Common use of Permessi sindacali Clause in Contracts

Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la r.s.U. dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddetti, nell’ambito di un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:

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Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento dei propri compiti 1. I dirigenti sindacali e funzioni in sede aziendale, la r.s.U. dispone di un monte ore annuo globale le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate assemblee di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattativeal CCNL Scuola 29/11/2007, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddettistatutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, nell’ambito e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di un scuola di cui al CCNL Scuola 29/11/2007. 2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di IC tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi. Per l’a.s. 2015-16 il monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:complessivo spettante è di 59 calcolato sulla base del personale in servizio a tempo indeterminato nell’Istituto (139 persone). 3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1, da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale. 4. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

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Samples: Contratto Integrativo

Permessi sindacali. r.s.U. per Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la r.s.U. R.S.U. dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione. tali Tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U.R.S.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai RSU. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell’art. 23 della Legge n. 300/1970. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. R.S.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.UR.S.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U.R.S.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate di cui la r.s.U. R.S.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. R.S.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. R.S.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia Per quanto non regolato si rinvia al T.U. 10.01.2014, per le aziende aderenti alla Con- findustria, e al T.U. 10.02.2014 per le aziende aderenti ad UTILITALIA. I lavoratori componenti gli degli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xxXX.XX. stipulanti il ccNL CCNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddetti, nell’ambito di un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la r.s.U. R.S.U. dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipen- dente dipendente in forza all’azienda all'azienda al 31 dicembre dell’anno dell'anno precedente quello di fruizione. tali Tali permessi, nella misura massima di mezz’ora mezz'ora per dipendente possono essere uti- lizzati utilizzati dai componenti della r.s.U.R.S.U., all’interno dell’aziendaall'interno dell'azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni Organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai R.S.U. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario all'orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’artdall'art. 6, comma 1 del decreto legislativo D.Lgs. n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo D.Lgs. n. 100/2001. Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell'art. 23 della legge n. 300/1970. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. R.S.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. R.S.U. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno dell'anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività l'attività sindacale della r.s.U.R.S.U., compresa la partecipa- zione partecipazione a riunioni convocate dall’azienda dall'azienda o a commissioni Commissioni comunque denominate di cui la r.s.U. R.S.U. faccia parte. L’azienda L'azienda comunica alla r.s.U. R.S.U., entro il 31 gennaio dell’anno dell'anno di riferimento riferimento, il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. R.S.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’artdall'art. 24 della Legge legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi Organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xxXX.XX. stipulanti il ccNL C.C.N.L. hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi Organismi direttivi suddetti, nell’ambito nell'ambito di un monte ore aziendale annuale sta- bilito stabilito nelle seguenti misure:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi sindacali. r.s1. Le XX.XX. nazionali comunicheranno alle Associazioni datoriali nazio- nali firmatarie del CCNL i nominativi dei lavoratori, dipendenti di alcuna Agenzia, che risultino eletti o comunque designati a cariche sindacali nazionali, regionali o territoriali, nonché i nominativi delle Agenzie da- trici di lavoro; le stesse Associazioni provvederanno a darne notizia alle Aziende alle quali i lavoratori in questione appartengono. Potrà essere eletto o comunque designato al massimo un lavoratore per ogni agenzia inferiore ai 10 dipendenti, due lavoratori, di norma, per agenzie superiori a tale limite, fatto salvo quanto eventualmente disposto da norma di Xxxxx.U. 2. L’Ente Bilaterale consegnerà per l’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendaleogni anno solare alle XX.XX. un quan- titativo di cedole orarie, di cui all’art. 4 comma 8, lett. a), pari a 160 per ogni sigla sindacale. 3. Le XX.XX. comunicheranno preventivamente alle Agenzie dalle quali dipendono i lavoratori interessati, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi salvo casi di comprovata necessità ed urgenza, la r.snecessità dei suddetti lavoratori di assentarsi dal lavoro per motivi inerenti il loro incarico, indicando i giorni dell’assenza. Le XX.XX. stesse provvederan- no a consegnare ai lavoratori dirigenti sindacali le cedole orarie, di cui al precedente comma 2, necessarie per l’intera copertura del periodo.U. dispone 4. Le notifiche di un monte ore annuo globale cui al comma 1 e al comma 3, ai fini delle guarentigie ed ai fini dell’applicazione del presente articolo, avranno efficacia dal giorno successivo a quello della comunicazione e/o del timbro postale di spedizione. In ogni caso le comunicazioni scritte di cui al presente articolo saranno precedute da analoga informativa da inoltrare a mezzo telefax o mes- saggio e-mail dall’Associazione Sindacale di appartenenza. 5. I lavoratori che avranno usufruito dei permessi sindacali, di cui al com- ma 3, consegneranno all’agenzia dalla quale dipendono, di norma all’at- to del rientro in servizio dopo la fruizione del o dei permessi sindacali pari stessi, e comunque entro 7 giorni da tale data, il quantitativo di cedole orarie, indicate al comma 3, ultimo capoverso, necessario alla coper- tura dei permessi fruiti. In caso di insufficienza delle suddette cedole, i relativi periodi resteranno a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello carico dei singoli lavoratori. In caso di fruizioneincontri nazionali, le XX.XX. tali permessipotranno individuare, nella misura massima mi- sura di mezz’ora 1 rappresentante per dipendente possono Organizzazione firmataria, dipendenti di Agenzia che parteciperanno ai suddetti incontri, per i quali le assenze non sono da computare nelle ore di cui al comma 3, ma la cui parteci- pazione sarà considerata presenza a tutti gli effetti. 6. L’agenzia potrà ottenere semestralmente il rimborso del valore del- le cedole, ricevute dai lavoratori rivestenti cariche sindacali, da parte dell’Ente Bilaterale, allegando un prospetto riflettente la determina- zione del costo orario delle relative assenze, completo di tutti gli ele- menti costituenti il costo stesso, comprese le incidenze dei vari istituti contrattuali, del TFR, dei contributi previdenziali ed assicurativi e degli eventuali tributi regionali (IRAP), corredato da copia delle buste paga del lavoratore, relative al periodo interessato ed ai tre mesi precedenti. 7. L’Ente Bilaterale, effettuati i controlli di rito, provvederà al rimborso all’agenzia interessata entro un mese dal ricevimento della relativa ri- chiesta, completa dei documenti necessari. 8. Avrà diritto al rimborso delle cedole in questione l’agenzia che risulti in regola con il pagamento dei contributi previsti all’art. 3, per tutto il periodo interessato ai permessi fruiti ed ai sei mesi precedenti. 9. I lavoratori indicati al comma 1 non potranno essere uti- lizzati dai componenti licenziati, per la durata del loro mandato e per i sei mesi successivi, per motivi ineranti il regolare espletamento della r.scarica sindacale.U. 10. L’intera normativa del presente articolo entrerà in vigore decorsi sei mesi dall’inizio della riscossione dei contributi previsti all’art. 3. Fino a tale momento, all’interno dell’aziendacontinuerà ad avere applicazione l’art. 68 del CCNL 5 luglio 2007. Dopo un biennio di applicazione della normativa di cui al presente articolo, le Parti si incontreranno per un monitoraggio dell’istituto, nonché per as- sumere eventuali decisioni in merito, anche per lo svolgimento quanto riguarda l’equilibrio della relativa aliquota di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.sfinanziamento.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddetti, nell’ambito di un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi sindacali. r.sSi riconoscono oltre alle ore previste pro-capite dal Contratto Integrativo Nazionale n. 120 ore per i rappresentanti sindacali delle squadre di manutenzione. ACCORDO SUI CONTRATTI Dl FORMAZIONE E LAVORO PER LA SOCIETA' AUTOGRILL S.p.U. A. Oggi, 24 marzo 1987, si sono incontrate in Roma una delegazione della Società Autogrill S.p.A., composta dai Xxxxxxx Xxxxx e Xxxx e le delegazioni nazionali delle XX.XX. di Settore composte dai sigg. Xxxxxxx e Degli Esposti per l’espletamento la Filcams/CGIL, dal sig. Michelagnoli per la Fisascat/CISL e dai sigg. Stroppa e Pellegrini per la Uiltucs/UIL. Le parti convengono di dare concreta attuazione a quanto disposto e previsto dall'accordo Quadro sui Contratti di Formazione e Lavoro contenuto nel CCNL del settore Turismo del 17.6.1986, attraverso la seguente intesa valida per tutta l'Autogrill S.p.A., al fine di facilitare ed incentivare l'ingresso nel mondo del lavoro dei propri compiti giovani così come identificati dalle norme legislative vigenti. Tale intesa, che per l'anno 1987 permetterà a livello nazionale di attivare contratti di Formazione e funzioni in sede Lavoro per un massimo del 20% della forza lavoro aziendale, la r.ssi intenderà tacitamente rinnovata anche per gli anni a venire, salvo eventuali disdette. Nell'incontro annuale, per esaminare dati e situazioni consuntive dei contratti di Formazione e Lavoro stipulati in Azienda, le parti potranno promuovere verifiche anche sulle modalità di realizzazione dell'intero progetto. Si convengono i sottoelencati criteri e principi che i singoli contratti di Formazione e Lavoro dovranno contenere: a. Soggetti interessati: lavoratori di età compresa tra i 15 ed i 29 anni, senza distinzione di sesso e comunque nel rispetto delle leggi vigenti in materia; b. C.C.N.L. applicato: il C.C.N.L. relativo ai dipendenti da Aziende del Settore Turismo, parte Pubblici Esercizi.U. dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali c. Durata del contratto: il singolo contratto Formazione e Lavoro avrà durata pari a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione24 mesi. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, Per i lavoratori con contratto giovani assunti a tempo pieno o a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svoltovalgono i limiti di orario giornaliero o settimanali contrattualmente previsti. d. Retribuzione prevista: saranno applicati gli elementi salariali previsti dal vigente CCNL, rapportato al tempo pieno integrati dai trattamenti aziendali, secondo i criteri previsti dall’artdi proporzionalità all'entità della prestazione lavorativa. e. Docenti: considerata la particolarità dell'attività svolta, la formazione e l'addestramento saranno curati direttamente e costantemente da collaboratori aziendali, titolati da specifica capacità professionale. f. Località: il corso d formazione e lavoro si terrà sia per la parte teorica che per quella pratica, nei locali della Società. g. Programma: il corso prevede una suddivisione teorica e pratica. 6Gli interventi teorici saranno volti all'acquisizione delle norme igienico-sanitarie, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001delle norme infortunistiche e delle conoscenze connesse allo svolgimento dell'attività specifica. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 pratica avverrà in affiancamento al personale già esperto per la partecipazione a trattativeconoscenza, congressi l' uso e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali la manutenzione delle apparecchiature e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché macchine utilizzate per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddetticonoscenza e la preparazione delle ricette di tutti i prodotti confezionati, nell’ambito per l'apprendimento di metodologie e tecnologie avanzate, secondo un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:nuovo concetto di ristorazione. Al termine del corso i partecipanti dovranno essere in grado di svolgere le operazioni fondamentali previste dagli standards operativi. h. Periodo di prova: il periodo di prova per i lavoratori assunti con Contratto di Formazione e Lavoro sarà di 60 giorni lavorativi quando il Contratto di Formazione e Lavoro preveda un livello di inquadramento, all'atto dell'assunzione, superiore al 4° e di 30 gg. lavorativi negli altri casi.

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Samples: Accordo Integrativo

Permessi sindacali. r.s.U. per Per l’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la r.s.U. R.S.U. dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione. tali Tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U.R.S.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai RSU. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell’art. 23 della Legge n. 300/1970. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. R.S.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.UR.S.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U.R.S.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate di cui la r.s.U. R.S.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. R.S.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. R.S.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia sindacali6 I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xxXX.XX. stipulanti il ccNL CCNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddetti, nell’ambito di un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento dei propri compiti 1. I dirigenti sindacali e funzioni in sede aziendale, la r.s.U. dispone di un monte ore annuo globale le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate assemblee di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattativeal CCNL Scuola 29/11/2007, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddettistatutari delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni, nell’ambito e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di un scuola di cui al CCNL Scuola 29/11/2007. 2. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs. 29/93 e successive modificazioni e dalla RSU di IC tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi. Per l’a.s. 2016-17 il monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:complessivo spettante è di 60 ore e 30 minuti calcolato sulla base del personale in servizio a tempo indeterminato nell’Istituto (143 persone). 3. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1, da richiedere di norma con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale. 4. Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

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Samples: Contratto Integrativo

Permessi sindacali. r.s1°) I componenti della R.S.U. sono coloro i cui nominativi sono stati indicati all’Azienda ai sensi dell’art. 5, CCNL 20.1.2008 – Sezione seconda. Le R.S.U. saranno costituite da un numero di dipendenti, eletti secondo le modalità previste dagli accordi collettivi, non superiore al 3% della forza lavoro, fatta salva, qualora l’applicazione di tale percentuale non sia conforme alle previsioni degli accordi collettivi, l’applicazione delle percentuali stabilite da questi ultimi.U. 2°) I soggetti di cui al comma 1° del presente articolo per l’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la r.s.U. dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL loro mandato hanno diritto a permessi sindacali retribuiti per lo svolgimento delle attività un totale di n. 700 ore annue. 3°) Per gli incontri da svolgersi con la Direzione non sarà necessario utilizzare i permessi di cui al secondo comma, e, qualora detti incontri si svolgano oltre il normale orario di lavoro per indisponibilità della Direzione ad effettuarli nell’ambito dell’orario normale, viene riconosciuta ai componenti della R.S.U. la possibilità di recuperare un numero di ore corrispondente a quelle in eccedenza. In caso di riunioni sindacali connesse interne è necessario comunicare al loro mandato (partecipazione Responsabile della struttura organizzativa di appartenenza l’assenza dal lavoro con un preavviso minimo di 24 ore. 4°) Ciascuna R.S.U. provvederà a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché nominare al proprio interno un responsabile per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddetti, nell’ambito di un gestione amministrativa del monte ore ad essa riservato ai sensi del 2° comma del presente articolo, il cui nominativo sarà comunicato all’azienda. 5°) In caso di incontri tra azienda e R.S.U. verranno rimborsate ai delegati partecipanti le spese di trasferta in base alle norme del presente contratto. 6°) L’attività sindacale svolta verrà consuntivata con un’apposita codifica nel sistema informativo aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:interno di cui verrà fornito un resoconto da parte della S.O. Amministrazione Risorse Umane per nominativo alla Segreteria R.S.U.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la r.s.U. dispone di Per lo svolgimento della propria attività le rappresentanze sindacali avranno a disposizione un monte ore annuo globale di permessi, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 4 allegato 12 e dall’art. 20 del vigente CCNL, pari a 3.300 rapportate al numero di lavoratori in forza alla data di stipula del presente contratto. Al fine di garantire la corretta agibilità sindacale sarà cura delle XX.XX. Territoriali fare pervenire le richieste dei permessi nei termini previsti dall’art. 20 CCNL al PDV interessato ed all’Ufficio Relazioni Sindacali di Sede Centrale. Per quanto attiene alle agibilità sindacali, riferite alle tre XX.XX. firmatarie del presente C.I.A., per gli anni 2007-2010 vengono messe a disposizione 4.500 ore annue di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza retribuiti. L’uso dei medesimi è per dipen- dente il compiuto funzionamento delle RSU/RSA. È demandato alle 00.88. Nazionali l’indicazione dell’utilizzo delle stesse da fare pervenire alla Cooperativa con un preavviso di almeno 15 giorni, fermo restando il principio generale del rispetto degli accordi in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizioneessere. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti Salvo diverso accordo tra le parti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. La mancata fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte delle ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.spermesso non determinerà un residuo utilizzabile negli anni successivi.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddetti, nell’ambito di un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendaleLe Rappresentanze sindacali Unitarie (RSU), la r.s.U. dispone di un monte ore annuo globale ai sensi dell’art. 4 CCNL 29.11.07, possono fruire di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate assemblee di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché all’art.8 CCNL 29.11.07 per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddettistatutari delle Organizzazioni sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D. Lgs.vo 29/93 e successive modificazioni, nell’ambito e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali nella scuola di un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:cui all'art.6 del C.C.N.L. Scuola 26/5/1999. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste della normativa vigente e dei contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente scolastico in via esclusiva dalle Segreterie provinciali e/o regioni delle Organizzazioni Sindacali di cui agli arti. 17 comma 2 e 4 bis del D. Lgs.vo 29/93 e successive modificazioni tramite atto scritto, cosicché le RSU non sono tenute ad assolvere a nessun altro adempimento per assentarsi. - Con successivo accordo saranno definite le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza (RLS).

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo Di Istituto

Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento dei propri compiti e 1.Per lo svolgimento delle proprie funzioni in sede aziendalesindacali, sia di scuola sia esterne, la r.s.U. dispone di un monte ore annuo globale RSU si avvale di permessi sindacali pari a 2 ore sindacali, nei limiti complessivi individuali e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizionecon le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini 8 – 9 -10 del calcolo CCNQ del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. La 0.Xx fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali per il TAS e/o Regionali delle XX.XX. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da parte assolvere con un preavviso di almeno 5 giorni. 0.Xx contingente dei singoli permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU nel rispetto del tetto massimo attribuito, che si calcola moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di dipendenti a tempo indeterminato pari a 74 La quota oraria ottenuta va gestita tra i componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. rappresentanza di Istituto. Il calcolo del monte ore sopra individuato costituisce spettante viene effettuato, entro un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui mese dall’inizio dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970scolastico, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda dal Dirigente che lo comunica alla r.sRSU medesima.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddetti, nell’ambito di un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:

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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto

Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento 1. Il contingente dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la r.s.U. dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative retribuiti spetta alle organizzazioni sindacali costituenti maggiormente rappresentative e alla R.S.U. ed è tra loro ripartito ai sensi dell’art. 9 del C.C.N.Q. sui distacchi e permessi stipulato il 7 agosto 1998 e smi. 2. Il contingente dei permessi spettanti alla R.S.U. è gestito autonomamente dalla stessa nel rispetto del tetto massimo attribuito; la rsU. ai fini stessa procedura vale anche per le OO.S.S.. La R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali documenteranno formalmente ogni utilizzo di permessi all’Ufficio Personale del Comune di Acate. 3. Si precisa che il calcolo del numero monte ore, effettuato secondo la vigente normativa, sarà comunicato entro il 20 febbraio dell’anno di riferimento ai soggetti sindacali interessati; nel termine di 15 giorni le XX.XX. possono chiedere la verifica dei dipendenti in forzadati comunicati. 4. Nel caso di utilizzo, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il dirigenti sindacali aziendali, di permessi non retribuiti, al fine di semplificare le procedure anche in termini di copertura previdenziale, l’Amministrazione Comunale non opererà trattenute nei confronti del dipendente, ma provvederà a conguagliare le somme corrispondenti, in accordo con l’Organizzazione Sindacale che ha chiesto il permesso, sulle spettanze dell’Organizzazione stessa al momento del versamento delle somme dovute per le quote di iscrizione sindacale dei dipendenti e/o recupero del monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata ( debito orario ) in relazione alle esigenze dell’ufficio, previa definizione a cura dell’incaricato di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.sfunzioni dirigenziali.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddetti, nell’ambito di un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:

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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo

Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento dei propri compiti 1) I dirigenti sindacali e funzioni in sede aziendale, la r.s.U. dispone di un monte ore annuo globale R.S.U possono fruire di permessi sindacali retribuiti in misura pari a 2 ore 25 minuti e mezza 30 secondi per dipen- dente ogni dipendente in forza all’azienda servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 2) I permessi sindacali di cui al 31 dicembre dell’anno comma precedente quello di fruizione. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti contratti nazionali in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001vigore. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui agli artt. 47 comma 2 e 47 bis del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni e dalla R.S.U di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi. 3) Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la r.sfruibilità dei permessi di cui al comma 1, da richiedere con un preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale.U. faccia parte 4) Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le XX.XX. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sono tenute a comunicare l’elenco nominativo dei dirigenti sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. che hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’artretribuiti ai sensi del CCNQ pubblicato sulla G.U. del 5.09.1998 n° 150 e della C.M. n° 121 del 18.04.2000. 24 Sarà cura delle stesse XX.XX. comunicare tempestivamente eventuali variazioni, modifiche o integrazioni dei detti elenchi nominativi. Non è necessaria alcuna comunicazione dei nominativi della Legge n. 300/1970 R.S.U in quanto già disponibili agli atti della Scuola. 5) Gli elenchi in questione vanno comunicati alla Direzione Regionale e agli Uffici Scolastici Territoriali. 6) Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato Sicurezza (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddetti, nell’ambito di un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:R.L.S.) vengono definite specificatamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi da lavoro.

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Samples: Contratto Integrativo D’istituto

Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento dei propri compiti e 1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni in sede aziendalesindacali, sia di scuola sia esterne, la r.sRSU si avvale di permessi sindacali, nei limiti complessivi individuali e con le modalità previste dalla normativa vigente e segnatamente dagli artt. 8 – 9 -10 del CCNQ del 7 agosto 1998 e dal CCNQ 04/12/2017 CCNL.U. dispone di un 2. Il monte ore annuo globale spettante viene calcolato dal Dirigente all’inizio dell’anno scolastico, nel rispetto del tetto massimo attribuito moltiplicando 25 minuti e 30 secondi per il numero di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svoltoindeterminato, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’arte successivamente comunicato alla RSU medesima. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001Il contingente dei permessi di spettanza alla RSU è gestito autonomamente dalla RSU. 3. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle XX.XX. e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, unico adempimento da parte dei singoli componenti della r.sassolvere con un preavviso di tre giorni.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce 4. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un limite annuo invalicabile massimo di otto giorni l’anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e non è consen- tita congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione anticipata o posticipata del diritto va inoltrata, di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970norma, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività tre giorni prima dall’organizzazione sindacale della r.sal dirigente.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddetti, nell’ambito di un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:

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Samples: Contratto Collettivo Integrativo

Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento dei propri compiti I dirigenti sindacali, le Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.), i terminali associativi e funzioni in sede aziendale, la r.s.U. dispone di un monte ore annuo globale le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate assemblee di cui la r.s.U. faccia parteall’art. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative8 del CCNL Scuola, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddettistatutari delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui all’art.6 del CCNL I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, nell’ambito secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Di- rigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali rappresentative e dalla R.S.U. di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere alcun altro adempimento per assentarsi. Fatto salvo quanto disposto dal precedente comma due, la fruibilità dei permessi di cui al comma uno, da richiedere di norma con un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:preavviso di almeno tre giorni, costituisce diritto sindacale. La fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurez- za (RLS) in numero di 40 annue, avviene nel rispetto di quanto previsto dall'art.71, c2, lett.g), CCNL. La RSU fruirà, a domanda, di permessi orari nella misura di 30” moltiplicato il numero del persona- le presente nell’organico di diritto da dividere equamente (n. 44 ore)

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Samples: Contratto Integrativo d'Istituto

Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento dei propri compiti 1) I dirigenti sindacali e funzioni in sede aziendale, la r.s.U. dispone di un monte ore annuo globale le R.S.U. possono fruire di permessi sindacali pari a 2 ore e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizione. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate assemblee di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattativeal CCNL Scuola 29.11.2007, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi suddettistatutari delle Organizzazioni Sindacali di cui al D.Lgs 165/2001 e successive modificazioni, nell’ambito e per gli appositi incontri relativi alle relazioni sindacali di scuola di cui al CCNL Scuola 29.11.2007. 2) I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi ed individuali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai contratti nazionali in vigore. La fruizione dei permessi sindacali di cui al precedente comma 1 è comunicata formalmente al Dirigente Scolastico in via esclusiva dalle Segreterie Provinciali e/o Regionali delle Organizzazioni Sindacali di cui al D.Lgs 165/2001e successive modificazioni e dalla RSU di scuola tramite atto scritto, cosicché gli interessati non sono tenuti ad assolvere ad alcun altro adempimento per assentarsi. 3) Xxxxx salvo quanto disposto dal precedente comma 2, la fruibilità dei permessi di cui al comma 1), da richiedere di norma con un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:preavviso di almeno due giorni, costituisce diritto sindacale. 4) Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo le XX.XX. comunicheranno i nominativi dei dirigenti sindacali che hanno diritto a fruire dei permessi retribuiti ai sensi del CCNQ pubblicato sulla G.U. del 5.9.1998 n.150 e della C.M. n.121 del 18.4.2000. Sarà cura delle stesse XX.XX. comunicare tempestivamente eventuali variazioni , modifiche o integrazioni di dette comunicazioni. 5) Le modalità di fruizione degli ulteriori permessi orari spettanti ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) vengono definite specificamente nella parte relativa alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

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Samples: Contratto Integrativo

Permessi sindacali. r.s.U. per l’espletamento Disciplina contenuta negli artt. 7 e 11 del CCNQ del 7/8/1998 e s.m.i. (Capo II – artt. 3 e 5 CCNQ 26.9.2008 ) Le tipologie di permesso sindacale sono esclusivamente quelle statuite dai Contratti Collettivi ovvero la disciplina dei propri compiti permessi sindacali è contemplata negli artt. 7-11 del CCNQ 7 agosto 1998 e funzioni in sede aziendales.m.i.. Pertanto, la r.s.U. dispone hanno diritto ad usufruire di un monte ore annuo globale tale tipologia di permessi i dirigenti sindacali pari a 2 ore delle OO. SS. rappresentative e mezza per dipen- dente in forza all’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente quello di fruizionei rappresentanti delle RSU (art. tali permessi, nella misura massima di mezz’ora per dipendente possono essere uti- lizzati dai componenti della r.s.U., all’interno dell’azienda, anche per lo svolgimento di 10 del citato CCNQ del 1998). Il già menzionato CCNQ 7.8.1998 distingue tra permessi orari retribuiti finalizzati alla attività associative relative alle organizzazioni sindacali costituenti la rsU. ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all’orario svolto, rapportato al tempo pieno secondo i criteri previsti dall’art. 6, comma 1 del decreto legislativo n. 61/2000, come modificato dal decreto legislativo n. 100/2001. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti della r.s.U. viene gestita collegialmente dalla r.s.U.. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consen- tita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell’anno di competenza. 4 cfr. per le relative materie la Legge 20 maggio 1970, n. 300 Nel monte ore rientra tutta l’attività sindacale della r.s.U., compresa la partecipa- zione a riunioni convocate dall’azienda o a commissioni comunque denominate di cui la r.s.U. faccia parte. L’azienda comunica alla r.s.U. entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione. I singoli lavoratori componenti della r.s.U. hanno diritto a fruire dei permessi previsti dall’art. 24 della Legge n. 300/1970 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. Dirigenti organismi direttivi sindacalia I lavoratori componenti gli organismi direttivi nazionali e regionali/territoriali delle xx.xx. stipulanti il ccNL hanno diritto a permessi retribuiti per lo svolgimento delle attività sindacali connesse al loro mandato (partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale), nonché congressi o altro (art. 10) e quelli per la partecipazione alle a riunioni degli di organismi direttivi suddettistatutari nazionali, nell’ambito regionali, provinciali e territoriali dell’O.S. di un monte ore aziendale annuale sta- bilito nelle seguenti misure:cui si è componenti (art 11 v. istituto seguente). La richiesta di permesso deve pervenire su carta intestata della O.S., recare la sottoscrizione del responsabile sindacale autorizzato dalla stessa sigla sindacale a richiedere permessi e specificare la durata oraria e tipologia. Il dirigente dell’Ufficio che riceve la richiesta di permesso deve accertare la regolarità formale della stessa e verificare che il dipendente rispetti la durata oraria ivi prevista (cfr. circ. Aran prot. n. 49611 del 23.7.2003 e circolare Persociv 14.7.2008 n. prot. 52517). L’amministrazione non può prevedere controlli sull’utilizzo dei permessi sindacali fruiti. L’art. 10, comma 6 CCNQ 7.8.1998 prevede che la verifica dell’effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientri nella responsabilità della associazione sindacale di appartenenza dello stesso. Nell’utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell’attività lavorativa della struttura o unità di appartenenza del dipendente. “A tale scopo, della fruizione del permesso sindacale deve essere avvertito preventivamente il dirigente responsabile della struttura”. Del resto che non occorra una vera e propria autorizzazione si rileva dal termine utilizzato, ‘avvertire‘, riferito al dirigente della struttura. “La richiesta dell’utilizzo delle prerogative deve essere sempre preventiva nel rispetto dei tempi e delle modalità previste in generale dal CCNQ, nello specifico dai CCNL e dagli eventuali accordi locali. E’, pertanto, da escludere che l’Organizzazione intervenga a posteriori per sanare l’assenza del proprio dirigente sindacale in quanto, nell’utilizzo dei permessi, deve essere sempre garantita la funzionalità dell’attività lavorativa dell’ufficio in cui il dipendente, accreditato quale dirigente sindacale, lavora.

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Samples: Relazioni Sindacali