Piano finanziario. 1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. 3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta da ogni gestore del servizio, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. 4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore. 5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti. 6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.
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Samples: Regolamento Per La Disciplina Della Tassa Sui Rifiuti (Tari)
Piano finanziario. 1. La determinazione delle tariffe del tributo della tassa avviene in conformità al piano Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’artredatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, che lo deve trasmettere al Comune non oltre il 28 febbraio dell’anno successivo a quello a cui si riferisce e, comunque, almeno tre mesi prima del termine per l’approvazione del bilancio di previsione. 1Tale piano viene poi approvato dal Consiglio Comunale, comma 683, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della legge 27 dicembre 2013, produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l’equivalenza di cui al punto 1 dell’allegato 1 del D.P.R. n. 147158/1999.
2. Sulla base della normativa vigente, Il piano finanziario comprende:
a) il gestore predispone annualmente programma degli investimenti necessari;
b) il piano economico finanziariofinanziario degli investimenti;
c) la specifica dei beni, secondo quanto previsto dal MTR delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energiabeni e strutture di terzi, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competenteo all’affidamento di servizi a terzi;
d) le risorse finanziarie necessarie.
3. Il Al piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dadeve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta da ogni gestore del servizio, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di leggeil modello gestionale ed organizzativo;
b) una relazione i livelli di qualità del servizio;
c) la ricognizione degli impianti esistenti;
d) l’indicazione degli scostamenti che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e le evidenze contabili sottostantirelative motivazioni;
e) eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente all’approvazione.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta tariffa della tassa ed in particolare tutti i costi sostenuti dall’Ente territorialmente competente o che per natura rientrano tra i costi da un soggetto dotato considerare secondo il Regolamento di adeguati profili di terzietà rispetto cui al gestoreD.P.R. n. 158/1999.
5. Sulla base della normativa vigenteE’ riportato a nuovo, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni nel Piano finanziario successivo o anche in Piani finanziari successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra stime a preventivo e provvede accertamenti a trasmettere all’Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuticonsuntivo:
a) per intero, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in nel caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione accertamento a consuntivo delle entrate superiore ai costi;
b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al riciclo direttamente dal produttore ovvero dovute ad eventi imprevedibili non dipendenti da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi negligente gestione del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competentenel caso di accertamento a consuntivo delle entrate inferiore ai costi.
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Samples: Regolamento Tassa Rifiuti (Tari)
Piano finanziario. 1. La determinazione delle tariffe del tributo tariffa della TARI avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell’art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013L. 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigenteIl piano finanziario è redatto dal competente Ufficio comunale, ovvero dal soggetto che svolge il gestore predispone annualmente il piano economico finanziarioservizio stesso, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA)a norma delle disposizioni regionali vigenti in materia, e lo trasmette all’Ente territorialmente competentetrasmesso al Consiglio Comunale per l'approvazione, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, dacomprende:
a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta da ogni gestore del servizio, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di leggea. il programma degli investimenti necessari;
b) una relazione che illustra sia i criteri b. il piano finanziario degli investimenti;
c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabilebeni e strutture di terzi, sia o all’affidamento di servizi a terzi;
d. le evidenze contabili sottostantirisorse finanziarie necessarie.
4. La procedura Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
a. il modello gestionale ed organizzativo;
b. i livelli di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza qualità del servizio;
c. la ricognizione degli impianti esistenti;
d. l’indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all’anno precedente e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente le relative motivazioni;
e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall’autorità competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestoreall’approvazione.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità informazioni necessarie per la predisposizione del piano economico finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi costi sostenuti dall’Ente che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definitiper natura rientrano tra i costi da considerare.
6. L’ARERAL'eventuale eccedenza del gettito consuntivo della TARI rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario dell'anno successivo, salva la necessità mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario dell'anno successivo solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi negligente gestione del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Dell’imposta Unica Comunale (Iuc)
Piano finanziario. 1. La Ai fini della determinazione delle tariffe della Tariffa, il Consiglio Comunale approva annualmente, nei termini stabiliti dalla legge per l’approvazione del tributo avviene in conformità bilancio preventivo, il Piano Finanziario degli interventi relativi al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, urbani e la relazione di C o m u n e d i P e s c h i e r a B o r r o m e o accompagnamento così come previsto ai sensi dell’artcommi 4 bis e 8 dell’art.49 del D.Lgs. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 14722/97 e all’art. 8 del D.P.R. 158/99 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Sulla base della normativa vigenteI contenuti essenziali del Piano Finanziario vengono definiti all’art. 8 del D.P.R. 158/99 e comprendono: - il programma degli interventi necessari; - il piano finanziario degli investimenti; - la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all’utilizzo di beni e strutture di terzi o l’affidamento di servizi a terzi; - le risorse finanziarie necessarie; - relativamente alla fase transitoria, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR grado attuale di cui copertura dei costi afferenti alla delibera n. 443/2019 dell’Autorità per regolazione dell’Energia, reti e ambiente (ARERA), e lo trasmette all’Ente territorialmente competenteTariffa rispetto alla preesistente tassa sui rifiuti.
3. Il piano economico finanziario Piano Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati eaccompagnato, in particolare, da:
a) una dichiarazione, ai sensi sempre sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 8 del D.P.R. 445/00158/99, sottoscritta da ogni gestore del servizio, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
b) una relazione nella quale vengono illustrati i seguenti elementi: - il modello gestionale ed organizzativo; - i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la Tariffa; - la ricognizione degli impianti esistenti; - con riferimento al piano dell’anno precedente, l’indicazione degli scostamenti che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia si siano verificati e le evidenze contabili sottostantirelative motivazioni.
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall’Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l’Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all’Autorità del Piano Finanziario il Comune determina la predisposizione tariffa al fine del piano economico finanziario e i corrispettivi pieno grado di copertura dei costi del servizio integrato nel rispetto dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiticriteri previsti dal D.P.R.158/99.
6. L’ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall’Ente territorialmente competente.
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Samples: Regolamento Per L’applicazione Della Tariffa Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani