Commissione Pari Opportunità. Le Parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità ed alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, si impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici. In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono di fatto escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione lavoro e gli inserimenti professionali. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/1984 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e alla individuazione di eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro. In relazione a ciò, è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNL;
b) proporre, sulla base di una analisi della situazione e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, azioni positive (di cui al comma 2 art. 1 legge 125/91) da promuovere ai sensi del comma 3 art.1 della stessa legge e seguire lo sviluppo della legislazione nazionale e comunitaria in materia;
c) individuare specifici progetti di azioni positive da concordare tra datori di lavoro e XX.XX. ai sensi del comma 4 art. 2 legge 125/91;
d) sollecitare e verificare la redazione delle relazioni biennali previste dal comma 1 art. 9 della legge 125/91;
e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno. Inoltre, le parti concordano di istituire a livello aziendale e territoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità finalizzata: - alla informazione sui programmi di assunzione con criteri riferiti alla dis...
Commissione Pari Opportunità. Le parti concordano di attribuire a tale commissione i seguenti compiti per favorire l’in- clusione sociale e contrastare la discriminazione sul lavoro:
a) promozione di azioni positive di genere e oltre il genere, nell’attuazione delle politiche antidiscriminatorie, favorendo progetti d’integrazione lavorativa;
b) esame delle caratteristiche del mercato del lavoro e l’andamento dell’occupazione femminile nel settore;
c) individuazione delle iniziative in materia di orientamento e formazione professionale, al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro favorendo la diversifica- zione delle scelte lavorative, anche in lavori non tradizionalmente femminili;
d) monitoraggio degli interventi e prestazioni contrattualmente previsti a sostegno della maternità e genitorialità.
Commissione Pari Opportunità. 1. La Commissione Pari Opportunità costituisce lo strumento per favorire l’inclusione sociale, contrastare ogni forma di discriminazione sul lavoro, sostenere buone pratiche di gestione delle diversità economiche, sociali e culturali.
2. A tal fine la Commissione attua ogni utile iniziativa ed in particolare:
a) promuove azioni positive di genere e oltre il genere, nell’attuazione delle politiche antidiscriminatorie, favorendo progetti d’integrazione lavorativa;
b) esamina le caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore;
c) individua le iniziative in materia di orientamento e formazione professionale, al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro favorendo la diversificazione delle scelte lavorative, anche in lavori non tradizionalmente femminili;
d) monitora gli interventi e le prestazioni contrattualmente previsti a sostegno della e genitorialità.
e) promuove iniziative atte ad individuare strumenti idonei, sulla base di una analisi degli scenari lavorativi, al fine di prevenire ed affrontare le eventuali forme di molestie e violenze nei luoghi di lavoro, recependo quanto definito dall'Accordo Quadro Interconfederale del 26 gennaio 2016 sulle molestie e le violenze nei luoghi di lavoro (allegato 10).
Commissione Pari Opportunità. Le parti concordano di istituire Commissioni di pari opportunità a li- vello territoriale nonché a livello aziendale per le imprese la cui tipologia sarà individuata territorialmente e finalizzate a: • formazione di programmi e progetti mirati a rimuovere le cause che pregiudicano di fatto la realizzazione di pari opportunità e la indivi- duazione di misure di valorizzazione del lavoro femminile; • promozione dell’assunzione di personale femminile in attività pro- fessionali non tradizionali, al fine di agevolare la collocazione delle lavoratrici in un più ampio arco di posizioni di lavoro.
Commissione Pari Opportunità. Le parti concordano di attribuire a tale commissione i seguenti compiti: a) esame degli andamenti del mercato del lavoro in relazione all’occupazione femminile; b) esame delle problematiche connesse all’accesso del personale femminile ad attività formative e/o lavori non tradizionalmente femminili; c) studio di interventi idonei a facilitare l’inserimento delle lavoratrici; d) promozioni di azioni positive ex legge 125/91; e) esame delle richieste relative al riconoscimento delle prestazioni a sostegno della maternità; f) monitoraggio degli interventi contrattualmente previsti a sostegno della maternità.
Commissione Pari Opportunità. 14 DIRITTI SINDACALI 15
Commissione Pari Opportunità. Si propone una composizione di 8 membri. Direzione Risorse Umane e Sistemi Direzione Risorse Umane e Sistemi Divisione Ipermercati Divisione Supermercati La Commissione Pari Opportunità avrà il compito di:
1. operare, monitorare ed analizzare la composizione sociale dell’occupazione in riferimento alle differenze di genere ed alle problematiche dell’integrazione;
2. individuare eventuali vincoli alla realizzazione di condizioni di pari opportunità professionali e formulare proposte utili al superamento degli stessi;
3. proporre attività rivolte a favorire l’acquisizione di più elevati livelli di professionalità;
Commissione Pari Opportunità. Nell’affermare la volontà comune di promuovere pari opportunità nell’accesso al lavoro, nelle condizioni di impiego e nella formazione professionale, evitando ogni forma di discriminazione, come definita dalle vigenti normative italiane è istituita una Commissione Pari Opportunità con il compito di: • esaminare il Rapporto biennale sulla situazione dell’occupazione maschile e femminile di cui all’Art. 9, L. 125/1991, ferma restando la presentazione dello stesso alla Rappresentanza sindacale aziendale dei lavoratori, in occasione di apposito incontro; • studiare la fattibilità di proposte di azioni positive e di interventi atti a diffondere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità, nonché a promuoverne la realizzazione; • proporre iniziative per facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per maternità: • prevenire forme di molestie o di comportamento indesiderato, come quelli connessi alla razza, sesso o ad altre caratteristiche personali dei dipendenti, che abbiano lo scopo e l’effetto di violare la dignità della persona a cui tali molestie o comportamenti sono rivolti; • seguire l'evoluzione della legislazione italiana, europea e internazionale in materia di pari opportunità nel lavoro; • predisporre progetti di azioni positive finalizzati a favorire l'occupazione femminile e la crescita professionale, utilizzando anche le opportunità offerte dalla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e dai Fondi comunitari preposti; • esaminare le eventuali controversie di carattere collettivo circa l’applicazione in azienda dei principi di parità, di cui alle leggi vigenti, con l’obiettivo di promuovere una loro pacifica composizione, al fine di evitare il ricorso ad altre forme di tutela. In relazione a quest’ultimo punto, si affronteranno in questa sede, anche su segnalazione della Rappresentanza sindacale aziendale del lavoratori, eventuali problemi con l’obiettivo di esaminare la questione tempestivamente e ricercare una proposta di soluzione entro 15 giorni.
Commissione Pari Opportunità. Realizza una serie di compiti volti a favorire l’inclusione sociale e contrastare la discriminazione sul lavoro.
Commissione Pari Opportunità. Le Parti convengono sull'opportunità di realizzare, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE del 13.12.1984 n.° 635 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo - donna, attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e ad individuare eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro, attraverso l'istituzione di una commissione. La commissione sarà composta di sei membri di cui tre designati dall'azienda e tre dalle organizzazioni sindacali nazionali stipulanti. La commissione si riunirà presso la D.G. di norma con cadenza semestrale e le relative convocazioni verranno effettuate su richiesta di almeno una delle parti con un preavviso di almeno 1 mese. La commissione avrà in particolare compiti di: