Polizza assicurativa. A garanzia della responsabilità civile professionale per danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’affidatario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile professionale per danni causati in conseguenza di errori, negligenze e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento di tutte le attività previste nell’appalto. La garanzia dovrà prevedere: − massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla data di scadenza della durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto; − periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Analisi Della Situazione Fiscale, Accordo Quadro
Polizza assicurativa. A garanzia della responsabilità civile professionale 14.1 Il Concessionario dovrà contrarre polizza di assicurazione per danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’affidatario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, apposita polizza assicurativa a la copertura dei rischi di responsabilità civile professionale verso terzi, derivanti dal proprio personale per danni causati involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di errori, negligenze e omissioni verificatesi un fatto verificatosi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento relazione all’esercizio di tutte le attività previste nell’appalto. La garanzia dovrà prevedere: − gestite con un massimale unico per sinistro non inferiore a 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della € 1.500.000,00.
14.2 Tale copertura assicurativa dovrà comprendere anche i danni derivanti dalla conduzione e gestione di fabbricati e relative pertinenze.
14.3 L’operatività o meno della polizza assicurativa non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
14.4 Il Concessionario esonera il Consorzio da qualsiasi responsabilità per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività tutti gli accadimenti derivanti dalla presente concessione.
14.5 Copia della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla polizza attivata dovrà essere consegnata al Consorzio entro 30 giorni dalla data di scadenza sottoscrizione della concessione.
14.6 La polizza dovrà prevedere la medesima durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti e dovrà essere mantenuta in essere durante vigore per l'intera durata dello stesso. Consorzio Brianteo Villa Greppi - Protocollo n.0001297 del 20-06-2019 in partenz
14.7 Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto; − , consegnare all'Ufficio competente del copia della quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione attestante il pagamento dei premi relativi al periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione validità della suddetta polizza.
14.8 L'Ente potrà richiedere, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività nel corso della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione validità del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare e ove necessario, la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni coperti o non coperti rivalutazione dei capitali e/o per massimali originalmente previsti nella polizza di assicurazione.
14.9 La polizza di assicurazione dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente, dei suoi amministratori e dipendenti.
14.10 Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto.
14.11 Il Concessionario è responsabile dei danni eccedenti che dovessero occorrere a persone, cose, o beni nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del contratto ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.
14.12 Il Concessionario è obbligato a dare immediata comunicazione all’Ente tramite posta elettronica certificata di ogni danno o incidente verificatosi e dell’avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicatedati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri tecnici e valutativi in merito.
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Samples: Concession Agreement
Polizza assicurativa. A garanzia della L’Appaltatore sarà considerato responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti/soci, dei suoi mezzi o per mancate previdenze venissero arrecati alle persone ed alle cose, sia del Comune che di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Amministrazione da ogni responsabilità civile professionale ed onere. L’Appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore (e a mantenere in vigore per danni causati durante l’esecuzione tutta la durata del contratto, suoi rinnovi e proroghe) un’adeguata copertura assicurativa, come: • Polizza assicurativa per R.C. Auto contro i rischi previsti dalla normativa vigente derivanti dalla circolazione sia su area pubblica che privata, intendendosi per circolazione, sia il movimento, quanto la sosta e la fermata, e comprese le operazioni di salita e discesa dal mezzo, con un massimale minimo pari ad Euro 5.000.000,00 come previsto dal D.Lgs. 209/2005 – Codice delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’affidatario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi assicurazioni private e successive modifiche; • Polizza di responsabilità civile professionale verso terzi (RCT) per danni causati arrecati a terzi (tra quali il Comune di Bologna e gli utilizzatori del servizio) in conseguenza di erroriun fatto verificatosi in relazione all’attività oggetto del presente appalto, negligenze e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento di comprese tutte le operazioni ed attività previste nell’appalto. La garanzia dovrà prevedere: − necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 Euro 1.000.000,00. Fra le garanzie di euro polizza dovranno essere presenti le seguenti estensioni: − causale incendio − danni alle cose sulle quali si eseguono i lavori • Responsabilità Civile verso prestatori di lavori (RCO): per anno assicurativo infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività svolta (prestatori d’opera subordinati e parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l’obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali l’appaltatore si avvalga), in relazione a tutte le operazioni connesse al presente appalto, comprese quelle accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per sinistro e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana persona infortunata prevedere, tra le altre condizioni, anche l’estensione al cosiddetto “danno biologico”, l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi la “clausola buona fede INAIL”. La durata delle suddette polizze deve essere almeno pari alla data di scadenza della durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in o se inferiore dovranno essere durante la durata prodotti alla scadenza anniversaria i documenti di rinnovo delle polizze assicurative. Copia di tali polizze, e delle eventuali, successive variazioni o appendici, dovrà essere trasmessa all’UI Gare prima della sottoscrizione del contratto; − periodo . L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, così come l’eventuale approvazione espressa dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’Appaltatore, non esonerano l’Appaltatore stesso dalle responsabilità di comporto qualunque genere su di 30 giorni per il pagamento delle rate essa incombenti né dal rispondere di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizzaquanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza avendo esse solo lo scopo di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicateulteriore garanzia.
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Samples: Service Agreement
Polizza assicurativa. II concessionario è responsabile: • dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio ed imputabili a colpa dei propri operatori; • dei danni derivanti da irregolarità o carenze nell'esecuzione del sevizio prestato; • dei danni occorsi a cagione delle strutture affidategli con il presente atto, opportunamente verificate dal concessionario prima dell'assunzione del servizio. A garanzia della responsabilità civile professionale per del risarcimento dei danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appaltoche il Concessionario possa arrecare a terzi nella gestione affidatagli, l’affidatario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, lo stesso dovrà stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile professionale con garanzia prestata per massimale di €. 500.000,00 per ciascun sinistro a persone, animali o cose. La copertura assicurativa dovrà coprire anche i danni causati in conseguenza di errori, negligenze e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento di tutte le attività previste nell’appalto. La garanzia dovrà prevedere: − massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla data di scadenza della durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto; − periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla primadalle imprese sub-appaltatrici. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizzapolizza che precede, l'aggiudicatario il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza l’esistenza di una polizza RC, già esistente e attivaattivata, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicateindicate per quella specifica. In tal caso, l’aggiudicatario si dovrà produrre un'appendice un’appendice alla stessa stessa, nella quale si espliciti l’operatività che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione. Copia della polizza, specifica, o come appendice alla polizza anche esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata anticipatamente prima della sottoscrizione del contratto, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio. Qualora il Concessionario sia un RTI sarà a cura dell’impresa capogruppo presentare la suddetta polizza. Resta comunque a completo ed esclusivo carico dei concessionario qualsiasi ulteriore risarcimento di danni causati, senza diritto di rivalsa o di compensi nei confronti dell'ente concedente. A garanzia del corretto utilizzo da parte del Concessionario dei locali, impianti, attrezzature ed arredi di proprietà del Comune, dovrà essere stipulata una polizza fideiussoria per il presente appaltovalore di €. In fase 20.000,00. E’ posta inoltre a carico del Concessionario la stipula delle seguenti polizze assicurative:
1) danni derivanti da incendio e rischi accessori (compresi gli atti vandalici ) per i seguenti valori “a nuovo”: Fabbricati €. 300.000,00, impianti, attrezzature ed arredi €. 20.000,00 ;
2) danni derivanti da furto per un valore di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo€. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito10.000,00. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione e le altre garanzie si rivelassero insufficienti a tutela dei danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicatesubiti.
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Samples: Concession Agreement
Polizza assicurativa. A garanzia della responsabilità civile professionale 14.1 Il Concessionario dovrà contrarre polizza di assicurazione per danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’affidatario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, apposita polizza assicurativa a la copertura dei rischi di responsabilità civile professionale verso terzi, derivanti dal proprio personale per danni causati involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di errori, negligenze e omissioni verificatesi un fatto verificatosi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento relazione all’esercizio di tutte le attività previste nell’appalto. La garanzia dovrà prevedere: − gestite con un massimale unico per sinistro non inferiore a 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della € 1.500.000,00.
14.2 Tale copertura assicurativa dovrà comprendere anche i danni derivanti dalla conduzione e gestione di fabbricati e relative pertinenze.
14.3 L’operatività o meno della polizza assicurativa non libera il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.
14.4 Il Concessionario esonera il Consorzio da qualsiasi responsabilità per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività tutti gli accadimenti derivanti dalla presente concessione.
14.5 Copia della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla polizza attivata dovrà essere consegnata al Consorzio entro 30 giorni dalla data di scadenza sottoscrizione della concessione.
14.6 La polizza dovrà prevedere la medesima durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti e dovrà essere mantenuta in essere durante vigore per l'intera durata dello stesso.
14.7 Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata del contratto; − , consegnare all'Ufficio competente del copia della quietanza rilasciata dalla Compagnia di Assicurazione attestante il pagamento dei premi relativi al periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione validità della suddetta polizza.
14.8 L'Ente potrà richiedere, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività nel corso della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione validità del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare e ove necessario, la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni coperti o non coperti rivalutazione dei capitali e/o per massimali originalmente previsti nella polizza di assicurazione.
14.9 La polizza di assicurazione dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia di Assicurazione a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Ente, dei suoi amministratori e dipendenti.
14.10 Il mancato mantenimento in vigore, anche parziale, delle garanzie previste nella polizza assicurativa, così come la loro significativa riduzione, costituisce grave inadempimento con conseguente risoluzione del contratto.
14.11 Il Concessionario è responsabile dei danni eccedenti che dovessero occorrere a persone, cose, o beni nel corso dello svolgimento delle attività oggetto del contratto ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da irregolarità o carenze degli obblighi contrattuali.
14.12 Il Concessionario è obbligato a dare immediata comunicazione all’Ente tramite posta elettronica certificata di ogni danno o incidente verificatosi e dell’avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicatedati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri tecnici e valutativi in merito.
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Samples: Concession Agreement
Polizza assicurativa. A garanzia della responsabilità civile professionale per 1. La ditta sarà responsabile, penalmente e civilmente, di tutti i danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appaltodi qualsiasi natura che dovessero prodursi a persone o cose in dipendenza dell’esecuzione del presente appalto, l’affidatario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, apposita sia nel corso del servizio di pulizia e dopo la sua ultimazione che nel caso di mancato o tardivo espletamento degli interventi previsti.
2. La ditta aggiudicataria dovrà costituire polizza assicurativa comprensiva dell’estensione di danni da incendio - preliminarmente all’atto della stipulazione del contratto - a copertura dei rischi conseguenti al risarcimento per eventuali danni subiti dall’Amministrazione a seguito di responsabilità civile professionale per danni causati in conseguenza danneggiamento o distruzione totale o parziale di errori, negligenze e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio opere ed impianti o cose di terzi da parte dei dipendenti della ditta nell’espletamento dell’attività professionale e nello svolgimento di tutte le attività previste nell’appaltoappalto
3. La garanzia polizza assicurativa relativa ai rischi di “Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera” per la copertura dei possibili danni di cui ai precedenti commi, dovrà prevedereessere stipulata dalla Ditta appaltatrice con primaria compagnia assicurativa autorizzata all’esercizio nel ramo danni sul territorio della Repubblica, con massimale minimo: − massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 per sinistro di euro € 2.000.000,00, per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti persona e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo cose di garanzia postuma di 2 anni successivi € 1.000.000,00 e una validità pari alla data di scadenza della durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del presente contratto; − periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche dell’appaltatore per danni non coperti o non coperti e/o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicateprevisti.
4. Nel suddetto contratto di polizza deve essere esplicitamente indicata la clausola di rinuncia alla rivalsa degli assicuratori nei confronti dell’Ente appaltante e dei propri dipendenti.
5. Nelle ipotesi di mancata copertura del citato contratto assicurativo per qualsivoglia causa, i danni verificatisi restano comunque in capo alla Ditta appaltatrice.
6. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la stipula del contratto.
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Samples: Servizio Di Pulizia
Polizza assicurativa. A garanzia Il Concessionario dovrà assumere per tutta la durata della responsabilità civile professionale concessione polizza assicurativa con primaria compagnia di assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera a copertura di tutti i danni che l’impresa, i suoi collaboratori o il personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dal contratto. La polizza RCT/O richiesta dovrà avere un massimale minimo annuo per sinistro pari ad almeno €.1.000.000,00 con limite per persona lesa e/o danni causati a cose pari a €.1.000.000,00 in ambito RCT e sotto- limite per persona lesa pari a €.500.000,00 in ambito RCO (comprese le malattie professionali). La polizza dovrà avere come descrizione del rischio assicurato l'attività oggetto del contratto e avere la medesima durata. Qualora il Concessionario avesse una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori d’opera per le attività dallo stesso svolte, è possibile integrare il contratto di assicurazione in essere con la descrizione del rischio oggetto della presente concessione, mediante emissione di apposita appendice. In ogni caso nella polizza dovrà essere esplicitato che il Comune di Verucchio è considerato terzo, a tutti gli effetti, così come i suoi amministratori e dipendenti. Inoltre la polizza, se non già comprese, dovrà coprire espressamente le seguenti estensioni di garanzia, oltre a quelle già previste nel contratto: • RC personale di tutti i dipendenti, collaboratori dell’Assicurato e di ogni altra persona di cui l’aggiudicatario si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante l’esecuzione lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appaltoattività e delle mansioni svolte, l’affidatario regolate dal patto di collaborazione; • rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, dei suoi amministratori e dipendenti; • estensione ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 (o valore che riteniate adeguato) ; • estensione ai danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi, anche se ubicati all’aperto, con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 (o valore che riteniate adeguato); • estensione ai danni arrecati alle cose di terzi, consegnate e non, per le quali l’assicurato è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, apposita polizza assicurativa a rispondere; • copertura dei rischi danni cagionati a terzi con xxxx e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere; • estensione di garanzia relativa alla responsabilità civile professionale per danni causati dell’azienda aggiudicataria e suoi dipendenti in conseguenza relazione alla qualifica di errori, negligenze responsabili del servizio protezione e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento sicurezza di tutte le attività previste nell’appaltocui al D.Lgs. La garanzia dovrà prevedere: − massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo 81/2008 e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 GDPR sulla Privacy. • estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti garanzia relativamente alla consumazione e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla data di scadenza della durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto; − periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni coperti o non coperti distribuzione e/o somministrazione e/o smercio di cibi e bevande; Nel caso in cui la polizza preveda scoperti e/o franchigie per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicatesinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato, rimanendo pertanto a carico della ditta assicurata. Inoltre, dovrà essere presentata a garanzia dell'immobile, una polizza incendio a RISCHIO LOCATIVO con valori: • Fabbricato €.500.000,00; • Ricorso Terzi €.500.000,00.
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Samples: Concessione in Gestione
Polizza assicurativa. A garanzia della responsabilità civile professionale per danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’affidatario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, apposita ARUBA PEC ha stipulato una polizza assicurativa a per la copertura dei rischi di responsabilità civile professionale per e dei danni causati in conseguenza a terzi nell'esercizio dell'attività di errori, negligenze e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento Gestore di tutte le attività previste nell’appaltoposta elettronica certificata secondo quanto previsto nel DPR n. 68 del 2005 [3]. La garanzia dovrà prevederepolizza copre i rischi derivanti dall'attività ed eventuali danni causati a terzi ai sensi del DPR 11 Febbraio 2005, n. 68 [3] con il seguente massimale: − massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 di euro € 1.000.000,00 Per ogni singolo atto illecito per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla data di scadenza della durata del contratto purché tutte le perdite patrimoniali derivanti da comportamenti colposi posti tutte le richieste di risarcimento presentate contro tutti gli assicurati per tutte le coperture assicurative combinate. l presente capitolo del manuale operativo ha lo scopo di illustrare le procedure e le modalità operative adottate da ARUBA PEC, in essere durante qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, nello svolgimento della propria attività. I dati personali relativi al richiedente la durata registrazione, al Titolare di certificati, al terzo interessato e a chiunque acceda al servizio, sono trattati, conservati e protetti da ARUBA PEC conformemente da quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 196 del contratto; − periodo 30 giugno 2003 “Codice in materia di comporto protezione dei dati personali” [1]. Le figure a cui sono attribuiti specifici ruoli e responsabilità nel trattamento dei dato sono: • per Titolare del trattamento dati si intende la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro Titolare le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana dati personali e agli Enti aderenti copia delle quietanze strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza • per Responsabile si intende la persona fisica, la persona giuridica., la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal Titolare, al trattamento dei dati personali • per Incaricato si intende la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca trattamento dal Titolare del trattamento dati o dal responsabile • per Interessato si intende la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro persona fisica, la persona giuridica, l’ente o l’associazione cui si riferiscono i dati personali In particolare ARUBA PEC ▪ potrà nominare uno o più responsabili del trattamento mediante formale incarico scritto con il quale sono indicati i compiti che dovrà assolvere ai sensi del DLgs 196/03 ▪ individua e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento nomina gli incaricati del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni coperti trattamento che operano sotto la diretta autorità del Titolare o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicatedel responsabile attenendosi alle istruzioni impartite.
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Samples: Manuale Operativo
Polizza assicurativa. A L’appaltatore dovrà assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalle seguenti coperture assicurative: - assicurazione di tutto il personale contro gli infortuni ed ogni altra assicurazione in accordo alle leggi e normative esistenti; - polizza assicurativa CAR (tutti i rischi del costruttore)a copertura di tutti i danni o perdite ai lavori, alle attrezzature e mezzi d'opera di cantiere provocati da qualsiasi causa, per un importo pari al valore complessivo di tutti i lavori oggetto del contratto e con durata dalla data del verbale di consegna lavori fino all'approvazione del collaudo. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere l'estensione di garanzia alle opere/impianti presenti sul luogo o nelle immediate vicinanze dal luogo dei lavori, di proprietà del Committente o comunque da uno dei due Enti a qualsiasi titolo detenuti con un massimale pari ad Euro 2.000.000. Tale polizza dovrà altresì prevedere l'estensione delle garanzie al periodo di manutenzione e comunque fino all'approvazione del collaudo. - Polizza assicurativa della responsabilità civile professionale per danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appaltoResponsabilità Civile verso Terzi. Tale polizza verrà stipulata con un massimale minimo non inferiore ad : Euro 20.000.000,00; La durata della polizza, l’affidatario è tenuto a stipulare, da stipularsi prima della sottoscrizione dell’accordo quadrofirma del contratto di appalto, apposita dovrà essere quella applicabile in funzione dell’importo contrattuale, come di seguito specificato: 45 gg (giorni utili per consegna lavori) + durata lavori (da cronoprogramma di appalto) + 90 gg (tempo per redazione stato finale di ultimazione dei lavori) 45 gg (giorni utili per consegna lavori) + durata lavori (da cronoprogramma di appalto) + 180 gg (tempo per redazione collaudo da ultimazione dei lavori) Tale polizza assicurativa a copertura dovrà essere trasmessa tempestivamente all’ufficio Insurance Projects per la verifica di competenza. Tale polizza dovrà garantire il risarcimento dei rischi danni derivanti da eventi di responsabilità civile professionale numero illimitato per danni causati in conseguenza l’intero periodo di errori, negligenze espletamento del servizio e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento di dovrà tassativamente prevedere tutte le condizioni – nessuna esclusa – del “Programma Assicurativo AIN -- Specifiche della Copertura RCT”n" per cui si rimanda al "Programma Assicurativo Aeroportuale" pubblicato sul sito xxx.xxxxx.xx alla sezione bandi." Nell’ambito della polizza di RCT, in conformità al Programma Assicurativo AIN sopra richiamato, l’'Appaltatore avrà la responsabilità di assicurare i danni derivanti dalla attività previste nell’appaltosvolta anche dai suoi Subappaltatori e Fornitori. La garanzia dovrà prevedere: − - Polizza Responsabilità Civile Autoveicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria (legge 24 Dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni). Si dovranno stipulare polizze di assicurazione per la RCA con massimale unico per sinistro, comprese le persone trasportate, con estensione della validità alla circolazione in ambito aeroportuale, ovvero sull’intero sedime dell’Aeroporto Internazionale di Napoli, citando in via esemplificativa ma non esclusiva le seguenti aree: Pista, Raccordi, Vie di Rullaggio, Piazzali di sosta Aeromobili, e che comprendano espressamente il ricorso terzi da incendio per automezzi per un massimale non inferiore ad € 20.000.000,00. Le suddette coperture assicurative, dovranno essere mantenute in vita per l’intera durata contrattuale ed a 3.000.000,00 tal riguardo si precisa che l’appaltatore dovrà fornire alla GE.S.A.C. documentazione attestante il regolare pagamento dei premi di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica rinnovo. L’inadempimento degli obblighi di terzi ad Anci Toscana e cui innanzi giustificherà, ai suoi dipendentisensi dell’art. 1456 c.c., agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla data di scadenza della durata la risoluzione del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto; − periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicatecolpa dell’appaltatore.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Polizza assicurativa. A garanzia L'affidatario è altresì tenuto a costituire e consegnare prima della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro o comunque prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto applicativo, in caso di avvio anticipato dell’esecuzione del contratto: • una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare deve essere pari all'importo del contratto di accordo quadro. • una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale verso terzi che tenga indenne l’Amministrazione da ogni responsabilità civile per danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’affidatario è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, apposita polizza assicurativa terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a copertura dei rischi di responsabilità civile professionale euro 500.000,00 (per danni causati in conseguenza di errori, negligenze e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento di tutte le attività previste nell’appaltosinistro). La garanzia dovrà prevedere: − massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa Per gli interventi per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante quali è previsto un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla data di scadenza della durata del contratto purché derivanti le polizze sopra descritte sono sostituite da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto; − periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi e attivale responsabilità verso terzi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi connessi con la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19.01.2018, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicaten. 31. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la La copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle predette garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni decorre dalla data di scadenza previstaavvio dell'esecuzione del contratto e cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione dell’attestato di verifica di conformità del servizio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività L'omesso o il ritardato pagamento delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, somme dovute a titolo di penalepremio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.deve:
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Prelievo, Trasporto E Conferimento Di Rifiuti
Polizza assicurativa. A garanzia della La Stazione Appaltante è esonerata da qualunque responsabilità civile professionale che si riferisca alla gestione dell’attività’ per danni causati durante l’esecuzione la quale risponde unicamente l’aggiudicatario che ha provveduto alla stipula delle prestazioni oggetto dell’appaltoseguenti coperture assicurative. Si precisa altresì che nella descrizione del rischio sia indicato quanto previsto dal capitolato di appalto o in alternativa , l’affidatario è tenuto a stipularequalora l’aggiudicatario abbia una copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per le attività dallo stesso svolte , prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, di integrare il contratto di assicurazione in essere con la descrizione di quanto previsto dal capitolato di appalto stesso. Pertanto la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di Responsabilità Civile per i rischi in argomento ed oggetto del servizio previsto nell’appalto, con i seguenti massimali minimi con specifica descrizione dell’attività/rischio oggetto dell’assicurazione: - Polizza di assicurazione di Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera a copertura di tutti i danni che l’impresa, i suoi collaboratori o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dall’appalto con i seguenti massimali: - Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): Euro 5.000.000,00 unico per sinistro; - Responsabilità Civile verso Prestatori d’Opera (RCO): € 5.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 2.500.000,00 per persona); e le seguenti estensioni di garanzia: - RC personale di tutti i dipendenti e collaboratori dell’Assicurato o del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura; - RC personale dei rischi bambini per i danni fra loro ed a terzi, gli stessi devono intendersi terzi tra di loro e rientrare nel novero dei terzi. Deve essere compresa inoltre la responsabilità civile professionale derivante all’Assicurato per danni causati in conseguenza cagionati a terzi dai minori, compresi i danni, limitatamente alle lesioni corporali, subiti dai minori medesimi; - RC distribuzione cibi e bevande; - il Comune di erroriScandicci dovrà essere considerato Terzo a tutti gli effetti così come i suoi amministratori e dipendenti; - rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Scandicci, negligenze suoi amministratori e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento dipendenti; - danni da interruzione di tutte le esercizio/attività previste nell’appalto. La garanzia dovrà prevedere: − massimale unico con limite di risarcimento non inferiore a 3.000.000,00 di euro ad Euro 500.000,00 per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione - RC derivante da inosservanza del D. Lgs. 81/2008 e della qualifica Legge 196/2003; - per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di terzi cose dell'Assicurato o da lui detenute con limite di risarcimento non inferiore ad Anci Toscana Euro 500.000,00; - danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto; - danni ai suoi dipendentilocali e alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi. Si precisa altresì che: Il contratto assicurativo dovrà avere efficacia per l’intero periodo di durata del servizio affidato, pertanto sino al 12/07/2019 ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali ed eventuali integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli Enti aderenti uffici competenti dell’Ente appaltante prima dell’inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benestare. Nel caso di durata pluriennale del servizio, l’Affidatario si impegna inoltre a fornire per tempo alla Stazione appaltante una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza / appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Si precisa che la stipula della predetta polizza viene richiesta esclusivamente per una maggiore tutela della Stazione Appaltante e degli utenti del servizio, e pertanto si ribadisce che: - l’eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture prestate dal contratto e di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di eventuali sottolimiti di indennizzo per talune tipologie di danni) non esonererà in alcun modo l’Affidatario dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad essa imputabili ai loro dipendentisensi di legge, lasciando in capo alla stessa la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti - le eventuali franchigie e/o collaboratori dell’Affidatarioscoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati; − operatività della garanzia - la Stazione Appaltante verrà quindi sempre tenuta indenne per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla data di scadenza della durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto; − periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente eventuali danni imputabili all’Affidatario e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicatedalla sua polizza assicurativa.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
Polizza assicurativa. A garanzia La Ditta, per l’affidamento del servizio, deve esibire in originale, un’idonea specifica polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l’incarico in oggetto con massimale, per anno e per sinistro, di almeno € 1.000.000,00. La copertura assicurativa deve avere validità almeno fino alla scadenza contrattuale. L’inosservanza di quanto sopra previsto o l’inadeguatezza delle polizze, costituiscono causa risolutiva espressa del contratto, per fatto e colpa della responsabilità civile professionale per danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appaltoDitta. Considerata la natura del servizio, l’affidatario l’appaltatore è tenuto obbligato a stipulare, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di cui al comma 1 almeno dieci giorni prima della sottoscrizione dell’accordo quadroconsegna del servizio; la copertura di tale polizza decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e, apposita polizza assicurativa a comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.
a) la copertura dei rischi danni ai beni mobili ed immobili su cui si svolge il servizio siano essi di responsabilità civile professionale per proprietà della Stazione Appaltante o Comune a favore del quale si svolge il servizio medesimo;
b) la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell’arte, difetti e
c) Per quanto concerne invece i danni causati a terzi: la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, cottimisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante; è richiesta l'indicazione specifica che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di erroridirezione dell’esecuzione del contratto, negligenze gli eventuali coordinatori per la sicurezza e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento collaudatori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di tutte le attività previste nell’appaltopremio da parte dell’impresa non dovrà comportare l’inefficacia della garanzia. La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore dovrà prevedere: − massimale unico coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e fornitrici. Qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall’art. 37, comma 5, del D.lgs. 163/06, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Si precisa che le ipotesi di danno sopra specificate hanno carattere indicativo e non inferiore a 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla data di scadenza della durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante esaustivo restando valido il principio secondo il quale l’appaltatore deve garantire la durata del contratto; − periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza presentazione di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto. In fase che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva esecuzione da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicate.qualsiasi causa determinati
Sezione I Danni alle cose (importi espressi in euro)
Sezione II R.C.T. (importi espressi in euro)
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Polizza assicurativa. A garanzia Il Concessionario dovrà assumere le seguenti assicurazioni per tutta la durata della responsabilità civile professionale concessione: Polizza assicurativa di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori d’opera a copertura di tutti i danni che l’impresa, i suoi collaboratori o il personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura, possano provocare a terzi nello svolgimento delle attività regolamentate dal contratto. La polizza RCT/O richiesta dovrà avere un massimale annuo per sinistro pari ad almeno € 5.000.000,00 con limite per persona lesa e/o danni causati a cose pari a € 5.000.000,00 in ambito RCT e sotto-limite per persona lesa pari a € 2.500.000,00 in ambito RCO (comprese le malattie professionali). La polizza dovrà avere come descrizione del rischio assicurato l'attività oggetto del contratto e avere la medesima durata. Qualora il concessionario avesse una copertura di Responsabilità Civile versoTerzi e prestatori d’opera per le attività dallo stesso svolte, è possibile integrare il contratto di assicurazione in essere con la descrizione del rischio oggetto della presente concessione, mediante emissione di apposita appendice. In ogni caso nella polizza dovrà essere esplicitato che il Comune di Scandicci è considerato terzo, a tutti gli effetti, così come i suoi amministratori e dipendenti. Inoltre la polizza, se non già comprese, dovrà coprire espressamente le seguenti estensioni di garanzia, oltre a quelle già previste nel contratto: • RC personale di tutti i dipendenti, collaboratori dell’Assicurato e di ogni altra persona di cui l’aggiudicatario si avvarrà per tutti i danni a terzi verificatisi durante l’esecuzione lo svolgimento delle prestazioni oggetto dell’appaltoattività e delle mansioni svolte, l’affidatario regolate dal patto di collaborazione; • rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune, dei suoi amministratori e dipendenti; • estensione ai danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 (o valore che riteniate adeguato) ; • estensione ai danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei servizi, anche se ubicati all’aperto, con limite di risarcimento non inferiore ad € 500.000,00 (o valore che riteniate adeguato); • estensione ai danni arrecati alle cose di terzi, consegnate e non, per le quali l’assicurato è tenuto a stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo quadro, apposita polizza assicurativa a rispondere; • copertura dei rischi danni cagionati a terzi con xxxx e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere; • estensione di garanzia relativa alla responsabilità civile professionale per danni causati dell’azienda aggiudicataria e suoi dipendenti in conseguenza relazione alla qualifica di errori, negligenze responsabili del servizio protezione e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento sicurezza di tutte le attività previste nell’appaltocui al D.Lgs. La garanzia dovrà prevedere: − massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo 81/2008 e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 GDPR sulla Privacy. • estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti garanzia relativamente alla consumazione e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi alla data di scadenza della durata del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante la durata del contratto; − periodo di comporto di 30 giorni per il pagamento delle rate di premio successive alla prima. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza già esistente e attiva, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicate. In tal caso, l’aggiudicatario dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti l’operatività della polizza anche per il presente appalto. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, a titolo di penale, e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario anche per danni coperti o non coperti distribuzione e/o somministrazione e/o smercio di cibi e bevande; Nel caso in cui la polizza preveda scoperti e/o franchigie per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicatesinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte al Comune o al terzo danneggiato, rimanendo pertanto a carico della ditta assicurata. Inoltre, dovrà essere presentata a garanzia dell'immobile, una polizza incendio a RISCHIO LOCATIVO con valori: - Fabbricato € 2.250.000,00; - Ricorso Terzi € 500.000,00.
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Samples: Concessione Di Servizi
Polizza assicurativa. A garanzia della responsabilità civile professionale per danni causati durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, l’affidatario è tenuto a È obbligo dell’aggiudicatario stipulare, prima della sottoscrizione dell’accordo per ciascun contratto applicativo conseguente al presente accordo quadro, apposita polizza assicurativa a copertura dei una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall’espletamento dell’attività di cui l’aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile professionale per danni causati in conseguenza di errori, negligenze e omissioni verificatesi in occasione dell’esercizio dell’attività professionale e nello svolgimento di tutte le attività previste nell’appalto. La garanzia dovrà prevedere: − massimale unico non inferiore a 3.000.000,00 di euro per anno assicurativo e per ogni singolo evento dannoso o sinistro; − estensione della qualifica di terzi ad Anci Toscana e ai suoi dipendenti, agli Enti aderenti al contratto e ai loro dipendenti; − estensione della copertura assicurativa per i sinistri determinati da atti dolosi da parte di dipendenti e/o collaboratori dell’Affidatario; − operatività della garanzia per i sinistri che abbiano luogo durante un periodo di garanzia postuma di 2 anni successivi sino alla data di scadenza della durata conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell’aggiudicatario accendere una o più polizze relative:
1. essere accese anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferite specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l’indicazione che “tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Corsico”;
4. coprire l’intero periodo del contratto purché derivanti da comportamenti colposi posti in essere durante (la durata copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del contratto; − periodo servizio e cessa alla data di comporto emissione del certificato di 30 giorni per il pagamento delle rate verifica di premio successive alla primaconformità o di regolare esecuzione);
5. riportare i massimali sopra indicati. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizzapolizza che precede, l'aggiudicatario l’aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza l’esistenza di una polizza RC, già esistente e attivaattivata, avente le medesime caratteristiche minime sopra indicateindicate per quella specifica. In tal caso, l’aggiudicatario si dovrà produrre un'appendice un’appendice alla stessa stessa, nella quale si espliciti l’operatività che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione Comunale di Corsico, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5). Nel caso che aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate. L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice. Quest’ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza anche per stessa, onde verificare il presente appaltopermanere della validità nel corso della durata del servizio. In fase di esecuzione, l’affidatario dovrà presentare specifiche appendici nominali alla polizza professionale generale riferita all’Accordo Quadro al fine di estenderne la copertura ad ogni Ente al momento dell’adesione di quest’ultimo. Durante l’esecuzione del contratto l’affidatario è tenuto a dimostrare la piena operatività delle garanzie assicurative sopra citate, trasmettendo per PEC ad Anci Toscana e agli Enti aderenti copia delle quietanze di L’omesso o il ritardato pagamento delle polizze assicurative stipulate entro 45 giorni dalla data di scadenza prevista. Qualora l’affidatario non fornisca la prova della piena operatività delle garanzie assicurative l’Accordo Quadro e di conseguenza i contratti derivati si risolveranno di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva da parte degli Enti, somme dovute a titolo di penalepremio da parte dell’aggiudicatario non comporta l’inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. L’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e fatto salvo l’obbligo polizza/e assicurativa/e di risarcimento cui al presente articolo per tutta la durata del maggior danno subitocontratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l’aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto. Resta ferma l’intera responsabilità dell’affidatario dell’aggiudicatario anche per danni coperti o eventualmente non coperti e/o dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze sopra indicateassicurati.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto