Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale e di confronto a favore delle lavoratrici. Al gruppo di lavoro per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti: 1) svolgere attività di studio e di ricerca, anche a fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro; 2) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo; 3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso; 4) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Pari opportunità. 1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l’obiettivo di valorizzare le risorse femminili.
2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.
3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.
4. Le parti convengono sulla suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di realizzarecui all’articolo che precede.
5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, in attuazione può sostituire fino a due dei suoi membri – anche ai fini dei permessi – con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.
6. Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare: − iniziative di valorizzazione delle disposizioni legislative in tema risorse femminili; − politiche di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità conciliazione dei tempi di opportunità uomo donna nel vita e di lavoro anche attraverso attività l’utilizzo di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale e di confronto a favore delle lavoratrici. Al gruppo di lavoro per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1) svolgere attività di studio e di ricerca, finanziamenti previsti dalla legge; − piani formativi rivolti alle lavoratrici anche a fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo attraverso l’utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile dalle leggi e la crescita professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulantidai fondi interprofessionali.
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Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità volontà di realizzare, in attuazione delle della raccomandazione CEE del 13/12/1984 n. 635, e alle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, con particolare riferimento alla legge n.125 del 1991, interventi che favoriscano favoriscono parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale e aziendale) a favore delle lavoratrici. Al A tal fine costituiscono nell'ambito della Commissione Paritetica un gruppo di lavoro per le pari opportunità cui sono assegnati i seguenti compiti:
1) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche a al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) predisporre schemi di progetti di "Azioni Positive" (finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale);
3) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeoSociale Europeo;
34) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
45) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e verificare la crescita professionalecorretta applicazione della legge 125/1991. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità volontà di realizzare, in attuazione delle della raccomandazione CEE del 13/12/1984 n. 635, e alle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, con particolare riferimento alla legge n. 125 del 1991, interventi che favoriscano favoriscono parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale e aziendale) a favore delle lavoratrici. Al A tal fine costituiscono nell’ambito della Commissione Paritetica un gruppo di lavoro per le pari opportunità cui sono assegnati i seguenti compiti:
1) . svolgere attività di studio e di ricerca, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche a al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione l’andamento dell’occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) . predisporre schemi di progetti di “Azioni Positive” (finalizzati anche a favorire l’occupazione femminile e la crescita professionale);
3. studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeoSociale Europeo;
3) 4. studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività un’interruzione dell’attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e 5. verificare la crescita professionalecorretta applicazione della legge n. 125/1991. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione l’applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività sull’attività svolta alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Pari opportunità. Le parti Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Al gruppo di lavoro In seno all’Ente Bilaterale Nazionale del settore Turismo è istituita la Commissione permanente per le pari opportunità opportunità, alla quale sono assegnati i seguenti compiti:
1a) svolgere attività di studio studiare l’evoluzione qualitativa e di ricercaquantitativa dell’occupazione femminile nel set- tore, anche a fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro, ivi compresi quelli elaborati dall’Osservatorio sul mercato del lavoro;
2b) studiare la seguire l’evoluzione della legislazione vigente italiana, europea e le esperienze internazionale in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità materia di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeopari opportunità nel lavoro;
3c) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 promuovere interventi idonei per favorire facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività l’attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stessoun’interruzione dell’at- tività lavorativa, favorendo anche l’utilizzo dello strumento del contratto d’inseri- mento/reinserimento;
4d) individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l’attività lavorativa a seguito dei casi di astensione, aspettativa e congedo, così come previsti dalla legge n. 53 dell’8 marzo 2000;
e) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile l’occupazione femmini- le e la crescita professionale. L'eventuale adesione , utilizzando anche le opportunità offerte dalla legisla- zione vigente e dai Fondi comunitari preposti;
f) favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di “mobbing” nel sistema delle aziende relazioni di lavoro;
g) analizzare i dati quantitativi e qualitativi che perverranno dagli Organismi paritetici relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali;
h) raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, accordi di cui all’articolo 9 della legge n. 53 dell’8 marzo 2000 e diffondendo le parti promuoveranno la conoscenzabuone pratiche;
i) individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nel luogo di lavoro, costituisce titolo per l'applicazione con particolare riguardo a quella salariale e di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.accesso alla forma- zione professionale;
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Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n. 635, recepita con Legge 10/4/1991 n. 125, e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrici. Al Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1) opportunità, con il compito di: svolgere attività di studio e di ricerca, nell’ambito del ruolo dell’Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche a al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione l’andamento dell’occupazione femminile nei settori nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare ; verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) le altre situazioni nei Paesi della Comunità Europea; predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionaleAzioni Positive. L'eventuale L’eventuale adesione delle aziende degli Istituti agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui dei quali le parti Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di lavoro di cui al 2° comma del presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività sull’attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
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Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n. 635, recepita con Legge 10.4.1991 n. 125, e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrici. Al Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1) opportunità, con il compito di: - svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito del ruolo dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche a al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare ; - verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) le altre situazioni nei Paesi della Comunità Europea; - predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionaleAzioni Positive. L'eventuale adesione delle aziende degli Istituti agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui dei quali le parti Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di lavoro di cui al 2° comma del presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari
Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità sull’opportunità di realizzare, in attuazione delle armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a livello contrattuale nazionale e aziendale e ciò viene prevista l’istituzione di confronto a favore delle lavoratrici. Al gruppo di lavoro appositi comitati paritetici per le pari opportunità sono assegnati opportunità, istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con più di 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un numero inferiore di dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti:
1a) svolgere attività raccolta dei dati relativi alle materie di studio propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di ricercasviluppo professionale, che tengano conto anche a fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente e le esperienze della posizione delle lavoratrici in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base seno alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto famiglia: - accesso ai corsi di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest'ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il contratto nazionaleFondo sociale europeo e quello regionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - processi di mobilità. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. Le Strutture, previa intesa con i soggetti di cui all’art.77, nel promuovere le forme di partecipazione, adottano il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27/11/1991, n. 92/131/CEE. Le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce allo scopo di fornire linee guida uniformi allegano a titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulantiesemplificativo un codice tipo (allegato l).
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Pari opportunità. 1) Le parti Parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative europee e nazionali in tema di parità uomo uomo-donna, interventi che favoriscano parità di pari opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Al gruppo di lavoro per le .
2) Con riferimento alle tematiche relative alle pari opportunità opportunità, all’E.BI.P.I.C. sono assegnati i seguenti compiti:
1) svolgere attività di studio : - studiare l'evoluzione qualitativa e di ricerca, anche a fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento quantitativa dell'occupazione femminile nei settori nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la ; - seguire l'evoluzione della legislazione vigente italiana, europea e le esperienze internazionale in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità materia di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 pari opportunità nel lavoro; - promuovere interventi idonei per favorire facilitare il reinserimento nel mercato del lavoro di donne o uomini che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa; - individuare iniziative di aggiornamento e formazione professionale, anche al fine di salvaguardare la professionalità di coloro che riprendono l'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo a seguito dei casi di lavoro stesso;
4) astensione, aspettativa e congedo, cosi come previsti dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53; - predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla Legge n. 125/1991 e dai fondi comunitari preposti; - favorire interventi efficaci per prevenire atti comportamentali di "mobbing" nel sistema delle relazioni di lavoro; - analizzare i dati quantitativi e qualitativi relativi alle procedure e le soluzioni individuate in relazione a molestie sessuali; - raccogliere ed analizzare le iniziative ed i risultati conseguiti in materia di azioni positive favorendo le iniziative legate agli accordi di cui all'articolo 9 della Legge n. 53/2000 e diffondendo le buone pratiche; - individuare iniziative volte al superamento di ogni forma di discriminazione nei luogo di lavoro, con particolare riguardo a quella salariale e di accesso alla formazione professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
3) Annualmente l’E.BI.P.I.C. presenterà un rapporto, completo di materiali raccolti ed elaborati. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente In questa sede riferirà sull'attività svolta sulla propria attività alle Organizzazioni stipulantistipulanti presentando tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta una posizione comune tra le Organizzazioni stesse, quanto le valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.
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Samples: Collective Labor Agreement
Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984 n. 635 e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale) a favore delle lavoratrici. Al gruppo Gruppo di lavoro per le pari opportunità Pari Opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche a al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeoSociale Europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 56/87 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo Gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre schemi di progetti di azioni positive Azioni Positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo Gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
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Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della raccomandazione CEE del 13 dicembre 1984, n. 635, recepita con legge 10 aprile 1991, n. 125, e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrici. Al Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1) opportunità, con il compito di: - svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito del ruolo dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche a al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare ; - verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) le altre situazioni nei Paesi della Comunità europea; - predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionalepositive. L'eventuale adesione delle aziende degli Istituti agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui dei quali le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di lavoro di cui al 2° comma del presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
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Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità sull’opportunità di realizzare, in attuazione delle armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a livello contrattuale nazionale e aziendale e ciò viene prevista l’istituzione di confronto a favore delle lavoratrici. Al gruppo di lavoro appositi comitati paritetici per le pari opportunità sono assegnati opportunità, istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con più di 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un numero inferiore di dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti:
1a) svolgere attività raccolta dei dati relativi alle materie di studio propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di ricercasviluppo professionale, che tengano conto anche a fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente e le esperienze della posizione delle lavoratrici in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base seno alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto famiglia: • accesso ai corsi di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest'ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il contratto nazionaleFondo sociale europeo e quello regionale; • flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part- time; • processi di mobilità. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulantiun quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi.
Appears in 1 contract
Pari opportunità. 1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni miste per l’analisi e la valuta- zione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programma- re azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l’obiettivo di valorizzare le risorse femminili.
2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disci- plina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali.
3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile.
4. Le parti convengono sulla suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da tra- sferire alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di realizzarecui all’articolo che precede.
5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali delle lavoratrici/lavoratori stipulanti il presente contratto, in attuazione può sostituire fino a due dei suoi membri – anche ai fini dei permessi – con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.
6. Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare: – iniziative di valorizzazione delle disposizioni legislative in tema risorse femminili; – politiche di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità conciliazione dei tempi di opportunità uomo donna nel vita e di lavoro anche attraverso attività l’utilizzo di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale e di confronto a favore delle lavoratrici. Al gruppo di lavoro per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1) svolgere attività di studio e di ricerca, finanziamenti previsti dalla legge; – piani formativi rivolti alle lavoratrici anche a fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo attraverso l’utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dalle leggi e dai fondi interprofessionali; – sviluppo e diffusione di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulantibuone prassi.
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Samples: Collective Labor Agreement
Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità sull’opportunità di realizzare, in attuazione delle armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo- donna nel lavoro. In relazione a livello contrattuale nazionale e aziendale e ciò viene prevista l’istituzione di confronto a favore delle lavoratrici. Al gruppo di lavoro appositi comitati paritetici per le pari opportunità sono assegnati opportunità, istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con più di 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un numero inferiore di dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti:
1a) svolgere attività raccolta dei dati relativi alle materie di studio propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di ricercasviluppo professionale, che tengano conto anche a fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente e le esperienze della posizione delle lavoratrici in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base seno alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto famiglia: - accesso ai corsi di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest'ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il contratto nazionaleFondo sociale europeo e quello regionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part-time; - processi di mobilità. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto. I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. - Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro Le Strutture, previa intesa con i soggetti di cui all’art.77, nel promuovere le forme di partecipazione, adottano il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27/11/1991, n.92/131/CEE. Le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce allo scopo di fornire linee guida uniformi allegano a titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulantiesemplificativo un codice tipo (allegato 1).
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Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità (Vedi accordo di realizzare, rinnovo in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale e di confronto a favore delle lavoratrici. Al gruppo di lavoro per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:nota)
1) svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito delle attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche a al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base alla legge L. n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni organizzazioni stipulanti. N.d.R.: L'accordo 2 luglio 2004 prevede quanto segue:
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Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità sull’opportunità di realizzare, in attuazione delle armonia con quanto previsto dalle raccomandazioni CEE e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive ed alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a livello contrattuale nazionale e aziendale e ciò viene prevista l’istituzione di confronto a favore delle lavoratrici. Al gruppo di lavoro appositi comitati paritetici per le pari opportunità sono assegnati opportunità, istituiti presso ciascuna struttura sanitaria, con più di 500 dipendenti, fatti salvi diversi accordi tra le parti, o a livello provinciale per le strutture con un numero inferiore di dipendenti, al fine di favorire apposite forme di partecipazione dei lavoratori, che svolgono i seguenti compiti:
1a) svolgere attività raccolta dei dati relativi alle materie di studio propria competenza, che l’amministrazione è tenuta a fornire;
b) formulazione di proposte in ordine ai medesimi temi anche ai fini della contrattazione integrativa;
c) promozione di iniziative volte ad attuare le direttive dell’Unione Europea per l’affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone, nonché azioni positive ai sensi della legge n. 125/1991. Nell’ambito dei vari livelli di relazioni sindacali previsti per ciascuna delle materie sottoindicate, sentite le proposte formulate dai Comitati per le pari opportunità, sono previste misure per favorire effettive parità nelle condizioni di lavoro e di ricercasviluppo professionale, che tengano conto anche a fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente e le esperienze della posizione delle lavoratrici in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base seno alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto famiglia: - accesso ai corsi di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti modalità di svolgimento degli stessi anche ai fini del perseguimento di un effettivo equilibrio, utilizzando per quest'ultimo aspetto anche corsi di 150 ore, il contratto nazionaleFondo sociale europeo e quello regionale; - flessibilità degli orari di lavoro in rapporto agli orari dei servizi sociali nella fruizione del part- time; - processi di mobilità. Le aziende e gli enti favoriscono l’operatività dei Comitati e garantiscono tutti gli strumenti idonei al loro funzionamento. In particolare, valorizzano e pubblicizzano con ogni mezzo, nell’ambito lavorativo, i risultati del lavoro da essi svolto I Comitati per le pari opportunità rimangono in carica per la durata di un quadriennio e comunque fino alla costituzione dei nuovi. Le Strutture, previa intesa con i soggetti di cui all’art.77, nel promuovere le forme di partecipazione, adottano il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione del 27/11/1991, n.92/131/CEE. Le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce allo scopo di fornire linee guida uniformi allegano a titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulantiesemplificativo un codice tipo (allegato 1).
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Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzareNel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche delle leggi vigenti concernenti l'occupazione femminile ed in armonia con quanto previsto dalle Raccomandazioni, in attuazione delle disposizioni legislative Rego- lamenti e Xxxxxxxxx UE recepite dallo Stato italiano in tema di parità uomo uomo-donna, interventi che favoriscano parità si con- viene sulla opportunità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso realizzare attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva pa- xxxx di opportunità uomo-donna nel lavoro, nonchè ad esaminare le problematiche relative al rispetto della dignità della persona in base alle disposizioni legislative in materia, al fine di una opportuna sensibilizzazione negli ambienti di lavoro. In tale logica, durante la vigenza del presente contratto collettivo nazionale di lavoro, nel- l'ambito dell'Osservatorio nazionale opererà una apposita Commissione paritetica nazio- nale composta da dodici membri (6 designati dalle OO.AA. e aziendale e di confronto a favore delle lavoratrici. Al gruppo di lavoro per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti6 designati dalle XX.XX.), alla quale è affidato il compito di:
1a) svolgere attività di studio e di ricerca, anche a fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare esaminare l'andamento dell'occupazione femminile del settore;
b) seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) esaminare le problematiche connesse all'accesso del personale femminile alle attività professionali non tradizionali;
d) studiare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
e) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti luoghi di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente , anche attraverso ricerche sulla diffusione e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeocaratteristiche del fenomeno;
3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale. L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
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Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione delle disposizioni legislative in tema di parità uomo donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale e di confronto a favore delle lavoratrici. Al gruppo di lavoro per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1) svolgere attività di studio e di ricerca, anche a fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare la legislazione vigente e le esperienze in materia, a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) ; predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale. .
4) L'eventuale adesione delle aziende agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionale, di cui le parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo per l'applicazione di benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di cui al presente articolo si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Pari opportunità. Le parti convengono sulla opportunità di realizzare, in attuazione della Raccomandazione CEE del 13 Dicembre 1984 n. 635, recepita con Legge 10.4.1991 n. 125, e delle disposizioni legislative in tema di parità uomo uomo-donna, interventi che favoriscano parità di opportunità uomo uomo-donna nel lavoro anche attraverso attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione e attivazione di azioni positive a livello contrattuale nazionale e aziendale ai vari livelli contrattuali e di confronto (nazionale, territoriale, aziendale), a favore delle lavoratrici. Al Viene costituito un gruppo paritetico di lavoro per le pari opportunità sono assegnati i seguenti compiti:
1) opportunità, con il compito di: - svolgere attività di studio e di ricerca, nell'ambito del ruolo dell'Osservatorio sul mercato del lavoro ai vari livelli, anche a al fine di acquisire elementi conoscitivi per analizzare l'andamento dell'occupazione femminile nei settori nel settore, utilizzando a tal fine dati disaggregati per sesso, livello di inquadramento professionale e tipologia dei rapporti di lavoro;
2) studiare ; - verificare la legislazione vigente e le esperienze in materia, anche confrontandole con la situazione degli altri settori a livello nazionale e comunitario, con particolare riferimento alle modalità di utilizzo dei finanziamenti previsti dal Fondo sociale europeo;
3) studiare convenzioni tipo in base alla legge n. 56/1987 per favorire il reinserimento nel mercato del lavoro di donne che desiderino riprendere l'attività dopo un'interruzione dell'attività lavorativa per una delle cause che saranno individuate dal gruppo di lavoro stesso;
4) le altre situazioni nei Paesi della Comunità Europea; - predisporre schemi di progetti di azioni positive finalizzati anche a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionaleAzioni Positive. L'eventuale adesione delle aziende degli Istituti agli schemi di progetto di formazione professionale concordemente definiti e recepiti dalle Organizzazioni stipulanti il contratto nazionaleContratto Nazionale, di cui dei quali le parti Parti promuoveranno la conoscenza, costituisce titolo TITOLO per l'applicazione di la fruizione dei benefici previsti dalle disposizioni di legge vigenti in materia. Il gruppo di lavoro di cui al 2o comma del presente articolo Art. si riunirà di norma trimestralmente ed annualmente riferirà sull'attività svolta alle Organizzazioni stipulanti.
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Samples: Contratto Delle Guardie Campestri