Common use of Pari opportunità Clause in Contracts

Pari opportunità. 1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l’obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile. 2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali. 3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile. 4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio nazionale di cui all’art. 8. 5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri – anche ai fini dei permessi – con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.

Appears in 5 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche miste per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l’obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile. 2femminili. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali. 3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile. 4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio alla Commissione mista nazionale sulle pari opportunità di cui all’art. 8. 5all’articolo che precede. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri - anche ai fini dei permessi - con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario. Le Commissioni si riuniscono con cadenza di norma semestrale con il compito di esaminare: iniziative di valorizzazione delle risorse femminili; politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro anche attraverso l’utilizzo di finanziamenti previsti dalla legge; piani formativi rivolti alle lavoratrici anche attraverso l’utilizzo dei finanziamenti previsti dalle leggi e dai fondi interprofessionali.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l’analisi l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l’obiettivo l'obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile. 2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali. 3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate finalizzati ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile. 4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio nazionale di cui all’art. 89 del presente contratto. 5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri – anche ai fini dei permessi – con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l’analisi l analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in material. n.125 del 1991, con l’obiettivo l obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile. 2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativadi cui all art. 9 della legge medesima, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali. 3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile. 4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio all Osservatorio nazionale di cui all’artall art. 8. 58 del presente contratto. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri anche ai fini dei permessi con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario. Le Parti aziendali possono istituire un organismo paritetico sulla formazione che interagisca con Enbicredito al fine di attivare le procedure di accesso ai fondi comunitari, nazionali e regionali.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l’analisi l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l’obiettivo l'obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile. 2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali. 3. L’informativa L'informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile. 4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio all'Osservatorio nazionale di cui all’artall'art. 8. 5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri - anche ai fini dei permessi - con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1Le Parti danno atto dell’avvenuta istituzione, nella materia di cui all’oggetto, di una Commissione Paritetica, i cui intendimenti, la composizione e il programma di lavoro, sono descritti nel Regolamento approvato in seduta plenaria in data 16 aprile 2009. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l’analisi Il testo del suddetto Regolamento è parte integrante del presente CIA. La Commissione è composta da 10 membri effettivi e 2 membri supplenti. La Direzione e le RSA designeranno 5 membri effettivi e 1 membro supplente. Questa commissione si incontrerà, almeno 2 volte all’anno, fatti salvi i casi di urgenza, definiti tali da almeno due membri. La Commissione si occupa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di: - Ricostruire l’evoluzione storica della presenza femminile in azienda; - Rilevare l’eventuale esistenza di ostacoli nel sistema organizzativo e culturale aziendale nei - Individuare gli spazi professionali ed organizzativi che possono offrire opportunità qualificate al personale femminile rispetto a ciò che viene offerto a quello maschile; - Impostare interventi su questi temi a livello aziendale. Annualmente la valutazione congiunta della materia Commissione definisce un programma di lavoro (con date certe di inizio attività e termine delle pari opportunitàstesse), anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in materia, con l’obiettivo di valorizzare nonché le risorse economiche ed organizzative (a carico dell’Azienda, previa verifica congiunta di compatibilità) necessarie all’ attuazione del lavoro femminileprogramma. In tale ambito viene garantito un percorso formativo specifico per i componenti la Commissione. 2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativa, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali. 3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile. 4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio nazionale di cui all’art. 8. 5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri – anche ai fini dei permessi – con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l’analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in material. n.125 del 1991, con l’obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile. 2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativadi cui all’ art. 9 della legge medesima, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali. 3. L’informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile. 4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio nazionale di cui all’artall’ art. 88 del presente contratto. 5. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri – anche ai fini dei permessi – con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.. NOTE

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Pari opportunità. 1. Possono costituirsi aziendalmente Commissioni paritetiche per l’analisi l'analisi e la valutazione congiunta della materia delle pari opportunità, anche allo scopo di programmare azioni positive ai sensi della legislazione in material. n.125 del 1991, con l’obiettivo l'obiettivo di valorizzare le risorse del lavoro femminile. 2. Il rapporto biennale sulla situazione del personale previsto dalla vigente disciplina legislativadi cui all'art. 9 della legge medesima, forma oggetto di esame fra le Parti aziendali. 3. L’informativa L'informativa e la valutazione sono finalizzate ad individuare provvedimenti idonei alla realizzazione di pari opportunità per il personale femminile. 4. Le suddette Commissioni possono elaborare risultati e proposte anche da trasferire all’Osservatorio all'Osservatorio nazionale di cui all’artall'art. 8. 58 del presente contratto. A tali fini ciascun organo di coordinamento facente capo alle organizzazioni sindacali dei lavoratori/lavoratrici stipulanti il presente contratto, può sostituire fino a due dei suoi membri – anche ai fini dei permessi – con altri elementi facenti parte del personale: ciascuno di detti sostituti può, comunque, fruire di permessi retribuiti, per ogni tipo di impegno correlativo, nei limiti di 25 ore per ogni anno di calendario.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro