Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti dell’Assicurato derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Prescrizione dei diritti. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto sul quale il diritto si fonda (il diritto si fonda art. 2952 del codice civile).
Prescrizione dei diritti. 1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono:
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell'Art. 2952 c.c. i diritti derivanti dal contratto dei soggetti nel cui interesse è stipulato il contratto stesso si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Prescrizione dei diritti. 1. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in due anni.
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile, i diritti dell’Aderente derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Prescrizione dei diritti. Ai sensi dell’Art. 2952 C.C., i diritti derivanti dalla presente Polizza Collettiva si prescrivono in due (2) anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.
Prescrizione dei diritti. I diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione si prescrivono in dieci anni, in riferimento alle garanzie prestate da Financial Assurance Company Limited; due anni, in riferimento alle garanzie prestate da Financial Insurance Company Limited. I termini di prescrizione decorrono dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda ex art. 2952 c.c. Conseguentemente, qualora, entro detto termine, la Società non riceverà alcuna richiesta dai soggetti legittimati, i diritti derivanti dal presente contratto di assicurazione non possono più essere esercitati. In riferimento alla garanzia Decesso (inclusa la copertura aggiuntiva Decesso da Infortunio che paga doppio Indennizzo), agli importi dovuti ai beneficiari che non sono reclamati entro il termine di prescrizione decennale si applicherà la disciplina in materia di rapporti dormienti di cui alla legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive integrazioni e modificazioni.
Prescrizione dei diritti. 1. I diritti derivanti dal presente Contratto di Assicurazione si prescrivono in 2 (due) anni.
Prescrizione dei diritti. 8. L’onere della prova. – V. Commiato dalla dottrina della violazione positiva del contratto. Il saggio di Xxxxx è apparso trent’anni fa negli scritti per il XXVI Deutscher Juristentag. Ha conquistato subito la prassi e da allora il concetto di violazione positiva del contratto è entrato a far parte della dogmatica del diritto civile; ma anche la teoria in sé non ha mai cessato di influenzare la dottrina fino ad oggi e ha generato un’imponente letteratura 3. Anche quando viene contestato a Xxxxx il modo con cui ha motivato la sua teoria, gli viene sempre riconosciuto il merito di aver per primo richiamato pubblicamente l’attenzione sui casi di c.d. violazione positiva del contratto e di aver indicato efficacemente alla prassi il modo di risolverli mediante una