Definizione di Operazioni di Minore Rilevanza

Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
Operazioni di Minore Rilevanza le operazioni il cui controvalore è inferiore o pari alle soglie di rilevanza calcolate sulla base dei criteri riportati nell’Allegato 3 ma superiore a 250 mila euro se la controparte è una persona fisica e ad 1 milione di euro se la controparte è un soggetto diverso da una persona fisica;
Operazioni di Minore Rilevanza si intendono le operazioni diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo di cui al successivo par. 3.2).

Examples of Operazioni di Minore Rilevanza in a sentence

  • Qualora un’Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza dell’Assemblea o debba essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all’Assemblea, si applicano le disposizioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza della presente Procedura.

  • Le Operazioni di Minore Rilevanza, fermo restando l’assetto decisionale adottato dalla Società attraverso il conferimento di deleghe e poteri, devono essere esaminate ed approvate nel rispetto della procedura di seguito descritta.

  • A2A S.p.A. identifica il Comitato Controllo e Xxxxxx come Comitato “Parti Correlate”, affidandogli il compito di fornire i pareri previsti dagli articoli 7, 8 e 11 del Regolamento Parti Correlate, sull’interesse della Società al compimento delle operazioni con parti correlate, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, rispettivamente nei casi di Operazioni di Minore Rilevanza ed Operazioni di Maggiore Rilevanza, come disciplinato dalla presente Procedura.

  • Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione e sulle Operazione di Maggiore Rilevanza siano fornite a tutti gli Amministratori, in conformità all’articolo 2381 cod.

  • Per le Operazioni di Minore Rilevanza non sono previsti specifici obblighi informativi verso il mercato, ad eccezione delle operazioni con parti correlate approvate con parere negativo del Comitato Parti Correlate.


More Definitions of Operazioni di Minore Rilevanza

Operazioni di Minore Rilevanza sono tali le operazioni di importo compreso tra: − la soglia eccedente le Operazioni di importo esiguo (Euro 1.000.000); − la soglia di rilevanza delle Operazioni di maggiore rilevanza. 1.000.000 e sono escluse dall’applicazione del Regolamento. Tuttavia alle Operazioni contenziose3 e alle Operazioni con il Personale4, anche se di importo esiguo, si applicano le specifiche disposizioni di cui ai par. 1.5.1 e 1.5.2.
Operazioni di Minore Rilevanza le operazioni con Parti Correlate che non superano le soglie di rilevanza previste dalla normativa di volta in volta in vigore e cioè, al momento della redazione della presente Procedura, le soglie individuate dall’Allegato 3 al Regolamento Parti Correlate; • Parti Correlate e Operazioni con Parti Correlate: i soggetti e le operazioni definiti tali in applicazione dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all’art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti e le operazioni definiti come tali dallo IAS 24 e dall’Appendice al Regolamento Parti Correlate;
Operazioni di Minore Rilevanza o “OPC di Minore Rilevanza” indica tutte le OPC diverse dalle OPC di Maggiore Rilevanza e dalle OPC di Importo Esiguo.
Operazioni di Minore Rilevanza le operazioni con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di importo esiguo eventualmente individuate ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera a); d) “operazioni ordinarie”: le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa e della connessa attività finanziaria; [a] Definizione di parte correlata La modifica della definizione di parte correlata tramite l’inserimento di un rinvio mobile ai principi contabili internazionali è accolta positivamente da alcuni partecipanti alla consultazione, che hanno ritenuto tale soluzione idonea ad assicurare un’adeguata flessibilità rispetto alle evoluzioni degli IAS/IFRS (ASSOGESTIONI, LEGANCE, NEDCOMMUNITY, TREVISAN&ASSOCIATI). È stata tuttavia rilevata l’esigenza di chiarire le modalità con cui eventuali aggiornamenti dei principi contabili determinino automatiche modifiche del perimetro regolamentare delle parti correlate, suggerendosi di specificare che a tali fini occorre che i principi siano “vigenti al momento della deliberazione dell’operazione” (ABI). Alcuni osservatori hanno espresso l’auspicio che la definizione di parte correlata prevista nello IAS 24 sia mantenuta nell’Allegato 1 al Regolamento (GALBIATI SACCHI&ASSOCIATI), per facilitare l’individuazione del perimetro delle parti correlate, con possibilità di indicazioni di maggior dettaglio nella Comunicazione (ASSOGESTIONI, GALBIATI SACCHI&ASSOCIATI). Altri Si concorda con la necessità di chiarire come eventuali aggiornamenti della definizione di parte correlata contenuta negli IAS/IFRS rilevino ai fini dell’applicazione delle procedure. Al riguardo, si ritiene preferibile che sia presa in considerazione la definizione di parti correlate in vigore al momento di avvio delle trattative su un’operazione, anziché al momento della deliberazione. Ciò tenuto conto della necessità di attivare tempestivamente le procedure, che investono in generale l’istruzione dell’operazione (e non solo la sua deliberazione) e, in particolare nelle operazioni di maggiore rilevanza, prevedono il coinvolgimento del comitato di amministratori indipendenti fin
Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate che non superano le soglie di cui alle Operazioni di Maggiore Rilevanza; • “Parti Correlate” e “Operazioni con Parti Correlate”: i soggetti e le operazioni definiti tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione e, al momento della redazione della presente Procedura, i soggetti e le operazioni definite come tali dall’Allegato 1 del Regolamento Consob; si considerano comunque Operazioni con Parti Correlate le operazioni: o di fusione;
Operazioni di Minore Rilevanza si intendono le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo che si collocano al di sotto degli indici di rilevanza indivi- duati ai sensi dell’art. 5 della Procedura;
Operazioni di Minore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate individuate dall’art. 8 della Procedura;