POPOLAZIONE Clausole campione

POPOLAZIONE. La popolazione residente (2004) – fonte RAVA carta topografica regionale numerica
POPOLAZIONE. 97+ mln 24,7 71,3 L’Egitto si compone di una popolazione prevalentemente giovane. Oltre la metà dei residenti (52%) infatti, ha un’età compresa tra 0 e 24 anni. Tra questi, la maggior parte è concentrata nella fascia 0-14. L’età media è di 24,7 anni e il tasso di fecondità di 3,5 figli per donna. L’aspettativa media di vita alla nascita è di 71,3 anni, e il tasso di dipendenza è dell’8,5% (In Italia è del 35,1%). La popolazione egiziana presenta livelli molto bassi di istruzione; il tasso di alfabetizzazione degli adulti è infatti solo del 75,2%. Preoccupanti sono il tas- so di mortalità infantile, pari a 20,3 per mille, e un impiego annuale per la sanità pubblica, di appena il 2,2% del PIL. Il 95% della popolazione risiede in una stretta striscia di terra lungo il fiume Nilo, l’unica arabile del paese, che rappresenta solo il 5% di tutta la superfi- cie del territorio egiziano. Le grandi regioni del deserto del Sahara, che costi- tuiscono la maggior parte del territorio, sono pressoché disabitate. Il 45% della popolazione risiede in aree urbane. 12,1% A partire dalla fine degli anni ’60, a causa della povertà e disoccupazione, e del conflitto arabo-israeliano, l’Egitto ha vissuto una forte migrazione sia in- terna, verso città importanti quali Cairo, Alessandria e altri centri urbani del Nord, sia esterna, verso i Paesi del Golfo (Arabia saudita, Iraq, Libia e Gior- dania dove i governi, grazie agli alti ricavi petroliferi, cominciavano a finan- ziare progetti di sviluppo creando una richiesta di manodopera poco qualifi- cata, soprattutto nelle costruzioni). Durante gli anni ’80, a causa della guerra tra Iran e Iraq, le migrazioni egiziane verso l’estero subirono un arresto: dai 3.3milioni di migranti registrati nel 1983 si passò a 2.2 milioni all’inizio degli anni ’90.
POPOLAZIONE. Popolazione legale all'ultimo censimento 2011 Popolazione residente (art.156 D.Lvo 267/2000) n. 36.284 di cui: maschi n. 17.597 femmine n. 19.115 nuclei familiari n. 16.201 comunità/convivenze n. 12 Popolazione al 31 dicembre 2018 n. 36.712 Nati nell'anno n. 187 Deceduti nell'anno n. 322 saldo naturale n. -135 Immigrati nell'anno n. 1223 Emigrati nell'anno n. 921 saldo migratorio n.302 Popolazione al 30-06-2017 n.36.712 di cui In età prescolare (0/6 anni) n. 1.908 In età scuola dell'obbligo (7/14 anni) n. 2724 In forza lavoro 1. occupazione (15/29 anni) n. 5.479 In età adulta (30/65 anni) n.18.346 In età senile (oltre 65 anni) n.8.255 Tasso di natalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2014 7,34‰ 2015 7,18‰ 2016 6,00‰ 2017 6,90‰ 2018 6.62‰ Tasso di mortalità ultimo quinquennio: Anno Tasso 2014 8,22‰ 2015 9,41‰ 2016 9,20‰ 2017 9,60‰ 2018 9.24‰ L’andamento della condizione socio economica delle famiglie è così rappresentata:
POPOLAZIONE. Popolazione residente riferita all’anno 2005.

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

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