Premesse giuridiche regionali Clausole campione

Premesse giuridiche regionali. RICHIAMATE: - la DGR n.4803 del 08 febbraio 2016 “Modalità operative per l’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie “Aree Interne”, criteri per l’individuazione delle nuove “Aree Interne””; - la DGR n.5799 del 18 novembre 2016, con cui la Giunta Regionale ha individuato i territori di “Appennino Lombardo – Alto Oltrepò Pavese”, (composto dai Comuni di Bagnaria, Borgoratto Mormorolo, Brallo di Pregola, Fortunago, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Ruino, Santa Margherita di Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi, Zavattarello) e “Alto Lago di Como e Valli del Lario” (composto dai Comuni di Cremia, Domaso, Dongo, Dosso del Liro, Garzeno, Gera Lario, Livo, Montemezzo, Musso, Peglio, Pianello del Lario, Sorico, Stazzona, Trezzone, Vercana, Gravedona ed Uniti, Bellano, Casargo, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, Dervio, Xxxxx, Esino Lario, Introzzo, Margno, Pagnona, Parlasco, Premana, Sueglio, Taceno, Tremenico, Vendrogno, Vestreno) quali nuove Aree Interne di Regione Lombardia;
Premesse giuridiche regionali. Atto: GIUNTA 2020/507 del 23-12-2020

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  • NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

  • Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

  • PREMESSA LepidaScpA, società in house della Regione Xxxxxx-Romagna e dei suoi enti pubblici soci, intende avviare un’indagine di mercato relativa all’affidamento delle attività specificate in oggetto, al fine di individuare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità, i soggetti da invitare alla consultazione preventiva finalizzata all’affidamento ai sensi dell’articolo 36 commi 2, lett. b) e 7 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dei contratti esclusi dall’ambito di applicazione del suddetto Codice ex art. 15. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. LepidaScpA si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. Il presente avviso espone i termini e le condizioni tecnico/economiche e contrattuali al fine di consentire al partecipante di manifestare il proprio interesse nella piena consapevolezza delle obbligazioni che dovrà rendere. Si precisa che la Richiesta di offerta, relativa al presente avviso, che sarà inviata tramite PEC ai soli soggetti che hanno manifestato il loro interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento, conterrà esclusivamente indicazioni in merito alla documentazione amministrativa da presentare e la formulazione della quotazione economica dell’oggetto dell’appalto. Si anticipa che la presentazione dell’offerta in risposta alla Richiesta di offerta, avrà scadenza tendenzialmente a 3 (tre) giorni dalla data di invio della stessa tramite PEC. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Avviso, si rinvia alla “Condizioni generali di contratto di LepidaScpA” che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’appalto, pubblicate sul sito internet di LepidaScpA al seguente indirizzo xxxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxx-xxxx-xxxxxxxxx Si precisa che la presente procedura è applicabile a prescindere da qualunque modifica societaria in corso relativa a LepidaScpA. Il responsabile unico del procedimento è Xxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx. La persona di contatto per eventuali chiarimenti è Gianluca Mazzini xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx - Recapito telefonico 000 0000000.

  • NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 1891 c.c. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione. 1892 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave. L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • PREMESSO che le parti hanno approvato nei rispettivi organi il testo delle convenzioni; “CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO, IL COMUNE DI IVREA, L’ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI E L’ALTA FORMAZIONE NEL CANAVESE PER ATTIVITA’ DI RICERCA, DIDATTICA E TERZA MISSIONE PRESSO IL SITO “XX XXXXXXXXXX” (XXX XXXX XXX XXXXXXX 00, IVREA).” “CONVENZIONE TRA L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO, IL COMUNE DI IVREA, L’ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI E L’ALTA FORMAZIONE NEL CANAVESE E L’ASL TO 4 PER L’ATTIVAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN IVREA NEGLI ANNI ACCADEMICI 2014/2015 – 2020/2021 – VALIDITÀ CONVENZIONE FINO A.A. 2024/2025.” che con il presente atto si intende riprodurre, senza novazione alcuna, il testo integrale delle Convenzioni approvate, al fine di evidenziare in un unico atto i rapporti attivi connessi all’offerta formativa Universitaria sul territorio eporediese e consentire una funzionale assunzione unitaria a repertorio dei suddetti rapporti convenzionali. che le convenzioni suddette integrano e modificano gli Accordi sottoscritti ed in particolare la Convenzione sottoscritta in data 9 Dicembre 2015 repertorio n.9670; che il presente xxxx ha la finalità anche di consentire la repertoriazione sotto un unico numero

  • DOMICILIO DELL’APPALTATORE L’appaltatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx , – ( ) tel. , fax , mail mail PEC . Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, all’appaltatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.

  • NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE Quando non risultino espressamente derogate, valgono le seguenti Condizioni di Assicurazione:

  • Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2010 ammonta a 1.287 milioni di euro, di cui 1.220 milioni di euro sono relativi al capitale sociale e al totale delle riserve patrimoniali. L’indice di solvibilità riferito alla gestione danni, che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità e richiesto dalla normativa vigente, al 31 dicembre 2010 risulta pari al 565%.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446 e dell’art.1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n.160. 2. Il Canone sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione, di spazi ed aree pubbliche e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del Codice della Strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti della Città metropolitana di Roma Capitale (di seguito Città metropolitana), fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. 3. Il Regolamento contiene i principi e le disposizioni riguardanti le occupazioni di qualunque natura, sia permanenti che giornaliere, e le esposizioni pubblicitarie sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile della Città metropolitana, nonché le occupazioni di aree di proprietà privata soggette a servitù di pubblico passaggio, che, con o senza titolo, insistono nell’ambito del territorio metropolitano, suddiviso in zone in base all’importanza dell’ubicazione dell’occupazione. Il Regolamento disciplina inoltre i criteri per la determinazione e applicazione del Canone, le modalità per la richiesta, il rilascio, la revoca e la decadenza dell’atto amministrativo di concessione o autorizzazione. Sono altresì disciplinate la misura delle tariffe di occupazione, le modalità e i termini per il versamento e la riscossione anche coattiva del Canone, le riduzioni ed esenzioni, nonché le sanzioni da applicare in caso di occupazioni realizzate abusivamente. 4. Sono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento gli allegati A, B e C. 5. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari della Città metropolitana, con particolare riferimento a quelle sull’occupazione di spazi pubblici anche con mezzi pubblicitari, sul procedimento amministrativo, sull’organizzazione degli uffici e settori e sulla contabilità. 6. I versamenti nei confronti della Città metropolitana di Roma Capitale sono effettuati utilizzando la piattaforma informatica ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs 7/03/2005 n°82