Prescrizioni in materia di sicurezza. Le apparecchiature e i dispositivi forniti devono soddisfare tutti i requisiti minimi specificati nel presente Capitolato Tecnico, devono essere conformi alla normativa vigente che disciplina la loro produzione, commercializzazione e utilizzazione, e devono rispettare, fra l’altro, le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza: • Legge 1 marzo 1968, n. 186 “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici e elettronici”; • Legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, “attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”; • D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, “attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”; • D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”; • D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; • Norme UNI e CEI di riferimento. È fatto obbligo al Fornitore di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando, in particolare, l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene. Il Fornitore s’impegna inoltre a porre in essere, prima dell’inizio delle attività, quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, fornendo, in particolare, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività dello specifico contratto, ai fini anche della predisposizione/aggiornamento del documento di cui al comma 3 dell’art. 26 del suddetto decreto.
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Samples: Capitolato Tecnico, Software License Renewal and Purchase Agreement
Prescrizioni in materia di sicurezza. Le apparecchiature e i dispositivi forniti devono soddisfare tutti i requisiti minimi specificati nel presente Capitolato Tecnico, devono essere conformi alla normativa vigente che disciplina la loro produzione, commercializzazione e utilizzazione, e devono rispettare, fra l’altro, le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza: • Legge 1 marzo 1968, n. 186 “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici e elettronici”; • Legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, “attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”; • D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, “attuazione L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”; • D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”; • D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; • Norme UNI e CEI di riferimento. È fatto obbligo al Fornitore di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando, in particolare, l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene. Il Fornitore s’impegna inoltre a porre in essere, prima dell’inizio delle attività, quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. LgsLgs 81/2008 e s.m.i.. Essa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla fornitura e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi. Prima di procedere all’aggiudicazione l’Azienda procede in capo all’operatore economico designato quale aggiudicatario dell’appalto alla verifica di idoneità tecnico-professionale provvedendo a controllare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:
1. nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale di cui all’articolo 31 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
2. nomina del medico competente di cui all’articolo 25 del D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, fornendo, in particolare, il e s.m.i.;
3. redazione del documento di valutazione dei rischi relativo alle attività dello specifico contrattodi cui all’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
4. adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai fini anche sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L’Appaltatore, ai sensi del citato D.Lgs 81/2008 e s.m.i. è tenuto:
1. ad impiegare nell’esecuzione dall’appalto personale avente capacità professionale adeguata al lavoro da svolgere ed in regola con gli obblighi datoriali dell’informazione e della predisposizioneformazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell’ambente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuali;
2. ad utilizzare nell’esecuzione dall’appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
3. a non utilizzare attrezzature, macchine e utensili di proprietà dell’Azienda appaltante salvo deroghe che devono, di volta in volta, essere autorizzate dai competenti uffici di questa;
4. a concordare con i competenti uffici dell’Azienda le specifiche modalità di esecuzione, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’espletamento di prestazioni che potenzialmente possono presentare rischi di incendio, esplosione, proiezione di materiali, emissione di polveri, fumi, gas, rumore, ecc…
5. a non procedere a versamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici di residui di sostanze pericolose e/aggiornamento o inquinanti per le persone e per l’ambiente;
6. a non procedere a qualsiasi titolo all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc.. lungo le vie di circolazione e di esodo, vani antiscale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
7. ad osservare nei confronti del documento personale impiegato nell’appalto gli obblighi propri del datore di cui lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l’integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al comma 3 proprio personale;
8. a provvedere a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e ad esigerne dagli stessi il completo rispetto. Ai sensi dell’art. 26 24 comma 1, L.R.T. 38/2007 e s.m. l’Appaltatore ha altresì l’obbligo di informare immediatamente l’Azienda di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del suddetto decretocontratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
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Samples: Appalto
Prescrizioni in materia di sicurezza. Le Tutte le apparecchiature e i dispositivi forniti devono soddisfare tutti i requisiti minimi specificati nel presente Capitolato Tecnico, hardware fornite devono essere conformi alla normativa vigente che disciplina regolamenta la loro produzione, commercializzazione e utilizzazione, e ed utilizzo; in particolare devono rispettare, fra l’altrociascuna per le singole specifiche caratteristiche, le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza: • Legge 1 marzo 1968, n. 186 “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici e ed elettronici”; • Legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, “attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato a ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”; • D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, “attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”; • D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”; • D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; • Norme UNI e CEI di riferimento. È fatto obbligo Le apparecchiature fornite devono essere marcate CE, devono essere corredate di informazioni utili al loro smaltimento integrale o di parti di esse, in conformità con la vigente normativa in materia. Il Fornitore di garantire la dovrà produrre idonea documentazione in merito alla sicurezza di quanto fornito, documentando, ; in particolare, dovrà documentare l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene. Il Fornitore s’impegna inoltre a porre in essere, prima dell’inizio delle attività, quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, fornendo, in particolare, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività dello specifico contratto, ai fini anche della predisposizione/aggiornamento del documento di cui al comma 3 dell’art. 26 del suddetto decreto.
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Samples: Appalto Specifico Per La Fornitura Di Sistemi Storage
Prescrizioni in materia di sicurezza. Le apparecchiature e i dispositivi forniti devono soddisfare tutti i requisiti minimi specificati nel presente Capitolato Tecnico, devono essere conformi alla normativa vigente che disciplina la loro produzione, commercializzazione e utilizzazione, e devono rispettare, fra l’altro, le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza: • Legge 1 marzo 1968, n. 186 “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici e elettronici”; • Legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal D. LgsD.Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, “attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”; • D. LgsD.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, “attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”; • D. LgsD.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”; • D. LgsD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; • Norme UNI e CEI di riferimento. È fatto obbligo al Fornitore di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando, in particolare, l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene. Il Fornitore s’impegna inoltre a porre in essere, prima dell’inizio delle attività, quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, fornendo, in particolare, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività dello specifico contratto, ai fini anche della predisposizione/aggiornamento del documento di cui al comma 3 dell’art. 26 del suddetto decreto.
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Samples: Fornitura Di Scanner
Prescrizioni in materia di sicurezza. Le apparecchiature Prima di procedere all’aggiudicazione definitiva l’Azienda effettua in capo al soggetto risultato aggiudicatario provvisorio dell’appalto la verifica d’idoneità tecnico-professionale prevista dall’art. 16 della Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e i dispositivi forniti devono soddisfare tutti i requisiti minimi specificati nel presente Capitolato Tecnicoxx.xx., devono essere conformi alla normativa vigente che disciplina la loro produzione, commercializzazione provvedendo a controllare il rispetto da parte di questa dei seguenti adempimenti:
a) nomina del Responsabile del servizio di prevenzione e utilizzazione, protezione aziendale di cui all’articolo 31 del D. Lgs 81/2008;
b) nomina del medico competente di cui all’articolo 25 del D. Lgs. 81/2008;
c) redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17 del D. Lgs. 81/2008;
d) adeguata e devono rispettare, fra l’altro, le seguenti prescrizioni documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e salute, ai sensi degli articoli 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008;
e) nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di cui all’articolo 47 del D. Lgs. 81/2008;
f) stato di regolarità contributiva e assicurativa mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.). L’Appaltatore, ai sensi del citato D. Lgs 81/2008 è tenuto:
a) a impiegare nell’esecuzione dall’appalto personale con capacità professionale adeguata alle prestazioni da svolgere e in regola con gli obblighi datoriali dell’informazione e della formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza: • Legge 1 marzo 1968, n. 186 “disposizioni concernenti la produzione della salute e dell’ambiente, ivi compreso l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
b) a utilizzare nell’esecuzione dall’appalto attrezzature, macchine e utensili conformi alle vigenti norme di legge e di buona tecnica;
c) a non utilizzare attrezzature, macchine e utensili di proprietà dell’Azienda salvo deroghe che devono, di volta in volta, essere autorizzate dai competenti uffici di questa;
d) a concordare con il RUP/Direttore dell’esecuzione le specifiche modalità di esecuzione, congiuntamente alle misure di prevenzione e protezione da adottare per l’espletamento di prestazioni che potenzialmente possono presentare rischi d’incendio, esplosione, proiezione di materiali, apparecchiatureemissione di polveri, macchinarifumi, installazioni gas, rumore, ecc.;
e) a non procedere a versamenti nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici di residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e impianti elettrici per l’ambiente;
f) a non procedere a qualsiasi titolo all’accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, ecc. lungo le vie di circolazione e elettronici”; • Legge 18 ottobre 1977di esodo, vani anti-scale, in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;
g) a osservare nei confronti del personale impiegato nell’appalto gli obblighi propri del datore di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l’integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze, nonché per gli infortuni occorsi sul lavoro al proprio personale;
h) a portare a conoscenza dei propri dipendenti il contenuto delle presenti disposizioni e a esigerne dagli stessi il completo rispetto. L’Appaltatore è inoltre tenuto all’osservanza delle norme in materia d’igiene del lavoro di cui al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 791, così come modificata dal 303 e al D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, “attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”; • D. Lgs. 25 luglio 200515 agosto 1991, n. 151277. Ai sensi dell’art. 24, “attuazione delle direttive 2002/95/CEcomma 1, 2002/96/CE L.R.T. 38/2007 e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso s.m. l’Appaltatore ha altresì l’obbligo di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche informare immediatamente l’Azienda di qualsiasi atto d’intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”; • D. Lgscorretta esecuzione. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”; • D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia Al fine di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; • Norme UNI e CEI di riferimento. È fatto obbligo al Fornitore di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando, in particolare, l’eventuale presenza di sostanze nocive eliminare o cancerogene. Il Fornitore s’impegna inoltre a porre in essere, prima dell’inizio delle attività, quanto necessario a garantire l’esecuzione ridurre possibili rischi da interferenze nell’espletamento delle attività in piena aderenza con le disposizioni previste nel presente contratto è stato redatto il D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza) di cui all’art. 26 del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante e xx.xx.. L’Appaltatore è tenuto all’osservanza delle prescrizioni contenute in detto atto. L’Appaltatore e l’Azienda possono segnalare in qualsiasi momento il lavoro”, fornendo, in particolare, verificarsi di eventi che comportino la necessità di adeguare il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività dello specifico contratto, ai fini anche della predisposizione/aggiornamento del documento di cui al comma 3 dell’art. 26 del suddetto decreto.D.U.V.R.I.
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Samples: Service Agreement
Prescrizioni in materia di sicurezza. Le Tutte le apparecchiature e i dispositivi forniti devono soddisfare tutti i requisiti minimi specificati nel presente Capitolato Tecnico, hardware fornite devono essere conformi alla normativa vigente che disciplina regolamenta la loro produzione, commercializzazione e utilizzazione, e ed utilizzo; in particolare devono rispettare, fra l’altrociascuna per le singole specifiche caratteristiche, le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza: • − Legge 1 marzo 1968, n. 186 “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici e ed elettronici”; • − Legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, “attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato a ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”; • − D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, “attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”; • − D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”; • − D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; • − Norme UNI e CEI di riferimento. È fatto obbligo Le apparecchiature fornite devono essere marcate CE, devono essere corredate di informazioni utili al loro smaltimento integrale o di parti di esse, in conformità con la vigente normativa in materia. Il Fornitore di garantire la dovrà produrre idonea documentazione in merito alla sicurezza di quanto fornito, documentando, ; in particolare, dovrà documentare l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene. Il Fornitore s’impegna inoltre a porre in essere, prima dell’inizio delle attività, quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, fornendo, in particolare, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività dello specifico contratto, ai fini anche della predisposizione/aggiornamento del documento di cui al comma 3 dell’art. 26 del suddetto decreto.
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Samples: Capitolato Tecnico
Prescrizioni in materia di sicurezza. Le Tutte le apparecchiature e i dispositivi forniti devono soddisfare tutti i requisiti minimi specificati nel presente Capitolato Tecnico, fornite devono essere conformi alla normativa vigente che disciplina regolamenta la loro produzione, commercializzazione e ed utilizzazione. In particolare, e devono rispettare, fra l’altrociascuna per le singole specifiche caratteristiche, le seguenti prescrizioni in materia di sicurezza: • Legge 1 marzo 1968, n. 186 “disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici e ed elettronici”; • Legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626, “attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato a ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”; • D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, “attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”; • D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”; • D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; • Norme UNI e CEI di riferimento. È fatto obbligo al Fornitore alla Società di garantire la sicurezza di quanto fornito, documentando, fornito documentando in particolare, particolare l’eventuale presenza di sostanze nocive o cancerogene. Il Fornitore La Società s’impegna inoltre a porre in essere, prima dell’inizio delle attivitàattività contrattuali, quanto necessario a garantire l’esecuzione delle attività in piena aderenza con le disposizioni del D. Lgs. 81/2008 “Testo Unico sulla sicurezza durante il lavoro”, fornendo, in particolare, il documento di valutazione dei rischi relativo alle attività dello specifico contrattodi cui al presente Capitolato, ai fini anche della predisposizione/aggiornamento del documento D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione Rischio da Interferenze) di cui al comma 3 dell’art. 26 del suddetto decreto.
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Samples: Procurement Agreement