Penali e clausola risolutiva espressa Clausole campione

Penali e clausola risolutiva espressa. Qualora il Concessionario, per causa non imputabile al Concedente, non dia regolare inizio alle attività, oggetto del Contratto, entro il mese di maggio 2014 ovvero nella circostanza in cui il Concessionario interrompa l’esercizio dell’attività per oltre 20 giornate, anche non consecutive, nel corso del periodo di affidamento, pur derivanti dalla somma di più mezze giornate, il Contratto è risolto di diritto, con conseguente addebito dei danni. Nel caso in cui il Concessionario non adempia correttamente ed integralmente anche solo ad una delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente Contratto, il Concedente, a mezzo di raccomandata a.r., intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il Concedente si riserva la facoltà o di risolvere il Contratto ex art. 1456 cod. civ. o di applicare al Concessionario penali fino ad un ammontare di Euro 500,00, a seconda della gravità e reiterazione dell’inadempimento.
Penali e clausola risolutiva espressa. Nel caso in cui il concessionario non adempia correttamente ed integralmente anche solo ad una delle prestazioni dedotte a suo carico nel presente contratto, il concedente, a mezzo raccomandata a.r., intimerà al concessionario l’adempimento, fissando un termine. Qualora il concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il concedente si riserva la facoltà di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. o di applicare al concessionario penali fino ad un ammontare annuo pari al 10% del canone previsto su base annua, a seconda della gravità e reiterazione dell’inadempimento. E’ vietato al concessionario cedere ad altri l’esecuzione di tutta o di parte delle attività oggetto del contratto. In particolare il Concessionario non potrà in alcun caso trasferire a terzi, in tutto o in parte, l'attività di impresa oggetto del Contratto né trasferire a terzi, in tutto o in parte, l'azienda utilizzata per l'esercizio delle attività di impresa oggetto del Contratto.
Penali e clausola risolutiva espressa. Qualora il Concessionario, per causa non imputabile al Comune, non dia regolare inizio all’attività, oggetto della presente Concessione, trascorsi novanta giorni dalla data di sottoscrizione ovvero nella circostanza in cui il Concessionario interrompa l’esercizio dell’attività per oltre 30 giornate, anche non consecutive, nel corso dell’anno solare, pur derivanti dalla somma di più mezze giornate, il Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, con conseguente incameramento della cauzione da parte del Comune e con salvezza degli ulteriori danni patiti e patiendi da parte di quest’ultimo. Il mancato pagamento del corrispettivo pattuito entro i termini fissati per un importo superiore alla copertura della polizza fidejussoria di cui all’art. 12, così come la sub-concessione abusiva od il mutamento di destinazione dell’uso dei locali, produrranno ipso iure la decadenza della concessione per colpa del Concessionario, fermo restando l’obbligo di corrispondere il dovuto ed il risarcimento del danno a favore del Comune, a norma dell’art. 1456 Codice Civile. Qualora la Concessionaria non adempia o contravvenga agli obblighi assunti e descritti negli articoli 6,7 e 8, il Comune, a mezzo di raccomandata a.r., intimerà al Concessionario l'adempimento, fissando un termine. Qualora il Concessionario non provveda ad adempiere entro il termine indicato, il Comune si riserva la facoltà o di risolvere il Contratto ex art. 1456 cod. civ. o di applicare al Concessionario penali fino ad un ammontare annuo pari al 10% del canone annuo previsto, a seconda della gravità e reiterazione dell’inadempimento.
Penali e clausola risolutiva espressa. Previa contestazione scritta da parte del locatore di provvedere entro 15 giorni cui il conduttore non darà seguito, verranno applicate le seguenti penali da corrispondere con la prima mensilità di canone utile  Mancata esecuzione periodica dello sfalcio del manto erboso (salvo impedimento dovuto ad eventi metereologici eccezionali) Euro 300,00  Mancata osservanza degli altri obblighi del conduttore previsti all’art. 8 Euro 600,00 È fatta salva ogni altra ulteriore azione a norma di legge. Il Comune, dopo due richiami scritti, risolverà il contratto trattenendo per intero il deposito cauzionale costituito con riserva di ulteriore azione a risarcimento di eventuali danni.
Penali e clausola risolutiva espressa. Il contraente è responsabile dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali e della perfetta riuscita del servizio. Qualora il contraente incorra in ritardi o violi qualsiasi altro obbligo stabilito in contratto, l’Amministrazione procede tempestivamente alla contestazione dell’addebito per iscritto e, ove occorra e sia ancora possibile, alla costituzione in mora dell’affidatario assegnando un congruo termine per l’esecuzione della prestazione omessa o irregolare o ritardata. Il contraente può far pervenire le proprie controdeduzioni all’Amministrazione entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione; decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni fornite non siano ritenute adeguate, la penale potrà essere applicata. Per inadempimenti connessi al mancato rispetto dei termini nell’esecuzione del servizio sarà comminata, a partire dal primo giorno di ritardo, una penale pari al 0,1 per mille del valore contrattuale per ogni giorno di ritardo o frazione di esso, rispetto a tutte le tempistiche indicate nel presente contratto. L’applicazione di penali per un valore superiore al 10% dell’importo contrattuale costituisce grave negligenza contrattuale e genera il diritto dell’Amministrazione di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto. In caso di penali applicate per inadempimento delle disposizioni contrattuali, l’Amministrazione potrà rivalersi, senza alcuna formalità ed in qualsiasi momento, sull’importo della fattura in attesa di liquidazione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).