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Portanza Clausole campione

Portanza. La misura della portanza deve accertare che le prestazioni dello strato finito soddisfino le richieste degli elaborati di progetto e siano conformi a quanto dichiarato prima dell'inizio dei lavori nella documentazione presentata dall'impresa. Al momento della costruzione degli strati di pavimentazione sovrastanti, la media dei valori di portanza del misto granulare su ciascun tronco omogeneo non dovrà essere inferiore a quella prevista in progetto.
Portanza. Per quanto riguarda invece le caratteristiche strutturali degli strati in conglomerato bituminoso messi in opera, il parametro di riferimento è il modulo elastico dinamico che sarà ricavato interpretando una serie di misure di deflessione dinamica effettuate con attrezzature di tipo F.W.D; per l’interpretazione delle misure di deflessione, è necessario conoscere gli spessori degli strati in conglomerato bituminoso della pavimentazione che verranno rilevati dalla D.L. durante l’esecuzione dei lavori e/o potranno essere ricavati mediante una campagna di carotaggi successivi da eseguire con le frequenze riportate in Tabella 61-24. Per un maggiore dettaglio nella determinazione degli spessori, tale campagna di carotaggi potrà essere integrata dal rilievo in continuo della stratigrafia della pavimentazione eseguito con apparecchiatura georadar equipaggiata con antenne aventi frequenze di 0.6 GHz e 1.6 GHz. Le prove di deflessione dinamica tipo F.W.D., in relazione al tipo di intervento effettuato e ai controlli che si vogliono effettuare, dovranno rispettare le seguenti modalità di esecuzione:
Portanza. Il costipamento di ogni strato dovrà essere eseguito sino ad ottenere un valore del modulo di deformazione Md misurato al 1° ciclo di carico nell'intervallo compreso fra 1,5 e 2,5 Kg/cm2 non inferiore a 800 Kg/cm2. La determinazione del modulo di deformazione Md deve essere fatta mediante prova di carico su piastra del diametro di 30cm Tale misura sarà effettuata in un tempo compreso fra 3 e 12 ore dall'effettuazione del costipamento. Qualora la miscela contenga fino al 25% in peso di elementi di dimensioni maggiori di 25 mm si eseguirà il controllo di densità in sito. In tal caso la densità in sito dovrà risultare non inferiore al 98% della densità massima fornita dalla prova AASHTO modificata. Le aree ove si registreranno valori di densità in sito e di portanza inferiori al minimo di cui sopra non si considereranno accettate e dovranno essere nuovamente lavorate fino alla definitiva accettazione, conseguente alla ripetizione con esito favorevole delle prove. Tutti i fori aperti sullo strato finito per il prelievo di campioni, dovranno essere, a cura e spese dell'Appaltatore, immediatamente riempiti con calcestruzzo magro cui dovrà seguire una perfetta compattazione.
Portanza. La misura della portanza deve accertare che le prestazioni dello strato finito soddisfino le richieste degli elaborati di progetto e siano conformi a quanto dichiarato prima dell’inizio dei lavori nella documentazione presentata dall’Impresa, ai sensi di quanto previsto al § 59.3. La metodologia d’indagine impiegata dovrà essere tale da fornire parametri di controllo identici, o comunque direttamente confrontabili, con quelli utilizzati nel calcolo della pavimentazione. A tale scopo sono ammesse sia prove puntuali (prove di carico con piastra) per la determinazione del Modulo di deformazione (Md) dello strato , sia prove di deflessione ad elevato rendimento per la determinazione del Modulo elastico dinamico (Med). Il Modulo di deformazione (Md) dello strato deve essere quello inserito nel progetto della pavimentazione e viene determinato impiegando la metodologia indicata nella norma (CNR 146/92). Il Modulo elastico dinamico (Med) dello strato deve essere quello utilizzato nel progetto della pavimentazione e viene determinato mediante la misura della portanza dello stesso, effettuata con una macchina a massa battente (Falling Weight Deflectometer-FWD) dotata di misuratori di abbassamento (deflessione) operanti su 9 punti di una linea a distanza prefissata dalla piastra di carico, nel modo qui di seguito descritto : a) la massa battente da usare e l’altezza di caduta verranno stabilite, mediante prove da effettuare prima della misura, in modo da non lasciare deformazioni permanenti sotto la piastra; l’altezza di caduta o la massa battente, se ciò succede, dovranno essere ridotte fino ad avere una deformazione di tipo elastico; b) le misure verranno effettuate nelle condizioni stabilite al punto precedente, controllando che comunque anche in altre zone di prova non si abbia deformazione plastica; il Modulo elastico dinamico dello strato di fondazione verrà calcolato interpretando le misure mediante specifico software di retrocalcolo di riconosciuta validità da parte dell’Amministrazione. In assenza di specifiche indicazioni di progetto,che stabiliscano soglie minime diverse, i valori dei moduli di deformazione Md (valutati attraverso prova di carico con piastra al primo ciclo di carico nell'intervallo tra 0,15 e 0,25 N/mm2) ed i valori dei moduli elastici dinamici Med non dovranno essere inferiore ai valori limite riportati nella Tabella 59-12. Al momento della costruzione degli strati di pavimentazione sovrastanti tutti i valori di portanza dello strato di ...

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  • Limite massimo dell’indennizzo Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

  • CHIARIMENTI I chiarimenti in ordine alla presente procedura potranno essere formulati attraverso la piattaforma telematica entro e non oltre otto giorni antecedenti il termine per la presentazione delle offerte così come indicato nel Bando di gara. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sulla piattaforma telematica. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

  • Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).

  • RICHIESTA DI CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente documento e degli altri documenti di gara potranno essere richiesti per il tramite della messaggistica della RDO on line seguendo le istruzioni di cui al paragrafo “Come inviare una Richiesta di chiarimenti” nel documento “Utilizzo della Piattaforma”. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire, improrogabilmente, entro e non oltre le ore 13:00 del giorno Le richieste di chiarimento devono essere formulate in lingua italiana. Le risposte ai chiarimenti saranno rese disponibili da Poste, nell’apposita area “messaggi” della RDO on line ovvero come documento allegato ad un messaggio. All’Impresa invitata verrà inviata comunque una comunicazione dalla RdO on line (e-mail) con invito a prendere visione delle Risposte ai chiarimenti. Poste potrà invitare, attraverso lo strumento della messaggistica on line, le Imprese a trasmettere eventuali chiarimenti che si rendessero necessari per una più facile valutazione della documentazione presentata con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro il quale detti completamenti e/o chiarimenti devono essere trasmessi.

  • Rimborso Non sono previsti casi di rimborso del premio.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • RIMBORSO SPESE MEDICHE Le condizioni che seguono si intendono in totale sostituzione di quanto previsto all’art. A 21. Entro il limite della somma assicurata a questo titolo, la Società rimborsa le spese sostenute durante il ricovero, a seguito di infortunio che comporti intervento chirurgico anche ambulatoriale, e/o applicazione di gesso e/o tutore equivalente (Xxx Xxx, Desault, valva gessata, doccia gessata, bendaggio ad otto, air-cast, stecca di zimmer, etc.) per: 1) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento (ivi compresi gli apparecchi terapeutici e le endoprotesi applicati durante l'intervento); 2) assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, ed esami diagnostici, durante il periodo di ricovero; 3) rette di degenza, con esclusione delle spese voluttuarie quali bar, televisione, telefono. Inoltre l’Assicuratore rimborsa le eventuali spese sostenute anche extra ricovero, per: a) Accertamenti diagnostici, compresi gli onorari di medici o di Specialisti abilitati, analisi ed esami diagnostici e di laboratorio, cure mediche specialistiche ambulatoriali; b) Cure mediche fisioterapiche ambulatoriali anche riabilitative, anche non connesse a ricovero o intervento chirurgico ambulatoriale, sempre che prescritte dal medico curante dell’Assicurato; c) Prestazioni mediche o infermieristiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi effettuati da medici; d) Esami, medicinali non mutuabili dal S.S.N. sempre che prescritti dal medico curante dell’Assicurato; e) Cure dentarie, rese necessarie dall’infortunio, incluse le spese per eventuali protesi in diretta ed esclusiva connessione con l’infortunio stesso, effettuate nei 120 giorni successivi alla data del sinistro, sempre che l’evento sia provato da apposita certificazione rilasciata dallo specialista. Sono escluse le spese di viaggio e/o pernottamento per parenti e/o accompagnatori. La garanzie previste nel presente articolo si intendono estese ai casi di forzata completa immobilità, limitatamente alle frattura vertebrale anche se non dovesse comportare ricovero. Il rimborso per le spese di cura a seguito di infortunio di cui sopra viene corrisposto con l’applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di € 150,00. Relativamente alle spese per cure fisioterapiche, la garanzia si intende prestata con il limite di € 2.000,00 per anno e per persona ed un massimo di € 50,00 per singola prestazione. Qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale, in forma diretta o indiretta, la presente garanzia varrà per le spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato stesso purché adeguatamente documentate. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in Euro.

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Obblighi dell’impresa Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.

  • RICHIAMATI Legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'art. 21 che consente alle Istituzioni scolastiche di interagire da protagonista con le Autonomie Locali, gli Enti Pubblici e le Associazioni del territorio nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità; Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato agli Enti Locali ed in particolare l’art. 139 che prevede tra l’altro, di concerto con le istituzioni scolastiche, azioni tese a sviluppare pari opportunità di istruzione; azioni di supporto tese a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuola; interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica e di educazione alla salute; D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche; Legge 8 ottobre 2010, n. 170 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; Circolare Ministeriale n. 8 del 2013 Strumenti d’Intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica. Indicazioni Operative; Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.”; Decreto legislativo 7 agosto 2019 n. 96 di modifica e integrazione del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 66 “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.” Legge Regionale 25 settembre 1996 n. 41 Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”; Legge regionale 31 marzo 2006 n. 6 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”;