Prescrizione. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale, Perdite Pecuniarie E Assistenza, Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale, Perdite Pecuniarie E Assistenza, Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale Per L’attività D’impresa O Professionale
Prescrizione. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’artfonda (art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazioneCodice Civile).
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Samples: Polizza r.c. Con Dispositivo Satellitare, Polizza r.c. Auto, Polizza r.c. Con Dispositivo Satellitare
Prescrizione. I Ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile i diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale, Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale, Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale
Prescrizione. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. fonda (articolo 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazioneCodice Civile).
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Samples: www.intesasanpaoloassicura.com, www.intesasanpaoloassicura.com, www.intesasanpaoloassicura.com
Prescrizione. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’artcome previsto dall’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie Nell’ambito Della Mobilità, Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie Nell’ambito Della Mobilità, Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale E Perdite Pecuniarie Nell’ambito Della Mobilità
Prescrizione. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro Sinistro e/o le comunicazioni ricevute pervenute oltre due anni da quando dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione prestazione, comporteranno per l’assicurato l’Assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
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Samples: Contratto Di Assicurazione Di Tutela Legale, Perdite Pecuniarie E Assistenza, www.das.it, associazione-acora.it
Prescrizione. I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civilefondafi3. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
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