POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Clausole campione

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; ed inoltre: elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente del Xx.Xx.X.Xxx; fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali; redige ogni anno su proposta del Presidente, il rendiconto preventivo e consuntivo; approva il regolamento del Xx.Xx.X.Xxx., su proposta del Presidente; determina i contenuti economici del contratto di collaborazione del Direttore Generale, dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci; esprime il proprio parere sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto prima dell'approvazione delle medesime da parte dell'Assemblea dei Soci.
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. (1) Spetta al CONSIGLIO DIRETTIVO di: – eleggere al proprio interno e nel rispetto dei criteri di bilateralità ed alter- nanza delle cariche il Presidente ed il Vice Presidente; – elegge, con modalità paritetica su indicazione dei soci fondatori ognuno per la propria competenza, i membri del COMITATO ESECUTIVO di cui al- l’art. 13 del presente statuto; – fissare gli indirizzi e le linee di sviluppo dell’attività dell’Ente per il conse- guimento degli scopi statutari; – approvare i regolamenti interni di EBINSAFI; – deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’articolo 5 del presente Statuto; – provvedere all’approvazione, su proposta del COMITATO ESECUTIVO, della relazione sull’attività programmata e su quelle svolte, dei bilanci consuntivi e preventivi di EBINSAFI; – esprimere il proprio parere obbligatorio sulle proposte di eventuali modi- fiche ed integrazioni del presente statuto preventivamente all’approvazio- ne delle stesse da parte dei soci fondatori; – promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse di EBINSAFI; – deliberare in ordine all’eventuale compenso per i componenti degli Organi di EBINSAFI ed i Sindaci; – stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondere in caso di ritar- dato pagamento; – svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto; – approvare i verbali delle proprie riunioni.
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri relativi alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione e inoltre: - elegge al proprio interno il presidente e il vice presidente dell'EBPA; - fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo della attività per il raggiungimento degli scopi sociali; - redige, su proposta del presidente, il rendiconto preventivo e consuntivo; - determina i contenuti economici del contratto di collaborazione del direttore generale, dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei soci; - approva il regolamento dell'EBPA, su proposta del presidente; - esprime il proprio parere sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto prima della approvazione delle medesime da parte dell’Assemblea dei soci.
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. 14.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria del Consor- zio, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od anche solo opportuni per il conseguimento dell’oggetto consortile.
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per il funzionamento del Consorzio stesso. Spetta al Consiglio direttivo provvedere all'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio:

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).