Perdita totale - Tabelle indennizzi - clausola arbitrale. Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all’Assicurato: - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione - il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi. Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
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Perdita totale - Tabelle indennizzi - clausola arbitrale. Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo al momento del sinistro. In caso di perdita totale del veicolo la Società rimborserà all’Assicurato: - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione - il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o QuattroruoteEurotax, successivamente ai primi 6 mesi. Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
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Perdita totale - Tabelle indennizzi - clausola arbitrale. Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80% del valore del veicolo mezzo di trasporto al momento del sinistro. In caso di perdita totale del veicolo mezzo di trasporto la Società rimborserà all’Assicurato: - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione - il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi. Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
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Perdita totale - Tabelle indennizzi - clausola arbitrale. Viene definita perdita totale il danno il cui costo di riparazione sia pari o superiore all’80all’75% del valore del veicolo mezzo di trasporto al momento del sinistro. In caso di perdita totale del veicolo mezzo di trasporto la Società rimborserà all’Assicurato: - il prezzo di listino se il sinistro è avvenuto nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione - il valore più elevato riportato nei listini Eurotax o Quattroruote, successivamente ai primi 6 mesi. Mancando l’accordo sulla liquidazione, questa è deferita a due periti, uno per parte. Tali periti, persistendo il disaccordo, ne nominano un terzo; le decisioni sono prese a maggioranza. Se una parte non provvede o se manca l’accordo sulla nomina del terzo perito, la scelta è fatta ad istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale competente. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, quella del terzo perito fa carico per metà al alla Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota da lui dovuta dall’indennità spettantegli.
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