TARIFFE DI UTILIZZO Clausole campione

TARIFFE DI UTILIZZO. Le tariffe sono determinate annualmente dall’Amministrazione Comunale e sono sottoposte alla disciplina di cui all’art. 11, commi 2 e 5 del Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40/2006. Il gestore è esentato dal pagamento delle tariffe per i propri utilizzi diretti ed incamera la parte eccedente la quota contributiva delle entrate derivanti dalle tariffe d’uso della palestra per spazi concessi a terzi, così come specificato al successivo art. 5 comma 7.
TARIFFE DI UTILIZZO. 1. Gli utilizzi sono, di norma, soggetti al pagamento delle tariffe di utilizzo. Fanno eccezione gli utilizzi di seguito specificati: 2. Le tariffe per gli utilizzi in via continuativa, richiesti entro i termini stabiliti nell’art. 12, o per utilizzi per periodi maggiori di 2 mesi sono stabilite dall’Amministrazione Comunale e sono periodicamente determinate secondo le competenze stabilite al precedente art. 5 del presente Regolamento. 3. La determinazione delle tariffe d’uso in via continuativa, per ciascun impianto sportivo comunale e per ciascuna palestra scolastica, avviene tenendo conto: - della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione - della tipologia dell’impianto, delle attività e iniziative che è possibile svolgere nella specifica struttura, della rilevanza economica della struttura stessa - delle necessità finanziarie del Comune, rapportate alle spese gestionali. 4. Le tariffe d’uso in via continuativa sono di norma soggette ad aggiornamento entro il 30 giugno di ogni anno secondo gli ultimi indici I.S.T.A.T., con arrotondamento per difetto a € 0.50 ed hanno validità per l’anno sportivo successivo (1 Luglio – 30 Giugno). 5. La Giunta Comunale, in caso di manifestazioni o iniziative patrocinate dal Comune può motivatamente deliberare l’assegnazione d’uso degli impianti a titolo gratuito, oppure a tariffa agevolata ridotta (nella percentuale indicata dalla Giunta stessa), oppure a tariffa intera. 6. La Giunta Comunale, su presentazione di apposito progetto, può deliberare l’assegnazione d’uso degli impianti a titolo gratuito, o a tariffa agevolata ridotta (nella percentuale indicata dalla Giunta stessa), per lo svolgimento di attività rivolte a disabili o a categorie socialmente svantaggiate. 7. Le assegnazioni d’uso gratuito o a tariffa ridotta per iniziative patrocinate sono passibili di revoca qualora l’associazione organizzatrice contravvenga alle norme di buon utilizzo della struttura contenute nel presente Regolamento, con particolare riferimento all’art. 11 comma 3. In caso di revoca dell’assegnazione d’uso gratuito l’assegnatario è tenuto al pagamento della tariffa intera.
TARIFFE DI UTILIZZO. Così come stabilito dall’Amministrazione Comunale con Del. G.C. n. 11 del 07.01.2016, nella quale sono state determinate le tariffe di utilizzo per l’anno 2016, considerato che l’affidamento in concessione del servizio di bike sharing è espletato ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/2006 le tariffe saranno libere e determinate dal concessionario. Le tariffe saranno riscosse a cura e spese del concessionario ed introitate dallo stesso. Il concessionario dovrà munirsi di appositi bollettari, rilasciare apposita ricevuta (conforme anche sotto il profilo fiscale alla normativa vigente) attestante il pagamento delle tariffe citate e tenere copia delle ricevute relative a tutti gli introiti effettuati a disposizione per eventuali controlli da parte dell’Amministrazione Comunale. Il concessionario si impegna a riservare, se eventualmente disponibili, n. 3 biciclette per l’utilizzo massimo fino a tre giorni. Il concessionario dovrà esporre in modo ben visibile, le tariffe vigenti relative al noleggio e darne conoscenza all’utenza con i mezzi più idonei.
TARIFFE DI UTILIZZO. Le tariffe di utilizzo orario, in €uro e comprensive di I.V.A. nella misura corrente, sono state fissate con Deliberazione della Giunta comunale n. 132 del 20/06/2019 come da prospetto seguente.

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  • Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili Postafuturo Certo prevede la rivalutazione annuale delle prestazioni in funzione del rendimento conseguito dalla Gestione Separata Posta ValorePiù. In particolare, ad ogni ricorrenza annuale del contratto, il capitale assicurato maturato alla fine dell’anno precedente si rivaluta in base al rendimento conseguito in quell’anno dalla Gestione Separata, al netto del rendimento trattenuto da Poste Vita S.p.A. Per un maggior grado di dettaglio sui criteri di calcolo e di assegnazione di partecipazione agli utili, si rinvia all’art. 12 delle Condizioni di Assicurazione relativo alla clausola di rivalutazione delle prestazioni e al Rego- lamento della Gestione Separata che forma parte integrante delle Condizioni stesse. Gli effetti della rivalutazione sono evidenziati nel Progetto esemplificativo delle prestazioni assicurate, del- lo sviluppo dei premi e dei valori di riscatto (Sezione E della presente Nota Informativa) con l’avvertenza che i valori esposti derivano da ipotesi meramente indicative ed esemplificative dei risultati futuri della ge- stione secondo le indicazioni dell’IVASS. Gli stessi sono espressi in euro, senza tenere conto degli effetti dell’inflazione. Poste Vita S.p.A. si impegna a consegnare al Contraente al più tardi al momento della sottoscrizione del contratto, il progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • REGOLE DI CONDOTTA PER L’UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

  • Utilizzo del Servizio Per utilizzare il Servizio, sarà sufficiente navigare in internet tramite la rete mobile Vodafone, senza necessità di scaricare alcun client o applicazione. Il Cliente potrà accedere alle configurazioni del servizio tramite l’area dedicata del sito web xxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx, per accedere alla quale è necessaria la creazione di un account.

  • Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati I dati potranno essere comunicati a: − soggetti anche esterni all’ESTAR, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite; − altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal D. Lgs. n. 50/2016, dalla legge n. 241/1990 e dalla L.R. n. 40/2009.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo 1. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile. 2. Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzari di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l’eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) con riferimento al prezzo contrattuale e comunque in misura pari alla metà; in ogni caso alle seguenti condizioni: a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da: a.1) eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa e non altrimenti impegnate; a.2) somme derivanti dal ribasso d'asta, se non è stata prevista una diversa destinazione; a.3) somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile; b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante; c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) ai singoli prezzi unitari contrattuali per le quantità contabilizzate e accertate dalla DL nell’anno precedente; d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta della parte che ne abbia interesse, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della DL se non è ancora stato emesso il certificato di cui all’articolo 56, a cura del RUP in ogni altro caso; 3. La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 2 e all’applicazione dell’aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

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