Common use of Penali in caso di ritardo Clause in Contracts

Penali in caso di ritardo. Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzione. Nel caso di entrata in azione dei mezzi spalaneve o spargisale con un ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà una penale pari ad € 25,00 per ogni mezzora di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale da trattenersi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento di un mezzo, verrà dimezzata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e potranno essere attivate le procedure per la risoluzione del contratto in danno. La Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all’appaltatore l’onere per le maggiori spese di intervento e l’eventuale danno. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

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Samples: www.comune.moncalieri.to.it, www.comune.moncalieri.to.it

Penali in caso di ritardo. Ferma restando la quantificazione Nel caso di mancato rispetto dei termini contrattuali per il ritardato adempimento nell’esecuzione delle penali come prestazioni, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,5 per mille (zero virgola cinque per mille) dell’ammontare netto contrattuale, determinata in ragione di quanto previsto all’art.113 bis del Codice. L’importo complessivo della penale non potrà superare complessivamente il 10 per cento dell’ammontare netto contrattuale. Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore dei Lavori o del responsabile Unico del Procedimento, qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo di penale superiore all’importo precedentemente definito, il Responsabile del Procedimento promuoverà l’avvio delle procedure previste di seguito per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione di eventuali penali non esonera dall’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Qualora siano previste scadenze differenziate delle varie lavorazioni contenute nell’ordinativo, oppure sia prevista l’esecuzione articolata in alcun modo la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento più parti, il ritardo della medesima penale. La ditta prende atto che singola scadenza comporta l’applicazione della penale sull’ammontare dell’importo del contratto. Ai sensi dell’art. 108 comma 4 del Codice, nel caso l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore, rispetto alle previsioni del contratto e/o del cronoprogramma, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del contratto gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilitàpuò essere inferiore a dieci giorni, per aggirare gli eventuali ostacoli compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzione. Nel caso di entrata in azione dei mezzi spalaneve o spargisale contraddittorio con un ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà una penale pari ad € 25,00 per ogni mezzora di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale da trattenersi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento di un mezzol’esecutore, verrà dimezzata qualora l’inadempimento permanga, la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e potranno essere attivate le procedure per la risoluzione del contratto in danno. La Stazione stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla penale di cui soprarisolve il contratto, sarà addebitato all’appaltatore l’onere per le maggiori spese di intervento e l’eventuale dannofermo restando il pagamento delle penali. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione detrazione, in occasione del di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una L’applicazione della penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di risoluzione contrattuale. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da Stazione Appaltante a causa a sé non imputabiledel ritardo.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Penali in caso di ritardo. Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzione. Nel caso di entrata in azione mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei mezzi spalaneve o spargisale con un lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà viene applicata una penale pari ad € 25,00 al 1,0 per ogni mezzora mille dell’importo netto contrattuale. La penale, nella stessa misura percentuale di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale da trattenersi cui al comma 1, trova applicazione anche in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento di un mezzo, verrà dimezzata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e potranno essere attivate le procedure ritardo: nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la risoluzione consegna degli stessi ai sensi del contratto in dannoprecedente articolo "Consegna e inizio dei lavori", comma 2 oppure comma 3; nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi del precedente articolo "Consegna e inizio dei lavori", comma 4; nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori; nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di opere non accettabili o danneggiate. La Stazione appaltante avrà facoltà penale irrogata ai sensi del comma 2 è disapplicata se l’Appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta il termine stabilito per l’ultimazione dei lavori di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla cui all’articolo "Termini per l'ultimazione dei lavori". La penale di cui sopraal comma 2, sarà addebitato all’appaltatore l’onere lettera a, b e c, è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per le maggiori spese di intervento e l’eventuale dannorimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al Responsabile del pagamento Procedimento da parte del Direttore dei Lavori, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardoconto finale ai fini della verifica in sede di collaudo. L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1, 2 non potrà può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà trova applicazione la legislazione vigente il successivo articolo "Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini", in materia di risoluzione contrattualedel contratto. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale penali non pregiudica il contraente avrà facoltà risarcimento di presentare controdeduzioni, supportate eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da Stazione appaltante a causa a sé non imputabiledei ritardi.

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Samples: www.comune.sorrento.na.it

Penali in caso di ritardo. Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito La misura della penale sia per le prestazioni attuative opere a misura che per quelle a corpo viene stabilita nello 1 /1000 (uno virgola 0 per mille) del prezzo contrattuale e quindi per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore all'importo del 10% del contratto, il Responsabile del procedimento avvierà le procedure previste dall'articolo 119 del Regolamento Generale. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti o fasi, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si precisa che l’applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaleapplicano ai rispettivi importi. La ditta prende atto penale è comminata dal Responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori. È ammessa, su motivata richiesta dell'Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che l’applicazione il ritardo non è imputabile all'Impresa, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione appaltante. La penale per ritardo nell'inizio dei lavori, e quella per ritardo nella ripresa dopo sospensione possono essere disapplicate per metà qualora si riconosca non esservi alcun ritardo rispetto alla prima scadenza temporale successiva fissata dal programma dei lavori. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'Amministrazione su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e l'organo di collaudo ove costituito. L’importo complessivo della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzione. Nel caso di entrata in azione dei mezzi spalaneve o spargisale con un ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà una penale pari ad € 25,00 per ogni mezzora di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale da trattenersi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento di un mezzo, verrà dimezzata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e potranno essere attivate le procedure per la risoluzione del contratto in danno. La Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all’appaltatore l’onere per le maggiori spese di intervento e l’eventuale danno. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà può superare il 10% 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà trova applicazione la legislazione vigente l’articolo 21, in materia di risoluzione contrattualedel contratto. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale penali di cui al presente articolo non pregiudica il contraente avrà facoltà risarcimento di presentare controdeduzioni, supportate eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da Stazione appaltante a causa a sé non imputabiledei ritardi.

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Samples: www.ospedaliriunitipalermo.it

Penali in caso di ritardo. Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzione. Nel caso di entrata in azione dei mezzi spalaneve o spargisale con un ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà una penale pari ad € 25,00 per ogni mezzora di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale da trattenersi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento rispetto degli adempimenti contrattuali, L’Amministrazione comunale procederà all’applicazione di un mezzopenali come di seguito indicate nei casi in cui le prestazioni e le attività di reporting risulteranno: • totalmente o parzialmente non eseguite • eseguite in modo difforme dalle prescrizioni tecniche • eseguite in ritardo rispetto ai tempi pianificati o richiesti L’applicazione di penali non sostituisce le prestazioni e le attività di reporting non eseguite o eseguite in modo difforme, verrà dimezzata la quota fissa riferita al mezzo e non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto esenta l’Appaltatore dall’obbligo contrattuale di una loro corretta, completa e potranno essere attivate le procedure soddisfacente esecuzione. Le penali, indipendentemente dalla loro tipologia, verranno applicate (previa notifica all’Impresa con apposita nota a cura del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell’Esecuzione del contratto) per tutti i giorni intercorrenti da quello dell’avvenuto controllo (compreso) a quello dell’effettiva esecuzione dell’intervento (compreso). Nei casi in cui, per la risoluzione del contratto in danno. La Stazione appaltante avrà facoltà natura stessa dell’inadempienza, sussista la materiale impossibilità di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla porvi rimedio, l’emissione della penale sarà immediatamente esecutiva, fatti comunque salvi gli eventuali diritti al risarcimento di cui sopra, sarà addebitato all’appaltatore l’onere per le maggiori spese di intervento e l’eventuale dannoai successivi punti. Tutte le eventuali penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardodetratte dalle rate trimestrali o dalla rata finale dovute all'Appaltatore. L’importo complessivo In ogni caso l’applicazione delle penali irrogate contrattuali non potrà superare esaurisce il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali diritto dell’Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito. L’amministrazione si riserva il diritto di commutare le somme detratte per penali in giornate di lavoro operaio da comportare una penale utilizzare per l’esecuzione di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattualeinterventi a canone ed extracanone già indicati nel presente disciplinare tecnico. L’applicazione Gli importi delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabilepenali sono dettagliatamente stabiliti nei paragrafi seguenti.

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Samples: servizi.comune.follonica.gr.it

Penali in caso di ritardo. Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzione. Nel caso di entrata in azione dei mezzi spalaneve o spargisale con un ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà una penale pari ad € 25,00 per ogni mezzora di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale da trattenersi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di un mezzoritardo viene applicata una penale pari allo 1.0 per mille (euro UNO ogni mille) dell’importo contrattuale. La penale, verrà dimezzata la quota fissa riferita nella stessa misura percentuale di cui al mezzo non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e potranno essere attivate le procedure comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo: nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la risoluzione consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure comma 3; nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del contratto in dannoverbale di consegna imputabili all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comma 4; nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL; nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati. La Stazione appaltante avrà facoltà penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla cui all’articolo 19. La penale di cui sopraal comma 2, sarà addebitato all’appaltatore l’onere lettera b) e lettera d), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per le maggiori spese di intervento e l’eventuale dannorimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di ritardo. conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio L’importo complessivo delle penali irrogate determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non potrà può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora se i ritardi siano sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà trova applicazione la legislazione vigente l’articolo 21, in materia di risoluzione contrattualedel contratto. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale penali non pregiudica il contraente avrà facoltà risarcimento di presentare controdeduzioni, supportate eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da Stazione appaltante a causa a sé non imputabiledei ritardi.

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Samples: www.provincia.siena.it

Penali in caso di ritardo. Ferma restando Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio Patti e Condizioni e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la quantificazione stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo all’1 (uno) per mille del valore dell’intera fornitura del servizio ad un massimo dello 0.5% dell’intera fornitura. L’eventuale applicazione delle penali come previste di seguito per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo esime la ditta dall’adempimento dell’obbligazione appaltatrice dalle eventuali responsabilità per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penaledanni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. La ditta prende atto che l’applicazione della penale non preclude Il responsabile del procedimento o il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzione. Nel caso di entrata in azione dei mezzi spalaneve o spargisale , con un ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà una penale pari ad € 25,00 per ogni mezzora di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale da trattenersi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento di un mezzo, verrà dimezzata la quota fissa riferita nota indirizzata al mezzo non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e potranno essere attivate le procedure per la risoluzione del contratto in danno. La Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all’appaltatore l’onere per le maggiori spese di intervento e l’eventuale danno. Tutte le Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattualespecificandone l’importo. L’applicazione delle penalità penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla a firma del Dirigente, avverso la quale il contraente la Xxxxx avrà facoltà di presentare controdeduzionile sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, supportate dalla documentazione ritenuta necessariain ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura alla Ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della contestazionecomunicazione di applicazione. La penalità non verrà addebitata se Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la Ditta è tenuta a ripristinare il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabiledeposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

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Samples: www.comune.bagnolocremasco.cr.it

Penali in caso di ritardo. Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzionedi carente o incompleta esecuzione della fornitura, sono previste le seguenti penali:  Mancata esecuzione o sospensione della fornitura, penale pari al 10% del valore della fornitura;  Mancato rispetto delle caratteristiche della selvaggina relativamente al rapporto maschio/femmina e di tutte le altre caratteristiche di cui all’art. 1, penale pari ad € 300,00= a capo. Nel caso di entrata ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, l’A.T.C., fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in azione dei mezzi spalaneve o spargisale con misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà una penale pari minimo dello 0,3 per mille del valore dell’intera fornitura del servizio ad € 25,00 un massimo dell’1 per ogni mezzora di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale da trattenersi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazionemille dell’ammontare netto contrattuale. In ogni caso di mancato intervento di un mezzo, verrà dimezzata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e potranno essere attivate le procedure per la risoluzione del contratto in danno. La Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all’appaltatore l’onere per le maggiori spese di intervento e l’eventuale danno. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di ritardodetto ammontare netto contrattuale. L’importo complessivo L’eventuale applicazione delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione esime la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattualeditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità della selvaggina fornita. Il responsabile del procedimento, con nota indirizzata al Commissario Straordinario propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penalità penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, alla a firma del Commissario, avverso la quale il contraente la ditta avrà facoltà di presentare controdeduzionile sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa. Resta, supportate dalla documentazione ritenuta necessariain ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la fornitura del servizio alla ditta appaltatrice e di affidarla anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro e non oltre 10 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della contestazionecomunicazione di applicazione. La penalità non verrà addebitata se Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabiledeposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

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Samples: www.atcfoggia.it

Penali in caso di ritardo. Ferma restando Il Complesso Monumentale della Pilotta applicherà le seguenti penalità vista l’essenzialità del termine di consegna: Nel caso di ritardo sui tempi di consegna o di erogazione del servizio, non imputabile alla stazione appaltante, sarà applicata una penale nella misura dell’1% per ciascun giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell’appalto. Oltre tale limite la quantificazione stazione appaltante potrà risolvere il contratto; Nel caso di inadempimento/mancata erogazione del servizio, non imputabile alla stazione appaltante, sarà applicata una penale nella misura dell’5% del valore complessivo del contratto, fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo globale di aggiudicazione dell’appalto. Oltre tale limite la stazione appaltante potrà risolvere il contratto; Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra elencate, verranno contestati, per iscritto, dalla Stazione Appaltante all’Aggiudicatario, il quale potrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni per iscritto entro il termine massimo di 5 giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a giudizio dell'Amministrazione, ovvero non vi sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate alla ditta le penali come previste sopra indicate, a decorrere dall'inizio dell’inadempimento. L’ammontare delle penalità verrà addebitato sui crediti dell’impresa dipendenti dal contratto. Mancando i crediti o essendo insufficienti, l'ammontare delle penalità verrà addebitato alla cauzione. La richiesta e/o il pagamento della penale di seguito per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione di eventuali penali cui al presente articolo non esonera in alcun modo la ditta nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto Oltre alle penali verrà addebitato qualsiasi danno o maggiore spesa che l’applicazione il Complesso Monumentale la Pilotta dovesse sostenere a causa del ritardo nella fornitura in oggetto. L’Appaltatore non sarà considerato inadempiente qualora il ritardo sia dovuto a causa di forza maggiore verificatisi dopo la stipula del contratto. In tal caso, l’Appaltatore dovrà immediatamente farne denuncia documentata al Complesso, nella persona del RUP, il quale potrà disporre la proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell’esistenza e validità della suddetta forza maggiore. Per forza maggiore si intendono calamità naturali o eventi imprevedibili che non possono essere evitati neppure con la dovuta diligenza. Nel caso in cui l’Appaltatore non faccia denuncia o nel caso in caso la causa di forza maggiore sia ritenuta dal Complesso inesistente o invalida, lo stesso tratterrà l’importo relativo alla penale applicata dalle competenze spettanti all’Appaltatore in base al contratto ovvero, qualora non sia possibile o agevole procedere in tal senso, mediante rivalsa sulla garanzia definitiva costituita dall’operatore economico. L’applicazione della penale non preclude pregiudica il diritto dell’Amministrazione comunale del Complesso di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzione. Nel caso di entrata in azione dei mezzi spalaneve o spargisale con un ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà una penale pari ad € 25,00 per ogni mezzora di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale da trattenersi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento di un mezzo, verrà dimezzata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e potranno essere attivate le procedure per la risoluzione del contratto in danno. La Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla penale di cui sopra, sarà addebitato all’appaltatore l’onere per le maggiori spese di intervento e l’eventuale danno. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da Complesso dovesse subire a causa a sé non imputabiledei ritardi.

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Samples: trasparenza.cultura.gov.it

Penali in caso di ritardo. Ferma restando la quantificazione delle penali come previste 1. Qualora a seguito di richiesta d'intervento l’Appaltatore non ottemperi nei termini temporali indicati nel presente capitolato, potrà essere comminata una penale, che tuttavia non esonera l'Impresa dal pagamento di maggiori danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento. Il ritardo nell’esecuzione dei singoli interventi ordinati dalla direzione comporta l’applicazione nella misura di seguito indicata. Penali per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione ritardati inizio e/o ultimazione lavori: Interventi urgentissimi – penale di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall’adempimento dell’obbligazione 200 € (duecento euro) per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo ogni giorno di pagamento della medesima penaleritardo. La ditta prende atto che l’applicazione della Interventi urgenti – penale non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni100 € (centoeuro) per ogni giorno di ritardo. Sono fatte salve le ragioni della ditta Interventi ordinari o programmati – penale di 50 € (cinquantaeuro) per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (esogni giorno di ritardo. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi Penale per ritardata consegna documentazione contabile: Fissata forfettariamente nello 0,5% dell’importo netto del consuntivo di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, ogni pratica per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzionegiorno naturale consecutivo di ritardo. Nel caso di entrata in azione dei mezzi spalaneve mancato inizio delle prestazioni richieste o spargisale nel caso l'Impresa non provveda alla sistemazione di interventi non eseguiti a regola d'arte e contestati entro il termine fissato, la Direzione Lavori fisserà un termine perentorio, decorso inutilmente il quale la Direzione Lavori affiderà d'ufficio ad altra impresa l'esecuzione delle opere ordinate, con un ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà addebito dell'eventuale maggior costo sostenuto, oltre ad una penale pari ad € 25,00 maggiorazione del 10% (dieci per ogni mezzora cento) per spese di ritardo per ogni mezzo spalaneve o spargisale da trattenersi in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento di un mezzoricerca dell'esecutore, verrà dimezzata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e potranno essere attivate le procedure per la predisposizione ed il coordinamento dell'intervento. La ripetuta inosservanza di tale obbligo darà titolo alla Stazione appaltante per procedere alla risoluzione del contratto in per colpa dell’Appaltatore, con addebito di ogni danno. La Stazione appaltante L'Appaltatore avrà facoltà l'obbligo di avvalersi consentire l'accesso al cantiere all'impresa incaricata, mettendo gratuitamente a disposizione l'uso di altra ditta; in tal caso oltre alla penale di cui sopraattrezzature necessarie all'esecuzione dell'intervento ordinato (ponteggi, sarà addebitato all’appaltatore l’onere per le maggiori spese di intervento e l’eventuale danno. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattuale. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabileprotezioni ecc.).

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Samples: bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com

Penali in caso di ritardo. Ferma restando la quantificazione Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle penali come previste di seguito per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilitàopere, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzione. Nel caso giorno naturale consecutivo di entrata in azione ritardo nell’ultimazione dei mezzi spalaneve o spargisale con un ritardo superiore ai 60 minuti dalla chiamata si applicherà lavori viene applicata una penale pari ad € 25,00 allo 1 %° (uno per ogni mezzora mille) sull’importo contrattuale. Ai sensi dell’articolo 145, comma 5, del D.P.R. n. 207 del 2010, per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo per ogni mezzo spalaneve rispetto ai termini di una o spargisale da trattenersi più d’una di tali parti le penali di cui al comma 1a), si applicano ai rispettivi importi. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento ritardo: - nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi; - nell’inizio dei lavori per ritardata consegna per fatto imputabile all’appaltatore qualora la stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all’articolo 13, comma 3 nella ripresa dei lavori seguente un mezzoverbale di sospensione, verrà dimezzata la quota fissa riferita al mezzo rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; - nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non intervenutoaccettabili o danneggiati; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e potranno essere attivate le procedure per la risoluzione - nel rispetto delle eventuali soglie temporali intermedie fissate a tale scopo nel programma dei lavori di cui all’art. 43, comma 4, del contratto in dannoD.P.R. 207/2010. La Stazione appaltante avrà facoltà penale quantificata ai sensi del comma 2, lettere a), b) e c), non trova applicazione, qualora l’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di avvalersi di altra ditta; in tal caso oltre alla cui all’articolo 17. La penale di cui sopraal comma 2, sarà addebitato all’appaltatore l’onere lettera c) e lettera e), è quantificata con riferimento all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è quantificata con riferimento all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per le maggiori spese di intervento e l’eventuale dannorimediare a quelli non accettabili o danneggiati. Tutte le penali saranno contabilizzate di cui al presente articolo sono applicate, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi sede di conto finale ai fini della relativa condizione verifica da parte dell’organo di ritardocollaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso responsabile del procedimento, del certificato di regolare esecuzione. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà può superare il 10% 10 per cento dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà trova applicazione la legislazione vigente l’articolo 19, in materia di risoluzione contrattualedel contratto. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale penali di cui al presente articolo non pregiudica il contraente avrà facoltà risarcimento di presentare controdeduzioni, supportate eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da Stazione appaltante a causa a sé non imputabiledei ritardi.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Penali in caso di ritardo. Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito per le prestazioni attuative si precisa che l’applicazione di eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. La ditta prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto dell’Amministrazione comunale di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori danni. Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al richiedente (es. blocco della circolazione). Resta inteso che al presentarsi di tale evenienza è obbligo dell’appaltatore adoperarsi con diligenza e responsabilità, per aggirare gli eventuali ostacoli e in ogni caso rispettare gli eventuali ordini impartiti dal Direttore dell’esecuzione. Nel caso di entrata in azione mancato rispetto del termine di inizio dei mezzi spalaneve o spargisale con lavori , di esecuzione delle opere, della ripresa dei lavori a seguito di un ritardo superiore ai 60 minuti verbale di sospensione, dei termini imposti dalla chiamata si applicherà direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili, del termine di ultimazione dei lavori è applicata una penale pari ad € 25,00 allo 1 per mille dell’importo contrattuale per ogni mezzora giorno naturale e consecutivo, fino ad un massimo del 5% dell’importo del contratto, pena la facoltà della stazione appaltante di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore. Per i lavori dove è prevista dal progetto l’esecuzione articolata in più parti frazionate e autonome, nel caso di ritardo per ogni mezzo spalaneve rispetto ai termini di una o spargisale da trattenersi più d’una di tali parti le penali di cui al comma precedente, si applicano ai rispettivi importi. La penale, nella stessa misura percentuale trova applicazione anche in sede di liquidazione della fattura senza pregiudizio del risarcimento per gli eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione. In caso di mancato intervento ritardo: - nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori con l’atto di consegna degli stessi; - nella ripresa dei lavori seguente un mezzoverbale di sospensione, verrà dimezzata la quota fissa riferita al mezzo rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori; - nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non intervenuto; al secondo mancato intervento verrà azzerata la quota fissa riferita al mezzo non intervenuto e potranno essere attivate le procedure per la risoluzione del contratto in dannoaccettabili o danneggiati. La Stazione appaltante avrà facoltà di avvalersi di altra ditta; penale irrogata è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora l’appaltatore, in tal caso oltre alla penale di cui sopraseguito all’andamento imposto ai lavori, sarà addebitato all’appaltatore l’onere per le maggiori spese di intervento e l’eventuale danno. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale troverà applicazione rispetti la legislazione vigente in materia di risoluzione contrattualeprima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell’inadempienza, alla quale penali di cui al presente articolo non pregiudica il contraente avrà facoltà risarcimento di presentare controdeduzioni, supportate eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da Stazione Appaltante a causa a sé non imputabiledei ritardi.

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Samples: www.arcidiocesicamerino.it