PARERE Clausole campione

PARERE. A seconda dei casi: (Parere senza riserve, se non sono stati posti limiti alla portata dell’esame, in assenza di spese non ammissibili e/o con un adeguato trattamento da parte dell’ Ente esecutore): Oppure: (Parere con riserva, se sono stati posti limiti alla portata dell’esame e/o se i casi di inammissibilità della spesa così come il loro trattamento da parte dell’ Ente esecutore richiedono un parere con riserva, ma non giustificano un parere negativo per tutte le spese interessate): Oppure: (Parere negativo, se sono stati posti notevoli limiti alla portata dell’esame e/o se i casi di inammissibilità della spesa e/o le irregolarità riscontrate così come il loro trattamento da parte dell’ Ente esecutore sono tali che non è possibile trarre una conclusione sull’affidabilità del rendiconto finale di spesa senza un considerevole lavoro supplementare):
PARERE. 1. Al termine dell’istruttoria svolta ai sensi del regolamento sulle procedure, l’AGCM chiede alla Banca d’Italia il parere di cui all’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, trasmettendo altresì la documentazione rilevante. La Banca d’Italia si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di parere e della relativa documentazione. 2. Nell’ipotesi in cui vengano presentati impegni da parte del professionista, l’AGCM, ove non ritenga la pratica commerciale manifestamente grave e scorretta ai sensi dell’articolo 27, comma 7, del Codice del Consumo, ovvero non ritenga manifestamente inidonei gli impegni proposti, invia la relativa documentazione alla Banca d’Italia, che rilascia il parere di cui al comma precedente entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta di parere e della connessa documentazione. 3. In base a quanto previsto nell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il rispetto della regolazione vigente da parte del professionista esclude, limitatamente a tale profilo, la configurabilità di una condotta contraria alla diligenza professionale. 4. Decorso il termine per il rilascio del parere, l’AGCM può adottare il provvedimento di sua competenza.
PARERE. Ai sensi art.147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, visti i presupposti di fatto del presente atto e le ragioni e disposizioni di legge sopra richiamate si esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, dando altresì atto, ai sensi art. 6 bis L. 241/90 così come introdotto dalla L. 190/2012, dell'assenza di conflitto di interessi in qualità di responsabile del procedimento. Piacenza, 31/08/2020
PARERE. 2.2.1 Il prestito verrà concesso previa autorizzazione della Direzione regionale Musei Veneto, sentiti i direttori dei singoli Musei ed eventualmente i competenti restauratori. Nel caso di prestiti all’estero l’autorizzazione al prestito sarà concessa previo parere di competenza della Direzione Generale Musei, fermo restando quanto previsto dal D. Lgs 42/2004 art. 66 e dalla circ. della Dg-ABAP 29/2019
PARERE. E’ un atto a carattere ausiliario, consistente in una manifestazione di giudizio, con cui i soggetti dell’amministrazione consultiva mirano ad illuminare, consigliare, erudire i soggetti dell'amministrazione attiva. Esso può essere: • facoltativo, se è rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione attiva richiederlo o meno; • obbligatorio, se una legge impone all'amministrazione attiva di richiederlo all'organo consultivo: la mancata richiesta del parere comporta l'invalidità dell'atto per violazione di legge. Il parere obbligatorio, a sua volta, può essere vincolante o non vincolante, a seconda che il soggetto richiedente sia tenuto o meno ad uniformarsi ad esso. I pareri emessi dalle commissioni consiliari riguardano essenzialmente il merito dell’atto che deve essere assunto, cioè se il contenuto di questo sia opportuno o meno, oppure se vada modificato.
PARERE. In base a quanto precede e tutto ciò fatto salvo; fatti altresì salvi in ogni caso i punti in appresso elencati, siamo del parere che: 3.1 Aspetti giuridici specifici del Paese [per quanto rileva]
PARERE. La materia, trattandosi di orario di lavoro è in primo luogo disciplinata dal DLGS 66/2003 e successive modifiche che ad oggi disciplina l’orario di lavoro. L’articolo 2 del DLGS ne stabilisce il campo di applicazione generale. La sanità pubblica rientra in quest’ambito.
PARERE. La società istante mira a dimostrare unicamente la sussistenza della seconda esimente.
PARERE. La transazione deve essere preceduta dal parere dell’avvocato che difende l’amministrazione (dall’Avvocatura di Stato ove si tratti di un’amministrazione statale), con il quale devono essere ponderati i diversi interessi sottesi alla decisione di transigere. È dunque improntato a superficialità e negligenza il comportamento di alcuni amministratori di un ente pubblico che hanno stipulato una transazione sulla base di un parere, generico ed apodittico, mentre sarebbe stata necessaria un’approfondita analisi, chiedendo il parere di un organo a ciò deputato dall’ordinamento, quale l’Avvocatura generale dello Stato (Corte Conti reg. Lazio, sez. giur., 13 dicembre 2005, n. 2921).