Certificato di conformità. Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato. Alla conclusione del presente contratto, esso è sottoposto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione e di affidamento. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP autorizza, con apposita comunicazione al Gestore, l'emissione della fattura finale da parte del gestore.
Certificato di conformità. La firma della bolla di consegna da parte dell’Istituto, come previsto al punto (c) dell’Articolo II.1.1, ha soltanto valore di presa visione dell’avvenuta consegna e non implica in alcun modo che i prodotti oggetto della fornitura sono in conformità con quanto previsto nel presente contratto. La conformità dei prodotti consegnati sarà comprovata dalla firma da parte dell’Istituto di un apposito certificato entro un mese dalla data dell’avvenuta consegna, a meno che le condizioni particolari del presente contratto o il Capitolato (Allegato I) non dispongano diversamente. La conformità sarà dichiarata solo nel caso in cui le condizioni previste dal contratto siano soddisfatte e i prodotti oggetto della fornitura siano conformi a quanto previsto dal Capitolato (Allegato I). Qualora, per motivi attribuibili al Contraente, l’Istituto non possa accettare la fornitura, il Contraente ne verrà informato per iscritto al più tardi alla data di scadenza del controllo di conformità.
Certificato di conformità. Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un suo Certificato di Conformità (CoC) attestante che la fornitura è conforme ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del costruttore. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni: − Riferimento al numero d’Ordine Leonardo-SDI; − Identificazione del costruttore; − Part Number del costruttore; − Part Number del distributore (se diverso da quello del costruttore); − Part Number Leonardo-SDI (se disponibile e diverso da quelli del costruttore e/o distributore); − Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, …); − Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali e alla documentazione tecnica richiamata nei cataloghi del costruttore; − Data e firma del distributore; − CoC del costruttore (da riferire e allegare); − Dichiarazione che la fornitura è parte di una fornitura del distributore autorizzato/costruttore.
Certificato di conformità. Il servizio è soggetto a verifica di conformità diretta a certificare che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e delle leggi di settore, nonché ad accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto. Il direttore dell’esecuzione rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. La mancata accettazione delle prestazioni effettuate dall’appaltatore comporta le conseguenze previste al precedente articolo.
Certificato di conformità. Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un Certificato di Conformità (CoC) attestante che il prodotto è conforme ai requisiti contrattuali. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni: − Riferimento al numero d’ordine Xxxxxxxx-XXX; − Part Number del costruttore; − Part Number Leonardo-SDI (se disponibile e diverso da quello del costruttore); − Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, …); − Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali; − Data e firma del fornitore.
Certificato di conformità. Su specifica richiesta, il Fornitore dovrà inviare un Certificato di Conformità firmato da un rappresentante autorizzato dello stesso, che attesti la conformità del Fornitore rispetto alle norme governative e ambientali, e ai regolamenti relativi ai Prodotti. Tale certificato dovrà essere inviato con le prime consegne e, in avanti, come da richiesta.
Certificato di conformità. L’impresa dovrà consegnare un certificato di conformità emesso dal fornitore per ogni lotto di materiale fornito per l’esecuzione del progetto. Il documento emesso dal fornitore dovrà certificare che il materiale è stato prodotto in conformità ai previsti standard di qualità e che è stato sottoposto con successo ai relativi collaudi.
Certificato di conformità. Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, al termine della ripresa in consegna degli immobili di cui all’Art. 8 – Parte Prima del presente Capitolato emetterà il Certificato di verifica di conformità ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Successivamente all’emissione del Certificato di verifica di conformità, da emettersi entro e non oltre giorni dal termine del contratto, si procederà al pagamento del saldo unitamente alle ritenute di garanzia e allo svincolo della cauzione definitiva. Il pagamento avverrà entro 30 gg dal ricevimento della fattura, da emettersi successivamente al Certificato di verifica di conformità.
Certificato di conformità. L'Emittente si impegna a consegnare al [Rappresentante della Masse]44 e al Fiscal Agent, affinché sia trasmesso ai Portatori dei Titoli unitamente al bilancio fornito in conformità al paragrafo (a) dell'Articolo 4.2.1 (Bilanci), un Certificato di Conformità (firmato da un rappresentante autorizzato dell'Emittente [e dai revisori dei conti dell'Emittente]), sostanzialmente nella forma indicata nell'Allegato 1 alle presenti Condizioni, che illustri in modo sufficientemente dettagliato i calcoli degli Indici Finanziari per il Periodo di Test pertinente. Al ricevimento del Certificato di Conformità, il Fiscal Agent dovrà tempestivamente consegnare ai Portatori dei Titoli, in conformità all'Articolo 12 (Comunicazioni), (i) una copia del Certificato di Conformità ovvero (ii) qualora per qualsivoglia ragione non avesse ricevuto il Certificato di Conformità entro le scadenze pattuite, una comunicazione in tale senso, sostanzialmente nella forma indicata in un Allegato al Fiscal Agency Agreement.
Certificato di conformità. Il fornitore deve associare ad ogni fornitura un Certificato di Conformità (CoC) attestante che il prodotto è conforme ai requisiti contrattuali. Il CoC deve includere almeno le seguenti informazioni: − Riferimento al numero d’ordine Xxxxxxxx-XXX; − Part Number del fornitore; − Part Number Leonardo-SDI (se disponibile e diverso da quello del fornitore); − Dati applicabili per la tracciabilità del prodotto (quantità, S/N, lotto, data di fabbricazione, …); − Dichiarazione esplicita di conformità ai requisiti contrattuali; − Data e firma del fornitore. Schede Tecniche e altre certificazioni Il fornitore deve associare ad ogni fornitura: − Le Schede Tecniche contenenti le caratteristiche dei prodotti forniti; − Eventuali altre certificazioni riferite a requisiti di varia natura quali, ad esempio: o caratteristiche dei materiali utilizzati, o dichiarazione di conformità CE (nei casi previsti) o norme cogenti applicabili, o standard industriali applicabili, … Il fornitore deve documentare l’esito dei controlli finali (funzionali, dimensionali, visivi) condotti sui lotti di fornitura e/o sui singoli prodotti forniti e, se richiesto a ordine, deve associare alla fornitura i relativi Test Report.