Personale impiegatizio. All'impiegato in trasferta per esigenze di servizio compete: a) rimborso delle spese di viaggio in prima classe; b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità quando la durata della trasferta obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese; c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e comprovate; d) una indennità di trasferta pari al 30% di 1/25 della retribuzione minima conglobata. Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in trasferta fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori a dieci giorni nel mese, tale indennità verrà ridotta al 20%. Nel caso che la frequenza dei viaggi Costituisca caratteristica propria o prevalente dell'impiegato, l'indennità verrà ridotta al 15%. Le indennità di cui al punto d) non saranno dovute nel caso che l'assenza dalla sede per trasferta non superi le 21 ore. Quando la trasferta abbia una durata superiore alle 21 ore tali indennità verranno corrisposte per tutta la durata della trasferta stessa. Le indennità di cui al punto d) non fanno parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumuleranno con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento ritenuto più favorevole. Può essere concordata localmente o aziendalmente una diaria fissa.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro, Contratto Nazionale Di Lavoro
Personale impiegatizio. All'impiegato All’impiegato in trasferta per esigenze di servizio compete:
a) rimborso delle spese di viaggio in prima classe;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità quando la durata della trasferta obblighi l'impiegato l’impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento l’espletamento della missione, sempreché siano sia- no autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 30% di 1/25 della retribuzione minima conglobataa euro 39,82 (modificato dall’AN 16 luglio 1987, v. pag. 32; importo AN 28 agosto 2001). Nel caso in cui l'impiegato l’impiegato venga inviato in trasferta fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori a dieci giorni nel mese, tale indennità verrà ridotta al 20%. Nel caso che la frequenza dei viaggi Costituisca costituisca caratteristica propria o prevalente dell'impiegatodell’impiegato, l'indennità l’indennità verrà ridotta al 15%. Le indennità di cui al punto d) non saranno dovute nel caso che l'assenza l’assenza dalla sede per trasferta non superi le 21 ore. Quando la trasferta abbia una durata superiore alle 21 ore tali indennità verranno corrisposte cor- risposte per tutta la durata della trasferta stessa. Le indennità di cui al punto d) non fanno parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro lavo- ro e non si cumuleranno con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato ricono- scendosi all’impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Può essere concordata localmente o aziendalmente una diaria fissa.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Personale impiegatizio. All'impiegato in trasferta per esigenze di servizio compete:
a) rimborso delle spese di viaggio in prima classe;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità quando la durata della trasferta obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 30% di 1/25 della retribuzione minima conglobatatabellare. Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in trasferta fuori sede, per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori a dieci giorni nel mese, tale indennità verrà ridotta al 20%. Nel caso che la frequenza dei viaggi Costituisca caratteristica propria o prevalente dell'impiegato, l'indennità verrà ridotta al 15%. Le indennità di cui al punto d) non saranno dovute nel caso che l'assenza dalla sede per trasferta non superi le 21 ore. Quando la trasferta abbia una durata superiore alle 21 ore tali indennità verranno corrisposte per tutta la durata della trasferta stessa. Le indennità di cui al punto d) non fanno parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumuleranno con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento ritenuto più favorevole. Può essere concordata localmente o aziendalmente una diaria fissa.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Personale impiegatizio. All'impiegato in trasferta per esigenze di servizio compete:
a) rimborso delle spese di viaggio in prima classe;
b) rimborso delle spese di vitto e alloggio, nei limiti della normalità normalità, quando la durata della trasferta obblighi l'impiegato ad incontrare tali spese;
c) rimborso delle altre eventuali spese sostenute per l'espletamento della missione, sempreché siano autorizzate e comprovate;
d) una indennità di trasferta pari al 30% di 1/25 della retribuzione minima conglobata. Nel caso in cui l'impiegato venga inviato in trasferta fuori sede, sede per incarichi che richiedono la sua permanenza con pernottamento fuori dalla normale residenza per periodi superiori a dieci giorni nel mese, tale indennità verrà ridotta al 20%. Nel caso che la frequenza dei viaggi Costituisca costituisca caratteristica propria o prevalente dell'impiegato, l'indennità verrà ridotta al 15%. Le indennità di cui al punto d) non saranno dovute nel caso che l'assenza dalla sede per trasferta non superi le 21 ore. Quando la trasferta abbia una durata superiore alle 21 ore tali indennità verranno corrisposte per tutta la durata della trasferta stessa. Le indennità di cui al punto d) non fanno parte della retribuzione a nessun effetto del rapporto di lavoro e non si cumuleranno con eventuali trattamenti aziendali o individuali in atto a tale titolo, riconoscendosi all'impiegato la facoltà di optare per il trattamento da esso ritenuto più favorevole. Può essere concordata localmente o aziendalmente una diaria fissa.
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Samples: CCNL 23/7/1976