Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Nel caso di evento nel quale rimangano colpiti più Assicurati, il massimo esborso a carico della Compagnia non potrà superare complessivamente la somma di 7.500.000,00 euro che, pertanto, andrà ripartita fra tutti gli Assicurati coinvolti pro quota, fermi i limiti ed i termini stabiliti in Polizza.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Indipendentemente dalle somme individualmente assicura- te, nel caso di evento nel quale rimangano coinvolte più persone assicurate, il massimo esborso a carico della Compagnia non potrà superare la somma complessiva indi- cata sulla scheda di Polizza, essendo inteso che in tal caso le somme assicurate per ciascuna persona si intenderanno ridotte in proporzione, fermo sempre l’esborso massimo suindicato.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Assimoco non risponde per somme superiori al massimale previsto in polizza per la garanzia RCT, anche nel caso in cui uno stesso evento interessi contemporaneamente la garanzia RCT e la garanzia RCO qualora attivata.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. La Società non risarcirà per singolo mezzo di trasporto somma superiore a Euro 40.000,00 a Primo Rischio Assoluto.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. La Società non risarcirà per singolo veicolo somma superiore a euro 20.000,00 a Primo Rischio Assoluto.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. L’assicurazione è prestata a Valore Intero fino alla concorrenza massima di Euro 30.000,00 per ogni veicolo.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. La somma assicurata, in caso di evento che coinvolga tanto il soggetto Assicurato quanto i figli minori anzidetti, si intende comunque unica e da dividere per il numero degli infortunati.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Qualora lo stesso Xxxxxxxx interessi contemporaneamente la garanzia R.C.T. e/o R.C.I. e/o R.C.O., il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in Polizza.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Assimoco non risponderà per somme superiori al Massimale per Sinistro previsto nel contratto per l’Assicurazione RCT - (Art. 123 – I danni assicurati - RCT) nel caso in cui uno stesso evento coinvolga contemporaneamente sia l’Assicurazione RCT - (Art. 123 – I danni assicurati - RCT) che l’Assicurazione RCO - (Art. 127 – I danni assicurati - RCO).
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. In caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., la Compagnia non risarcirà somme superiori complessivamente all’importo del massi- male R.C.T./R.C.O. indicato Scheda di polizza.