POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Clausole campione

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri relativi all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione; ed inoltre: elegge al proprio interno il Presidente ed il Vice Presidente del Xx.Xx.X.Xxx; fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo dell'attività per il raggiungimento degli scopi sociali; redige ogni anno su proposta del Presidente, il rendiconto preventivo e consuntivo; approva il regolamento del Xx.Xx.X.Xxx., su proposta del Presidente; determina i contenuti economici del contratto di collaborazione del Direttore Generale, dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci; esprime il proprio parere sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto prima dell'approvazione delle medesime da parte dell'Assemblea dei Soci.
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo del Consorzio ed è investito dei più ampi poteri per il funzionamento del Consorzio stesso. Spetta al Consiglio direttivo provvedere all'attuazione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio: a) predisporre e curare i bilanci, preventivi e consuntivi; b) eleggere il Presidente ed un Vice Presidente; c) proporre all'Assemblea l'ammontare del contributo per la fornitura del futuro marchio consortile e del contributo minimo annuo che ciascun consorziato dovrà erogare al Consorzio; d) proporre all'Assemblea il Regolamento di attuazione nonché le modifiche allo Statuto e al Regolamento stesso; e) delegare nei limiti di legge talune sue funzioni ai Consiglieri o conferire procure speciali al comitato tecnico; f) deliberare con atto motivato circa l'ammissione, il recesso e la decadenza dei consorziati e sull'esclusione degli stessi; g) stabilire i contributi per l'ammissione al Consorzio nonché i contributi annuali per la costituzione del fondo consortile; h) provvedere alla nomina di eventuali comitati tecnici o gruppi di lavoro dei quali potranno far parte anche soggetti non consorziati; i) deliberare ogni altro atto di amministrazione ordinaria e straordinaria con facoltà di compiere, senza limitazione alcuna, tutti gli atti utili ed opportuni per la realizzazione dell'oggetto sociale, ad eccezione soltanto di quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente all'Assemblea. Qualora il Consiglio direttivo lo riterrà opportuno nominerà, per ciascuna categoria di associati, un comitato tecnico e/o un gruppo di lavoro.
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri relativi alla amministrazione ordinaria e straordinaria dell’associazione e inoltre: - elegge al proprio interno il presidente e il vice presidente dell'EBPA; - fissa gli indirizzi e le linee di sviluppo della attività per il raggiungimento degli scopi sociali; - redige, su proposta del presidente, il rendiconto preventivo e consuntivo; - determina i contenuti economici del contratto di collaborazione del direttore generale, dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea dei soci; - approva il regolamento dell'EBPA, su proposta del presidente; - esprime il proprio parere sulle eventuali proposte di modifica dello Statuto prima della approvazione delle medesime da parte dell’Assemblea dei soci.
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. (1) Spetta al CONSIGLIO DIRETTIVO di: – eleggere al proprio interno e nel rispetto dei criteri di bilateralità ed alter- nanza delle cariche il Presidente ed il Vice Presidente; – elegge, con modalità paritetica su indicazione dei soci fondatori ognuno per la propria competenza, i membri del COMITATO ESECUTIVO di cui al- l’art. 13 del presente statuto; – fissare gli indirizzi e le linee di sviluppo dell’attività dell’Ente per il conse- guimento degli scopi statutari; – approvare i regolamenti interni di EBINSAFI; – deliberare le iniziative per l’attuazione degli scopi di cui all’articolo 5 del presente Statuto; – provvedere all’approvazione, su proposta del COMITATO ESECUTIVO, della relazione sull’attività programmata e su quelle svolte, dei bilanci consuntivi e preventivi di EBINSAFI; – esprimere il proprio parere obbligatorio sulle proposte di eventuali modi- fiche ed integrazioni del presente statuto preventivamente all’approvazio- ne delle stesse da parte dei soci fondatori; – promuovere provvedimenti amministrativi e giudiziari nell’interesse di EBINSAFI; – deliberare in ordine all’eventuale compenso per i componenti degli Organi di EBINSAFI ed i Sindaci; – stabilire la misura degli interessi di mora da corrispondere in caso di ritar- dato pagamento; – svolgere tutte le altre attività ad essa demandate dal presente Statuto; – approvare i verbali delle proprie riunioni.
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. 14.1 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria del Consor- zio, senza eccezioni di sorta ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga necessari od anche solo opportuni per il conseguimento dell’oggetto consortile.
POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione.

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  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • IL CONSIGLIO COMUNALE Vista la Legge Regionale Xxxxxx Xxxxxxx del 24 marzo 2000 n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, denominata “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”, ed in particolare l’art. 15 “Accordi Territoriali”, che al comma 1 prevede gli Accordi tra enti al fine di concordare obiettivi e scelte strategiche ovvero per coordinare l’attuazione delle previsioni dei piani urbanistici, in ragione della sostanziale omogeneità delle caratteristiche e del valore naturale, ambientale e paesaggistico dei territori comunali ovvero della stretta integrazione e interdipendenza degli assetti insediativi, economici e sociali; Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, come modificata dalla Legge 11 febbraio 2005 n. 15 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e nello specifico l’art. 15 – Accordi fra le pubbliche amministrazioni; Dato atto: - che il comparto D4.112 è compreso nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale come “Ambito produttivo suscettibile di sviluppo per funzioni miste, logistiche e del commercio non alimentare”; - che il Comune di Anzola dell’Xxxxxx e il Comune di Crespellano hanno sottoscritto in data 20 aprile 2006 l’Accordo Territoriale per l’Ambito Produttivo del Polo del Martignone previsto dal P.T.C.P.P., ove tra gli impegni assunti (art. 3 – sistemi della viabilità) è prevista l’ottimizzazione dell’accessibilità di tale ambito produttivo al fine di garantire livelli di sostenibilità della rete di mobilità sia interna che esterna all’ambito stesso; Preso atto: - che il Comune di Anzola dell’Xxxxxx con propria deliberazione n. 77 del 01.10.2007, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Particolareggiato di Iniziativa Pubblica del comparto D4.112 disciplinato nel PRG del Comune di Anzola dell’Xxxxxx e localizzato in Xxx Xxxxxx x. 397; - che l’attuazione del comparto D4.112 determina azioni che hanno una diretta interazione nel confinante Comune di Crespellano ora Valsamoggia in particolare per la realizzazione di opere di urbanizzazione generale che di seguito si sintetizzano: - attraversamento ciclo pedonale del Torrente Samoggia parallelo alla Via Xxxxxx; - opere di rallentamento della velocità nel tratto ad est e a ovest della Strada Provinciale; - opere per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali della S.S. Via Xxxxxx nel tratto prospiciente il comparto D4.112; - obbligo delle Società CTA e FMG, soggetti attuatori del Piano Particolareggiato D4.112, di farsi carico dell’intera realizzazione delle opere di urbanizzazione previste negli atti di approvazione dello strumento urbanistico attuativo;

  • Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 1. L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare: a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori; b) i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante; d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. 2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e 28, comma 8, del presente Capitolato Speciale. 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato. 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010. 6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38; b) all’accertamento della circostanza secondo la quale l’appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l’accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l’azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

  • Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo Non sono previste ulteriori garanzie con premio aggiuntivo.

  • Obblighi del Contraente Il Contraente si impegna: - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano una inclusione automatica obbligatoria di tutti i viaggiatori, ad assicurare con la presente polizza tutti i clienti che acquistino un viaggio di propria organizzazione; - nel caso in cui gli accordi intercorsi con l’Impresa prevedano la facoltà per il viaggiatore di aderire alle coperture offerte dal presente contratto, a proporre a tutta la propria clientela la presente polizza; - a mettere a disposizione di tutti gli assicurati in formato cartaceo o elettronico e prima della sottoscrizione del contratto il “Set informativo” comprensivo di “Scheda di polizza” e il “Questionario per la rilevazione delle esigenze dell’Assicurato” relativo alla presente polizza; - a pubblicare nei cataloghi e/o nei siti le garanzie assicurative previste dalla presente polizza previa accettazione dei testi da parte dell’Impresa.

  • Anticipazione del pagamento di taluni materiali 1. Non è prevista l’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.