi, i locali fotocopiatrici, i locali ristoro, mentre lo standard "scuola materna" comprenderà le aule, i servizi igienici, gli uffici, ecc. Il Piano Dettagliato degli Interventi deve prevedere il calendario puntuale di attività a seconda degli standard richiesti dal Supervisore ed i livelli stabiliti da cui si evince il prezzo del servizio. Eventuali incrementi di operazioni e/o periodicità eventualmente necessari all'Amministrazione oltre a quanto previsto dagli standard/livelli, potranno essere gestiti tramite l'elenco delle operazioni a richiesta ed il relativo listino. I prezzi che le Amministrazioni dovranno corrispondere al Fornitore per la Pulizia Ordinaria sono quelli indicati nel Disciplinare di gara corrispondenti a ciascuno standard e livello di servizio, ribassati dal Fornitore in sede di presentazione dell’offerta economica. Tali prezzi sono al netto dell’IVA e si riferiscono al metro quadro di Superficie utile salvo ove diversamente specificato. 9.1 SPECIFICHE A PARTICOLARI STANDARD/LIVELLI DEL SERVIZIO DI PULIZIA
PALESTRE. In aggiunta alle prestazioni sopra riportate la ditta dovrà: - con frequenza quotidiana, indicativamente nell’orario dalle ore 17,00 alle ore 17,30, effettuare la pulizia dei pavimenti con lamello e garza antistatica monouso od altro metodo idoneo; - con frequenza almeno quindicinale procedere alla pulizia a fondo delle attrezzature sportive mobili e fisse; Si specifica inoltre che le palestre e le attrezzature ivi presenti dovranno essere pulite con opportuno prodotto disinfettante, registrato al Ministero della Sanità, in base alla specifica tipologia del relativo materiale da trattare. In aggiunta alle prestazioni sopra riportate la ditta dovrà per l’Aula Magna del Polo Xxxxxxx procedere alle seguenti prestazioni:
PALESTRE. 7. Gli addetti devono rifiutare l’ingresso all’impianto a chiunque possa turbare il buon andamento del servizio. 8. Gli addetti e gli utenti devono attenersi scrupolosamente alle seguenti direttive: a) ogni Associazione Sportiva utente è responsabile della conservazione del certificato medico che attesti lo stato di sanità fisica dei propri atleti all’attività sportiva svolta nell'impianto e, in caso di necessità, deve produrli in copia al gestore; b) circolare esclusivamente negli spazi assegnati al gestore per l'attività sportiva con abbigliamento e calzature idonee al decoro e alla pratica sportiva dell'impianto; c) astenersi dal fumare in tutti i locali dell’impianto, schiamazzare, correre e, comunque, tenere un contegno non corretto; d) usare l’acqua delle docce senza spreco e, in ogni caso, usare per l’igiene personale prodotti biodegradabili.
PALESTRE. 1. Per l’uso dell’impianto è dovuta dal gestore e dalle Associazioni Sportive ammesse all'uso la quota oraria a titolo di parziale rimborso del surplus dei consumi necessari a garantire lo svolgimento delle attività extrascolastiche (spese per il combustibile, acqua, energia elettrica) determinata dalla Provincia, distintamente per impianto, come segue: - Palestra I.T.S.C. “X. Xxxxxxx”, xxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxx Euro 5,68= - Palestra I.T.I.S. “X. Xxxxxxxxxx”, xxx Xxxxx, Xx Xxxxxx Euro 4,13= - Palestra I.T.S.N. “X. Xxxxx”, via Doria, La Spezia Euro 4,13= - Palestra I.T.S.C. “X. Xx Xxxxxxx”, xxx Xxxxxxxxx, Xx Xxxxxx - Xxxxxxxxxx I.T.S.C. “M. Da Passano”, Euro 6,71= via Fontevivo, La Spezia - Palestra Complesso Scolastico (I.T.S.C. “X. Xxxxxx” e Liceo Classico Scientifico Statale “X. Xxxxxxxxxxxx”), Euro 2,58= xxx xxx Xxxxxx x Xxxxxxx Euro 7,75= rapportata alle ore di utilizzo. L’importo s’intende I.V.A. inclusa. Resta fermo il pagamento per ciascun anno scolastico delle ore minime garantite in sede di offerta. 2. L’importo mensile complessivo di cui al precedente comma 1 deve essere versato dal gestore entro 15 giorni dalla scadenza di ogni mese e, comunque, previo ricevimento della fattura da parte della Provincia.
PALESTRE. Pulizia palestre e spogliatoi: scopatura palestra e lavaggio, sanificazione servizi igienici e docce. Pulizia periodica, non meno di una volta ogni quindici giorni, dei corpi dei caloriferi.

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  • Obiettivo 1. Il presente Accordo ha come scopo di consolidare le relazioni di libero scambio tra le Parti attraverso un migliore accesso al mercato dei prodotti agricoli di ciascuna di esse.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.

  • DICHIARAZIONI DELL’ASSICURATO Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio. In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa: A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di rifiutare il pagamento della somma assicurata, se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine dianzi indicato; – di trattenere i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e in ogni caso il premio convenuto per il versamento annuale. B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE: – di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza; – di ridurre la somma dovuta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose. L’inesatta dichiarazione della data di nascita dell’Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, in base alla data di nascita effettiva, del capitale assicurato. Qualora l’Assicurato, che in sede di sottoscrizione della proposta si è dichiarato “non fumatore”, inizi o ricominci a fumare (sigarette, sigari, pipa, sigarette elettroniche, ecc.), anche sporadicamente, dovrà darne comunicazione scritta alla Compagnia entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa – Ufficio Gestione Canali Proprietari – Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx, 1 – 00000 Xxxxxx – Italia. La Compagnia, al ricevimento della comunicazione, provvederà a ricalcolare il capitale assicurato in base al premio corrisposto inizialmente ed ai tassi di tariffa che sarebbero stati utilizzati alla stipula per il caso di Assicurato “fumatore”.

  • Corrispettivo contrattuale Il corrispettivo contrattuale è determinato da quanto previsto nell’Offerta economica predisposta dalla Società così come presentata in sede di riapertura del Confronto Competitivo che in formato elettronico sottoscritto digitalmente dalle parti si allega al presente contratto: 1. per i servizi energetici richiesti all’art. 4 del Capitolato su un totale di n. punti luce e degli impianti connessi, quello stabilito dall’art. 16 del Capitolato suddetto, viene stimato annualmente da offerta economica della società in € e complessivamente in € , dove il valore del parametro α è fisso per l’intera durata del servizio energetico e pari a e Δ è variabile annualmente in funzione del risparmio economico conseguito dal Comune di . 2. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto su un totale di n. punti luce relativi a impianti esclusi dai servizi energetici richiesti per l’incremento dell’efficienza energetica l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 3. per i servizi di manutenzione ordinaria richiesti all’art. 6 del Capitolato Speciale di Appalto sulle porzioni di impianti esclusi dagli interventi di efficientamento energetico e afferenti ai n. punti luce oggetto dei servizi energetici, l’importo annuale di € e complessivo di € calcolato applicando al singolo punto luce la quota annuale di €/PL al netto del ribasso del sul prezzo a base d’asta di €/PL, presentato nella offerta economica suddetta; 4. € ( / euro) relativo ai lavori di manutenzione straordinaria migliorativa degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 1 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al % dei preziari di riferimento così come determinati dall’art. 9 del Capitolato; 5. € - ( / euro) relativo ai lavori di adeguamento normativo degli impianti di illuminazione pubblica, di cui il Comune di non si impegna all’esecuzione, richiesto all’art. 7 comma 2 del Capitolato, ma che l’ente potrebbe comunque decidere di affidare alla Società sulla base dello sconto offerto sul prezzo orario della manodopera pari al % sui listini di materiali pari al

  • DICHIARAZIONI Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e preso visione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (“KID”), del set informativo e dell’informativa precontrattuale ai sensi dell’Art. 56 del Regolamento IVASS n. 40/2018 prima della sottoscrizione del contratto. Il Contraente, essendo stato avvertito della possibilità di ricevere il set informativo attraverso chiavetta USB (modalità non cartacea) o in modalità cartacea, sceglie la modalità: NON CARTACEA (consegna su chiavetta USB) CARTACEA Dichiara altresì di disporre di adeguati strumenti tecnici e conoscenze che gli consentono di consultare e gestire autonomamente i documenti in formato file elettronico .PDF, archiviati sul supporto durevole. Resta ferma la possibilità di richiedere gratuitamente al Collocatore copia cartacea della documentazione. Dichiara inoltre di essere consapevole che la versione aggiornata dei predetti documenti è disponibile nel sito della Compagnia e/o presso il Collocatore. Il sottoscritto: ▪ esprime il consenso alla stipula dell’assicurazione sulla propria vita ai sensi dell’art. 1919 del Codice Civile; ▪ dichiara di avere il domicilio (ai sensi dell'art 43, 1° comma, del codice civile) in Italia o in uno Stato nel quale la Compagnia sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi; ▪ dichiara di autorizzare la Compagnia a richiedere l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ dichiara di autorizzare la banca del debitore a procedere con l’addebito sul conto corrente indicato nel mandato per addebito diretto, riportato di seguito; ▪ in deroga alle disposizioni della normativa vigente che prevede la notifica del preavviso di addebito almeno 14 giorni di calendario prima della scadenza, il sottoscritto dichiara che l’allegato A – consegnato contestualmente al mandato consegnato contestualmente alla lettera di conferma e nel quale sono indicati l’importo e la data di scadenza degli addebiti – vale come comunicazione di preavviso; ▪ dichiara di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di assicurazione consegnate; ▪ accetta integralmente il contenuto delle stesse, ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconosce la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa antiriciclaggio, ove applicabile; ▪ dichiara si essere a conoscenza che il contratto è concluso e produce i propri effetti secondo le modalità definite all’Art. 2 delle Condizioni di assicurazione.

  • Funzionamento Le parti sociali di cui all’art.1 dello Statuto assicureranno la gestione delle risorse economiche di cui al Titolo IV del CCNL e la loro ripartizione, nell’ambito dell’EBNAIP che fungerà da Segreteria operativa.

  • PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

  • DICHIARAZIONE Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

  • Accettazione La Società ……………………………, autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP o D.M. n. …….. del ……………… pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (o suo supplemento n. ) n. del , dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il bando, il disciplinare ed il presente capitolato e quant’altro ad esso allegato e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute.