Piano operativo di sicurezza. 1. L'Appaltatore, prima dell’avvio di ciascun cantiere, deve predisporre e consegnare all’Ente Appaltante o al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio. 2. Il piano operativo di sicurezza, che terrà conto del piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, e deve avere i contenuti minimi previsti dal x.xx 3.2 dell’Allegato XV dello stesso X.Xxx 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Tale documento dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. 3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i 4. Detto piano è conservato in cantiere ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Pubblici, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione
Piano operativo di sicurezza. 1. L'Appaltatore, prima dell’avvio dell'avvio di ciascun cantiere, deve predisporre e consegnare all’Ente all'Ente Appaltante o al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.
2. Il piano operativo di sicurezza, che terrà conto del piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, dovrà essere redatto ai sensi dell’artdell'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, e deve avere i contenuti minimi previsti dal x.xx 3.2 dell’Allegato dell'Allegato XV dello stesso X.Xxx 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Tale documento dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i
4. Detto piano è conservato in cantiere ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
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Piano operativo di sicurezza. 1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro la consegna dei lavo- ri o prima dell’avvio dell’attività di ciascun cantiere, cantiere deve predisporre e consegnare all’Ente Appaltante o al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere can- tiere e nell’esecuzione dei lavori. Unitamente lavori unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.
2. Il piano operativo di sicurezza, che terrà conto del piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, dovrà essere è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 T.U. 81/2008 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, e deve avere ha i contenuti minimi previsti dal x.xx 3.2 dell’Allegato dell’Alle- gato XV dello stesso X.Xxx 9.4.2008 n. 81 T.U. 81/2008 e s.m.i. Tale documento dovrà e deve essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni la- vorazioni rispetto alle previsioni.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 T.U. 81/2008 e s.m.i
4. Detto piano è conservato in cantiere ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte prepo- ste alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
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Samples: Construction Contract
Piano operativo di sicurezza. 1. L'AppaltatoreL'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’avvio di ciascun cantieredell'inizio dei lavori, deve predisporre predi- sporre e consegnare all’Ente Appaltante o al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza in nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative rela- tive responsabilità nell’organizzazione nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.
2. Il piano operativo di sicurezza, che terrà conto del piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, dovrà deve essere redatto ai sensi dell’artdegli artt. 1717 e 26 del Decreto Lgs. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, comma 1commi 4 e 5 dello stesso decreto, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, cantiere e deve avere i contenuti minimi previsti dal x.xx 3.2 dell’Allegato XV dello stesso X.Xxx 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Tale documento dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
32. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. all'articolo 100 del D.Lgs 9.4.2008 Decreto legislativo n. 81 e s.m.i81/2008.
43. Detto piano è conservato in cantiere ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieriL’APPALTATORE, PRIMA DELL’ESECUZIONE DI OGNI SINGOLO INTERVENTO, DISPOSTO CON ORDINE DI SERVIZIO EMESSO DA PARTE DELLA DIREZIONE LAVORI, DOVRÀ AGGIORNARE IL P.O.S., SE NE- CESSARIO.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'AppaltatoreL‟Assuntore, prima dell’avvio a norma dell‟art. 17 comma 1 lettera a) e dell‟art. 96 comma 1 lettera g) del D.Lgs 81/08, entro 15 giorni dalla comunicazione di ciascun cantiereaggiudicazione, deve predisporre e consegnare all’Ente Appaltante o con- segnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza in nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione nell‟organizzazione del cantiere e nell’esecuzione nell‟esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.
2. Il piano operativo di sicurezzasicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi, che terrà conto del piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, e deve avere i contenuti minimi previsti dal x.xx 3.2 dell’Allegato XV dello stesso X.Xxx 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Tale documento dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
32. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sicu- rezza e di coordinamento di cui all'artcoordinamento: eventuali modifiche del PSC proposte dall‟Impresa possono com- portare conseguenti modifiche del POS solo dopo l‟approvazione del Coordinatore per l‟esecuzione.
3. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i
4. Detto piano è conservato Ogni impresa operante in cantiere ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte (mandante e/o subappaltatrice), prima dell‟inizio dei lavori, deve consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicu- rezza nella fase di esecuzione, il piano operativo di sicurezza su indicato relativo alle verifiche ispettive pro- prie scelte autonome nell‟esecuzione dei lavori di controllo dei cantieripropria competenza.
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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Lavori Di Manutenzione Edile
Piano operativo di sicurezza. 1. L'AppaltatoreAi sensi dell‟art. 131, comma 2, lett. c), del DPR 163/2006, l‟appaltatore, entro 30 giorni dall‟aggiudicazione e comunque prima dell’avvio di ciascun cantieredella consegna dei lavori, deve predisporre redige e consegnare all’Ente Appaltante o consegna al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza in nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione nell‟organizzazione del cantiere e nell’esecuzione nell‟esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.
2. Il piano operativo di sicurezza, che terrà conto sicurezza dovrà rispondere ai requisiti di cui all‟Allegato XV del piano di sicurezza DLgs 81/2008 e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, dovrà essere redatto ai sensi dell’arts.m. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, e deve avere i contenuti minimi previsti dal x.xx 3.2 dell’Allegato XV dello stesso X.Xxx 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Tale documento dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.i.
32. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'artall‟art. 100 49 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 presente Capitolato.
3. Prima dell‟inizio dei lavori l‟impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e s.m.icoordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
4. Detto Prima dell‟inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano è conservato in cantiere ed è messo a disposizione operativo di sicurezza all‟impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l‟esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l‟esito positivo delle autorità competenti preposte alle suddette verifiche ispettive di controllo dei cantieriche sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall‟avvenuta ricezione.
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Samples: Construction Contract
Piano operativo di sicurezza. 1. L'AppaltatoreL'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’avvio di ciascun cantieredell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare all’Ente Appaltante o al Direttore dei Lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza in nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.
2. Il piano operativo di sicurezza, che terrà conto , comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, dovrà essere redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 citato Decreto n. 81 e s.m.i. del 2008, con riferimento allo specifico cantiere, cantiere e deve avere i contenuti minimi previsti dal x.xx 3.2 dell’Allegato XV dello stesso X.Xxx 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Tale documento dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. L’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.icoordinamento.
4. Detto Ai sensi dell’art. 96, comma 1‐bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è conservato in cantiere ed è messo necessario per gli operatori che si limitano a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di controllo dei cantiericui all’art. 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.
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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Di Opere Edili Ed Affini
Piano operativo di sicurezza. 1. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione e comunque entro la consegna dei lavo- ri o prima dell’avvio dell’attività di ciascun cantiere, cantiere deve predisporre e consegnare all’Ente all’ Ente Appaltante o al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere can- tiere e nell’esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.
2. Il piano operativo di sicurezza, che terrà conto del piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, dovrà essere è redatto ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, e deve avere ha i contenuti minimi previsti dal x.xx p.to 3.2 dell’Allegato XV dello stesso X.Xxx D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Tale documento dovrà e deve essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i
4. Detto piano è conservato in cantiere ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte prepo- ste alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'AppaltatoreL'appaltatore, entro 30 giorni dalla consegna dei lavori e comunque prima dell’avvio di ciascun cantieredell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare all’Ente Appaltante o al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza in nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.
2. Il piano operativo di sicurezza, che terrà conto di cui all’art.89 comma 1 lettera h del piano di sicurezza e di coordinamentodecreto legislativo n.81 del 2008, predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, dovrà essere è redatto ai sensi dell’art. 17dell’allegato XV del medesimo decreto legislativo, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, cantiere e deve avere i contenuti minimi previsti dal x.xx 3.2 dell’Allegato XV dello stesso X.Xxx 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Tale documento dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell’articolo 131 del Codice dei contratti l’appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i
4. Detto piano è conservato in cantiere ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantiericoordinamento.
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Samples: Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'AppaltatoreAi sensi dell’art. 131, comma 2 lett. c), del Dlgs. 163/06, l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’avvio di ciascun cantieredella consegna dei lavori, deve predisporre redige e consegnare all’Ente Appaltante o consegna al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza in nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi Il piano operativo di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al propriodovrà rispondere ai requisiti di cui all’allegato XV del D. Lgs. 81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09.
2. Il piano operativo di sicurezza, che terrà conto sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e sostitutivo di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, dovrà essere redatto ai sensi dell’artcui all'allegato XV del D. Lgs. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs81/08 integrato con il D. Lgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, e deve avere i contenuti minimi previsti dal x.xx 3.2 dell’Allegato XV dello stesso X.Xxx 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Tale documento dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni106/09.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'artall'allegato XV del D. Lgs. 100 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.i81/08 integrato con il D. Lgs. 106/09.
4. Detto Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano è conservato in cantiere di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive ai lavoratori autonomi; prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di controllo dei cantierisicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Piano operativo di sicurezza. 1. L'AppaltatoreAi sensi dell’art. 131, comma 2 lett. c), del Dlgs. 163/06, l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell’avvio di ciascun cantieredella consegna dei lavori, deve predisporre redige e consegnare all’Ente Appaltante o consegna al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza in nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione nell'esecuzione dei lavori. Unitamente ai piani operativi Il piano operativo di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamento, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al propriodovrà rispondere ai requisiti di cui all’art.6 del DPR n. 222/03.
2. Il piano operativo di sicurezza, che terrà conto sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e sostitutivo di coordinamentocui all'art. 49, predisposto dal coordinatore per la progettazione in relazione a ciascun Ordine di Servizio applicativo, dovrà essere redatto ai sensi dell’artprevisto dall'art. 17131, comma 12, lettera a) b), del D.LgsDlgs. 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. con riferimento allo specifico cantiere, e deve avere i contenuti minimi previsti dal x.xx 3.2 dell’Allegato XV dello stesso X.Xxx 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Tale documento dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni163/06.
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 49, previsto dall’art. 4, comma1 , lettera a) e dall'art. 12, del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.iDlgs. 494/96.
4. Detto Prima dell’inizio dei lavori l’impresa aggiudicataria trasmette il piano è conservato in cantiere di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive ai lavoratori autonomi; prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di controllo dei cantierisicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
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Samples: Contract for Construction Works
Piano operativo di sicurezza. 1. L'AppaltatoreL’appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’avvio di ciascun cantieredella consegna del servizio, deve predisporre redige e consegnare all’Ente Appaltante o consegna al RUP/DEC o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza in nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavoridel servizio. Unitamente ai piani operativi Il piano operativo di sicurezza delle singole imprese esecutrici in subappalto o in subaffidamentodovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i. (per xxxxxxxx non rientranti tra le fattispecie di cui all’art. 90, previa verifica della congruità dei medesimi rispetto al proprio.comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i.)
2. Il piano operativo di sicurezza, che terrà conto sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e sostitutivo di coordinamentocui all’art. 49, predisposto dal coordinatore previsto dall’'Allegato XV, punto 3.1. del D. Lgs. 81/2008. (in alternativa, per la progettazione in relazione a ciascun Ordine cantieri di Servizio applicativo, dovrà essere redatto ai sensi dell’artcui all’art. 1790, comma 13, lettera a) del D.LgsD. Lgs. 9.4.2008 n. 81 81/2008 e s.m.is.m. con riferimento allo specifico cantiere, e deve avere i contenuti minimi previsti dal x.xx 3.2 dell’Allegato XV dello stesso X.Xxx 9.4.2008 n. 81 e s.m.i. Tale documento dovrà essere aggiornato dall'Appaltatore ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.i.)
3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'artall’art. 100 49 del D.Lgs 9.4.2008 n. 81 e s.m.ipresente Capitolato.
4. Detto Prima dell’inizio del servizio l’impresa affidataria trasmette il piano è conservato in cantiere di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed è messo a disposizione ai lavoratori autonomi.
5. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all’impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l’esito positivo delle autorità competenti preposte alle suddette verifiche ispettive di controllo dei cantieriche sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.
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