Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il rischio di morte è coperto, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato dopo le ore 24.00 del 30 giugno 2006 ed entro le ore 24.00 del 30 giugno 2011, la Società pagherà ai beneficiari designati: – un importo pari al 110% del capitale assicurato se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto del 30 giugno 2006, è inferiore a 50 anni; – un importo pari al 100% del capitale assicurato, se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto del 30 giugno 2006, è pari o superiore a 50 anni. Al fine della determinazione del capitale assicurato, calcolato secondo quanto riportato all’Art. 9, viene considerato il valore corrente della struttura finanziaria osservato alla data del terzo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva a quella in cui la Società abbia ricevuto la documentazione completa prescritta nel successivo Art. 15. Nel caso in cui il ricevimento della documentazione o del suo completamento avvenga in data successiva alla scadenza del contratto, il capitale assicurato coincide con la prestazione erogabile in forma di capitale, come indicato al precedente Art. 11. per tale evento. successiva al 30 giugno 2011, nessuna prestazione è dovuta Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga in data L’importo liquidato in caso di morte dell’Assicurato può risultare inferiore al premio versato. In caso di decesso dell’Assicurato successivamente alla data in cui è stato effettuato il versamento, ma prima dell’effetto del contratto (30 giugno 2006), la Società si impegna a corrispondere un capitale pari al valore del premio netto capitalizzato, per il periodo intercorrente tra la data di emissione e quella del decesso, ad un tasso di interesse semplice pari allo 0,054795 per mille giornaliero.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il rischio di morte è coperto, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato dopo nel corso della durata contrattuale, verrà liquidato un importo così determinato: La prestazione sarà data dalla somma delle seguenti voci: - per la quota parte del premio investita nella Gestione separata: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data di decesso, con un minimo pari alla somma dei capitali assicurati relativi a ciascun premio investito nella Gestione separata, rivalutati ad un tasso annuo composto dell’1,0% per ogni anno intero trascorso dalla data di versamento dei premi alla data di decesso; in caso di trasferimento dal Fondo interno, l’importo liquidabile derivante da tale trasferimento, non potrà essere inferiore al capitale trasferito rivalutato al tasso dell’1,0% annuo composto per ogni anno intero trascorso dalla data di trasferimento a quella di decesso; - per la quota parte del premio investita nel Fondo interno: il capitale variabile valutato al giorno di riferimento utile per il sinistro, maggiorato dell’1,0 % se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto è minore o uguale a 70 anni, ovvero dello 0,5% se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto è maggiore di 70 anni. La maggiorazione sarà riconosciuta qualora alla morte dell’Assicurato siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza della polizza. Il valore determinato con le ore 24.00 del 30 giugno 2006 ed entro le ore 24.00 del 30 giugno 2011, la Società pagherà ai beneficiari designati: – modalità sopra riportate sarà diminuito di un importo pari al 110% del capitale assicurato se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto del 30 giugno 2006, è inferiore a 50 anni; – un importo pari al 100% del capitale assicurato, se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto del 30 giugno 2006, è pari o superiore a 50 anni. Al fine della determinazione del capitale assicurato, calcolato secondo quanto riportato all’Art. 9, viene considerato il valore corrente della struttura finanziaria osservato alla data del terzo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva a quella in cui la Società abbia ricevuto la documentazione completa prescritta nel successivo Art. 15. Nel caso in cui il ricevimento della documentazione o del suo completamento avvenga in data successiva alla scadenza del contratto, il capitale assicurato coincide con la prestazione erogabile in forma di capitale, come indicato al precedente Art. 11. per tale evento. successiva al 30 giugno 2011, nessuna prestazione è dovuta Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga in data L’importo liquidato in caso di morte dell’Assicurato può risultare inferiore al premio versato. In caso di decesso dell’Assicurato successivamente alla data in cui è stato effettuato il versamento, ma prima dell’effetto del contratto (30 giugno 2006), la Società si impegna a corrispondere un capitale pari al valore ad una percentuale del premio netto capitalizzato, per il periodo intercorrente tra la data di emissione e quella del decesso, ad un tasso di interesse semplice pari allo 0,054795 per mille giornalieroprogrammato determinata in base alla tabella riportata al successiva articolo 9.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premi Ricorrenti
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il rischio di morte è coperto, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato dopo le ore 24.00 dell’Assicurato, in qualunque momento esso avvenga nel corso della durata del 30 giugno 2006 ed entro le ore 24.00 del 30 giugno 2011contratto, la Società pagherà corrisponderà ai beneficiari Beneficiari designati: – un importo pari , previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al 110% del capitale assicurato se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto del 30 giugno 2006, è inferiore a 50 anni; – un importo pari al 100% del capitale assicurato, se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto del 30 giugno 2006, è pari o superiore a 50 anni. Al fine della determinazione del capitale assicurato, calcolato secondo quanto riportato all’Art. 9, viene considerato il valore corrente della struttura finanziaria osservato alla data del terzo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva a quella in cui la Società abbia ricevuto la documentazione completa prescritta nel successivo Art. 1516, un importo corrispondente al capitale assicurato in vigore al momento del decesso. Il capitale assicurato in vigore al momento del decesso è costituito dai premi versati dal Contraente, calcolati al netto dei relativi costi, e rivalutati in corrispondenza ad ogni anniversario di polizza. Nel caso in cui il ricevimento della documentazione la data del decesso dell’Assicurato non coincida con l’anniversario di polizza, è prevista la rivalutazione “pro-rata temporis” fino a tale data. Il suddetto importo è diminuito dall’effetto di eventuali riscatti parziali e/o parziali programmati intervenuti prima del suo completamento avvenga in data successiva alla scadenza del contratto, il decesso. Il capitale assicurato coincide con viene maggiorato di una percentuale variabile in funzione dell’età dell’Assicurato al momento del decesso (calcolata in anni interi, trascurando la prestazione erogabile in forma frazione di capitale, anno sino a sei mesi e considerando come indicato al precedente Art. 11. per tale evento. successiva al 30 giugno 2011, nessuna prestazione è dovuta Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga in data L’importo liquidato in caso di morte dell’Assicurato può risultare inferiore al premio versato. In caso di decesso dell’Assicurato successivamente alla data in cui è stato effettuato il versamento, ma prima dell’effetto del contratto (30 giugno 2006anno compiuto la frazione superiore a sei mesi), la Società si impegna a corrispondere un capitale pari al valore del premio netto capitalizzato, per il periodo intercorrente tra la data di emissione e quella del decesso, ad un tasso di interesse semplice pari allo 0,054795 per mille giornaliero.secondo quanto riportato nella seguente tabella:
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il rischio di morte è coperto, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato dopo le ore 24.00 del 30 giugno 2006 ed entro le ore 24.00 del 30 giugno 2011, la Società pagherà ai beneficiari designati: – un importo pari al 110% nel corso della durata contrattuale è previsto il pagamento del capitale assicurato se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto del 30 giugno 2006, è inferiore a 50 anni; – un importo pari al 100% del capitale assicurato, se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto del 30 giugno 2006, è pari o superiore a 50 anni. Al fine della determinazione del capitale assicurato, calcolato secondo quanto riportato all’Art. 9, viene considerato il valore corrente della struttura finanziaria osservato alla data del terzo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva a quella in cui la Società abbia ricevuto la documentazione completa prescritta nel successivo Artdecesso. 15. Nel caso in cui il ricevimento della documentazione o del suo completamento avvenga in data successiva alla scadenza del contratto, il capitale assicurato coincide con la prestazione erogabile in forma di capitale, come indicato al precedente Art. 11. per tale evento. successiva al 30 giugno 2011, nessuna prestazione è dovuta Nel caso in cui Se il decesso dell’Assicurato avvenga in data L’importo liquidato in caso di morte dell’Assicurato può risultare inferiore al premio versato. In caso di decesso dell’Assicurato successivamente alla data avviene nel corso dell’esercizio in cui è stato effettuato versato il versamentoPremio Unico, ma prima dell’effetto del contratto il capitale liquidato è ottenuto rivalutando lo stesso premio (30 giugno 2006considerato al netto dei costi applicati da Credemvita), la Società si impegna a corrispondere un capitale pari al valore del premio netto capitalizzato, per il periodo intercorrente che intercorre tra la sua data di maturazione del diritto alla rivalutazione (data di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento) e la data del decesso dell’Assicurato. Se il decesso avviene nel corso degli esercizi successivi al primo, il capitale liquidato è ottenuto rivalutando, per il numero di giorni intercorsi tra il 1° gennaio dell’anno in cui è avvenuto il decesso dell’Assicurato e la data di emissione e quella del decesso, ad un tasso di interesse semplice pari allo 0,054795 la differenza tra il capitale assicurato al 31/12 dell’anno precedente e gli eventuali riscatti parziali effettuati nell’anno del decesso (valutati all’inizio dell’anno stesso). La misura percentuale annua della rivalutazione da riconoscere al capitale assicurato, sarà la stessa utilizzata da Credemvita per mille giornalierola rivalutazione del capitale assicurato al 31 dicembre precedente.
Appears in 1 contract
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato. Il rischio di morte è coperto, qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto di cambiamenti di professione dell’Assicurato. In caso di decesso dell’Assicurato dopo nel corso della durata contrattuale, verrà liquidato un importo così determinato: Con cumulo premi pagati uguale o superiore al totale dei premi programmati. La prestazione sarà data dalla somma delle seguenti voci: - per la quota parte del premio investita nella Gestione separata: il capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data di decesso, con un minimo pari alla somma dei capitali assicurati relativi a ciascun premio investito nella Gestione separata, rivalutati ad un tasso annuo composto dell’1,0% per ogni anno intero trascorso dalla data di versamento dei premi alla data di decesso; in caso di trasferimento dal Fondo interno, l’importo liquidabile derivante da tale trasferimento, non potrà essere inferiore al capitale trasferito rivalutato al tasso dell’1,0% annuo composto per ogni anno intero trascorso dalla data di trasferimento a quella di decesso; - per la quota parte del premio investita nel Fondo interno: il capitale variabile valutato al giorno di riferimento utile per il sinistro, maggiorato dell’1% se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto è minore o uguale a 70 anni, ovvero dello 0,5% se l’età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto è maggiore di 70 anni. Tale maggiorazione sarà riconosciuta qualora alla morte dell’Assicurato siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di decorrenza della polizza. Il valore determinato con le ore 24.00 del 30 giugno 2006 ed entro le ore 24.00 del 30 giugno 2011, la Società pagherà ai beneficiari designati: – modalità sopra riportate sarà diminuito di un importo pari ad una percentuale del premio programmato determinata in base alla tabella riportata al 110% punto 19 della successiva sezione E. Con riferimento alla quota parte del capitale assicurato se l’età dell’Assicuratopremio investita nel Fondo interno, alla data di effetto il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del 30 giugno 2006, valore delle quote. Pertanto è inferiore a 50 anni; – un importo pari al 100% del capitale assicurato, se l’età dell’Assicurato, alla data di effetto del 30 giugno 2006, è pari o superiore a 50 anni. Al fine possibile che l’importo della determinazione del capitale assicurato, calcolato secondo quanto riportato all’Art. 9, viene considerato il valore corrente della struttura finanziaria osservato alla data del terzo giorno lavorativo della settimana immediatamente successiva a quella in cui la Società abbia ricevuto la documentazione completa prescritta nel successivo Art. 15. Nel caso in cui il ricevimento della documentazione o del suo completamento avvenga in data successiva prestazione liquidata alla scadenza del contratto, il capitale assicurato coincide con la prestazione erogabile in forma di capitale, come indicato al precedente Art. 11. per tale evento. successiva al 30 giugno 2011, nessuna prestazione è dovuta Nel caso in cui il decesso dell’Assicurato avvenga in data L’importo liquidato polizza o in caso di morte premorienza dell’Assicurato può possa risultare inferiore al premio versato. In caso di decesso dell’Assicurato successivamente alla data in cui è stato effettuato il versamento, ma prima dell’effetto del contratto (30 giugno 2006), la Società si impegna a corrispondere un capitale pari al valore del premio netto capitalizzato, per il periodo intercorrente tra la data di emissione e quella del decesso, ad un tasso di interesse semplice pari allo 0,054795 per mille giornalieroai premi versati.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Assicurazione Mista a Premi Ricorrenti