Posizione e custodia degli apparecchi di misura. 1. Gli apparecchi di misurazione sono collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Gestore al fine di ridurre al minimo lo sviluppo delle tubazioni ed in luogo di facile accesso, immediatamente al limite della proprietà privata in modo tale che sia possibile effettuare la lettura ed il controllo del misuratore anche quando il fabbricato non sia presidiato .
Posizione e custodia degli apparecchi di misura. Art. 29 Spostamento contatori e allacciamenti
Posizione e custodia degli apparecchi di misura. 1. Gli apparecchi di misurazione devono essere collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Gestore, posti immediatamente al limite della proprietà privata, in luogo di facile accesso, che deve sempre essere garantito, agli addetti incaricati dal Gestore stesso.
Posizione e custodia degli apparecchi di misura. 1 L’apparecchio di misura deve essere di norma collocato nell’interno dello stabile o locale servito, entro una nicchia, cassetta od altro riparo, in modo tale da minimizzare le lunghezze dell’allaccio alla presa, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli addetti del Gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore; di norma gli apparecchi devono essere posti, in prossimità del confine di proprietà, in nicchie realizzate su muro esterno o sulla recinzione, corredate di appositi sportelli forniti dal Gestore o, eccezionalmente dall’Utente, previo nulla osta del Gestore. Ove non siano possibili tali condizioni, l’apparecchio di misura deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa, la sostituzione del contatore stesso e una sua facile lettura; il chiusino del pozzetto deve essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal Gestore. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta. La nicchia o il pozzetto destinato al contatore delle somministrazioni idriche non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d’energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ect..
Posizione e custodia degli apparecchi di misura. 21.1 Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Fornitore per facilitare l’accesso agli incaricati per la manutenzione e la verifica.
Posizione e custodia degli apparecchi di misura. 1. Gli apparecchi di misurazione sono collocati nella posizione ritenuta più idonea dal Consorzio in luogo di facile accesso, che deve comunque essere garantito, al personale del Consorzio stesso.
Posizione e custodia degli apparecchi di misura. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore, posti al limite tra la proprietà pubblica e la prima proprietà privata, e di facile accesso. I Clienti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti. La Società ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore a spese del Cliente, qualora il contatore stesso per modifiche ambientali venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione. Il Cliente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie dei contatori, assumendosi le relative operazioni di manutenzione. La manomissione dei sigilli da parte del Cliente o di terzi e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento dell'apparecchio misuratore, possono dare luogo alla sospensione immediata dell'erogazione, alla revoca della fornitura e ad azione giudiziaria contro il Cliente. In caso eccezionale e per particolari motivi tecnici il contatore può essere installato in via precaria anche sul suolo pubblico. Nel caso di guasti il Cliente ha l’obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa provvedere. In caso di rottura del contatore per effetto del gelo, qualora lo stesso risultasse non adeguatamente protetto, il Cliente dovrà corrispondere al Gestore il contributo indicato nell’elenco prezzi in vigore.
Posizione e custodia degli apparecchi di misura. Art. 28 Guasti e lettura degli apparecchi
Posizione e custodia degli apparecchi di misura. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dal Gestore e di facile accesso agli incaricati dallo stesso. L’utente ha l’obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei misuratori. A monte ed anche a valle del contatore è collocato, inoltre, a cura del Gestore ed a spese dell’utente, un rubinetto di arresto. Il Gestore ha la facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore, a spese dell’utente, qualora questo per modifiche ambientali o per esigenze di maggior sicurezza o di adeguamento degli impianti in genere, anche in relazione all’art. 22 venga a trovarsi in luogo per qualsiasi ragione ritenuto non adatto. Resta comunque ferma ogni responsabilità dell’utente o del proprietario dell’immobile in caso di mancata o non tempestiva comunicazione al Gestore delle modifiche ambientali apportate. Tutti gli apparecchi misuratori sono provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal Gestore. La manomissione dei suggelli da parte dell’utente o qualunque altra operazione da parte sua, destinata ad alterare il regolare funzionamento dell’apparecchio misuratore, daranno luogo alla sospensione immediata dell’erogazione ed alla risoluzione del contratto, salva ogni azione anche giudiziaria nei confronti dell’utente o comunque del responsabile. L’utente dovrà rispondere in ogni caso degli abusi di cui sopra, quando l’apparecchio misuratore è installato nella proprietà di suo uso esclusivo.
Posizione e custodia degli apparecchi di misura. Gli apparecchi di misura sono collocati nel luogo e nelle posizioni ritenuti più idonei dal Gestore e comunque di facile accesso agli operatori. Per il posizionamento dei contatori si applica la norma UNI-CIG 9036 del novembre 1986 che al punto 4.3.1.2 così recita: “è vietata l’installazione di gruppi di misura: