Definizione di Operazioni di Minore Rilevanza

Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
Operazioni di Minore Rilevanza le operazioni il cui controvalore è inferiore o pari alle soglie di rilevanza calcolate sulla base dei criteri riportati nell’Allegato 3 ma superiore a 250 mila euro se la controparte è una persona fisica e ad 1 milione di euro se la controparte è un soggetto diverso da una persona fisica;
Operazioni di Minore Rilevanza sono tali le operazioni di importo compreso tra: − la soglia eccedente le Operazioni di importo esiguo (Euro 1.000.000); − la soglia di rilevanza delle Operazioni di maggiore rilevanza. 1.000.000 e sono escluse dall’applicazione del Regolamento. Tuttavia alle Operazioni contenziose3 e alle Operazioni con il Personale4, anche se di importo esiguo, si applicano le specifiche disposizioni di cui ai par. 1.5.1 e 1.5.2.

Examples of Operazioni di Minore Rilevanza in a sentence

  • Le Operazioni di Minore Rilevanza, fermo restando l’assetto decisionale adottato dalla Società attraverso il conferimento di deleghe e poteri, devono essere esaminate ed approvate nel rispetto della procedura di seguito descritta.

  • Qualora un’Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell’Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea, si applicano le disposizioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza della presente Procedura.

  • A tutte le altre Operazioni di Minore Rilevanza con Parti Correlate o con Soggetti Collegati si applicano le disposizioni di seguito indicate.

  • Resta in ogni caso ferma la facoltà dell’organo/soggetto deliberante di sottoporre l’Operazione Ordinaria alle cautele previste dal Regolamento per le Operazioni di Minore Rilevanza.

  • Per le Operazioni di Minore Rilevanza non sono previsti specifici obblighi informativi verso il mercato, fatta eccezione per le operazioni approvate in presenza di un parere negativo del Comitato Parti Correlate.


More Definitions of Operazioni di Minore Rilevanza

Operazioni di Minore Rilevanza si intendono le operazioni diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo di cui al successivo par. 3.2).
Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate individuate dall’art. 8 della Procedura;
Operazioni di Minore Rilevanza le operazioni con Parti Correlate che non superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e cioè, al momento della redazione della presente Procedura, le soglie individuate dall’Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate; • Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate: i soggetti e le operazioni definiti tali in applicazione dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti e le operazioni definiti come tali dallo IAS 24 e dall’Appendice al Regolamento Parti Correlate;
Operazioni di Minore Rilevanza o “OPC di Minore Rilevanza” indica tutte le OPC diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.
Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate che non superano le soglie di cui alle Operazioni di Maggiore Rilevanza; • “Parti Correlate” e “Operazioni con Parti Correlate”: i soggetti e le operazioni definiti tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti e le operazioni definite come tali dall’Allegato 1 del Regolamento Consob; si considerano comunque Operazioni con Parti Correlate le operazioni: o di fusione;
Operazioni di Minore Rilevanza si intendono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo che si collocano al di sotto degli indici di rilevanza indivi- duati ai sensi dell’art. 5 della Procedura;
Operazioni di Minore Rilevanza si intendono le operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui al paragrafo 4.1 e dalle Operazioni di Importo Esiguo di cui al paragrafo 4.5.