REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
REGOLAMENTO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
TITOLO I DEFINIZIONI E NORME DI PRINCIPIO
CAPO I - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ART. 1 - DEFINIZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII) E TERMINOLOGIE
1 Il Servizio Idrico Integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque di scarico e meteoriche e di depurazione delle acque immesse in pubblica fognatura. Esso deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.
2 Le presenti disposizioni si applicano anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato.
3 Ai fini del presente Regolamento s’intende per:
▪ Abitante equivalente (A.E.): il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
▪ Acque di dilavamento di superfici impermeabili o Acque bianche: le acque meteoriche che dilavano superfici scoperte (piazzali, tetti, strade, etc.) che si rendono disponibili al deflusso superficiale, con recapito in reti fognarie, in corpi idrici superficiali, sul suolo (art 24 C. 1 lett. f) delle N.T.A. del P.T.A della Regione Marche);
▪ Acque di seconda pioggia o Acque bianche: le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti (l’insieme di strade, cortili, piazzali, tetti e di ogni altra superficie scoperta oggetto di dilavamento meteorico o di lavaggio) eccedente la quota relativa alla prima pioggia come definita dalla norma;
▪ Acque di scarico o Acque nere: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico; esse si distinguono in:
⮚ Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (art. 74 c.1 lett. g) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.); sono altresì da considerare acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dai servizi igienici di edifici adibiti ad attività di servizi, commerciali, artigianali e industriali, ed abitazioni collettive, così come definite dall’art. 27 x. 00 xxxxx X.X.X. xxx X.X.X. xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx; sono inoltre considerate acque reflue domestiche le acque reflue provenienti dai servizi igienici individuate successivamente da norme tecniche nazionali o regionali che dovessero intervenire in materia;
⮚ Acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (art. 74 c.1 lett. h) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
⮚ Acque reflue industriali assimilate alle domestiche: sono le acque provenienti da insediamenti che risultino per le loro caratteristiche qualitative, assimilabili ad acque reflue domestiche così come definite dall’art. 101 c. 7 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; sono altresì considerate acque reflue assimilate alle domestiche le acque reflue industriali individuate successivamente da norme tecniche nazionali o regionali che dovessero intervenire in materia;
⮚ Acque di prima pioggia: le acque meteoriche che cadono nella prima parte di ogni evento di pioggia contenenti sostanze pericolose derivanti dal dilavamento delle superfici (art. 42 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche); si considerano eventi meteorici distinti quelli che si succedono a distanza di quarantotto ore;
▪ Acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (art. 74 c.1 lett. i) D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
▪ Acquedotto: l’insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione dell’acqua;
▪ Adduzione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle reti necessarie a rendere disponibile l’acqua captata per la successiva fase di distribuzione;
▪ Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM): agenzia regionale competente per il controllo e la vigilanza in materia ambientale;
▪ Agglomerato: l’area in cui la popolazione ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento o verso un punto di recapito finale;
▪ Allaccio o allacciamento: condotta idrica o fognaria derivata dalla principale e dedicata al servizio di uno o più utenti;
▪ Ambito Territoriale Ottimale (ATO) n. 5 – Marche Sud - Ascoli Xxxxxx e Fermo: il territorio sulla base del quale, ai sensi dell’art. 147 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., sono organizzati i servizi idrici e sul quale esercita le proprie prerogative in materia di organizzazione del servizio idrico integrato l’Ente d’Ambito cui la Regione ha attribuito le funzioni già esercitate dall’Autorità d’Ambito;
▪ Autoclave: serbatoio di accumulo acqua e pompa di sollevamento funzionante a pressione;
▪ Autorità d’Ambito – Ente d’Ambito: è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi comprese la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all’articolo 143 c.1 D. Lgs 152/2006 e s.m.i. e la predisposizione della tariffa di base ai sensi dell’art. 154 c.4 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.; nel caso dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 è denominata “Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Xxxxxx e Fermo”;
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▪ Autorità per l’Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI): l’Autorità competente per la regolazione e il controllo dei servizi idrici;
▪ Captazione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture necessarie per l’approvvigionamento diretto di acqua da sorgenti, da acque superficiali o da acque sotterranee;
▪ Carta del Servizio Idrico Integrato (Carta del SII): il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per i servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del SII;
▪ Codice identificativo: targhetta in materiale plastico sulla quale è riportato il codice a barre identificativo del punto fornitura;
▪ Contatore o apparecchio di misura: dispositivo idraulico atto alla misura dell’acqua prelevata dall’Utente o dei reflui scaricati in pubblica fognatura;
▪ Contratto di fornitura: contratto disciplinato dagli artt.1559-1570 del Codice Civile e dal presente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
▪ Deposito cauzionale: la somma di denaro che l’Utente versa al Gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore;
▪ Depurazione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, al fine di renderle compatibili con il ricettore finale, comprese le attività per il trattamento dei fanghi e le eventuali sezioni di recupero energetico;
▪ Disciplinare tecnico modalità di allacciamento alle reti e autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue (Disciplinare Tecnico): definisce le modalità tecniche di prestazione dei servizi di acquedotto, di fognatura e di depurazione (Sezione A) e le modalità di rilascio del parere vincolante ed obbligatorio per lo scarico nelle reti fognarie pubbliche delle acque reflue (Sezione B); esso è redatto dal Gestore ed approvato dall’Ente d’Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati ed è disponibile sul sito del Gestore (xxx.xxxx.xx);
▪ Distribuzione: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione delle infrastrutture, ivi inclusa la gestione delle centrali di sollevamento, delle torri piezometriche, dei serbatoi di carico e di compenso, necessarie alla fornitura di acqua a tutti gli Utenti. Comprende inoltre la ricerca ed il controllo delle perdite;
▪ Fanghi: i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
▪ Fognatura: l’insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione, nonché di ricerca e controllo perdite, delle infrastrutture per l’allontanamento delle acque reflue urbane, costituite dalle acque reflue domestiche o assimilate, industriali, le acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia; comprende anche le reti di raccolta, i collettori primari e secondari, i manufatti di sfioro, gli emissari, i derivatori e le stazioni di sollevamento, fino all’impianto di depurazione;
▪ Fognatura mista: rete fognaria che canalizza sia le acque reflue urbane sia le acque reflue meteoriche;
▪ Fognatura nera: rete fognaria che canalizza esclusivamente le acque nere;
▪ Fognatura pubblica: il complesso delle reti fognarie non private che sono state affidate al Gestore del Servizio Idrico Integrato;
▪ Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito Gestore): il soggetto che in base alla convenzione prevista dalla L. n. 36/1994 gestisce il Servizio Idrico Integrato (SII); nell’ATO 5 Marche Sud – Ascoli Xxxxxx e Fermo il gestore è Cicli Integrati Impianti Primari S.p.A. (CIIP S.p.A.);
▪ Immobile: s’intende ogni manufatto al cui servizio è posta la fornitura idrica integrata;
▪ Impianti affidati al Gestore: sono i cespiti (reti di distribuzione, di adduzione oltre ai manufatti e partitori idrici, impianti di sollevamento, reti fognarie e gli impianti di depurazione) consegnati in gestione;
▪ Impianto di depurazione: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici, a una riduzione del carico inquinante dei reflui ad essa convogliati dai collettori fognari;
▪ N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche: Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione Marche approvato dall'Assemblea legislativa regionale delle Marche con delibera DACR n. 145 del 26/01/2010 e s.m.i.;
▪ Piano d’Ambito: il documento di pianificazione redatto ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
▪ Pozzetto: manufatto in cemento o altro materiale ove sono alloggiate le apparecchiature di manovra o anche di misurazione;
▪ Pozzetto di ispezione e prelievo: manufatto predisposto per il controllo quali - quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo dei campioni, posto sulla condotta di scarico all'interno ed al limite della proprietà privata;
▪ Presa stradale o presa: punto di derivazione d’allacciamento dalla condotta principale;
▪ Pressione di rete: valore della pressione dell’acqua nella condotta di distribuzione che assicura alle utenze la disponibilità delle portate previste dalla normativa vigente;
▪ Punto di immissione nella pubblica fognatura o Pozzetto di conferimento: punto di innesto della rete fognaria privata alla pubblica fognatura che definisce il limite delle responsabilità del Gestore;
▪ Rete fognaria: un sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
▪ Rete idrica: il complesso di tubazioni ed apparecchiature idrauliche per la distribuzione dell’acqua in pressione con garanzia da ogni pericolo di contaminazione ed avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente;
▪ Scarico: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'articolo 114 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
▪ Sfioratori di piena: dispositivi che consentono lo scarico delle portate di supero in tempo di pioggia in determinate sezioni delle reti di fognatura di tipo misto;
▪ Sigillo di garanzia: piombino che si appone sulle apparecchiature di misura al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni;
▪ Stabilimento industriale o stabilimento: tutta l'area sottoposta al controllo di un unico Gestore, nella quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione e/o l'utilizzazione delle sostanze di cui all'Allegato 8 alla parte terza del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
▪ Tariffa: corrispettivo della gestione del SII che il Gestore ha diritto a percepire come di volta in volta adeguata e/o modificata ai sensi del Metodo Tariffario Idrico (MTI); essa è approvata dall’AEEGSI su proposta dell’Ente d’Ambito;
▪ Testo Unico Ambientale (T.U.A.): Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. – Norme in materia ambientale;
▪ Titolare dello scarico: soggetto titolare dell’attività che determina lo scarico di acque reflue industriali ed assimilate;
UTENTE: LA PERSONA FISICA O GIURIDICA CHE ABBIA SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO DI FORNITURA PER USO PROPRIO DI UNO O PIÙ SERVIZI DEL SII E CHE QUINDI GODE DI TUTTI I DIRITTI E RISPONDE DI TUTTI GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL RSII E DALLA CARTA DEL SII.
ART. 2 - FINALITÀ E OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1 Il presente Regolamento disciplina:
▪ i principi ai quali deve essere uniformata l’erogazione del servizio ed i rapporti con gli Utenti;
▪ le modalità di somministrazione dei servizi di approvvigionamento e distribuzione idrica, di fognatura e di depurazione;
▪ il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell’acqua;
▪ la classificazione delle tipologie di utenze allacciate alla pubblica fognatura;
▪ i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni regolamentari per l'immissione, nelle reti fognarie, degli scarichi di acque reflue industriali, domestiche ed assimilate alle domestiche;
▪ il controllo dei complessi produttivi terziari ed abitativi allacciati alla pubblica fognatura, per quanto attiene l’accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati;
▪ la gestione amministrativa dell’utenza.
2 L'espletamento delle incombenze, derivanti dall'attuazione del presente Regolamento, riferite alla gestione tecnico - amministrativa dell'utenza, spetta al Gestore.
3 Il presente Regolamento sostituisce le disposizioni non compatibili contenute nei precedenti Regolamenti comunali e nelle ordinanze sindacali che disciplinano la materia.
4 Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall’inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato
ART. 3 – ATTIVITÀ DEL GESTORE
1 Il Gestore provvede:
▪ alla gestione del Servizio Idrico Integrato;
▪ allo studio, progettazione, appalto, direzione lavori e collaudo per la realizzazione e manutenzione delle opere previste in sede di affidamento del Servizio Idrico Integrato;
▪ alla valutazione di piani e progetti relativi alle reti idriche e fognarie delle nuove urbanizzazioni con il rilascio del relativo parere tecnico;
▪ alla costruzione degli allacciamenti delle utenze;
▪ al rilascio del certificato di xxxxxxxx alla rete fognaria;
▪ all’istruttoria per il rilascio del parere tecnico per l’immissione delle acque reflue nella pubblica fognatura.
2 Il Gestore predispone ed effettua inoltre:
▪ i necessari controlli sugli allacciamenti alle reti pubbliche;
▪ le eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati ed il prelievo di campioni al fine di controllare che venga rispettato quanto previsto dal presente Regolamento.
ART. 4 – PRINCIPI FONDAMENTALI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO
1 La conduzione del servizio idrico integrato da parte del Gestore deve conseguire i seguenti obiettivi:
▪ economicità, efficienza ed efficacia;
▪ continuità e regolarità dei servizi;
▪ estensione del servizio idrico integrato a tutto il territorio di competenza;
▪ rapidità di intervento in caso di disservizio;
▪ tutela delle risorse idriche, sicurezza e risparmio energetico;
▪ rapidità dei tempi di svolgimento delle varie prestazioni;
▪ correttezza, facilità e semplicità delle procedure.
2 La gestione deve inoltre rispettare i seguenti principi:
▪ rispetto della legislazione e delle normative vigenti in materia;
▪ eguaglianza dei diritti degli Utenti senza alcuna distinzione di sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche;
▪ adeguamento delle prestazioni del servizio per garantire le esigenze degli Utenti portatori di handicap;
▪ imparzialità e parità di trattamento per tutti gli utenti secondo criteri di obiettività giustizia e imparzialità;
▪ diritto di accesso alle informazioni in possesso del Gestore che riguardano l’Utente;
▪ corretto comportamento del personale incaricato;
▪ possibilità per l’utente di formulare suggerimenti o proposte per il miglioramento del servizio a cui il Gestore è tenuto a dare risposta;
▪ rilevamento periodico da parte del Gestore del gradimento e della qualità del servizio reso;
▪ informazione all’utenza sulle caratteristiche e modalità di gestione del servizio;
▪ rispetto dei diritti di riservatezza nel trattamento dei dati personali.
ART. 5 – PRINCIPI GENERALI DI ALLACCIAMENTO ALLE RETI
1 L’Utente che richiede l’allaccio ai servizi è tenuto al rispetto di quanto disposto dall’art. 48 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.
2 In particolare l’Utente che richiede l’allaccio ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione deve, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 48 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380:
▪ allegare alla domanda di richiesta di allaccio una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
▪ nel caso di opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, allegare, in luogo degli estremi della licenza edilizia, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, attestante che l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in documento separato da allegarsi al contratto medesimo;
▪ ovvero per le opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui ai punti precedenti, può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico servizio;
▪ Rispettare le disposizioni di cui al presente articolo anche per gli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380.
3 È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985.
4 Al fine di consentire una più penetrante vigilanza sull'attività edilizia, è fatto obbligo al Gestore ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti di somministrazione, di comunicare al sindaco del Comune ove è ubicato l'immobile le richieste di allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione.
5 Nei casi di urbanizzazioni o insediamenti che comportino lavori di estendimento adeguamento, potenziamento o rifacimento degli impianti e/o delle condotte o collettori principali, l’Autorità di Ambito, verificata la compatibilità degli interventi con il Piano degli Investimenti, convoca apposita conferenza dei servizi a cui partecipano il Gestore e l’Amministrazione Comunale competente. In detta conferenza vengono stabilite le modalità e la ripartizione delle spese necessarie per la realizzazione degli interventi, prevedendo eventualmente anche una compartecipazione a carico dei lottizzanti.
6 L’Utente che richieda la somministrazione del Servizio per “case sparse” (Max. 2 Utenze poste a più di 200 m dalla rete pubblica più vicina di servizio riferita alla richiesta di xxxxxxxx) dovrà versare al Gestore un corrispettivo pari al 60% dell’importo preventivato a misura. Le nuove opere verranno prese in carico dal Gestore che potrà disporne per ulteriore allacciamenti ed estensioni.
7 Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in aree sprovviste di impianti di pubblico acquedotto e/o pubblica fognatura, l‘Utente che fa richiesta di allaccio durante la fase di esecuzione dei lavori e comunque prima del ripristino di strade, asfalti ed opere connesse, usufruirà di uno sconto del 40% sul costo dell‘allaccio.
8 Nel caso di richieste di allacciamento alle reti da parte di utenze ubicate fuori Ambito, si potrà procedere alla fornitura dei servizi richiesti previa acquisizione del nulla osta del gestore competente nel comune ove sono ubicate le suddette utenze.
ART. 6 - SERVIZIO DI ACQUEDOTTO
1 Il Gestore presta il servizio di distribuzione dell’acqua per usi civili nei territori dei Comuni serviti, nei limiti delle disponibilità idriche secondo contratti di fornitura alle condizioni tutte del presente Regolamento.
2 Nelle zone in cui la rete idrica sia stata realizzata da terzi in forza di convenzione con l’Ente interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere dopo averne verificato la conformità alle autorizzazioni rilasciate ed alle norme in vigore, la compatibilità con il sistema gestionale e l'idoneità all'esercizio.
3 Per gli immobili per i quali non è possibile effettuare l’allaccio alla pubblica fognatura, il Gestore, subordinerà la fornitura dell'acqua all'esistenza di sistemi di smaltimento delle acque reflue, adeguatamente dimensionati e debitamente autorizzati dalle competenti autorità. Per tali impianti l’Utente dovrà provvedere periodicamente a prelevare i fanghi raccolti nel suddetto sistema individuale ed a smaltire i fanghi prelevati.
4 Il Gestore assicura la somministrazione del servizio di distribuzione idrica fino all’apparecchio di misura.
5 In ogni caso il Gestore non provvederà alla messa in esercizio dell’allaccio idrico fino a quando l’Utente non abbia provveduto ad assicurare un idoneo sistema di smaltimento
ART. 7 - SERVIZIO DI FOGNATURA
1 Il Gestore eroga il servizio di fognatura nei territori dei Comuni serviti nel rispetto della normativa di riferimento ed in conformità delle caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti in esercizio secondo i contratti di somministrazione ed alle condizioni del presente Regolamento.
2 Nelle zone in cui la rete di fognatura sia stata realizzata dal Comune o da terzi in forza di convenzione con il Comune interessato, la somministrazione potrà avvenire dopo l'assunzione in gestione di dette opere da parte del Gestore. Esso assumerà la gestione delle opere dopo averne verificato la conformità alle norme in vigore e all'idoneità all'esercizio.
3 Il Gestore assicura l’erogazione del servizio di fognatura limitatamente all’impianto esterno cosi come definito successivamente.
ART. 8 – SERVIZIO DI DEPURAZIONE
1 Il Gestore eroga il servizio di depurazione nei territori dei Comuni serviti nel rispetto della normativa di riferimento ed in conformità alle caratteristiche tecniche degli impianti in esercizio secondo i contratti di somministrazione ed alle condizioni del presente Regolamento.
2 Il Gestore, in qualità di responsabile degli scarichi degli impianti di depurazione, definisce le prescrizioni per l’accettazione degli scarichi in pubblica fognatura come previsto dalla normativa vigente.
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CAPO I - ALLACCIAMENTI ALLE RETI
ART. 9 - ALLACCIAMENTO ALLE RETI DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA
1 Tutte le opere di allacciamento sono realizzate esclusivamente dal Gestore; il richiedente può provvedere a proprio carico e concordandole con il gestore ad effettuare parte delle suddette opere; di tale possibilità egli verrà opportunamente ed adeguatamente informato al momento della richiesta.
2 L’onere dell’allaccio è a carico del richiedente secondo le tariffe in vigore comprese nell’apposito prezziario approvato dall’Ente d’Ambito e comunque dopo il rilascio delle autorizzazioni necessarie.
3 Il Gestore determina le caratteristiche delle opere di allacciamento con particolare riferimento al tracciato delle stesse, all'allocazione degli apparecchi di misura, dei pozzetti di prelievo campioni e delle apparecchiature di controllo degli scarichi, di norma, da allocare su proprietà pubblica.
4 Il richiedente la somministrazione è tenuto alla sottoscrizione del contratto e all’acquisizione delle eventuali autorizzazioni di sua competenza.
5 Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata, esclusivamente per motivi del richiedente, per oltre dodici mesi, il Gestore avrà facoltà di procedere, prima dell'esecuzione dei lavori, all'aggiornamento degli oneri di allacciamento previo preavviso al richiedente.
6 Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento per qualunque motivo, sarà addebitato l’onere dell’intero intervento.
7 Restano a carico dell’Utente le spese per la realizzazione, gestione e manutenzioni ordinaria e straordinaria degli impianti interni di acquedotto e fognatura, compreso il relativo pozzetto di ispezione e prelievo.
8 Il Gestore potrà disporre delle opere di allacciamento comprese nell’impianto esterno e pertanto potrà disporre delle stesse per ulteriori derivazioni ed estensioni.
ART. 10 – SPOSTAMENTO CONTATORI E ALLACCIAMENTI
1 L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori, modifiche all’allaccio e/o alle opere di derivazione e di scarico, richiesti dall’Utente, previa valutazione tecnica ed autorizzazione da parte del Gestore, sarà eseguita da questo ultimo con spese a carico dell’Utente secondo le tariffe in vigore comprese nell’apposito prezziario approvato dall’Ente d’Ambito.
2 L'esecuzione dei lavori di spostamento contatori e delle opere di derivazione e di scarico stabilita dal Gestore, è a carico del Gestore.
3 Il Gestore si riserva di disporre, a proprie cure e spese per quanto di competenza, in caso di subentro o riapertura dell’utenza, lo spostamento del contatore ove esso venga a trovarsi in luogo non idoneo alle letture periodiche ed alla sua conservazione a seguito di sopraggiunte modifiche dei luoghi
4 Il Gestore si riserva il diritto di modificare in ogni tempo il tracciato, l'estensione ed il relativo punto di allaccio al fine di razionalizzare l’assetto della rete e ridurre il rischio di perdite idriche, fermo restando il diritto dell’Utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione. Le relative spese, compresi gli oneri conseguenti il rilascio di eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù, sono a carico del Gestore.
ART. 11 - PRESCRIZIONI TECNICHE
1 Gli aspetti tecnici ed idraulici dell’allacciamento sono definiti nel “Disciplinare Tecnico” (Sezione A) redatto dal Gestore ed approvato dall’Ente d’Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati disponibile sul sito del Gestore (xxx.xxxx.xx).
2 Sono escluse di norma somministrazioni con derivazione dai condotti di adduzione e dalle condotte alimentatrici in uscita dai serbatoi destinate alle alimentazioni dei centri abitati nonché derivazione dei principali collettori fognari.
3 Tutte le derivazioni da qualsiasi condotta, sia essa principale che di allaccio, prive di apparecchio di misura realizzate senza l’autorizzazione scritta del Gestore sono considerate abusive.
4 Il Gestore di norma non effettua somministrazioni ad uso antincendio, comunque nel caso di allacci all’uopo destinati, non assume alcun impegno circa la continuità di erogazione del servizio e le condizioni di pressione della fornitura. Gli allacciamenti ad uso antincendio saranno forniti di apparecchi di misura, dai quali il titolare potrà prelevare acqua esclusivamente per l'estinzione di incendi in conformità alle prescrizioni in materia di sicurezza antincendio. I materiali, il collocamento in opera e la manutenzione delle bocche, degli idranti e delle relative condotte a valle del contatore sono a carico dell’Utente. La valvola di chiusura della bocca antincendio posta a valle dell’apparecchio di misura, sarà sigillata dal Gestore e l’Utente potrà servirsene, rimuovendo i sigilli, solo in caso di incendio con l'obbligo di darne comunicazione al Gestore stesso nel termine di 24 ore.
5 In stabili comprendenti più unità immobiliari ciascuna unità dovrà essere dotata di impianto idrico interno indipendente, tale da consentire una autonoma somministrazione del servizio di acquedotto.
ART. 12 - IMPIANTO ESTERNO DI ACQUEDOTTO E FOGNATURA E RELATIVE CARATTERISTICHE TECNICHE
1 L'impianto esterno di acquedotto dalla distributrice stradale all’immobile da servire comprende: l'apparecchiatura di presa, la tubazione, gli organi di regolazione, di intercettazione, l’apparecchio di misura ed ogni altro accessorio prescritto dal Gestore.
2 L’impianto esterno di fognatura comprende le opere realizzate su suolo pubblico a valle del pozzetto di ispezione. Laddove non esista tale pozzetto di ispezione, o esso sia ubicato all’interno della proprietà privata, l’impianto esterno di fognatura comprende le sole opere realizzate su suolo pubblico.
3 Per quanto attiene agli impianti esterni, i materiali e le dimensioni delle apparecchiature idrauliche, delle tubazioni e degli accessori sono stabiliti dal Gestore in funzione del carico idraulico, dello sviluppo dell'impianto, del consumo medio e massimo, della durata nel tempo dei materiali stessi, nonché delle eventuali altre caratteristiche stabilite nel contratto.
4 L’impianto esterno non può essere utilizzato come dispersore di terra dell’immobile ai sensi della normativa vigente.
5 Il numero e l'ubicazione, sulle condotte distributrici, delle prese a servizio di un immobile, vengono fissati dal Gestore in relazione alla posizione, alla dimensione ed al numero degli Utenti dello stesso immobile. Di norma verrà realizzata una presa per ogni immobile.
6 Al termine dell'impianto esterno, il Gestore installerà, di norma per ogni unità immobiliare, un apparecchio di misura costituito:
TITOLO II DISPOSIZIONI COMUNI
▪ da un contatore volumetrico e relativo rubinetto unidirezionale di arresto qualora la rete idrica sia provvista di serbatoio di accumulo e di compenso o altro manufatto di disconnessione idraulica;
▪ da un contatore volumetrico con dischetto limitatore e relativo rubinetto unidirezionale di arresto qualora le necessità di gestione della rete di distribuzione priva di serbatoio o altro manufatto di disconnessione idraulica lo richiedano.
7 La caratteristica della fornitura sarà definita in sede di stipula contrattuale. Tale caratteristica potrà essere variata dal Gestore, dandone adeguata motivazione, fermo restando il diritto dell’Utente al permanere delle medesime condizioni della somministrazione. Nei casi di inadeguatezza della rete di acquedotto per fornire il Servizio a nuove utenze, le eventuali caratteristiche particolari della fornitura e le condizioni stabilite dal gestore per giustificati motivi tecnici saranno riportate in apposito atto aggiuntivo. Tale atto sarà allegato al contratto di somministrazione e costituirà, vincolo per tutti gli utilizzatori degli impianti cui si riferiscono. E’ facoltà dell’Utente di rivolgersi all’Ente d’Ambito per la verifica delle specifiche condizioni che obbligano il Gestore a fornire il Servizio a particolari condizioni.
8 Qualora l’immobile servito sia dotato di impianti comuni di autoclave montaliquido o di trattamento dell’acqua o altro impianto, è obbligatorio installare a monte della derivazione idrica per tali impianti un contatore di controllo per il quale deve essere stipulato apposito contratto. Ogni ulteriore derivazione relativa alle singole unità immobiliari, compresa quella a servizio del condominio, deve essere dotata di singolo contatore e deve essere stipulato il relativo contratto.
9 Nelle erogazioni a contatore, questo deve essere situato secondo quanto disposto all’Errore. L'origine riferimento non è stata trovata e comunque nel punto più vicino possibile alla presa idrica; in ogni caso il tracciato della condotta fra la presa esterna ed il contatore deve essere il più rettilineo possibile; inoltre la conduttura interna deve essere provvista, immediatamente dopo il contatore ed il rubinetto unidirezionale di arresto, di giunto di dilatazione, rubinetto di prelievo, dispositivo automatico di sezionamento e rubinetto di scarico dell'impianto privato.
10 Il dispositivo automatico di sezionamento deve essere idoneo ad impedire che si verifichi, in seguito a variazioni della pressione di rete, un eventuale riflusso nelle condutture del Gestore dell'acqua consegnata o che qualsiasi tipo di fluido pericoloso o meno per la salute pubblica possa venire a contatto con l'acqua potabile. Il tipo di dispositivo (vasca a pressione atmosferica, valvola antiritorno, valvola a clapet, disconnettore, etc.) e le modalità della sua applicazione, possono essere oggetto di particolari disposizioni, di volta in volta impartite dal Gestore all’Utente, in relazione alle condizioni della fornitura ed al grado di pericolosità dell'attività per la quale l'acqua è utilizzata
ART . 13 - MANUTENZIONE DEGLI ALLACCI
1 La manutenzione dell'impianto esterno di acquedotto, dall'apparecchiatura di presa all’apparecchio di misura compreso ogni accessorio, è eseguita a cura e spese del Gestore con l’esclusione dell’impianto di autoclave montaliquido o di trattamento dell’acqua o altro impianto installato dall’Utente che provvederà alla relativa manutenzione.
2 La manutenzione del solo impianto esterno di fognatura come definito dall’art. 12
c. 2 è eseguita a cura e spese del Gestore.
3 E' a carico del proprietario dell'immobile servito l'onere relativo ai lavori di ripristino delle aree sistemate a verde e/o della pavimentazione, delle sue finiture e relativi sottofondi, nonché delle opere in muratura delle proprietà private interessate.
4 L’Utente e/o proprietario è tenuto a dare tempestiva comunicazione al Gestore di ogni guasto o rottura che si dovesse verificare all’allaccio. L’Utente risponde dei danni conseguenti a guasti evidenti (non perdite occulte), anche a terzi, evitabili con una tempestiva segnalazione
ART. 14 - PROPRIETÀ DELL’ALLACCIO E DELLE OPERE REALIZZATE DAL GESTORE
1 Le opere realizzate dal Gestore inerenti la gestione del servizio idrico integrato, compreso l'impianto esterno e gli apparecchi di misura, nonché tutte le opere particolari ad esso inerenti, sono di proprietà del Gestore che ne dispone secondo quanto previsto dalla Convenzione del Servizio Idrico Integrato.
2 Quando le opere di allacciamento costituenti l’impianto esterno insistono su proprietà private si dovrà compilare idonea documentazione corredata da planimetrie catastali, sottoscritta dalle parti, in cui saranno indicati il tracciato e l’ubicazione delle opere nonché ogni accordo tra gestore e proprietario per la realizzazione degli impianti. Tali atti aggiuntivi saranno allegati al contratto di somministrazione e costituiranno, salvo modifiche concordate tra privato e gestore, vincolo per tutti gli utilizzatori degli impianti cui si riferiscono.
CAPO II - IMPIANTI INTERNI ART. 15 - IMPIANTI INTERNI DI ACQUEDOTTO
1 L’impianto interno di acquedotto è costituito dalle tubazioni installate dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle dell’apparecchio di misura. Fanno parte dell’impianto interno, inoltre, anche le diramazioni di alimentazione di eventuali impianti comuni a più utenze di autoclave montaliquido o di trattamento dell’acqua o altro impianto installato dall’Utente a partire dalla derivazione dalla condotta principale d’allaccio.
2 La realizzazione e la manutenzione dell’impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo il rubinetto di intercettazione posto a valle dell’apparecchio di misura, delle tubazioni di alimentazione dell’impianto comune di autoclave montaliquido o di trattamento dell’acqua o altro impianto installato dall’Utente in derivazione dalla condotta principale d’allaccio, sono a cura e spese dell’Utente in conformità alle seguenti prescrizioni. L'idraulica del sistema deve comunque assicurare il non ritorno dell'acqua erogata nella tubazione di allaccio all’acquedotto.
3 È assolutamente vietato collegare direttamente la tubazione proveniente dalla presa e le diramazioni dell'impianto interno con apparecchi, tubazioni, impianti di trattamento dell’acqua, pompe, recipienti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee o d'altra provenienza, o con pompe di sollevamento, senza interposizione di idoneo serbatoio o vasca a pelo libero, avente i requisiti igienici richiesti dalle normative locali, nazionali ed europee, alimentato da rubinetto a bocca libera con comando a galleggiante, costruito in modo che l'arrivo
3
dell'acqua in pressione sia situato più alto rispetto al massimo livello raggiungibile dall'acqua nel serbatoio, così da evitare ogni pericolo di sifonamento. In particolare si richiama questa disposizione per il caso di impianti privati di sollevamento, ad autoclave, le cui pompe dovranno sempre attingere, salvo casi particolari espressamente autorizzati, da un serbatoio a pelo libero con le caratteristiche sopra citate.
4 Nel caso venga riscontrata un'installazione difforme da quanto prescritto nel presente Regolamento, il Gestore, allo scopo di salvaguardare i propri impianti di distribuzione ed i diritti degli altri Utenti, potrà imporne l'adeguamento, riservandosi, in caso di mancata esecuzione dell'adeguamento stesso entro il termine di tre (3) mesi, di applicare opportuni dispositivi idraulici idonei alla soluzione del problema, restando sollevato da ogni responsabilità o richiesta di danni per le conseguenze che ne potrebbero derivare per l’Utente.
5 Qualora l’Utente prelevi acqua anche da fonti alternative è vietata qualsiasi connessione tra gli impianti interni diversamente alimentati, in modo da escludere ogni possibile commistione tra l'acqua fornita dal Gestore e quella di diversa provenienza.
6 E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe sulle derivazioni.
7 Gli impianti di autoclave montaliquido dovranno essere provvisti di apposito recipiente di accumulo dotato di rubinetto di arrivo con chiusura a galleggiante per interrompere la continuità tra la rete di acquedotto e l'impianto di sollevamento, nonché di valvola di non ritorno. Detti serbatoi dovranno avere una capacità sufficiente a garantire l’erogazione idrica per almeno una giornata.
8 L'impianto idrico interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete pubblica con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato per la messa a terra degli impianti elettrici.
ART. 16 - IMPIANTI INTERNI DI FOGNATURA
1 Le reti interne delle acque nere e di processo provenienti da utenze domestiche, assimilate alle domestiche e industriali devono essere separate fra di loro, ispezionabili e campionabili. Ogni rete dovrà essere dotata di apposito pozzetto terminale di ispezione e prelievo. Gli scarichi consentiti dovranno essere riunificati in un unico pozzetto prima dell’immissione in pubblica fognatura nera o mista.
2 L’impianto interno di fognatura, sia per le nuove costruzione che per la ristrutturazione degli impianti esistenti, dovrà essere dotato di apposito sifone a garanzia della salubrità dell’immobile servito e di valvola di non-ritorno per evitare il riflusso di reflui dalla pubblica fognatura. L’impianto interno comprende l’eventuale impianto di sollevamento delle acque reflue.
3 Le reti e gli impianti a monte del pozzetto di ispezione e prelievo compreso, sono da considerarsi impianti interni di fognatura che verranno realizzati a cura e spese dell’Utente. Il pozzetto di ispezione e prelievo dovrà di norma essere ubicato in prossimità del confine di proprietà su suolo pubblico.
ART . 17 - VERIFICHE E PRESCRIZIONI
1 Il Gestore si riserva di verificare dal lato tecnico gli impianti interni prima che siano posti in esercizio e di formulare eventuali prescrizioni. Il Gestore si riserva altresì di verificare gli impianti interni anche in fase di esercizio.
2 In caso di modifica all'impianto interno, compresa l'installazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura, l’Utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore, e ove prescritto acquisire le necessarie autorizzazioni.
3 In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel presente capo, il Gestore può disporre, dopo averne dato congruo preavviso, la sospensione della somministrazione per il tempo necessario all'adeguamento degli impianti da realizzare a cura e spese dell’Utente.
ART. 18 - PERDITE DELL'IMPIANTO IDRICO INTERNO
1 Nei casi di perdite di acqua dovute ad irregolare funzionamento degli impianti posti dopo l’apparecchio di misura non riconducibili a negligenza, colpa o dolo dell’Utente, lo stesso deve segnalare tempestivamente tale anomalia al Gestore. Il guasto dovrà essere individuato a spese dell’Utente il quale dovrà avvertire il Gestore per la constatazione dell’evento, quindi provvedere alla sua riparazione che dovrà essere eseguita in modo tale da permettere al personale tecnico di accertare l’esistenza dei requisiti necessari per l’applicazione dei benefici derivanti dal presente articolo.
2 Qualora si accerti l’esistenza dei requisiti richiesti, al consumo storico eccedente, come deliberato dall’AEEGSI, verrà addebitata la tariffa agevolata di solo acquedotto in vigore alla data della richiesta. In mancanza di un consumo storico di riferimento si applica quanto previsto dall’art. 24. Se la relativa utenza risulta allacciata alla pubblica fognatura e la dispersione conseguente all’irregolare funzionamento dell’impianto non confluisce in pubblica fognatura, all’eccedenza come sopra specificata, non si applica la tariffa relativa a fognatura e, se prevista, alla depurazione. L’applicazione del presente beneficio è esclusa per i consumi antecedenti la bolletta oggetto di contestazione.
TITOLO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER GLI APPARECCHI DI MISURA
3 In tutti gli altri casi in cui l’irregolare funzionamento dell’impianto idrico interno non comporti sversamento nella pubblica fognatura, all’Utente sarà addebitato l’intero consumo idrico alle tariffe in vigore e il proprio consumo storico per la fognatura e l’eventuale depurazione. In mancanza di un consumo storico di riferimento si applica quanto previsto dall’art. 24.
CAPO I - APPARECCHI DI MISURA E CONTROLLO ART. 19 - DOMANDA DI ALLACCIO AL PUBBLICO ACQUEDOTTO
1 In sede di richiesta di permesso di costruire o atto equipollente, dovrà essere presentato al Comune il progetto delle opere di allacciamento al pubblico acquedotto con allegata la documentazione prevista dal presente Regolamento nonché parere tecnico vincolante del Gestore. Tale progetto dovrà essere conforme al “Disciplinare Tecnico” (Sezione A) redatto dal Gestore ed approvato
dall’Ente d’Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati disponibile sul sito del Gestore (xxx.xxxx.xx).
2 La domanda di allaccio al pubblico acquedotto è insita nella richiesta di permesso di costruire o atto equipollente.
3 Il rilascio del permesso di costruire o comunque il possesso di atto equipollente ai sensi dell’art. 5 ha validità per l’inoltro della richiesta di allaccio al pubblico acquedotto con le modalità di cui all’art. 9.
4 Qualora l’allaccio all’acquedotto debba essere necessariamente realizzato in modo difforme da quanto autorizzato, l’intestatario dell’atto dovrà produrre gli elaborati modificati muniti della preventiva autorizzazione. Tali elaborati andranno allegati al certificato di agibilità o atto equipollente. La fornitura può essere attivata solo successivamente al rilascio del certificato di agibilità o atto equipollente.
ART. 20 - APPARECCHI DI MISURA
1 Gli apparecchi di misura ed i dispositivi di telemisura delle somministrazioni idriche provenienti dal pubblico acquedotto, sia potabile che non, sono forniti ed installati esclusivamente dal Gestore restando di proprietà dello stesso; il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione all'uso e al fabbisogno necessario.
2 Immediatamente dopo l’apparecchio di misura dovrà essere installato sempre, a cura del Gestore, un rubinetto unidirezionale di arresto, parte integrante dell’impianto esterno di acquedotto, al quale si innesta l'impianto interno.
3 Il Gestore ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura in ogni tempo, qualora lo ritenga opportuno, dandone preavviso all’Utente, nei casi particolarmente di urgenza o per diverse esigenze operative la comunicazione sarà inviata a lavoro eseguito. Il Gestore provvede comunque alla sostituzione degli apparecchi di misura entro la data di scadenza della certificazione metrologica degli stessi come previsto dalla vigente normativa. Nel caso di variazione di calibro, per mutate caratteristiche della somministrazione, richiesta dall’Utente, il Gestore si riserva di addebitare all’Utente stesso le spese relative.
4 Qualora l'Utente si approvvigioni da fonte diversa dal pubblico acquedotto (per usi diversi dall'irrigazione) con scarico recapitante in pubblica fognatura, sullo scarico dovrà essere installato un apparecchio di misura ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e, se dovuto, di depurazione. All'Utente verranno addebitati i relativi costi. Anche a questi misuratori si applicano le disposizioni del presente Capo ove compatibili. Gli aspetti tecnici dell’installazione sono definiti con il “Disciplinare Tecnico” (Sezione A) redatto dal Gestore ed approvato dall’Ente d’Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati disponibile sul sito del Gestore (xxx.xxxx.xx).
5 L’Utente che modifica gli impianti di approvvigionamento idrico provenienti da fonti diverse da quelle di pubblico acquedotto, deve darne comunicazione scritta entro 30 giorni.
ART. 21 - POSIZIONE E CUSTODIA DEGLI APPARECCHI DI MISURA
1 L’apparecchio di misura deve essere di norma collocato nell’interno dello stabile o locale servito, entro una nicchia, cassetta od altro riparo, in modo tale da minimizzare le lunghezze dell’allaccio alla presa, in sito non esposto a gelo né a polvere od a troppo calore, adeguatamente aerato ed illuminato, disinfettato o derattizzato, dove gli addetti del Gestore possano prontamente e facilmente avere accesso in ogni tempo ed in modo che possa essere ispezionata in ogni sua parte la tubazione fra la presa ed il contatore; di norma gli apparecchi devono essere posti, in prossimità del confine di proprietà, in nicchie realizzate su muro esterno o sulla recinzione, corredate di appositi sportelli forniti dal Gestore o, eccezionalmente dall’Utente, previo nulla osta del Gestore. Ove non siano possibili tali condizioni, l’apparecchio di misura deve essere collocato entro un pozzetto di dimensioni che permettano facilmente la posa, la sostituzione del contatore stesso e una sua facile lettura; il chiusino del pozzetto deve essere metallico, di caratteristiche, dimensioni e peso prescritti dal Gestore. Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche, riservandosi la piena discrezionalità di scelta. La nicchia o il pozzetto destinato al contatore delle somministrazioni idriche non deve contenere impianti tecnologici quali cavi d’energia e telefonici, condotte di fognatura, sifoni, ect..
2 Nel caso che l’apparecchio di misura sia collocato in una proprietà diversa da quella servita, l’Utente dovrà produrre al Gestore l’autorizzazione scritta del proprietario del suolo o del locale ove viene ad insistere il contatore.
3 Tutti gli apparecchi di misura devono essere provvisti di apposito sigillo di garanzia e codice identificativo apposto dal Gestore.
4 Sono a carico dell’Utente la costruzione e la manutenzione della nicchia o cassetta o riparo o pozzetto per contenere e proteggere il contatore; l‘Utente è depositario dell’apparecchio di misura e pertanto è responsabile della sua buona conservazione, compresi i danni e i guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo, incuria o gelività, della integrità dei sigilli e del codice identificativo, con la diligenza del buon padre di famiglia. L’Utente è di conseguenza responsabile di qualsivoglia manomissione dell’apparecchio di misura e dei relativi apparecchi di intercettazione nonché di un eventuale prelievo illegittimo oppure di ogni danno che possa essere occasionato dall’acqua fuoriuscita dall’apparecchio di misura e dalla tubazione fra la presa e l’apparecchio di misura.
5 In caso di impossibilità di lettura del contatore, per cause non imputabili al Gestore, quest’ultimo procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base al corrispondente periodo dell’anno precedente.
6 L’Utente dovrà adottare nella stagione invernale adeguati provvedimenti, quali la posa di materiale isolante a protezione del contatore e delle tubazioni, affinché il gelo non provochi danni alla conduttura di presa se fuori terra, agli apparecchi relativi ed all’apparecchio di misura. Le eventuali operazioni di disgelo, ove possibile, sono in genere eseguite dal Gestore; possono essere eseguite dall’Utente, se autorizzato dal Gestore stesso. In ogni caso sono a carico dell’Utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni, come pure il compenso per l'acqua che può essere andata dispersa.
7 L’Utente deve porre la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o simili nelle proprie condotte interne che possano provocare dispersioni di acqua. Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell’Utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati, pur adoperandosi, quando possibile, a segnalare all’Utente tali anomalie.
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ART. 22 - GUASTI E LETTURA DEGLI APPARECCHI
1 Il Gestore ha facoltà di procedere, dopo averne dato congruo preavviso, alla verifica degli impianti interni oltre che alla verifica ed alla lettura degli apparecchi di misura per constatarne le condizioni di funzionamento, il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento, la regolarità contrattuale e di esercizio, riservandosi, in caso di impedimento o di opposizione a tali operazioni, le opportune azioni di rivalsa, ivi compresa la limitazione o la sospensione della fornitura.
2 Gli apparecchi di misura possono essere verificati e letti in ogni momento in cui il Gestore lo ritenga opportuno.
3 Gli apparecchi di misura sono soggetti a controlli periodici in occasione delle letture previste, salvo ispezioni più frequenti stabilite a giudizio del Gestore.
4 La manomissione dei sigilli, del codice identificativo e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura daranno luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 60. Il Gestore, provvederà alla determinazione del consumo in base alla media di quello rilevato nello stesso periodo nell’anno precedente sempre che le condizioni della fornitura non siano cambiate e, ove non sussistano dati storici, su quelli ricavabili mediamente in ragione del tipo di Utenza.
5 Le riparazioni e le eventuali sostituzioni degli apparecchi di misura sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria che sono a carico dell’Utente.
ART. 23 - VERIFICA DEGLI APPARECCHI DI MISURA
1 Il Gestore è organizzato per la verifica dei contatori, sul luogo, presso il laboratorio interno o presso laboratorio certificati a livello nazionale; la verifica viene effettuata su richiesta dell’Utente o su iniziativa aziendale.
2 Il Gestore a richiesta dell’Utente garantisce la verifica in contraddittorio della funzionalità del contatore, sul posto, presso i laboratori certificati a livello nazionale o presso il proprio laboratorio di prova. Il Gestore provvederà a comunicare la data della verifica attraverso contatto telefonico. Nel caso in cui la verifica comprovasse l'affidabilità dell'apparecchio entro i limiti di tolleranza dello stesso così come certificati dalla casa costruttrice, l’Utente dovrà sostenere la relativa spesa per l'esame richiesto così come determinata dal Gestore. Se si rilevasse una inesattezza nella misurazione, superiore ai suddetti limiti, all’Utente non sarà addebitata alcuna spesa e il Gestore si impegna a fatturare il consumo nei modi di cui all’art. 24.
ART. 24 - INDICAZIONE ERRATA DEL CONTATORE O MANCATA LETTURA
1 Nel caso di constatata inesatta indicazione dell'apparecchio di misura (es. contatore fermo, illeggibile, ecc.), oppure di accertata staratura dello stesso, il consumo del periodo interessato da dette anomalie potrà essere riconteggiato. Sarà commisurato ad un consumo storico calcolato sulla base di quello del periodo corrispondente dell’anno precedente. Ove non si disponga di un consumo storico o lo stesso non risulti attendibile, verrà attribuito il consumo relativo al primo scaglione della tipologia tariffaria applicata all’Utente. Potrà altresì essere preso a riferimento il consumo relativo ad un periodo anche inferiore al semestre purché regolarmente rilevato dal personale addetto.
2 Nel caso di mancato rilievo della lettura, ove l’Utente non effettui l'autolettura, verrà attribuito un consumo presunto determinato nei modi di cui al comma precedente che sarà conguagliato al primo rilievo utile.
TITOLO IV DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
CAPO I - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA ART. 25 - RESPONSABILITÀ DEGLI UTENTI
1 Gli Utenti sono responsabili dell'idoneità degli impianti interni, degli eventuali impianti di pretrattamento, depurazione e/o sollevamento, del loro corretto funzionamento nonché del rispetto dei limiti di accettabilità degli scarichi in pubblica fognatura.
2 La manutenzione e la pulizia dell’impianto interno (condotte di allacciamento alla pubblica fognatura, manufatti ed impianti connessi) fino al pozzetto di ispezione e prelievo compreso, ove esistente, sono affidate ai proprietari che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere.
3 E' fatto espresso divieto di ingombrare, manomettere, danneggiare o distruggere le installazioni della rete fognaria o mettere in atto azioni o comportamenti che anche indirettamente causino danni alle canalizzazioni o all'impianto di depurazione terminale; le spese per eventuali riparazioni o sostituzioni di condotte, manufatti ed impianti, conseguenti alla trasgressione delle presenti disposizioni, sono a carico del contravventore, senza pregiudizio per eventuali azioni civili, per il risarcimento di ulteriori danni, e penali.
ART. 26 - OBBLIGATORIETÀ DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PER GLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
1 Tutti gli scarichi immessi in pubblica fognatura sono ammessi nell’osservanza del presente Regolamento e previo nulla osta vincolante del Gestore e, ove previsto, previa autorizzazione rilasciata dagli Organi competenti.
ART. 27 - MODIFICAZIONI DELL’INSEDIAMENTO O DEL RECAPITO DELLO SCARICO
1 I titolari di scarichi di acque reflue in possesso dell’autorizzazione di cui al precedente articolo del presente Regolamento che effettuano ampliamenti,
ristrutturazioni o variazioni del ciclo produttivo o di destinazione d’uso che modificano le caratteristiche qualitative e/o quantitative degli scarichi o la cui attività sia trasferita in altro luogo, devono richiedere, prima dell’attivazione degli scarichi in pubblica fognatura, una nuova autorizzazione agli organi competenti, fatta salva la disciplina relativa al permesso di costruire o atto equipollente per quanto attiene alle opere ad essa soggette.
2 Nel caso che un immobile venga ceduto in proprietà, in usufrutto, in affitto o per altro titolo, sia l’Utente che cessa che il soggetto che subentra dovranno darne comunicazione scritta al Gestore per la voltura dell’utenza ed agli organi competenti per la voltura dell’autorizzazione allo scarico.
3 Il titolare dello scarico è tenuto a segnalare le variazioni descritte ai commi precedenti entro 30 giorni dall’accadimento.
ART. 28 - ALLACCIAMENTI DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE AL PIANO STRADALE
1 Qualora gli apparecchi di scarico o i locali dotati di scarico a pavimento siano posti al di sotto del piano stradale, i proprietari devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Gestore potrà essere ritenuto responsabile dei danni che per tali situazioni possano verificarsi.
2 Nei casi in cui la quota di immissione delle acque reflue sia tale da rendere impossibile il convogliamento per gravità nel collettore recipiente, dovrà prevedersi l'installazione di un impianto di sollevamento a cura e spese dell’Utente secondo il “Disciplinare Tecnico” (Sezione A) redatto dal Gestore ed approvato dall’Ente d’Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati disponibile sul sito del Gestore (xxx.xxxx.xx).
3 Nel caso di scarico di acque reflue industriali, l'impianto dovrà essere dotato di un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature, e di un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento. Non è comunque, nemmeno in via eccezionale, ammesso lo scarico delle acque reflue in recipienti diversi dalla fognatura. Dovranno essere assunti opportuni provvedimenti per evitare tale evenienza anche in caso di arresto prolungato delle apparecchiature di sollevamento.
ART. 29 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO
1 Il Gestore provvederà alla messa in esercizio dell’allaccio solo allorquando il titolare dello scarico abbia eseguito a regola d’arte ed in conformità al parere tecnico le opere inerenti l’impianto interno. La regolarità è attestata dal rilascio del certificato di allaccio alla rete fognaria da parte del Gestore. Il titolare di uno scarico di acque reflue dovrà provvedere, secondo le indicazioni tecniche e operative del Gestore a realizzare od eventualmente adeguare l’impianto interno.
2 Il Gestore, durante l’esecuzione dei lavori di allacciamento, ha facoltà di effettuare controlli sulla regolare esecuzione delle opere inerenti l’impianto interno e sulla loro rispondenza agli elaborati di progetto approvati e ne può chiedere l’adeguamento in caso di difformità.
ART. 30 - FOGNATURA NELLE STRADE E NELLE PIAZZE PRIVATE – ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
1 I soggetti che realizzano strade e piazze private e/o pubbliche sono obbligati alla costruzione di un adeguato sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche secondo le modalità previste nel presente Regolamento e nel “Disciplinare Tecnico” (Sezione A) redatto dal Gestore ed approvato dall’Ente d’Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati disponibile sul sito del Gestore (xxx.xxxx.xx).
2 La raccolta delle acque meteoriche delle strade e piazze drenate dovrà essere separata da quella delle acque nere così come previsto dalla normativa vigente.
3 E’ vietato lo scarico in pubblica fognatura (nera e/o mista) delle acque meteoriche provenienti da aree private adibite ad uso di civile abitazione così come previsto dall’art.41 delle N.T.A. del P.T.A. della Regione Marche.
4 In ogni caso tali scarichi possono essere accettati temporaneamente, in attesa dei lavori di adeguamento previsti e purché non pregiudichino la funzionalità dell’impianto di trattamento finale.
5 Le acque di prima pioggia possono essere ammesse in pubblica fognatura, compatibilmente con la capacità depurativa residua dell’impianto di depurazione finale, oltreché con il dimensionamento e con la capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie e fermo restando il rispetto della disciplina degli scarichi finali delle acque reflue urbane. E’ comunque vietato lo scarico in pubblica fognatura (nera e/o mista) delle acque meteoriche di dilavamento di seconda pioggia. In ogni caso tali scarichi possono essere accettati temporaneamente, in attesa dei lavori di adeguamento previsti e purché non pregiudichino la funzionalità dell’impianto di trattamento finale, applicando la tariffa massima per lo scarico di acque meteoriche di prima pioggia in pubblica fognatura.
ART. 31 - SCARICHI VIETATI
1 Fermo restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti nel presente Regolamento, è comunque vietato a chiunque scaricare in pubblica fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari fatte salve deroghe disposte dall’autorità di controllo o da norme di legge.
2 In particolare è vietato lo scarico di:
▪ benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
▪ ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da olii da taglio ed olii esausti che possano formare emulsioni stabili con l’acqua;
▪ sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, etc.;
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▪ sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l’ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
▪ reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
▪ reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperature comprese fra i 10°C e i 38°C, possono precipitare o divenire gelatinose;
▪ oli alimentari di frittura provenienti da ristoranti, friggitorie e attività similari;
▪ reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l’ambiente.
▪ ogni sostanza classificabile come rifiuto solido (rifiuti solidi urbani, carcasse di animali, sangue intero, fanghi di risulta dal trattamento di depurazione o provenienti dalle vasche settiche e simili, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, conglomerati sia cementizi che bituminosi e resinosi, e sostanze assimilabili etc.) anche se sminuzzato a mezzo di trituratori industriali;
▪ reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per il personale addetto alla manutenzione o per l’ambiente.
3 Onde evitare il determinarsi di gravi inconvenienti e squilibri negli impianti del servizio idrico, non è consentito, salvo specifica autorizzazione dell’Ente d’Ambito e del Gestore, lo scarico in pubblica fognatura dei rifiuti organici tramite apparecchi dissipatori di rifiuti alimentari, per i seguenti motivi:
▪ funzionalità delle reti – la continua presenza di materiale organico trasformato in particelle sottili, può comportare sedimenti nei condotti fognari che, specie per quelli di piccole dimensioni, tenderebbe a procurare la occlusione dei condotti stessi;
▪ sovraccarico organico delle acque reflue – considerato che la gran parte delle reti dei Comuni sono miste, il sovraccarico organico genera un inquinamento maggiore delle acque superficiali che funzionano da ricettori agli sfioratori in quanto verrebbe scaricato, nei periodi di pioggia, un maggior carico organico;
▪ impianti di depurazione – il sovraccarico di sostanze organiche comporta necessariamente la revisione del trattamento biologico degli impianti terminali di depurazione che a tal fine devono essere adeguatamente potenziati.
4 L’inosservanza degli elencati divieti espone l’autore del fatto a rispondere, nei confronti del Gestore e di chiunque altro ne abbia diritto dei danni causati a persone e cose, ai sensi della vigente normativa, ferme restando le sanzioni del presente Regolamento.
5 Per gli scarichi in pubblica fognatura di sostanze pericolose si applica l’articolo 108 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Ai titolari dei relativi stabilimenti il Gestore può richiedere la costituzione di garanzie fidejussorie a tutela degli impianti e dei terzi.
6 Il titolare dello scarico è tenuto a dare immediata comunicazione nel caso di sversamenti accidentali in pubblica fognatura di qualsiasi sostanza vietata di cui al comma 2, allo scopo di rendere possibile la tempestiva adozione da parte del Gestore di tutti i provvedimenti atti a limitare gli effetti dannosi dell’incidente.
7 In base alla vigente normativa è vietato lo scarico in pubblica fognatura (nera e/o mista) di qualsiasi acqua priva di carico inquinante, in particolare:
▪ le acque di drenaggio di falda (ad eccezione dei casi previsti all’art. 39);
▪ le acque meteoriche provenienti da aree private adibite ad uso di civile abitazione salvo quanto previsto all’art. 30 c. 5.
▪ le acque di troppo pieno degli acquedotti.
8 E’ altresì vietato, di norma, scaricare in pubblica fognatura le acque di raffreddamento provenienti da attività produttive non suscettibili di contaminazioni, nonché i reflui industriali depurati in modo tale da aver assunto i requisiti per lo scarico in acque superficiali: tuttavia, in base alla normativa vigente, tali scarichi sono ammissibili, purché non pregiudichino la funzionalità dell’impianto di trattamento finale, qualora lo scarico diretto in acque superficiali risulti troppo oneroso.
9 In mancanza di corpi idrici recettori prossimi alle aree d’intervento, è ammessa l’immissione temporanea in pubblica fognatura di acque emunte da falda:
▪ allo scopo di bonifica, previa autorizzazione, per il tempo strettamente necessario alla messa a regime dell’impianto di bonifica;
▪ allo scopo di deprimerla, previo nulla-osta del Gestore della rete fognaria, per il tempo strettamente necessario a realizzare le opere soggiacenti al livello della falda;
▪ i rilasci temporanei di acqua di falda e meteorica in occasione di lavori di ingegneria civile (aggottamenti), a condizione che le stesse acque non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione.
ART. 32 - NORME RELATIVE ALLE MODALITÀ DI XXXXXXXX E SEPARAZIONE DEGLI SCARICHI
1 E’ fatto obbligo a tutti i titolari degli scarichi in pubblica fognatura di separare le acque reflue nere da quelle bianche. Tale separazione dovrà essere attuata per tutti gli immobili che si allacciano alla pubblica fognatura, nonché, ove possibile, per quelli oggetto di interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia che comunque interessino gli impianti interni degli edifici.
2 In particolare le acque meteoriche devono essere immesse separatamente nella rete bianca ove esistente, a meno che non necessitino di trattamenti. E’ comunque assolutamente vietato utilizzare le caditoie o griglie lineari di scarico di acque meteoriche per scarichi diversi dai pluviali.
3 E’ obbligatorio riunificare le ramificazioni delle diverse tipologie di fognature (acque di processo, raffreddamento, domestiche e/o assimilate ed acque di prima pioggia) nel pozzetto di ispezione e prelievo prima dell’immissione in pubblica fognatura. Tuttavia, qualora siano diversi e misurabili separatamente gli approvvigionamenti idrici che determinano le diverse tipologie di scarico, è possibile, previo nulla osta del Gestore, lasciare separate le diverse ramificazioni fognarie sulle quali devono essere disposti singoli pozzetti d’ispezione per consentire le misurazioni specifiche.
4 Tutte le utenze poste all’interno delle zone servite da pubblica fognatura, dovranno obbligatoriamente immettere le proprie acque di rifiuto nella pubblica fognatura a mezzo di apposita canalizzazione e, dove sia necessario, mediante stazione di sollevamento.
5 Nelle zone ove esiste la fognatura a sistema misto, gli Utenti domestici, nei limiti di quanto stabilito dal presente articolo, sono obbligati ad immettervi le acque reflue domestiche.
6 Tutte le acque reflue domestiche, devono essere condotte con apposite tubazioni esclusivamente al collettore pubblico (rete nera e/o mista); non possono essere immesse nella rete nera e/o mista le acque prive di carico inquinante. Pertanto i proprietari sono tenuti a separare nei loro stabili le acque reflue domestiche dalle
acque meteoriche ed inviare con distinti condotti interni le acque reflue domestiche nelle canalizzazioni della rete nera e/o mista e quelle prive di carico inquinante nelle canalizzazioni della rete bianca o in altro recapito.
7 I xxxxx xxxx, i pozzi perdenti e le fosse biologiche, da mettere fuori uso quando l'utenza domestica venga allacciata alla pubblica fognatura, devono essere, a cura e spese dell’Utente, svuotati, puliti, disinfettati e quindi demoliti o riempiti con materiale inerte costipato; l'allacciamento alla pubblica fognatura deve essere tempestivamente coordinato con le operazioni predette.
8 In caso di mancata realizzazione degli allacci a carico dell’Utente, il Gestore ne darà comunicazione al Sindaco il quale, previa diffida all’interessato, procederà all’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente.
ART. 33 - AUTORIZZAZIONI AGLI SCARICHI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICA FOGNATURA
1 Tutti gli scarichi esistenti che non recapitano in pubblica fognatura all’interno di agglomerati con potenzialità maggiore di 2.000 A.E. devono essere obbligatoriamente allacciati alla pubblica fognatura se questa dista meno di 100 metri dal pozzetto privato di conferimento reflui.
2 Durante la fase di progettazione di una nuova rete fognaria pubblica, il Gestore è tenuto ad individuare le utenze potenzialmente allacciabili (di norma poste a distanza minore di 100 metri dal pozzetto privato di conferimento reflui) e ad informare gli Utenti interessati dell’obbligatorietà dell’allaccio potendo usufruire dello sconto previsto dall’art. 5 c. 6.
3 Gli scarichi non disciplinati dai precedenti commi saranno valutati di volta in volta dall’Ente d’Ambito e dal Gestore previa istruttoria tecnica di quest’ultimo.
ART. 34 - CONTROLLO DEGLI SCARICHI
1 Per il controllo degli scarichi delle acque reflue industriali, il Gestore provvede all’installazione di idonei misuratori di portata sugli scarichi addebitando le spese all’Utente, anche in continuo e con registrazione, ed eventualmente di prelevatori automatici di campioni dei reflui ai fini della determinazione del costo del servizio di fognatura e di depurazione e del rispetto delle prescrizioni previste dall’autorizzazione. Dette apparecchiature saranno tarate e sigillate dal personale del Gestore o da propri incaricati e posizionate nei luoghi più idonei concordati tra Gestore e Utente stesso. In luogo dell'installazione degli apparecchi di misura di cui sopra, il Gestore potrà procedere, previa comunicazione scritta all’Utente, alla determinazione del corrispettivo del predetto servizio sulla base della misura dei volumi idrici attinti dal pubblico acquedotto e/o da altra fonte di approvvigionamento diversa dal pubblico acquedotto.
2 L’Utente è obbligato a rendere sempre accessibili al personale del Gestore i misuratori e gli eventuali prelevatori nonché i pozzetti di ispezione ove effettuare il controllo della qualità e quantità degli scarichi.
3 L’Utente è depositario dell’apparecchio di misura e pertanto è responsabile della sua buona conservazione compresi i danni e i guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria; è altresì responsabile della integrità dei sigilli, della conservazione dell’eventuale codice identificativo con la diligenza del buon padre di famiglia. L’Utente è di conseguenza responsabile di qualsivoglia manomissione dell’apparecchio di misura nonché di un eventuale scarico illegittimo e di ogni danno che possa essere occasionato dallo stesso.
4 Nel caso di guasti al misuratore l’Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa accertare le cause dei guasti e procedere alla sostituzione. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature darà luogo, fermo restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui all'art. 60 del presente Regolamento. Il Gestore comunque provvederà alla effettuazione delle verifiche ed alla ricostruzione dei consumi così come previsto dall’art. 24.
5 Il Gestore ha la facoltà di sostituire i misuratori di portata sugli scarichi qualora lo ritenga opportuno dandone preavviso all’Utente, nei casi di particolare urgenza o per diverse esigenze operative la comunicazione sarà inviata a lavoro eseguito.
CAPO I - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA ART. 35 - VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
1 Il Gestore acquisisce le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali ed industriali assimilate alle domestiche rilasciate dagli organi competenti.
2 Ogni allacciamento attivato senza il rispetto delle norme di cui al presente Regolamento, sarà considerato abusivo e passibile quindi di relative sanzioni amministrative, fatta salva ogni ulteriore disposizione di legge in merito.
3 Le spese occorrenti per effettuare gli eventuali sopralluoghi, i rilievi, gli accertamenti, i prelievi e i controlli analitici per l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri tecnici per le domande di autorizzazione sono a carico dei richiedenti.
ART. 36 - DOMANDA DI XXXXXXXX IN FOGNATURA DI SCARICHI DOMESTICI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
1 Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie pubbliche sono sempre ammessi nel rispetto dei contenuti del presente Regolamento.
2 In sede di richiesta di permesso di costruire o atto equipollente, dovrà essere presentato al Comune il progetto delle opere propedeutiche all’allacciamento alla pubblica fognatura con allegata la documentazione prevista dal presente Regolamento nonché parere tecnico del Gestore vincolante ai fini urbanistici. Tale progetto dovrà essere conforme al “Disciplinare Tecnico” (Sezione A) redatto dal Gestore ed approvato dall’Ente d’Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati disponibile sul sito del Gestore (xxx.xxxx.xx).
3 La domanda di xxxxxxxx per lo scarico in pubblica fognatura è insita nella richiesta di permesso di costruire o atto equipollente.
4 Il rilascio del permesso di costruire o comunque il possesso di atto equipollente ha validità di autorizzazione edilizia all’esecuzione dei lavori per la realizzazione delle opere propedeutiche all’allaccio alla pubblica fognatura nonché di autorizzazione allo scarico di reflui domestici.
5 Qualora l’allaccio alla pubblica fognatura debba essere necessariamente realizzato in modo difforme da quanto autorizzato, l’intestatario dell’atto dovrà
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produrre gli elaborati modificati muniti della preventiva autorizzazione. Tali elaborati andranno allegati al certificato di agibilità o atto equipollente.
6 Il Servizio può essere attivato solo successivamente al rilascio del certificato di agibilità o documentazione equipollente.
ART. 37 - DOMANDA DI ALLACCIO IN FOGNATURA DI SCARICHI INDUSTRIALI ASSIMILATI AI DOMESTICI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
1 Gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle domestiche che recapitano in reti fognarie pubbliche devono essere autorizzate dagli Organi competenti sulla base della normativa vigente e nel rispetto dei contenuti del presente Regolamento.
2 Lo scarico può essere attivato temporaneamente solo successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione agli Organi competenti. Il Gestore si riserva di sospendere il conferimento in pubblica fognatura qualora non venga perfezionata la pratica autorizzativa.
3 Le modalità del rilascio del parere obbligatorio e vincolante da parte del Gestore ed i requisiti di assimilabilità sono definiti dal “Disciplinare Tecnico” (Sezione B)
CAPO III - SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO E SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO
ART. 43 – UTENZE CON RECAPITO FINALE DEGLI SCARICHI DIVERSO DALLA PUBBLICA FOGNATURA
1 Per quel che concerne lo scarico di acque reflue domestiche, industriali assimilate alle domestiche, industriali e acque prima di pioggia in zone non servite da pubblica fognatura, l’autorizzazione allo scarico è rilasciata dagli organi competenti, salvo diverse disposizioni normative e secondo quanto previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
TITOLO V CONTRATTI E TARIFFE
CAPO III - SCARICHI IN ACQUE SUPERFICIALI, SUL SUOLO E SUGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO
ART. 44 – USI DELL’ACQUA E TIPOLOGIE DI CONTRATTO
redatto dal Gestore ed approvato dall’Ente d’Ambito previo coinvolgimento degli
Enti interessati disponibile sul sito del Gestore (xxx.xxxx.xx).
ART. 38 - DOMANDA DI XXXXXXXX IN FOGNATURA DI SCARICHI INDUSTRIALI ED AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO
1 Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie pubbliche devono essere autorizzate dagli Organi competenti sulla base della normativa vigente e nel rispetto dei contenuti del presente Regolamento.
2 Lo scarico può essere attivato solo successivamente al rilascio dell’autorizzazione da parte degli Organi competenti.
3 Le modalità del rilascio del parere obbligatorio e vincolante da parte del Gestore sono definiti dal “Disciplinare Tecnico” (Sezione B) redatto dal Gestore ed approvato dall’Ente d’Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati disponibile sul sito del Gestore (xxx.xxxx.xx).
ART. 39 – IMMISSIONE TEMPORANEA IN FOGNATURA DI ACQUE EMUNTE E DA FALDA DERIVANTI DA CANTIERI EDILI
1 Le acque di falda derivanti dai cantieri edili, nell’impossibilità di un recapito in acque superficiali, possono temporaneamente (a condizione che le stesse acque non vengano a contatto con sostanze che ne alterino la composizione) recapitare in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti di scarico stabiliti dalla norma nazionale per lo scarico in acque superficiali, previo consenso del Gestore nel rispetto delle procedure di allaccio previste dal presente Regolamento per gli scarichi di acque reflue industriali. L’immissione temporanea è consentita per la durata dello stesso cantiere edile ed è soggetta al pagamento della tariffa vigente per fognatura applicata ai volumi rilevati sulla base dei litri/secondo immessi in pubblica fognatura.
2 I rilasci da aggottamenti permanenti in rete fognaria sono vietati
ART. 40 - DOCUMENTAZIONE PER LA DOMANDA DI XXXXXXXX E AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI O ASSIMILATE
1 Le utenze che intendano scaricare acque reflue industriali o assimilate in pubblica fognatura devono presentare apposita domanda agli Organi competenti sulla base della normativa vigente.
2 La documentazione necessaria per il rilascio del parere obbligatorio e vincolante da parte del Gestore è definita dal “Disciplinare Tecnico” (Sezione B) redatto dal Gestore ed approvato dall’Ente d’Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati disponibili sul sito del Gestore (xxx.xxxx.xx).
ART. 41 – AUTORIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTI DIRETTI DI SCARICHI AI COLLETTORI FOGNARI
1 L’autorizzazione all’allacciamento diretto ai collettori fognari verrà rilasciata in analogia a quanto previsto ai precedenti articoli, purché sussistano motivate circostanze eccezionali, per dimensioni di scarico e per particolari circostanze locali che giustifichino l’allaccio diretto.
2 Al fine di limitare il numero degli allacciamenti ai collettori è obbligo riunire le ramificazioni delle fognature, in un unico pozzetto d’ispezione e prelievo.
ART. 42 - NORME RELATIVE AGLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE
1 La possibilità di scaricare un'acqua reflua nella rete fognaria è subordinata alle seguenti condizioni fondamentali:
• sicurezza e salute del personale addetto all'esecuzione ed alla manutenzione della rete fognaria e dell'impianto terminale (incendi, scoppi, materiali tossici e nocivi, etc.);
• buona conservazione dei manufatti e delle opere, sia di fognatura che dell'impianto di trattamento;
• buon funzionamento della rete e dell'impianto depurativo (intasamenti, depositi, fenomeni di settizzazione, interferenze nei processi depurativi, variazioni improvvise nei caratteri delle acque in trattamento, etc.);
• mantenimento del costo della depurazione a livelli convenienti (sovradimensionamenti dovuti a fluttuazioni eccessive delle portate, utilizzazione solo parziale di alcuni processi del ciclo di trattamento, consumi di reattivi, di aria, produzione di fanghi, qualità dei fanghi di supero, etc.).
2 Ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte del Gestore per il controllo nel punto assunto per la misurazione. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione in pubblica fognatura.
3 Le modalità di campionamento e analisi per la verifica del rispetto dell’immissione in pubblica fognatura alla norma vigente ed al presente Regolamento sono riportate all’art. 69.
1 Il Gestore somministra acqua potabile prioritariamente per uso domestico e compatibilmente con le disponibilità idriche anche per altri usi. Pertanto il Gestore può limitare la quantità fornita o vietarne l'uso per particolari attività (industriali, autolavaggi e piscine natatorie non dotate di impianto di trattamento e riutilizzazione dell’acqua usata, utilizzazioni per raffreddamenti o per forza motrice, etc.) in conseguenza di giustificati motivi tecnici o per eventi naturali che provocano gravi emergenze idriche.
2 L'acqua somministrata non può essere utilizzata per immobili diversi da quelli specificati nel contratto.
3 La somministrazione può essere concessa, a tempo determinato, per i seguenti usi ai quali corrispondono tipologie contrattuali con profili tariffari differenziati:
▪ domestico residente riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni di residenza principale;
▪ domestico non residente riguarda l'erogazione di acqua ad abitazioni diverse dalla residenza principale;
▪ comunità senza fini di lucro riguarda l'erogazione di acqua ad immobili utilizzati da comunità che non esercitano attività commerciali di alcun tipo o comunque non aventi fine di lucro e nei quali vi sia una convivenza stabile di persone;
▪ extra domestico riguarda gli usi diversi dai precedenti ed in particolare:
▪ attività commerciali in cui si svolge un'attività di intermediazione e di scambio di beni e servizi;
▪ attività artigianali, agricole ed industriali in cui si svolgono attività produttive che richiedono l'uso di acqua potabile ai fini del trattamento, conservazione, immissione sul mercato di prodotti e sostanze destinate al consumo umano art. 2 c. 1 punto a.2 D. Lgs. 31/2001) e/o per soddisfare le esigenze potabili ed igienico-sanitarie delle maestranze;
▪ impianti ed edifici destinati a soddisfare direttamente esigenze di pubblico generale interesse per i quali l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario;
▪ fontane per le quali l'Ente pubblico competente ha richiesto la somministrazione e ne rimanga intestatario;
▪ navi, imbarcazioni e natanti: riguarda l'erogazione di acqua a navi, imbarcazioni e natanti effettuata direttamente dal Gestore.
▪ allevatori: riguarda la fornitura di acqua potabile ad aziende che allevano bestiame;
4 L’attribuzione della tipologia contrattuale “allevatori” è inderogabilmente subordinata alla totale disgiunzione dell’impianto idrico posto a servizio dell’allevamento da altra eventuale fornitura. Il costo per la separazione è a totale carico dell’Utente. La CIIP S.p.A. potrà accertare la congruità dei consumi in rapporto alla dimensione dell’allevamento ed eseguire controlli a tal scopo finalizzati. L’Utente è tenuto alla presentazione entro il 31 marzo di ogni anno della documentazione inerente la permanenza dei requisiti. Xxx l’Utente non avesse più i requisiti per l’attribuzione di tale tipologia contrattuale, la CIIP S.p.A. procederà d’ufficio alla trasformazione della tipologia contrattuale dell’Utenza.
5 Il Gestore potrà procedere a somministrazioni di acqua ad uso diverso da quello civile, con la garanzia che tale erogazione non comporti penalizzazioni per le utenze civili.
6 La somministrazione può essere concessa per periodi limitati per i seguenti usi, ai quali corrisponde apposito profilo tariffario:
• temporaneo riguarda l'erogazione di acqua a cantieri edili per la realizzazione di opere per le quali è stato rilasciato idoneo atto amministrativo. La durata è pari ad un anno rinnovabile su richiesta dell’Utente;
• provvisorio riguarda la somministrazione di acqua per particolari necessità straordinarie limitate nel tempo e comunque per frazioni di tempo inferiori all’anno. Dette somministrazioni occasionali, attivate su richiesta, sono effettuate da appositi punti di attingimento per soddisfare esigenze potabili e/o igienico-sanitarie.
7 Per le erogazioni di cui al comma precedente gli Utenti pagheranno anticipatamente le spese d'intervento e di allacciamento e saranno soggetti al versamento del deposito cauzionale fruttifero di interessi che verrà rimborsato al termine del contratto dopo la rimozione dell’attacco, l’accertamento dell’integrità delle installazioni del Gestore e di assenza di qualsivoglia irregolarità. Nel caso in cui sia possibile l’installazione di un contatore, il consumo sarà pagato posticipatamente alla rimozione dell’apparecchio, altrimenti verrà addebitato anticipatamente un importo forfetizzato per ogni servizio fornito (acquedotto, fognatura e depurazione).
8 E’ espressamente vietata qualsiasi diversa utilizzazione dell’acqua concessa pena la risoluzione del contratto, con diritto del Gestore al risarcimento di tutti i danni subiti, anche indiretti.
ART. 45 - PRESCRIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE
1 L'acqua erogata dal Gestore risponde ai criteri di qualità fissati dalle vigenti disposizioni in materia di acque destinate al consumo umano.
2 Il Gestore è responsabile della qualità dell’acqua (potabilità nel caso di somministrazione di acqua potabile) fino al singolo apparecchio di misura, salvo il caso in cui si abbiano ritorni in rete di sostanze inquinanti per cause indipendenti
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dalla gestione (rotture, sovrapressioni etc.). Nei casi in cui siano stati installati impianti comuni di autoclave montaliquido o di trattamento dell’acqua o altro impianto, il Gestore è responsabile della qualità dell’acqua (potabilità nel caso di somministrazione di acqua potabile) fino al contatore di controllo o, dove questo non sia stato installato, fino alla derivazione dalla condotta principale d’allaccio delle tubazioni di alimentazione dei suddetti impianti comuni, fermo restando l’obbligatorietà di installazione del contatore di controllo ove mancante (art. 12 c. 8).
3 Spetta al Gestore:
▪ stabilire, all'atto della concessione della presa, il diametro di essa e del contatore, in relazione al consumo massimo orario e massimo trimestrale richiesto dall’Utente o consentito dal Gestore stesso;
▪ scegliere il luogo per la costruzione della presa e il collocamento del contatore sentito l’Utente;
▪ determinare eventuali condizioni speciali relativamente alle modalità d’erogazione.
4 Qualora il Gestore ritenga il contatore non adeguato alla misura dei consumi, può procedere alla sostituzione del contatore stesso con altro di diametro o tipo diverso. Ove occorrano modifiche dell’impianto privato, l’Utente, dietro richiesta scritta da parte del Gestore, avrà l’obbligo di eseguirle.
5 Qualora l’altezza dell’edificio da servire sia tale da non risultare compatibile con il valore minimo di pressione da garantire (7 m di colonna d’acqua oltre il solaio di copertura del piano abitabile più elevato misurato al punto di consegna) oppure l’edificio sorga in località altimetricamente sfavorevole rispetto ai locali serbatoi della rete di distribuzione, l’Utente dovrà provvedere all’alimentazione dei piani alti che non possono essere serviti con la pressione di rete mediante impianto privato di sollevamento costruito in conformità alle prescrizioni del presente Regolamento.
6 La pressione massima in rete di 70 m di colonna d’acqua può essere superata per difficoltà tecniche in alcune località: in tal caso l’Utente, opportunamente informato, dovrà installare a valle del punto di consegna un riduttore di pressione adeguatamente dimensionato per ottenere la pressione dell’impianto interno entro i valori massimi sopportabili dalle normali apparecchiature idrauliche, restando comunque unicamente responsabile per ogni eventuale danno causato alla sua proprietà, al Gestore od a terzi dal malfunzionamento del riduttore.
7 Il Gestore, a seguito di modifiche di rete o di impianto dovute ad esigenze di servizio, si riserva la possibilità di variare i valori massimi e minimi normali della pressione in una determinata zona di distribuzione comunicando all’Utente, con congruo preavviso, la data in cui verrà effettuata la variazione, in modo che l’Utente possa provvedere, a sue cure e spese, ad eventuali adeguamenti delle proprie installazioni.
ART. 46 - INTERRUZIONI DELL’EROGAZIONE, DIMINUZIONI DI PRESSIONE, IMPURITÀ
1 Il Gestore non assume responsabilità per eventuali interruzioni di deflusso o per diminuzione di pressione dovute a caso fortuito o a causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, guasti di impianti, perdite, ecc., pur provvedendo, con la massima sollecitudine, a rimuoverne le cause, né può assumere, in caso di indifferibili interventi di manutenzione, obbligo di preavvisare l’Utente circa la sospensione del servizio. L’Utente, nel suo interesse, deve prevedere e provvedere a che un'interruzione, preavvisata od improvvisa, non possa arrecargli disturbo o danno installando ed attivando idoneo impianto di autoclave montaliquido provvisto di apposito recipiente di accumulo (art. 15 c. 7).
2 Eventuali fenomeni di distacco e trascinamento di incrostazioni o depositi dalle pareti interne delle tubazioni, causati da guasti, rotture o comunque situazioni di carattere imprevedibile, possono eccezionalmente influire sulla limpidezza e sul colore dell'acqua. L’Utente è invitato in questi casi a dare immediata segnalazione al Gestore che provvederà ad operazioni di lavaggio delle condotte e ad eventuale verifica e pulizia dei filtri dei contatori.
3 Il Gestore non può essere ritenuto responsabile per le alterazioni prodotte alle caratteristiche dell'acqua consegnata, da apparecchiature od impianti dell’Utente o per effetto di trattamenti speciali cui l'acqua venisse sottoposta dall’Utente medesimo.
ART. 47 - FONTANE PUBBLICHE ED IDRANTI STRADALI ANTINCENDIO
1 Le erogazioni a deflusso continuo modulato da lente idrometrica sono concesse eccezionalmente ed esclusivamente per fontane per usi pubblici e potabili.
2 E’ consentita l’utilizzazione delle fontane soltanto per l’uso potabile, in particolare è vietato:
▪ attingere o trasportare acqua dalle fontane in quantità superiore ad ettolitri 1 (uno);
▪ applicare direttamente alle bocche di erogazione qualsiasi mezzo di conduzione;
▪ convogliare acqua in immobili privati, pozzi, cisterne orti, giardini, etc.;
▪ modificare od alterare gli apparecchi di erogazione allo scopo di attingere acqua in maggiore quantità.
3 In caso di prelievo abusivo o di manomissioni alle fontane il Gestore si riserva di agire in sede civile e/o penale nei confronti dell’intestatario del contratto.
4 L’attivazione di una nuova fontana, o il ripristino di una dismessa, è subordinata al parere favorevole del Gestore, il quale installerà di norma un apparecchio limitatore ed un apparecchio di misura per ogni punto di prelievo; i relativi contratti di utenza saranno intestati alle Amministrazioni pubbliche richiedenti alle quali saranno addebitati i costi di allaccio ed i consumi conturati. Non verranno prese in considerazione domande di singoli cittadini, anche se riuniti in associazioni o comitati.
5 Nella realizzazione degli impianti ad uso di fontana pubblica le dimensioni delle tubazioni, le apparecchiature idrauliche, l’ubicazione, sono stabiliti dal Gestore in funzione delle caratteristiche della rete di distribuzione. La manutenzione della parte idraulica sarà a cura del Gestore.
6 Il Gestore, in caso di necessità per carenza di risorse idriche, ha la facoltà di diminuire o sospendere la fornitura idrica delle fontane a sua discrezione, salvo idoneo preavviso, senza dover chiedere consenso.
7 Gli idranti stradali antincendio saranno dotati di contatore ed i relativi contratti saranno intestati al Gestore che ne cura la manutenzione.
ART. 48 - USO DELLE OPERE DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
1 Il Gestore somministra il servizio di fognatura e depurazione principalmente per gli usi domestici e, compatibilmente con la capacità delle opere, per gli usi industriali, in conformità alle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti.
2 I servizi di fognatura e depurazione non possono riguardare immobili e unità abitative diverse da quelle specificate nel contratto.
3 La somministrazione può essere concessa per i seguenti usi ai quali corrispondono acque reflue riguardanti gli scarichi come definiti all’art. 1 aventi profili tariffari differenziati:
▪ acque reflue domestiche;
▪ acque reflue industriali assimilate alle domestiche;
▪ acque reflue industriali.
CAPO II - CONTRATTI ART. 49 - DESTINATARIO DELLA SOMMINISTRAZIONE
1 Le somministrazioni sono effettuate all'utilizzatore reale (proprietario, affittuario conduttore, comodatario, appaltatore, promittente l'acquisto, titolare di un diritto reale di godimento).
2 La somministrazione avverrà per singolo Utente e per singola tipologia di uso; non sono consentite somministrazioni plurime o promiscue.
3 Se il contratto è stipulato con più persone ogni firmatario è responsabile in solido.
4 Il Gestore ha la facoltà di allacciare a derivazioni esistenti più Utenti purché non venga compromessa la regolarità del servizio a ciascuno di essi e ferma restando la singolarità del contratto e dell'apparecchio di misura per ciascun Utente.
5 Per le somministrazioni preesistenti all'approvazione del presente Regolamento si rinvia al successivo art. 73. Per l'adeguamento ed il rinnovo dei relativi contratti in conseguenza dell’applicazione del presente Regolamento, non si darà luogo al pagamento di spese di istruttoria
ART. 50 - RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE
1 Per ottenere la somministrazione del Servizio Idrico Integrato, l'interessato deve presentare al Gestore domanda attraverso i canali di contatto appositamente messi a disposizione.
2 L’interessato all’atto della domanda dovrà indicare:
• l'ubicazione (via, numero civico, comune) e gli estremi catastali dell'immobile o del punto di fornitura e/o scarico;
• nome e cognome del richiedente;
• residenza e domicilio del richiedente;
• ragione sociale, sede e domicilio della ditta richiedente;
• codice fiscale del richiedente e, se trattasi di ditta, numero di partita IVA;
• recapito telefonico del richiedente, indirizzo mail e/o indirizzo PEC per i soggetti obbligati;
• titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’immobile in favore del quale si richiede il servizio;
• veste giuridica del richiedente (proprietario, e/o amministratore e/o legale rappresentante della ditta interessata);
• dichiarazione del legale rappresentante della ditta che i dati forniti rispondono a verità;
• l'uso al quale la somministrazione è destinata;
• il permesso a costruire o atto equipollente;
• il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
• il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi);
• le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;
• l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali e delle acque reflue industriali assimilate alle domestiche o almeno la domanda di autorizzazione presentata agli organi competenti; in tal caso il perfezionamento del contratto può avvenire solo dopo il rilascio della predetta autorizzazione;
• l’esistenza di eventuali manufatti idrici d’accumulo a servizio dell’immobile.
ART. 51 - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE – FORMA
1 Il Contratto sarà redatto in duplice esemplare sottoscritto dall’Utente o da un suo rappresentante munito di delega.
2 All’Utente sarà rilasciata un esemplare del contratto cui sarà allegato, come parte integrante dello stesso, copia del presente Regolamento, della Carta del SII e delle tariffe del Servizio Idrico Integrato vigenti.
ART. 52 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
1 A seguito della richiesta di somministrazione il Gestore invia al richiedente il modulo di adesione contrattuale e la proposta di preventivo.
2 Il richiedente dovrà restituire debitamente sottoscritti:
⮚ l’accettazione del preventivo;
⮚ l’adesione alla proposta contrattuale;
⮚ l’autocertificazione concernente il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede la somministrazione (art. 5 c. 1 L. 80/2014);
⮚ le eventuali autocertificazioni e/o dichiarazioni richieste concernenti:
• la propria residenza;
• l'uso al quale la somministrazione è destinata;
• l'ubicazione dell'immobile o del punto di fornitura e/o scarico;
• il permesso di costruire o atto equipollente;
• il numero delle unità abitative e delle unità ad uso diverso che costituiscono l'immobile;
• il numero delle presenze medie stabili per le strutture pubbliche o di uso pubblico nonché commerciali (ad es. scuole, ospedali, caserme, alberghi);
• le eventuali ulteriori fonti idriche di approvvigionamento;
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• l'autorizzazione allo scarico;
• il nulla osta scritto rilasciato dal proprietario dell'immobile, se diverso dal richiedente, alla esecuzione delle opere necessarie alla installazione degli impianti;
• lo status di allevatore e il numero e la specie dei capi allevati (tale documentazione va prodotta ogni anno entro il 31 marzo);
• l’esistenza di eventuali manufatti idrici d’accumulo a servizio dell’immobile.
3 Laddove l’Utente non provveda alla restituzione entro il termine prescritto dell’autocertificazione concernente il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell’unità immobiliare in favore della quale si richiede la somministrazione (art. 5 c. 1 L. 80/2014), il contratto si intende annullato con addebito delle spese ed il Gestore è tenuto ad interrompere la fornitura se attiva.
4 In ogni caso, la somministrazione è subordinata all'ottenimento e conservazione dei consensi formali, delle eventuali autorizzazioni e delle servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti. Il Gestore provvederà alle eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà pubbliche. L’Utente dovrà provvedere direttamente, in nome e per conto del Gestore, alle eventuali concessioni, autorizzazioni e servitù per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà private i cui oneri sono a suo carico. Pertanto l’Utente all’atto della stipula contrattuale dovrà produrre un'autocertificazione con la quale dichiari alternativamente:
• di aver provveduto ad acquisire le concessioni, autorizzazioni e servitù necessarie per attraversamenti e/o fiancheggiamenti di proprietà private e di obbligarsi alla loro produzione a richiesta del Gestore;
• che l'impianto esterno ricade interamente su terreno di sua proprietà.
5 Il Gestore potrà respingere la richiesta di somministrazione nel caso in cui si riscontrino difformità rispetto a quanto dichiarato ai sensi del presente articolo.
6 Nel caso di nuova richiesta di contratto da parte di un Utente che abbia fatture insolute inerenti il Servizio Idrico Integrato, il Gestore ha il diritto di subordinare il nuovo contratto al pagamento di detto insoluto.
7 Per avere diritto alla somministrazione, in caso di nuovo allaccio, il richiedente dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna il Gestore alla fornitura. Sono a carico del richiedente l’onere di allacciamento e le competenze accessorie previste nel contratto.
8 Il Gestore darà avvio alla fornitura dalla data del verbale relativo alla realizzazione dell'allacciamento fognario, ovvero dalla data della lettura conseguente all’allacciamento idrico.
9 Il Gestore provvederà all'invio di ogni comunicazione, comprese le fatture, esclusivamente al domicilio fiscale dell’Utente stesso ovvero al recapito indicato espressamente in contratto se diverso da quello fiscale. Resta l'obbligo per l’Utente di comunicare per iscritto ogni variazione del domicilio fiscale e/o del recapito scelto.
10 Il mancato recapito delle bollette per fatto non imputabile al Gestore non libera l’Utente dal pagamento delle stesse.
11 Saranno a carico dell’Utente tutte le spese di spedizione, bollo, quietanze, diritti, etc., relativi alla stipula del contratto, rinnovazione, variazione, fatturazione, etc.. Restano a carico dell’Utente le spese di registrazione del contratto in caso d'uso.
ART. 53 - DEPOSITO CAUZIONALE
1 Il Gestore richiede all’Utente all’atto della stipula del contratto, o in corso di fornitura, a titolo di garanzia sui pagamenti, un deposito cauzionale fruttifero di interessi al tasso legale vigente in conformità a quanto stabilito dall’AEEGSI e dall’Ente d’Ambito.
2 Il Gestore è tenuto a dare adeguata informazione sugli importi e sulle modalità del deposito cauzionale o sulle forme alternative di garanzia per le utenze non domestiche all’atto della richiesta di contratto e sul proprio sito aziendale (xxx.xxxx.xx).
ART. 54 - DURATA DEI CONTRATTI
1 Il contratto di somministrazione ha di norma la durata di anni uno ed avrà termine alla scadenza. In mancanza della disdetta il contratto s'intende integralmente rinnovato di anno in anno.
2 I contratti di somministrazione temporanea hanno durata di anni uno con possibilità di rinnovo su specifica richiesta dell’Utente 30 giorni prima della scadenza.
3 I contratti di somministrazione provvisoria hanno una durata inferiore all’anno e non sono rinnovabili tacitamente.
ART. 55 – DIRITTO DI RECESSO DAL CONTRATTO
1 L’Utente può esercitare il diritto di recesso, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del contratto di somministrazione mediante una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica) indirizzata al Gestore. All’Utente che esercita il diritto di recesso con le modalità suindicate saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato al Gestore, senza indebito ritardo e, in ogni caso, non oltre 14 giorni dalla data in cui la CIIP S.p.A. è venuta a conoscenza della suddetta dichiarazione esplicita.
2 L’Utente che chiede l’attivazione della fornitura durante il periodo di recesso sarà tenuto a pagare al Gestore il corrispettivo per il servizio fornito fino alla data della comunicazione alla CIIP S.p.A. della sua volontà di recedere dal contratto di somministrazione.
ART. 56 - DISDETTA CONTRATTUALE
1 L’Utente che intende recedere dal contratto di somministrazione, deve darne comunicazione al Gestore attraverso i canali di contatto appositamente messi a disposizione indicando il recapito per l’invio della fattura di fine rapporto.
2 L’Utente è tenuto a garantire al Gestore l’accesso al contatore per la chiusura ed il rilievo dell’ultimo consumo; in caso contrario la disdetta contrattuale non avrà effetto e l’Utente è tenuto al pagamento di quanto emesso.
3 Il Gestore provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura dell’apparecchio di misura.
4 L’Utente è tenuto, comunque, al pagamento di eventuali somme che risultassero dovute per situazioni pregresse, della fattura di fine rapporto oltre alle spese per la chiusura dell’ apparecchio di misura e per la eventuale chiusura della presa stradale.
ART. 57 - SUBENTRO DI UTENZA
1 L’Utente non può cedere il contratto di somministrazione.
2 Qualora risulti che l’utenza sia in uso a soggetto diverso dal titolare del contratto il Gestore, previa comunicazione a mezzo raccomandata A.R. con avviso di ricevimento o tramite PEC, potrà sospendere il servizio anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente.
3 In caso di perfezionamento del subentro nei termini prestabiliti al titolare del contratto non sono addebitate le spese di chiusura dell’apparecchio di misura.
4 L’Utente subentrante per avere diritto alla somministrazione dovrà provvedere alla validazione del contratto, al versamento delle relative spese accessorie e di quelle eventuali per la riapertura dell’apparecchio di misura e, eventualmente, della presa stradale, al fine del ripristino da parte del Gestore del servizio
5 In caso di subentro in Utenza con morosità pregresse, il Gestore provvede alla stipula del contratto al nuovo Utente che dimostri la disponibilità del bene da servire, previo pagamento degli eventuali importi dovuti per consumi effettuati dalla data di effettivo possesso del bene servito.
ART. 58 - TRASFORMAZIONE D'USO E MODIFICA DELL'IMPEGNO CONTRATTUALE
1 In caso di richiesta di trasformazione d'uso della somministrazione il richiedente è tenuto a sottoscrivere un nuovo contratto ad eccezione della circostanza indicata al successivo comma 3. Restano a carico del richiedente le spese accessorie previste dal presente Regolamento.
2 Il Gestore, contestualmente al perfezionamento del nuovo contratto, procederà alla risoluzione di quello in essere.
3 In caso di richiesta di trasformazione della somministrazione ad uso domestico da non residente a residente e viceversa, l’Utente è tenuto ad informare il Gestore il quale procederà alla variazione con decorrenza dalla data della comunicazione da parte del titolare del contratto.
4 La tariffa Domestico non residente viene applicata quando, alla data della richiesta della fornitura, il Cliente non è residente all’indirizzo dove ha luogo l’utenza. Successivamente alla richiesta di residenza presentata in Comune dovrà richiedere la variazione della tariffa applicata. L’applicazione della tariffa residente non avrà effetto retroattivo ma decorrerà dalla data di presentazione al gestore dell’idonea certificazione o autocertificazione e della lettura del contatore.
ART. 59 - SOSPENSIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE
1 Il Gestore procede alla sospensione della fornitura provvedendo alla chiusura dell’apparecchio di misura oppure, se ciò non è possibile, alla chiusura della presa stradale o della derivazione nei seguenti casi:
a. alterazione del codice identificativo, manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell'apparecchio di misura, ai sensi del presente Regolamento, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 60;
b. nei casi di frode, come sottrazione dolosa di acqua da impianti pubblici e privati, derivazioni abusive, manomissioni o danni comunque prodotti alle condutture o agli impianti, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 60 e senza pregiudizio per l'azione penale e civile da esperirsi contro il trasgressore;
c. qualora non ritenga idonei gli impianti interni secondo le modalità indicate nel presente Regolamento;
d. qualora non risulti pagata n. 1 (una) fattura di importo superiore a quello del deposito cauzionale versato ai sensi dell’art. 53, salva comunque la successiva risoluzione del contratto secondo le modalità di cui all’art. 60;
e. mancata lettura per 3 volte consecutive per cause imputabili all’Utente;
f. fallimento dell’Utente;
g. qualora risulti che l'impianto idrico sia in uso a persona diversa dal titolare del contratto (Art. 57 c. 2);
h. ove l’Utente impedisca le operazioni di ispezione e manutenzione ordinaria/straordinaria alle opere di presa misuratore compreso;
i. ove l’Utente non abbia consentito ad installare il misuratore sullo scarico (art. 34);
j. in caso di mancato perfezionamento del contratto di somministrazione per colpa dell’Utente.
2 Il Gestore ha l'obbligo di dare all’Utente un preavviso non inferiore a 20 giorni; nel caso di contatore di controllo (art. 12 c. 8) il preavviso anzidetto deve essere inviato oltre che all’Utente anche ai singoli condomini. In caso di necessità ed urgenza, nelle ipotesi di cui al comma 1 del presente articolo lettere b) ed h), anche al fine di evitare danni, il Gestore può sospendere cautelativamente la fornitura idrica dandone immediata comunicazione al proprietario dell'immobile e/o Utente.
3 Dell’avvenuta sospensione della fornitura deve essere informato l’Utente all’atto della chiusura tramite apposizione sul contatore di un avviso prestampato sul quale dovrà essere riportato il codice identificativo dell’utenza. Copia dello stesso avviso dovrà essere lasciato nella cassetta postale e, laddove l’Utente sia reperibile in loco, l’addetto dovrà comunicare anche verbalmente l’avvenuta chiusura.
4 Il Gestore addebiterà all’Utente gli interessi di mora e le spese di chiusura e riapertura se del caso. Nell’ipotesi di cui al comma 1 lettere a), b) e c) del presente articolo sarà addebitata una penale desunta dal tariffario in vigore. L'importo delle spese di sospensione e di riattivazione è indicato nell'avviso di messa in mora inviato all’Utente.
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5 La riapertura del flusso sarà effettuata entro e non oltre le 24 ore dalla esibizione del titolo comprovante l’eliminazione della causa che ha dato luogo alla sospensione.
6 Nel caso in cui la riattivazione del servizio venga disposta dall'Autorità competente, è facoltà del Gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura dandone comunicazione all’Utente o al soggetto nei cui confronti è stata disposta la riattivazione, nelle more della definizione della controversia insorta, e comunque fatto salvo il diritto del Gestore al pagamento del servizio prestato.
ART. 60 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1 Il Gestore notifica all’Utente o agli aventi causa la risoluzione del contratto di somministrazione, qualora per morosità dell’Utente, per decesso, per mancata lettura per 3 volte consecutive per cause imputabili all’Utente o per accertata manomissione di sigilli e apparecchi di misurazione, sia stata sospesa l'erogazione dell'acqua da oltre 30 giorni. La notifica della risoluzione del contratto avverrà con l’invio della bolletta finale.
2 Il contratto potrà essere risolto inoltre per:
▪ dichiarazione di inagibilità dell'immobile da parte delle autorità competenti;
▪ distruzione dell'immobile;
▪ uso diverso della somministrazione da quello stabilito in contratto;
▪ sub-fornitura del servizio;
▪ revoca della autorizzazione allo scarico.
3 Nei casi di risoluzione del contratto l’Utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, oltre agli interessi di mora, delle spese per la chiusura dell’apparecchio di misura e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
ART. 61 - DECESSO DELL’UTENTE
1 In caso di morte del titolare del contratto di somministrazione, gli eredi o gli aventi causa sono responsabili verso il Gestore di tutte le somme dovute dall’Utente deceduto. Entro 3 mesi dall'avvenuto decesso sono tenuti ad avvisare il Gestore mediante comunicazione scritta provvedendo altresì alla disdetta della somministrazione, ai sensi dell’art. 56, ovvero alla volturazione del contratto.
2 Il Gestore, qualora venga a conoscenza del decesso, senza che lo stesso sia stato comunicato nei termini di cui al comma precedente, provvede alla stipula del contratto al nuovo Utente che dimostri la disponibilità del bene da servire, previo pagamento delle spese contrattuali (fatta eccezione per il caso in cui il subentrante sia erede legittimo del defunto) e delle eventuali morosità pregresse.
ART. 62 - FALLIMENTO DELL’UTENTE
1 In caso di fallimento dell’Utente, la somministrazione rimane sospesa secondo le modalità indicate al precedente art. 60 comunque il Gestore ne venga a conoscenza.
2 Il Curatore, con l'autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.
CAPO II - CONTRATTI
ART. 63 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E LORO ARTICOLAZIONE
1 Le tariffe del servizio acquedotto, fognatura e depurazione e le loro articolazioni sono quelle determinate dalla competente Autorità ai sensi della Legge n. 36/94 e
s.m.i. ed indicate negli atti relativi all’affidamento del Servizio Idrico Integrato ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
2 Non sono applicabili tariffe diverse da quelle determinate ai sensi del comma precedente.
3 La tariffa del servizio di acquedotto è composta da una quota fissa per la gestione tecnico amministrativa del punto fornitura, fatturata all’Utente pro-die e da una quota variabile commisurata al consumo rilevato. Se uno stabile è composto da più unità immobiliari servite da un unico contatore, gli scaglioni di consumo saranno applicati in ragione del loro numero indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Anche per l'uso antincendio è prevista l'applicazione della quota fissa oltre una quota variabile commisurata al consumo.
4 La tariffa del servizio di fognatura è dovuta da tutti gli Utenti allacciati alla pubblica fognatura.
5 La tariffa del servizio di depurazione è dovuta dagli Utenti allacciati alla pubblica fognatura servita da un impianto di depurazione attivo.
6 La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è differenziata in base all'uso domestico, assimilato al domestico ed industriale; essa è commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto. Nel caso di ulteriore o esclusivo approvvigionamento da fonti diverse, il relativo volume fatturato sarà commisurato alle quantità prelevate da fonti diverse da pubblico acquedotto fatto salvo quanto previsto all’art. 34 c. 1. Nel caso di somministrazione provvisoria con importo determinato in maniera forfetizzata anche il corrispettivo per i servizi di fognatura e depurazione sarà determinato forfetariamente.
7 Per l’uso industriale la tariffa del servizio di fognatura e depurazione è in funzione della quantità e qualità del refluo scaricato in base alle formule riportate nel “Disciplinare Tecnico” (Sezione B) redatto dal Gestore ed approvato dall’Ente d’Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati disponibile sul sito del Gestore (xxx.xxxx.xx).
8 Per l’acqua di prima pioggia la tariffa è in funzione della superficie di deflusso nonché della permeabilità della stessa e dell’intensità delle precipitazioni meteoriche in base alle formule riportate nel “Disciplinare Tecnico” (Sezione B) redatto dal Gestore ed approvato dall’Ente d’Ambito previo coinvolgimento degli Enti interessati disponibile sul sito del Gestore (xxx.xxxx.xx).
ART. 64 – RILEVAZIONE DEI CONSUMI IDRICI PER LA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO
1 La rilevazione dei consumi presso l’Utente avviene con personale del Gestore o mediante personale incaricato con letture semestrali dei contatori.
2 L'incaricato del Gestore ove non possa eseguire la lettura deve lasciare nella cassetta della posta apposito avviso indicante il numero verde da chiamare per
l'autolettura contenente tutte le informazioni utili per facilitare l’Utente nel rilievo della lettura. L'autolettura potrà essere comunicata dall’Utente telefonicamente. In mancanza della lettura per 3 semestri successivi, il Gestore, previo avviso, può procedere alla chiusura del contatore (art. 59 punto e.).
3 I contatori condominiali saranno letti contemporaneamente al rilievo delle letture degli altri contatori in batteria. Al contatore generale verrà addebitata la differenza tra il consumo dello stesso e quello dei divisionali aumentato fino a concorrenza del consumo del contatore generale nei limiti del 5% (max tolleranza tecnica) del consumo di ogni divisionale. Laddove vi sia impossibilità di rilevare alla stessa data il consumo del somma e quello dei divisionali perché questi ultimi installati all’interno delle singole proprietà, si diffiderà il condominio allo spostamento di tutta la batteria in un luogo accessibile e, ove ciò non sia possibile, si attuerà la trasformazione del contratto da “condominiale di controllo” a “domestico più unità immobiliari”, e la conseguente cessazione d’ufficio di tutti i contratti singoli dandone opportuna e tempestiva comunicazione. Qualora risulti che il contatore condominiale di controllo sia a servizio di più stabili, la fattura sarà determinata tenendo conto del numero degli stessi considerando ogni stabile come una “unità immobiliare” (come nel caso del contratto uso “domestico più unità immobiliari”).
ART. 65 - RILEVAZIONI DEI CONSUMI IDRICI PER LA FATTURAZIONE DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE
1 Tutti gli Utenti titolari di scarichi di acque reflue, ad eccezione dei volumi ad uso irriguo purché conturati separatamente, anche se provvedono autonomamente (in tutto o in parte) all'approvvigionamento idrico, che recapitano in pubblica fognatura, sono tenuti al pagamento del corrispettivo per il servizio fognatura e, se dovuto, per il servizio depurazione.
2 La tariffa è applicata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da fonti autonome di approvvigionamento. Nel caso di ulteriore o esclusivo approvvigionamento da fonti autonome, ove non sia possibile installare l’apparecchio di misura sul prelievo o il misuratore di portata sullo scarico, la quantità annua presunta per unità immobiliare sulla quale applicare le relative tariffe, sarà pari a:
▪ Uso domestico residente mc 115,00
▪ Uso domestico non residente mc 46,00
▪ Uso extra domestico con scarico assimilato al domestico mc 236,00
3 In caso di presunta differenza fra i volumi prelevati da fonti diverse del pubblico acquedotto rispetto a quelli immessi in pubblica fognatura, il Gestore, ove possibile, su richiesta dell’Utente, procederà all’installazione di idoneo misuratore di portata al fine di misurare il volume delle acque reflue effettivamente scaricate in pubblica fognatura che sarà pertanto oggetto di fatturazione. L’installazione, la gestione e la manutenzione di tale apparecchiatura saranno effettuate a cura del Gestore ed a spese dell’Utente (art. 20).
ART. 66 - FATTURAZIONE
1 Il sistema di fatturazione prevede che il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato venga pagato in funzione dei volumi erogati e/o immessi in pubblica fognatura. In particolare la fatturazione avrà cadenza trimestrale con emissione di 4 (quattro) fatture annue di norma alternativamente in acconto ed a saldo. Per le grandi utenze saranno emesse fatture a saldo con cadenza mensile.
2 Il costo effettivo delle spese postali di spedizione è a carico dell’Utente.
3 Il corrispettivo del Servizio Idrico Integrato fatturato all’Utente anche in acconto, viene determinato sulla base dei consumi pregressi o sulla scorta di quelli riconducibili mediamente in ragione del tipo di utenza. Resta l'obbligo per il Gestore di effettuare il conguaglio almeno una volta l'anno addebitando o accreditando all’Utente la differenza tra l'effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto.
4 Il Gestore si riserva la facoltà di modificare il sistema di fatturazione previa comunicazione in bolletta agli Utenti ed all’Ente d’Ambito
ART. 67 - MODALITÀ DI PAGAMENTO
1 Il pagamento delle bollette dovrà essere effettuato per l’intero importo con le modalità ed i termini indicati sulle stesse.
2 Il gestore è tenuto a garantire all’utente la possibilità di rateizzare il pagamento qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell’addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi in conformità a quanto disposto dal precedente Articolo 38. Qualora sussistano le condizioni di cui sopra, il gestore riconosce all’utente finale la possibilità di richiedere un piano di rateizzazione, con rate non cumulabili e con una periodicità corrispondente a quella di fatturazione, salvo un diverso accordo fra le parti. Il gestore si riserva la facoltà di concedere la rateizzazione, con cadenza mensile, di fatture il cui importo non sia inferiore ad € 250,00 salvo un diverso accordo tra le parti. (nel caso di Utenti in condizioni di disagio economico). Il Gestore, su richiesta scritta, può concedere la rateizzazione del pagamento della bolletta per un numero massimo di 10 rate mensili, salvo l'applicazione degli interessi dilatori. Il termine per l’inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell’utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura, salvo un diverso accordo tra le parti. Qualora l’Utente inoltri la richiesta di rateizzazione in data successiva il Gestore può riservarsi di non tener conto di tale richiesta di rateizzazione, in quanto tardiva.
3 Il Gestore, fatto salvo quanto previsto all’art. 68, decorsi i termini indicati in fattura, previa diffida, potrà procedere con il recupero del credito in via stragiudiziale e/o giudiziale, anche a mezzo di ditte a ciò incaricate, addebitando all’Utente le spese relative.
ART. 68 - MOROSITÀ DELL’UTENTE
1 Il Gestore si obbliga a dare comunicazione degli insoluti all’Utente con avviso inserito nella bolletta, con messaggino telefonico nel caso si disponga di cellulare di riferimento o con apposita comunicazione. L’Utente moroso per qualsiasi titolo verso il Gestore sarà obbligato al pagamento del debito gravato di una indennità di mora commisurata per ogni giorno di ritardo ad 1/365 del TUR (Tasso Ufficiale di Riferimento) vigente al momento del pagamento, maggiorato di 4 punti percentuali.
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2 In caso di mancato pagamento di una fattura, indipendentemente dall’applicazione della mora di cui sopra, il Gestore può attivare la procedura relativa alla sospensione della fornitura di cui all’art. 59.
3 La sospensione è preannunciata all’Utente con avviso inserito nella fattura o con
12 Il Gestore procederà a comunicare senza indugio all’Autorità Giudiziaria competente eventuali ipotesi di reato accertato nell’esercizio dell’ordinaria attività di gestione o di controllo.
ART. 70 - QUALIFICAZIONE DEGLI UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA
apposita comunicazione secondo le procedure previste all’art. 59. La sospensione
non viene eseguita qualora l’Utente dimostri, direttamente al Gestore, di aver già
pagato tutto il dovuto.
4 Ove la sospensione della fornitura per morosità non sia possibile per fatto non imputabile al Gestore oppure siano trascorsi inutilmente 15 giorni dalla chiusura dell’utenza morosa, è facoltà del Gestore, al fine di recuperare il credito, previa opportuna comunicazione ai sensi dell’art. 59, di procedere alla chiusura di ogni altra utenza intestata al medesimo soggetto anche se in regola con i pagamenti.
5 La riapertura del flusso sarà effettuata entro e non oltre le 24 ore dalla esibizione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento delle bollette insolute e/o dalla regolarizzazione della posizione. Le spese sostenute dal Gestore per la chiusura e la riapertura del flusso idrico così come determinate all’art. 59 verranno addebitate sulla prima bolletta utile.
1 Nell’ambito dell’organizzazione del personale del Gestore, agli addetti che effettuano le attività ispettive previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. è riconosciuta, nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, la qualifica di ufficiale o agente di Polizia Giudiziaria ai sensi del comma 3 dell’art. 57 del Codice di Procedura Penale (CPP).
2 Il tesserino di riconoscimento è rilasciato per la durata massima di 5 anni con il visto della competente Procura della Repubblica e potrà essere rinnovato per ulteriori periodi, fermo restando che la qualifica di ufficiale o di agente di Polizia Giudiziaria permane fintantoché sono esercitate le attività ispettive di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
CAPO II - SANZIONI
CAPO I - CONTROLLI ART. 69 - ACCERTAMENTI E CONTROLLI
1 Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del Regolamento e per il
raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti per gli impianti di approvvigionamento dell’acqua potabile sino al contatore e per gli scarichi delle acque reflue allacciati alla pubblica fognatura, il Gestore, ai sensi degli artt. 128 e 165 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. organizza un sistema di controllo avvalendosi sia di personale proprio che dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM).
2 Il Gestore e/o il personale dell’ARPAM eseguono i controlli di propria competenza delle immissioni nelle reti fognarie pubbliche di scarichi industriali ed industriali assimilati ai domestici, sia direttamente nei punti di scarico sia lungo le reti fognarie, in sezioni a propria scelta.
3 I controlli riguardano la rilevazione del consumo di acqua prelevata dall’acquedotto e da fonti diverse dal pubblico acquedotto. I controlli diretti delle caratteristiche degli scarichi sono compiuti in apposito pozzetto installato nei punti indicati dall’atto di autorizzazione allo scarico e, se non specificato, nel pozzetto posto immediatamente a monte del punto di immissione nella pubblica fognatura. Nel caso in cui le acque reflue dello stabilimento contengano o possano contenere le sostanze nella Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del
D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., il punto di controllo si intende stabilito subito a valle dell’uscita dallo stabilimento o dall’impianto di pretrattamento eventualmente presente.
4 I punti di controllo di cui ai commi 2 e 3 devono essere in posizione facilmente accessibile al personale incaricato il quale, alla presenza del titolare dello scarico o suo delegato, potrà verificare la natura e l’accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di depurazione e/o pretrattamento e l’osservanza delle norme in materia.
5 Laddove i controlli hanno lo scopo di accertare la rispondenza dello scarico ai limiti stabiliti dall’autorizzazione o il valore dei parametri necessari per l’applicazione della tariffa, tutti i prelievi devono essere suddivisi in tre (3) aliquote contenute in recipienti sigillati, una consegnata al titolare dello scarico o suo delegato, una lasciata a disposizione per eventuali controversie ed una avviata al laboratorio (si segnala che attualmente il prelievo non viene effettuato nel modo riportato). I prelievi e le analisi sono effettuati secondo le procedure indicate al paragrafo 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Gli esiti delle analisi saranno comunicati al titolare dello scarico mediante lettera raccomandata.
6 Quando sia necessario, a giudizio del personale incaricato dei controlli, per migliori accertamenti di cui al comma 2, possono essere effettuati saggi, prelievi e misurazioni sulle linee di produzione e sui materiali coinvolti nei processi produttivi, specialmente nei casi in cui siano stabiliti nell’autorizzazione limiti riferiti ai quantitativi di materie prime o di prodotti o quando siano state date prescrizioni speciali.
7 I controlli negli stabilimenti possono riguardare anche le condizioni di funzionamento delle apparecchiature di misura e di campionamento automatico installate sulle acque di scarico o sulle acque primarie utilizzate nei processi produttivi e nelle attività accessorie.
8 Al personale incaricato dei controlli deve essere prodotta, a richiesta, la documentazione relativa all’autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, completa di tutti gli allegati. In mancanza, il Gestore ne dà comunicazione all’Autorità competente per gli accertamenti della posizione del Titolare dello scarico e per l’assunzione di eventuali provvedimenti in caso di irregolarità, inclusa la denuncia alle altre Autorità competenti ai sensi dell’art. 135 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
9 Di tutte le operazioni eseguite durante i controlli è redatto apposito verbale, un esemplare del quale è consegnato sul posto al Titolare dello scarico o a suo delegato. Nel verbale devono essere indicate anche eventuali irregolarità riscontrate, fatte salve le successive risultanze delle analisi dei campioni, che sono comunicate al Titolare dello scarico in caso di difformità rispetto a quanto previsto nell’autorizzazione.
10 Il Gestore comunica, nel più breve tempo possibile, al Comune e, per opportuna conoscenza se non presente, all’ARPAM competente per territorio, le difformità o le irregolarità, rispetto a quanto disposto nell’autorizzazione o dalla normativa vigente, accertate durante le operazioni di controllo nello stabilimento o a seguito delle analisi dei campioni ivi prelevati, per l’assunzione dei provvedimenti del caso ai sensi dell’art. 130 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
11 Quando il Gestore riscontri valori anomali dei parametri di qualità in uno o più punti della rete fognaria pubblica, riconducibili a immissioni illegittime di reflui o rifiuti, senza potere individuare la provenienza delle immissioni o la causa delle anomalie, ne dà immediata comunicazione al Comune ed alla Provincia competenti per territorio, con riserva di denuncia contro ignoti all’Autorità giudiziaria nel caso che le anomalie fossero tali da provocare danni alle infrastrutture o effetti negativi sul funzionamento dei depuratori finali.
ART. 71 - SANZIONI
TITOLO VI CONTROLLI, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
1 Salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative e penali previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
2 Per quanto non espressamente previsto dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dalla normativa in materia si fa riferimento al presente Regolamento ed alla vigente normativa.
3 In caso di accertate infrazioni al presente Regolamento per le quali non sono specificatamente previste sanzioni amministrative a norma di legge, salvo che il fatto costituisca reato, il Gestore può addebitare al trasgressore delle pene pecuniarie determinate dall’Ente d’Ambito su proposta del Gestore. Pertanto in caso di accertata infrazione, il Gestore provvede, ove possibile, al rilascio del verbale al trasgressore ed alla notifica tramite raccomandata A/R con avviso di ricevimento o tramite PEC contenente la descrizione dell’abuso e le modalità di pagamento. E’ prevista l’agevolazione di una riduzione del 50% dell’importo dovuto se il pagamento avviene entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della notifica. Le sanzioni pecuniarie possono essere addebitate:
▪ ove si accerti la violazione di una delle norme contrattuali indicate all’art. 44 c. 2 e c. 8, all’art. 48 c. 2 e all’art. 59 c. 1 lettere a), b) e c);
▪ ove si accerti la violazione delle norme di cui all’art. 47 c. 2;
▪ ove si accerti l'attivazione non autorizzata della fornitura. In tale fattispecie il Gestore, salva ogni azione legale in sede penale e civile, provvederà a sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua. L’eventuale successiva attivazione della fornitura sarà subordinata alla stipula del contratto, al pagamento delle spese per l'accertamento nonché dell'importo corrispondente al consumo, ove questo sia rilevabile, quantificato con l’applicazione dello scaglione tariffario più elevato;
▪ ove si rilevi uno scarico di acque reflue domestiche e assimilate non in conformità con il presente Regolamento;
▪ nel caso in cui vengano rilevati degli allacciamenti in pubblica fognatura realizzati senza rispettare le prescrizioni stabilite al Capo I del Titolo IV del presente Regolamento.
ART. 72 - RIFUSIONE DI DANNI ALLE INFRASTRUTTURE
1 Qualsiasi danno alle infrastrutture del Servizio Idrico Integrato causato da manomissione, trascuratezza o trasgressioni al presente Regolamento o da qualsiasi altra causa imputabile all’Utente, sarà riparato a cura del Gestore. Le spese relative, così come indicate nell’apposito prezziario approvato dall’Ente d’Ambito, saranno addebitate ai responsabili del danno. Di tale addebito sarà data comunicazione scritta all’Utente, che entro 30 giorni avrà il diritto di presentare ricorso scritto al Gestore.
CAPO III - CONSIDERAZIONI FINALI ART. 73 - ADEGUAMENTO DEI CONTRATTI ESISTENTI
1 Ciascun contratto in essere si intende adeguato alle prescrizioni del presente Regolamento.
ART. 74 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI
1 Il Gestore ai sensi e per gli effetti della legge n. 196/2003 dichiara che i dati dell’Utente saranno utilizzati esclusivamente per le finalità contrattuali ed in forma anonima per fini statistici e scientifici. Pertanto tali dati sono comunicati, oltre che ai soggetti previsti dalla Legge, anche ad altri soggetti incaricati dal Gestore per l'esecuzione del servizio o per svolgere le attività connesse e strumentali (ad. es. imbustamento e spedizione delle fatture, letture dei contatori, manutenzione, espletamento delle analisi di laboratorio, etc.), a società di recupero crediti, a studi professionali sempre nel rispetto delle norme della citata Xxxxx.
ART. 75 - OBBLIGATORIETÀ
11
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13
del D.Lgs. n. 196/2003
ART. 76 - APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE
1 Il presente Regolamento entra in vigore a far data dall’efficacia dell’atto di approvazione. Il presente Regolamento sarà disponibile nei siti internet dell’Ente d’Ambito e del Gestore nonché trasmesso ai Comuni Soci ed alle Associazioni di categoria.
2 Il presente Regolamento è parte integrante della Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato da parte dell’Ente d’Ambito.
3 Il presente Regolamento ha validità in tutto il territorio dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 Marche Sud – Ascoli Xxxxxx e Fermo”.
4 L’Ente d’Ambito in presenza di esigenze di razionalizzazione e miglioramento del servizio o di specifiche disposizioni di legge, si riserva di modificare e completare in ogni tempo le norme del presente Regolamento. Le modifiche saranno comunicate dal Gestore sulla prima fatturazione utile.
5 L’Utente che intende recedere dal contratto non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto esclusivamente al pagamento di quanto maturato al momento del recesso.
ART. 77 – RIFERIMENTI FINALI
1 Per quanto non previsto nel presente Regolamento, valgono tutte le norme statali e regionali vigenti in materia di Servizio Idrico Integrato.
La CIIP spa Cicli Integrati Impianti Primari (di seguito denominata CIIP spa), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito denominato "Decreto", è tenuta a comunicarLe alcune informazioni relative all’impiego dei suoi personali. Secondo tale Decreto, il trattamento dei suoi dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Fonte dei dati personali: i "dati personali", nella nozione fornita dall'art.4,comma 1, lett.
b) del Decreto stesso, in quanto riferite a persona fisica/persona giuridica/ente/associazione identificata, sono quelli che la CIIP spa acquisisce direttamente già in occasione del primo contatto propedeutico all’avvio della fornitura dei servizi richiesti.
Finalità del trattamento: i dati personali sono trattati esclusivamente per consentire l’erogazione del servizio, la gestione delle operazioni contabili relative, il contenzioso, il recupero del credito, per elaborazioni statistiche in forma anonima ed elaborazioni al fine di migliorare la qualità del servizio offerto.
Modalità del trattamento: il trattamento avviene manualmente o con ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati. Inoltre i dati sono resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno dell’Azienda, abbiano necessità di averne conoscenza a causa della propria mansione o posizione gerarchica, secondo modalità tali da impedire perdite, distruzione, accessi non autorizzati trattamenti non consentiti.
Categorie di soggetti cui potranno essere comunicati i dati e ambito di diffusione: i dati potranno essere comunicati oltre che ai soggetti previsti dalla legge anche ad altri soggetti incaricati dall’Azienda per l'esecuzione del servizio o per svolgere attività connesse e strumentali (ed es. imbustamento e spedizione delle fatture, letture dei contatori, manutenzione, ecc.), a società di recupero crediti, a studi professionali sempre nel rispetto delle norme della citata Legge. I dati non sono soggetti a diffusione se non in forma anonima e sono trattati esclusivamente nel territorio italiano.
Conferimento dei dati: La CIIP spa sottolinea che il conferimento di tali dati, ed esclusione del solo numero telefonico, deve considerarsi essenziale per l'identificazione del contraente e per la stessa stipulazione del contratto d'utenza e la successiva gestione del rapporto da questo derivante, ciò che risulterebbe invece materialmente impossibile in carenza o parziale difetto delle informazioni richieste nel modello di contratto.
Titolare del trattamento: CIIP spa Cicli Integrati Impianti Primari, Xxxxx
xxxxx Xxxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx Xxxxxx. Qualsiasi richiesta in ordine al trattamento dei dati personali potrà essere inviata al suddetto indirizzo.
Responsabile del trattamento: Legale Rappresentante
IN OGNI MOMENTO POTRÀ ESERCITARE I SUOI DIRITTI NEI CONFRONTI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO, AI SENSI DELL'ART.7 DEL D.LGS.196/2003, CHE PER SUA COMODITÀ RIPRODUCIAMO INTEGRALMENTE:
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
b) l'integrazione dei dati;
c) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.